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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LOSTORTO VALENTINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1969/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma 44 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6885/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 7 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di invitare e diffidare il Comune di Castrocielo (FR) ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6885 del 1.12.2023, come corretta a seguito dell'ordinanza n. 787 del 18.4.2024, corrispondendo alla sottoscritta procuratrice la somma di € 500,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 643,00 (di cui € 30,00 per contributo unificato del giudizio di primo grado ed € 15,00 pari al 50% del contributo unificato di secondo grado) oltre interessi di mora, nominando sin da ora, se ritenuto opportuno ed a spese dell'Ente, un
Commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento medesimo in caso di ulteriore inottemperanza.
Con condanna dell'Ente alla spese del presente giudizio.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone l'annullamento dell'avviso prot. n. 332/2013 del 13.3.2018 relativo a omesso versamento Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013 di area fabbricabile ubicata in area di sedime F/2. La Corte, con sentenza n. 120 del 2019, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e compensava le spese.
Proposto appello relativamente alla compensazione delle spese, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 6885 del 27.11.2023, depositata in data 1.12.2023, ha accolto l'appello ed ha condannato il Comune di Castrocielo a rimborsare a Nominativo_1 le spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 500 oltre accessori come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Ricorrente_2, dichiaratosi antistatario.
La sentenza n. 6885 del 1.12.2023, notificata al Comune, è divenuta definitiva e quindi l'avvocato antistatario, non avendo il soccombente provveduto alla liquidazione delle spese di lite come liquidate nella citata sentenza, ha proposto ricorso per l'ottemperanza, chiedendo di diffidare il Comune di Castrocielo (FR) ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 6885 del 1.12.2023, corrispondendo alla procuratrice la somma di € 500,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 643,00 (di cui € 30,00 per contributo unificato del giudizio di primo grado ed € 15,00 pari al 50% del contributo unificato di secondo grado) oltre interessi di mora, con condanna dell'Ente alla spese del presente giudizio.
Il Comune di Castrocielo ha quindi depositato documentazione comprovante il pagamento della somma di
Euro 673 in data 7 novembre 2025.
All'odierna udienza è comparsa la ricorrente confermando l'avvenuto pagamento della somma liquidata a titolo di spese legali, insistendo nella propria richiesta di liquidazione degli interessi di more e delle spese di lite della fase di ottemperanza.
Il ricorso è stato quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della documentazione depositata dal Comune di Castrocielo e delle odierne deduzioni della ricorrente, si prende atto dell'ottemperanza da parte del Comune resistente alla condanna alle spese contenuta nella sopracitata sentenza, con cessazione della materia del contendere.
Peraltro, si rileva che trattasi di ottemperanza solo parziale, dal momento che il ricorso, oltre alla richiesta della somma di € 643,00 (liquidata dal Comune all'esito del ricorso) conteneva anche una espressa richiesta relativa agli interessi di mora su tale somma. Va, di conseguenza, dichiarata la debenza da parte del Comune della residua somma da liquidarsi a titolo di interessi moratori.
In considerazione del fatto che il Comune risulta aver ottemperato solo parzialmente e solo a seguito del ricorso in ottemperanza, le spese della presente fase del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma capitale. Condanna il Comune di
Castrocielo al pagamento degli interessi di mora e delle spese della presente fase, liquidate in complessivi
Euro 200 (duecento), oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LOSTORTO VALENTINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1969/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma 44 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6885/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 7 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di invitare e diffidare il Comune di Castrocielo (FR) ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6885 del 1.12.2023, come corretta a seguito dell'ordinanza n. 787 del 18.4.2024, corrispondendo alla sottoscritta procuratrice la somma di € 500,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 643,00 (di cui € 30,00 per contributo unificato del giudizio di primo grado ed € 15,00 pari al 50% del contributo unificato di secondo grado) oltre interessi di mora, nominando sin da ora, se ritenuto opportuno ed a spese dell'Ente, un
Commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento medesimo in caso di ulteriore inottemperanza.
Con condanna dell'Ente alla spese del presente giudizio.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Frosinone l'annullamento dell'avviso prot. n. 332/2013 del 13.3.2018 relativo a omesso versamento Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013 di area fabbricabile ubicata in area di sedime F/2. La Corte, con sentenza n. 120 del 2019, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente e compensava le spese.
Proposto appello relativamente alla compensazione delle spese, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 6885 del 27.11.2023, depositata in data 1.12.2023, ha accolto l'appello ed ha condannato il Comune di Castrocielo a rimborsare a Nominativo_1 le spese del primo grado del giudizio che liquida in euro 500 oltre accessori come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Ricorrente_2, dichiaratosi antistatario.
La sentenza n. 6885 del 1.12.2023, notificata al Comune, è divenuta definitiva e quindi l'avvocato antistatario, non avendo il soccombente provveduto alla liquidazione delle spese di lite come liquidate nella citata sentenza, ha proposto ricorso per l'ottemperanza, chiedendo di diffidare il Comune di Castrocielo (FR) ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 6885 del 1.12.2023, corrispondendo alla procuratrice la somma di € 500,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 643,00 (di cui € 30,00 per contributo unificato del giudizio di primo grado ed € 15,00 pari al 50% del contributo unificato di secondo grado) oltre interessi di mora, con condanna dell'Ente alla spese del presente giudizio.
Il Comune di Castrocielo ha quindi depositato documentazione comprovante il pagamento della somma di
Euro 673 in data 7 novembre 2025.
All'odierna udienza è comparsa la ricorrente confermando l'avvenuto pagamento della somma liquidata a titolo di spese legali, insistendo nella propria richiesta di liquidazione degli interessi di more e delle spese di lite della fase di ottemperanza.
Il ricorso è stato quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della documentazione depositata dal Comune di Castrocielo e delle odierne deduzioni della ricorrente, si prende atto dell'ottemperanza da parte del Comune resistente alla condanna alle spese contenuta nella sopracitata sentenza, con cessazione della materia del contendere.
Peraltro, si rileva che trattasi di ottemperanza solo parziale, dal momento che il ricorso, oltre alla richiesta della somma di € 643,00 (liquidata dal Comune all'esito del ricorso) conteneva anche una espressa richiesta relativa agli interessi di mora su tale somma. Va, di conseguenza, dichiarata la debenza da parte del Comune della residua somma da liquidarsi a titolo di interessi moratori.
In considerazione del fatto che il Comune risulta aver ottemperato solo parzialmente e solo a seguito del ricorso in ottemperanza, le spese della presente fase del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla somma capitale. Condanna il Comune di
Castrocielo al pagamento degli interessi di mora e delle spese della presente fase, liquidate in complessivi
Euro 200 (duecento), oltre accessori come per legge.