TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 27/01/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 11052 dell'anno 2021 promossa da
(avv. MESSINA MATTEO ); Parte_1
CONTRO
(avv. MESSINA CLAUDIO ) Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Bacchi in sostituzione dell'avv. MESSINA MATTEO per il
[...]
Parte_1
la quale discute la causa oralmente e si riporta alle proprie conclusioni sulle quali insiste
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. che viene depositato in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11052 dell'anno 2021 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso l'Avv. MESSINA MATTEO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
MARIANO STABILE,43 PALERMO, presso l'Avv. MESSINA CLAUDIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
dopo aver premesso che con la Convenzione del 13.2.2004 per la
2 realizzazione di un programma edilizio aveva delegato la CP_2
convenuta a procedere per suo conto all'espropriazione di area sita nel territorio del Comune di , Contrada Bisaccia, estesa Parte_1
complessivamente mq. 10273 circa, meglio indicata in atti, al fine di realizzare n. 7 edifici per complessivi 22 alloggi, nel rispetto delle ulteriori direttive ed obblighi impartiti dal Comune ed espressamente indicati nel richiamato atto, chiedeva di dichiarare l'inadempienza della
ex contractu. Controparte_1
Deduceva a tal proposito il mancato esatto versamento alla Cassa
Depositi e Prestiti delle indennità previste nelle Determinazioni dello stesso n. 1179/2009, 1180/2009 e 1224/2009. Pt_1
Conseguentemente chiedeva di condannare la convenuta a versare alla Cassa Depositi e Prestiti le indennità necessarie per il pagamento dei soggetti espropriati per complessivi € 158.881,84 come indicato nel dettaglio in citazione e cioè:
-€ 44.880,57 a saldo deposito previsto per la deliberazione nr
1180/09;
- € 10.455,91 a saldo deposito previsto per la deliberazione nr
1224/09;
-€ 103.545,36 a saldo deposito previsto dalla deliberazione nr
1179/09;
Chiedeva inoltre il risarcimento del danno per inadempimento in un ammontare non inferiore ad € 300.000,00, importo comunque allo stato non determinabile nel suo preciso ammontare ma da quantificarsi esattamente in corso di causa.
3 Si costituiva contestando in toto la Controparte_3
ricostruzione attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste e disciplinate dalla tav 11 del programma costruttivo e precisamente:
1- Viabilità per mq 3142 per € 105.257,00
2- Illuminazione pubblica 23 pali luce per € 25.315,00
3- Acquedotto allaccio e tre pozzetti per € 7.030,00
4- 4- Energia elettrica allaccio e 10 pozzetti di raccordo per €
13.600,00
5- Fognatura acque nere allaccio e pozzetti di ispezione per €
17.446,00
6- Fognatura acque bianche allaccio e 14 pozzetti di raccolta per €
5.390,00
7- Telefono allaccio e nr 7 pozzetti di raccordo per € 7.560,00
8- Verde attrezzato per € 17.298,00.
Chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande attoree e di “Ritenere e
dichiarare che il è obbligato a rimborsare la Controparte_4
della somma di € 198.896,00 o di quella Controparte_5
maggiore o minore dovesse risultare dovuta per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria eseguite in C.da Bisaccia;
- Parte_1
Conseguentemente, condannare il al pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 198.896,00 o di quella maggiore o minore
dovesse risultare dovuta in corso di causa” con vittoria di spese di giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva infine
4 discussa e decisa all'udienza odierna.
Così compendiate le questioni oggetto di giudizio occorre subito rilevare che le domande azionate in via principale dal Parte_1
inerenti il pagamento delle indennità previste nelle
[...]
Determinazioni del n. 1179/2009, 1180/2009 e 1224/2009 Pt_1
appaiono fondate.
Mentre infatti non è controverso che tali somme siano dovute in base agli accordi di cui alla Convenzione del 2004, la Cooperativa convenuta eccepisce l'avvenuto pagamento/non debenza di tutte le somme indicate o comunque la compensazione di esse con ragioni di credito nei riguardi del sicché, in definitiva, nulla sarebbe dovuto. Pt_1
Senonché la parte convenuta non ha comprovato alcunché a riguardo.
Con riferimento alla Determinazione 1180/09 -riguardante la ditta
Toia- la convenuta ha depositato una documentazione parziale ed insufficiente, inclusa la fotocopia di un assegno, che non comprova assolutamente che questa abbia ceduto volontariamente i propri immobili (particelle n. 2395 e n. 2394) in data 07.10.2009 dietro pagamento con ciò sollevando la Cooperativa dal versare quanto dovuto per l'indennità;
con riferimento alla Determinazione 1179/09 (particelle 2399 e 2397
di proprietà della ditta , la parte convenuta si era Parte_2
riservata di fornire prova documentale della circostanza che esse erano sempre rimaste nella esclusiva disponibilità della ditta intestataria in quanto escluse dal programma costruttivo, ma tale prova non è stata data in corso di causa con la conseguenza che le somme previste per
5 l'indennità sono tutt'ora dovute così come quantificate dal Comune.
Sulla Determinazione 1224/09 in esecuzione della quale parte attrice lamenta l'omesso pagamento di € 10.455,91, la convenuta deduce invece che la somma algebrica delle somme in totale da depositare alla C.D.P. non risulta quella originariamente indicata in citazione (€
50.645,91) e dalla quale detrarre quanto – a dire dello stesso
[...]
– la ha depositato (cioè Euro 40.190,00) ma Parte_1 CP_1
essa ammonta alla minor somma di euro € 23.431,24 sicché di fatto avrebbe versato euro 16.758,76 in eccesso a quanto CP_1
dovuto. Tale deduzione appare fondata in quanto la somma complessivamente prevista dalla suddetta delibera (si veda la produzione in atti) è appunto euro 23.431,24 sicché il deposito di euro
40.190,00, pacificamente riconosciuto dal implica l'avvenuto Pt_1
versamento da parte della convenuta di euro 16.758,76 non dovute per questa posta.
Pertanto dovrà versare al Controparte_1 [...]
euro 142.123,08 ossia il saldo delle somme rispondenti Parte_1
all'indennità di espropriazione che la convenuta si era impegnata a versare alla Cassa Depositi e Prestiti di euro € 158.881,84 sottratti tuttavia euro 16.758,76 versati in eccesso sulla partita riguardante la deliberazione 1224/09. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo.
La domanda di risarcimento per i ritardi nei pagamenti pure richiesta dal non può invece essere accolta. Parte_1
Sostiene il di avere subito numerose condanne da parte del Pt_1
6 TAR e del Tribunale di Palermo a causa del mancato versamento delle indennità a carico della e che le somme che ha dovuto CP_1
infine versare agli aventi diritto sono maggiori proprio a causa degli inadempimenti della convenuta.
Chiede a tal fine una CTU contabile per la loro esatta quantificazione.
La domanda va rigettata in quanto, come è agevole rilevare dalla lettura dei provvedimenti prodotti, le condanne non appaiono collegate al mancato versamento delle indennità di esproprio quanto piuttosto all'occupazione dei terreni “sine titulo” da parte del poiché, Pt_1
come definitivamente accertato dal TAR, il decreto di espropriazione è
intervenuto oltre i termini previsti dal procedimento. Non può quindi addebitarsi nemmeno pro quota alla l'onere economico CP_1
connesso alle varie condanne subite dal Comune in favore dei proprietari giacché esse non dipendono dal mancato versamento da parte della delle somme previste dalle Determinazioni CP_1
quanto piuttosto dalla mancata conclusione del procedimento nei termini di legge a fronte dell'avvenuta ed ormai irreversibile trasformazione dell'area.
Quanto infine alla domanda riconvenzionale infine formulata dalla convenuta in ordine al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, essa non può essere esaminata in questa sede in quanto essa ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
f), cod. amm.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari
7 sulla base del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Condanna al pagamento in favore Controparte_1
del di euro 142.123,08 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione dalla data della domanda al saldo.
Rigetta tutte le altre domande dell'attrice e dichiara la propria incompetenza riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta essendo invece competente il giudice amministrativo.
Condanna infine al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore del Comune di Partinico da liquidarsi in euro
4217,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/01/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
8