TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 265/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Abate, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
21.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 27.5.2016;
− di aver generato una figlia, nata in data [...];
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del
21.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , senza Parte_2 Parte_1 addebito della responsabilità ad alcuno dei due;
2. Dichiarare l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1 prevalente collocazione presso la madre;
3. Poiché la madre vive in Polonia, con residenza a Varsavia in Via Andersa 35, app. 76, i coniugi convengono che la figlia trascorrerà almeno 100 giorni all'anno, Per_1 incluse le festività, presso il padre, in Italia o in Polonia, in periodi da concordarsi, tendenzialmente, entro il mese di gennaio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi del padre e della madre e delle esigenze di studio ed educazione della minore.
Si precisa che, laddove trascorrerà con un genitore le festività natalizie, Per_1 trascorrerà con l'altro quelle pasquali. Inoltre, si conviene che, trascorrerà il Per_1 giorno del proprio compleanno, sino al compimento della maggiore età, con entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra i medesimi. Tendenzialmente, trascorrerà Per_1 con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive. Nel computo dei
100 giorni verranno considerate anche le presenze in Italia di nei periodi in Per_1 cui verrà messo a disposizione dal padre l'appartamento di proprietà, ovvero immobile di medesimo pregio, per le vacanze della madre, a condizione che il padre sia presente nel territorio;
4. Il sig. si impegna a versare le seguenti somme: per il mantenimento Parte_1 della moglie, la somma di Euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) mensili, e, per il mantenimento della figlia la ulteriore somma di Euro 2.150,00 Per_1
(duemilacentocinquanta/00) mensili fino alla mensilità del 31 dicembre 2025 compresa, per un totale di € 4.300,00 al mese, e, successivamente, a seguito del versamento della prima attribuzione a titolo gratuito di cui al successivo punto 11, ed il relativo riacquisto da parte di , come definito nel medesimo specchietto Parte_1 al punto 11, la somma di Euro 2000,00( duemila/00) mensili per il mantenimento della moglie, e la ulteriore somma di Euro 2000,00 ( duemila/00) mensili per il mantenimento della figlia per un totale di Euro 4.000,00 al mese, il tutto da Per_1 rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2025. Il contributo di Pt_1
[...] [...]
nei confronti della moglie sarà liquidato nelle proporzioni e nei tempi indicati
[...] nello specchietto al paragrafo 6.
5. Le parti convengono che il contributo, a carico del marito, per il mantenimento della signora come innanzi quantifcato , andrà, in ogni caso, a cessare Parte_2 all'atto dell'ultima attribuzione a titolo gratuito, in suo favore, di cui al successivo punto 11 del presente atto, mentre quello in favore della minore, come per legge, al momento dell'acquisizione della sua piena indipendenza economica e comunque non prima dei venticinque anni della stessa. Dal compimento della maggiore età di Per_2 il contributo per il suo mantenimento da parte del padre sarà versato su conto
[...] corrente intestato a con delega alla signora e al padre per Per_1 Parte_2 la verifica delle transazioni effettuate. Il contributo per il mantenimento di Parte_2
sarà versato sul suo conto corrente in Millennium Bank SA con IBAN: PL41
[...]
1160 2202 0000 0002 5706 5198, BIC (Swift): ovvero, a C.F._1 insindacabile scelta di , messi a disposizione integralmente, o per parte Parte_1 della somma dovuta tramite sua carta di credito.
6. Il sig. si impegna, altresì, a provvedere al versamento della rata di € Parte_1
700,00 mensili e, successivamente, entro il Settembre 2025, all'estinzione anticipata, a propria cura e spese, del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento di Varsavia, intestato alla signora . Sarà nella facoltà di Parte_2 Parte_1 anticipare la data di estinzione del mutuo.
Dunque, in base alla tempistica con cui verranno effettuati i pagamenti di cui Pt_1 ha assunto gli impegni, il suo contributo nei confronti di sarà
[...] Parte_3 così determinato: Tempistiche dei pagamenti: Descrizione Totale mensile in euro Data
Ultima scadenza 30.09. 2025 Sino alla estinzione del mutuo 5000 bancario, da parte di Pt_1 intestato alla signora
[...]
, relativo Parte_2 all'appartamento sito in Andersa 35/76, Varsavia,
Polonia, saranno liquidati €
5.000 comprensivi della rata del mutuo,tramite bonifico bancario ovvero, a insindacabile scelta di Pt_1
messi a disposizione
[...] integralmente, o per parte della somma dovuta, tramite sua carta di credito.;
Ultima scadenza 31.12. 2026 Dopo l'estinzione del mutuo 4300 bancario intestato ad
, relativo Parte_2 all' appartamento sito in Andersa 35/76, Varsavia,
Polonia la rata mensile che dovrà versare Parte_1 sarà ridotta a € 4.300 mese Ultima scadenza 31.12. 2034 Dopo l'assegnazione della 4000 prima tranche delle azioni, ed il relativo riacquisto da parte di
, la rata mensile Parte_1 si ridurrà ulteriormente a € 4.000 euro al mese sino ad estinzione dell'impegno che avverrà con l'assegnazione della ultima tranche di azioni come dettagliato nel paragrafo
11
7. Il sig. si impegna a procurare presso il competente ufficio, entro Parte_1 marzo 2025 un certificato di nascita di in forma idonea all'ottenimento della Per_1 cittadinanza polacca;
I coniugi si prestano, infine, reciproco consenso a concedere il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti;
8. Il sig. si impegna, inoltre, a contribuire, nella misura del 100%, alle Parte_1 spese straordinarie occorrenti per il soddisfacimento di esigenze primarie di vita della figlia ed in particolare al pagamento delle prestazioni mediche (es. Per_1 stomatologo, pediatra etc) e dei costi relativi alla sua istruzione sino al completamento degli studi universitari, studi che si svolgeranno secondo una programmazione concordata tra i genitori sino alla conclusione degli studi universitari di della figlia
L'impegno di cui al presente punto sarà regolato in applicazione del Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
9. Il sig. si impegna, ancora, a tenere regolarmente in vita i piani Parte_1 assicurativi stipulati con primarie compagnie di assicurazione (morte + riscatto come allegati) e a indicare quale unica beneficiaria, garantendo il versamento dei Per_1 relativi premi, di importo complessivo non inferiore a Euro 10.000 annuali, e ciò sino al 18° anno di età della figlia. Nel caso di successiva eventuale impossibilità da parte di di dare corso a tutti gli impegni assunti con il presente atto, le spese Parte_1 relative ai piani assicurativi menzionati saranno le prime ad essere eliminate con il consenso che si intende già assunto con la presente scrittura da entrambe le parti. Il sig.
darà evidenza dell'andamento dei pagamenti effettuati tramite adeguata Parte_1 documentazione;
10. Il sig. si impegna, poi, ad ospitare la moglie in Italia, insieme alla Parte_1 figlia, per sei settimane all'anno (ripartite equamente nelle varie stagioni di ogni anno), mettendo a disposizione un appartamento di sua proprietà, ovvero altro immobile di medesimo pregio, nei periodi da definire entro il mese di gennaio di ogni anno sino al compimento dei 25 anni di Va precisato che non saranno ammessi altri ospiti Per_1 nella predetta sistemazione abitativa ad eccezione di e di sua madre, salvo Per_1 espressa volontà scritta del sig. ; Parte_1
11. Il sig. , ancora, a titolo di riconoscimento dell'apporto fornito dalla Parte_1 moglie durante gli anni di matrimonio, alla crescita di nonché allo sviluppo Per_1 delle sue attività di impresa, si impegna a trasferire, in favore della signora
[...]
a titolo gratuito, complessivamente il 2% delle azioni detenute nella Parte_2 compagine societaria denominata “Cube Labs SpA”, ovvero ancora, sempre a insindacabile scelta del sig. il relativo valore patrimoniale della prescelta Pt_1 percentuale azionaria/societaria, con trasferimento frazionato e con un tetto massimo ed insuperabile, di ogni singolo trasferimento annuale, sin da oggi fissato in un controvalore pari a Euro 100.000, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2025 e per dieci anni complessivi consecutivi. La signora si Pt_2 impegna, da parte sua, a non vendere a terzi, entro i primi 12 mesi da ogni cessione, le azioni trasferitele dal marito ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, riconoscendo, comunque, al marito stesso il diritto di prelazione in caso di vendita, a qualsiasi prezzo;
solo in caso di mancato acquisto delle azioni da parte del marito, la signora potrà liberamente rivolgersi al mercato. Nel momento in cui il sig. Pt_2 dovesse cedere a terzi l'intero pacchetto di azioni posseduto in "Cube Labs", Pt_1 rimarrà fermo il suo obbligo di effettuare in favore della sig.ra i residui Pt_2 versamenti annuali che, in tal caso, saranno pari al tetto massimo di Euro 100.000,00, in modo da completare il trasferimento frazionato in dieci rate a cui si è impegnato con il presente atto. La attribuzione patrimoniale di cui al punto 11 viene, però, espressamente condizionata alla piena collaborazione che la signora
[...] si impegna, con il presente atto, a prestare nella gestione consensuale dello Parte_2 sviluppo e della crescita armonica della figlia nel reciproco rispetto delle Per_1 norme di correttezza e buona fede;
12. I coniugi si impegnano a condividere e concordare le decisioni in relazione alla gestione di durante le eventuali frequentazioni personali con possibili nuovi Per_1 partner, prevedendo sin d'ora che non possa essere lasciata giornalmente Per_1 senza diretta custodia del uno dei coniugi oltre il tempo strettamente necessario per svolgere le proprie attività lavorative, commisurate in massimo 8 ore al giorno, con obbligo di garantire il possibile contatto telefonico con la propria figlia;
13. I coniugi danno atto che non vi sono beni mobili da dividere tra i coniugi e, quindi, di non avere null'altro a pretendere l'uno verso l'altra; il sig. si impegna Parte_1
a consegnare il quadro prescelto dalla sig.ra tra quelli presenti Pt_2 nell'appartamento di Otranto in Vico Paolo Borsellino 5 in Otranto.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
27.5.2016 in Roma e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 16 parte
II Serie C54 anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.5.2025 Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 265/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall' avv. Parte_1 Parte_2
Salvatore Abate, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
21.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 27.5.2016;
− di aver generato una figlia, nata in data [...];
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del
21.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e , senza Parte_2 Parte_1 addebito della responsabilità ad alcuno dei due;
2. Dichiarare l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1 prevalente collocazione presso la madre;
3. Poiché la madre vive in Polonia, con residenza a Varsavia in Via Andersa 35, app. 76, i coniugi convengono che la figlia trascorrerà almeno 100 giorni all'anno, Per_1 incluse le festività, presso il padre, in Italia o in Polonia, in periodi da concordarsi, tendenzialmente, entro il mese di gennaio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi del padre e della madre e delle esigenze di studio ed educazione della minore.
Si precisa che, laddove trascorrerà con un genitore le festività natalizie, Per_1 trascorrerà con l'altro quelle pasquali. Inoltre, si conviene che, trascorrerà il Per_1 giorno del proprio compleanno, sino al compimento della maggiore età, con entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra i medesimi. Tendenzialmente, trascorrerà Per_1 con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive. Nel computo dei
100 giorni verranno considerate anche le presenze in Italia di nei periodi in Per_1 cui verrà messo a disposizione dal padre l'appartamento di proprietà, ovvero immobile di medesimo pregio, per le vacanze della madre, a condizione che il padre sia presente nel territorio;
4. Il sig. si impegna a versare le seguenti somme: per il mantenimento Parte_1 della moglie, la somma di Euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00) mensili, e, per il mantenimento della figlia la ulteriore somma di Euro 2.150,00 Per_1
(duemilacentocinquanta/00) mensili fino alla mensilità del 31 dicembre 2025 compresa, per un totale di € 4.300,00 al mese, e, successivamente, a seguito del versamento della prima attribuzione a titolo gratuito di cui al successivo punto 11, ed il relativo riacquisto da parte di , come definito nel medesimo specchietto Parte_1 al punto 11, la somma di Euro 2000,00( duemila/00) mensili per il mantenimento della moglie, e la ulteriore somma di Euro 2000,00 ( duemila/00) mensili per il mantenimento della figlia per un totale di Euro 4.000,00 al mese, il tutto da Per_1 rivalutare secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2025. Il contributo di Pt_1
[...] [...]
nei confronti della moglie sarà liquidato nelle proporzioni e nei tempi indicati
[...] nello specchietto al paragrafo 6.
5. Le parti convengono che il contributo, a carico del marito, per il mantenimento della signora come innanzi quantifcato , andrà, in ogni caso, a cessare Parte_2 all'atto dell'ultima attribuzione a titolo gratuito, in suo favore, di cui al successivo punto 11 del presente atto, mentre quello in favore della minore, come per legge, al momento dell'acquisizione della sua piena indipendenza economica e comunque non prima dei venticinque anni della stessa. Dal compimento della maggiore età di Per_2 il contributo per il suo mantenimento da parte del padre sarà versato su conto
[...] corrente intestato a con delega alla signora e al padre per Per_1 Parte_2 la verifica delle transazioni effettuate. Il contributo per il mantenimento di Parte_2
sarà versato sul suo conto corrente in Millennium Bank SA con IBAN: PL41
[...]
1160 2202 0000 0002 5706 5198, BIC (Swift): ovvero, a C.F._1 insindacabile scelta di , messi a disposizione integralmente, o per parte Parte_1 della somma dovuta tramite sua carta di credito.
6. Il sig. si impegna, altresì, a provvedere al versamento della rata di € Parte_1
700,00 mensili e, successivamente, entro il Settembre 2025, all'estinzione anticipata, a propria cura e spese, del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento di Varsavia, intestato alla signora . Sarà nella facoltà di Parte_2 Parte_1 anticipare la data di estinzione del mutuo.
Dunque, in base alla tempistica con cui verranno effettuati i pagamenti di cui Pt_1 ha assunto gli impegni, il suo contributo nei confronti di sarà
[...] Parte_3 così determinato: Tempistiche dei pagamenti: Descrizione Totale mensile in euro Data
Ultima scadenza 30.09. 2025 Sino alla estinzione del mutuo 5000 bancario, da parte di Pt_1 intestato alla signora
[...]
, relativo Parte_2 all'appartamento sito in Andersa 35/76, Varsavia,
Polonia, saranno liquidati €
5.000 comprensivi della rata del mutuo,tramite bonifico bancario ovvero, a insindacabile scelta di Pt_1
messi a disposizione
[...] integralmente, o per parte della somma dovuta, tramite sua carta di credito.;
Ultima scadenza 31.12. 2026 Dopo l'estinzione del mutuo 4300 bancario intestato ad
, relativo Parte_2 all' appartamento sito in Andersa 35/76, Varsavia,
Polonia la rata mensile che dovrà versare Parte_1 sarà ridotta a € 4.300 mese Ultima scadenza 31.12. 2034 Dopo l'assegnazione della 4000 prima tranche delle azioni, ed il relativo riacquisto da parte di
, la rata mensile Parte_1 si ridurrà ulteriormente a € 4.000 euro al mese sino ad estinzione dell'impegno che avverrà con l'assegnazione della ultima tranche di azioni come dettagliato nel paragrafo
11
7. Il sig. si impegna a procurare presso il competente ufficio, entro Parte_1 marzo 2025 un certificato di nascita di in forma idonea all'ottenimento della Per_1 cittadinanza polacca;
I coniugi si prestano, infine, reciproco consenso a concedere il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti;
8. Il sig. si impegna, inoltre, a contribuire, nella misura del 100%, alle Parte_1 spese straordinarie occorrenti per il soddisfacimento di esigenze primarie di vita della figlia ed in particolare al pagamento delle prestazioni mediche (es. Per_1 stomatologo, pediatra etc) e dei costi relativi alla sua istruzione sino al completamento degli studi universitari, studi che si svolgeranno secondo una programmazione concordata tra i genitori sino alla conclusione degli studi universitari di della figlia
L'impegno di cui al presente punto sarà regolato in applicazione del Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
9. Il sig. si impegna, ancora, a tenere regolarmente in vita i piani Parte_1 assicurativi stipulati con primarie compagnie di assicurazione (morte + riscatto come allegati) e a indicare quale unica beneficiaria, garantendo il versamento dei Per_1 relativi premi, di importo complessivo non inferiore a Euro 10.000 annuali, e ciò sino al 18° anno di età della figlia. Nel caso di successiva eventuale impossibilità da parte di di dare corso a tutti gli impegni assunti con il presente atto, le spese Parte_1 relative ai piani assicurativi menzionati saranno le prime ad essere eliminate con il consenso che si intende già assunto con la presente scrittura da entrambe le parti. Il sig.
darà evidenza dell'andamento dei pagamenti effettuati tramite adeguata Parte_1 documentazione;
10. Il sig. si impegna, poi, ad ospitare la moglie in Italia, insieme alla Parte_1 figlia, per sei settimane all'anno (ripartite equamente nelle varie stagioni di ogni anno), mettendo a disposizione un appartamento di sua proprietà, ovvero altro immobile di medesimo pregio, nei periodi da definire entro il mese di gennaio di ogni anno sino al compimento dei 25 anni di Va precisato che non saranno ammessi altri ospiti Per_1 nella predetta sistemazione abitativa ad eccezione di e di sua madre, salvo Per_1 espressa volontà scritta del sig. ; Parte_1
11. Il sig. , ancora, a titolo di riconoscimento dell'apporto fornito dalla Parte_1 moglie durante gli anni di matrimonio, alla crescita di nonché allo sviluppo Per_1 delle sue attività di impresa, si impegna a trasferire, in favore della signora
[...]
a titolo gratuito, complessivamente il 2% delle azioni detenute nella Parte_2 compagine societaria denominata “Cube Labs SpA”, ovvero ancora, sempre a insindacabile scelta del sig. il relativo valore patrimoniale della prescelta Pt_1 percentuale azionaria/societaria, con trasferimento frazionato e con un tetto massimo ed insuperabile, di ogni singolo trasferimento annuale, sin da oggi fissato in un controvalore pari a Euro 100.000, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 2025 e per dieci anni complessivi consecutivi. La signora si Pt_2 impegna, da parte sua, a non vendere a terzi, entro i primi 12 mesi da ogni cessione, le azioni trasferitele dal marito ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, riconoscendo, comunque, al marito stesso il diritto di prelazione in caso di vendita, a qualsiasi prezzo;
solo in caso di mancato acquisto delle azioni da parte del marito, la signora potrà liberamente rivolgersi al mercato. Nel momento in cui il sig. Pt_2 dovesse cedere a terzi l'intero pacchetto di azioni posseduto in "Cube Labs", Pt_1 rimarrà fermo il suo obbligo di effettuare in favore della sig.ra i residui Pt_2 versamenti annuali che, in tal caso, saranno pari al tetto massimo di Euro 100.000,00, in modo da completare il trasferimento frazionato in dieci rate a cui si è impegnato con il presente atto. La attribuzione patrimoniale di cui al punto 11 viene, però, espressamente condizionata alla piena collaborazione che la signora
[...] si impegna, con il presente atto, a prestare nella gestione consensuale dello Parte_2 sviluppo e della crescita armonica della figlia nel reciproco rispetto delle Per_1 norme di correttezza e buona fede;
12. I coniugi si impegnano a condividere e concordare le decisioni in relazione alla gestione di durante le eventuali frequentazioni personali con possibili nuovi Per_1 partner, prevedendo sin d'ora che non possa essere lasciata giornalmente Per_1 senza diretta custodia del uno dei coniugi oltre il tempo strettamente necessario per svolgere le proprie attività lavorative, commisurate in massimo 8 ore al giorno, con obbligo di garantire il possibile contatto telefonico con la propria figlia;
13. I coniugi danno atto che non vi sono beni mobili da dividere tra i coniugi e, quindi, di non avere null'altro a pretendere l'uno verso l'altra; il sig. si impegna Parte_1
a consegnare il quadro prescelto dalla sig.ra tra quelli presenti Pt_2 nell'appartamento di Otranto in Vico Paolo Borsellino 5 in Otranto.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
27.5.2016 in Roma e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 16 parte
II Serie C54 anno 2016, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.5.2025 Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo