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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 329 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 2 febbraio
2024 a mezzo PEC nei confronti di e di nonché in data 17 Parte_1 CP_1
febbraio 2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di Parte_2
da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Largo Augusto n. 2 presso lo studio dell'avv. Mauro Umberto Antonio De Filippis che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE pagina 1 di 10 contro
(P.IVA in persona del proprio legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Mario Pieri, n.2, presso lo studio dell'avv. Cinzia Valnegri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tirano Parte_1 C.F._1
(SO), Via Lungo Adda V Alpini, 6 presso lo studio dell'avv. Emanuele Boletta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO nonché
Parte_2
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 475/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22 gennaio 2024
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Sondrio, chiedendo la risoluzione del contratto di Parte_3 compravendita relativo all'autovettura Audi A6 Avant targata DV451MY, immatricolata in data 31.03.2009, acquistata in data 5.02.2022 al prezzo di euro 10.000,00 e pagina 2 di 10 consegnata il 12.02.2022, ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
- Il ricorrente deduceva che il chilometraggio dichiarato al momento della vendita, pari a
153.819 km, fosse non veritiero, come emerso da successive verifiche presso la
Motorizzazione Civile di Sondrio, da cui risultava che già nel 2017 il veicolo aveva percorso 180.000 km, mentre nel 2019 risultava un dato inferiore pari a 135.627 km, per poi risalire nel 2021 a 149.985 km. Tali anomalie inducevano il ricorrente a ritenere il chilometraggio manomesso e il difetto non riparabile.
- Si costituiva contestando le pretese attoree e chiedendo la chiamata in Parte_3
causa della propria dante causa, dalla quale aveva acquistato il Controparte_2
veicolo in data 31 gennaio 2022 al prezzo di euro 1.000,00, con chilometraggio dichiarato pari a 153.788 km, come da scheda veicolo compilata dal sig.
[...]
proprietario originario del mezzo. A sua volta, chiamava Parte_2 Controparte_2 in causa che non si costituiva e all'udienza del 20 settembre 2023 Parte_2
veniva dichiarato contumace.
- Il Tribunale di Sondrio istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e con ordinanza del 10 gennaio 2024 accoglieva le domande di , dichiarando la Parte_1
risoluzione del contratto di compravendita concluso in data 5 febbraio 2022; condannando la alla restituzione in favore dell'attore della somma di Parte_3
euro 10.000,00 nonché alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 143,50 per anticipazioni oltre 15% di spese generali e accessori di legge.
- Avverso la suddetta decisione, proponeva appello la instando per la Parte_3
sospensione della provvisoria esecutività della decisione di primo grado ai sensi dell'art. 351 e 283 c.p.c.. Formulava n. 2 motivi di gravame con cui lamentava:
• L'errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 2697 c.c. e 128 e segg. Cod. Consumo nonche' errata e contraddittoria statuizione del tribunale circa la fondatezza della domanda del ricorrente Parte_1 pagina 3 di 10 • L'errata e contraddittoria statuizione del tribunale circa il rigetto della domanda di manleva svolta dalla nei confronti Parte_3
della Controparte_2
- In data 2 maggio 2024, si costituiva la chiedendo in via principale il Controparte_2
rigetto dell'appello in quanto infondato;
in subordine, di dichiarare la responsabilità di con condanna al pagamento delle somme eventualmente oggetto di Parte_2 accertamento.
- Si costituiva altresì , contestando anch'egli le prospettazioni dell'appellante Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione poiché priva di fondamento.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 4 giugno 2024, verificata la regolarità della notifica nei confronti di ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_2
- A seguito di diversi rinvii necessari al perfezionamento della notifica della comparsa di costituzione e risposta della nei confronti di Controparte_2 Parte_2
all'udienza del 17 giugno 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 23 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- Con il primo motivo di appello, la si duole dell'errata valutazione delle Parte_3
risultanze documentali svolta la Tribunale. Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe costruito la propria decisione sulla base di documentazione parziale e poco attendibile, omettendo di valorizzare le dichiarazioni dei testi escussi. Contesta, in ogni pagina 4 di 10 caso, il valore del vizio del bene ritenuto erroneamente “grave” dal Tribunale, in quanto
- a detta dell'appellante – una variazione di chilometraggi di circa trentamila chilometri non giustificherebbe la risoluzione del contratto ma al più una riduzione proporzionale del prezzo.
- Ebbene, la doglianza non ha pregio.
- Per quanto qui d'interesse, dalle risultanze probatorie emerge che:
o in data 2 febbraio 2022, al momento della conclusione del contratto di compravendita fra e la Parte_1 Parte_3
il chilometraggio dichiarato era di 153.819 (cfr. doc. n.
[...]
1);
o dal libretto di manutenzione della vettura, nella sezione
“conferma dei lavori effettuati” si legge che in data 10 luglio
2014 i chilometri percorsi dalla vettura erano 143.000, invitando a svolgere i successivi controlli una volta superati i
170.000 km (cfr. doc. n. 3 – libretto di manutenzione);
o dal documento offerto dalla Motorizzazione di Sondrio risulta che alla revisione del 2017 il dato di 180.000 km, per poi scendere a 135.627 km alla successiva revisione del 29 luglio 2019;
o la successiva rilevazione, per come riferite dalla
Motorizzazione di Sondrio in data 23 giugno 2022, riporta un chilometraggio crescente pari a 149.985 km (cfr. doc. 9).
- Il semplice riscontro documentale induce a ritenere fondate le contestazioni mosse dall'acquirente e relative alle irregolarità del bene rilevate a seguito delle indagini Pt_1 tecniche da questi effettuate. Circostanze, peraltro, non puntualmente smentite dalla concessionaria.
- Il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il chilometraggio dichiarato al momento della vendita non fosse veritiero, valorizzando le certificazioni rilasciate dalla
Motorizzazione Civile di Sondrio, dalle quali emergeva che il veicolo aveva già pagina 5 di 10 percorso 180.000 km nel 2017, mentre nel 2019 risultava un dato inferiore (135.627 km), per poi risalire nel 2021 a 149.985 km. Tali dati, coerenti e progressivi, escludono la plausibilità di un errore materiale della Motorizzazione – come sostenuto dall'appellante - e confermano la manomissione del contachilometri.
- Del resto, la documentazione prodotta dalla (vd. doc. 1) e rilasciata Parte_3
dalla casa madre è stata correttamente ritenuta priva di valore probatorio, sia per Pt_4
l'assenza di dati storici per un arco temporale di quasi dieci anni (fra il 2009 e il 2019, data dell'ultima manutenzione presso officina del , sia per l'esplicita CP_3 dichiarazione del certificatore circa l'impossibilità di attestare la veridicità dei dati riportati (“ci corre, tuttavia l'obbligo di precisare che non ci è possibile attestare la veridicità dei dati riportati (…)”). Né l'escussione dei testi avvenuta in data 9 novembre
2023 ha fornito elementi aggiuntivi, avendo gli stessi riferito di circostanze generiche e comunque prive di valore ai fini della risoluzione della presente controversia.
- A tal proposito, la giurisprudenza di Legittimità ha più volte affermato che la falsificazione del chilometraggio costituisce un vizio grave del bene, tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135-bis, comma 4, lett. c), Cod. Cons. (cfr. fra le altre, Cass. ord. n. 12606/2022). È indubbio, infatti, che la manipolazione del contachilometri incida in modo sostanziale sul valore economico e sull'affidabilità del veicolo oggetto di compravendita, integrando un difetto non riparabile e non conforme alle aspettative legittime del consumatore.
- Nel caso di specie, la difformità chilometrica accertata è pari a circa 45.000 km, con probabile ulteriore scostamento, e il veicolo ha manifestato malfunzionamenti tali da richiedere interventi manutentivi per euro 1.800,00. Di talché, va osservato che, trattandosi di un bene soggetto a fisiologico deperimento, la percorrenza chilometrica incide in modo diretto e proporzionale sul grado di usura e sul valore residuo del mezzo.
È evidente che per un'autovettura immatricolata nel 2009 e acquistata nel 2022, una differenza tra 150.000 km e 195.000 km non può ritenersi marginale, ma rappresenta un incremento significativo — pari a circa un terzo — che altera sensibilmente la pagina 6 di 10 percezione del bene, la sua affidabilità meccanica, stante una più rapida obsolescenza, e il suo valore commerciale.
- Ne consegue che le doglianze formulate dall'appellante risultano incomplete e poco convincenti e non sono idonee a mettere in discussione la decisione del primo giudice, che deve essere in tal sede confermata.
- Allo stesso modo, anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.
- L'appellante lamenta che il primo giudice abbia mal interpretato le richieste avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta. Invero, la Parte_3
chiedeva essere autorizzata a chiamare in giudizio la ai sensi Controparte_2
dell'art. 106 c.p.c., deducendo di aver acquistato da tale concessionaria l'auto in data 27 gennaio 2022.
- Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe traslato le domande da lui formulate in primo grado sul diverso – e non richiesto - piano dell'art. 1490 c.c., richiamandone i presupposti e ritenendo “quanto alla domanda di manleva formulata da nei Parte_3 confronti di che debba essere regolata esclusivamente dalle norme Controparte_2
civilistiche trattandosi di rapporto fra soggetti imprenditoriali, visto l art. 1490 c.c. e ss, considerato che il prezzo di vendita pattuito fra e era di Parte_3 Controparte_2 euro 1.000,00 ovvero un decimo del prezzo di vendita poi ottenuto da nei Parte_3
confronti del ricorrente, rilevato che non ha provato di avere Parte_3 tempestivamente denunciato a le richieste ricevute sin dal 12.4.2022 Controparte_2
da parte del sig. , ritenuta pertanto non accoglibile la domanda di manleva Parte_1 formulata da nei confronti di . Parte_3 Controparte_2
- Ebbene, la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_3 [...]
è stata correttamente rigettata dal Giudice di primo grado, in quanto priva CP_2 di riscontro, mancando sia un fondamento contrattuale, sia i presupposti di cui all'art. 134, cod. cons..
pagina 7 di 10 - In primo luogo, non può ritenersi operante una garanzia ex art. 1490 c.c., in quanto il rapporto tra e la è regolato da norme civilistiche tra Parte_3 Controparte_2
imprenditori, e in atti non risulta alcuna prova di un patto di manleva o di una responsabilità contrattuale per vizi.
- In assenza di una clausola espressa di garanzia, la manleva tra professionisti può operare nei limiti dell'art. 134 del Codice del Consumo (applicabile al caso di specie, poiché il contratto è stato concluso successivamente al 1° gennaio 2022), che riconosce al venditore finale il diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile del difetto nella catena distributiva, qualora il difetto di conformità sia imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena produttiva o di qualsiasi altro intermediario.
- Nel caso in esame, l'appellante ha chiesto di essere manlevata da Controparte_2
cioè che quest'ultima si faccia carico delle conseguenze economiche della condanna da lei subita, limitandosi a dedurre che il vizio (chilometraggio alterato) risulterebbe imputabile alla in quanto temporalmente non riconducibile al Controparte_2 periodo in cui la stessa avrebbe avuto a disposizione la vettura Parte_3
(gennaio-febbraio 2022).
- Tuttavia, le prospettazioni dell'appellante sul punto risultano scarne, non emergendo né
l'effettiva prova dell'imputabilità del vizio al fornitore precedente – ove basti considerare che la riceveva la vettura in permuta da Controparte_2 [...] in data 21 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 2-3) per poi alienarla a sua volta Parte_2
all'appellante circa una settimana dopo – né tantomeno l'assenza di colpa della
[...] nella gestione del rapporto commerciale. Parte_3
- In tal senso, infatti, occorre evidenziare che l'appellante acquistava il veicolo dalla
[...]
al prezzo di euro 1.000,00 (cfr. doc. n. 1 fascicolo , con CP_2 CP_2 chilometraggio dichiarato pari a 153.788 km, e lo ha rivenduto al consumatore finale al prezzo di euro 10.000,00, senza effettuare verifiche tecniche approfondite. Del resto, il libretto di manutenzione del veicolo — pacificamente detenuto dalla concessionaria — attestava che già nel 2014 la vettura aveva percorso 143.000 km, ossia appena 10.000 pagina 8 di 10 km in meno rispetto al chilometraggio rilevato nel 2022, all'atto della vendita al cliente finale Tale circostanza, oggettivamente anomala per un'autovettura Audi A6 Pt_1
Avant, di aver marciato per soli 10.000 km in un arco temporale di otto anni, avrebbe dovuto indurre la concessionaria appellante a un approccio ben più diligente e prudente nella re-immissione del veicolo sul mercato, specie in relazione agli obblighi di verifica e trasparenza imposti dalla normativa consumeristica.
- Né alcun valore in senso contrario può essere riconosciuto alla mancata comparizione del legale rappresentante della all'interrogatorio formale richiesto in Controparte_2 primo grado, non potendo essere interpretata quale ammissione tacita ai sensi dell'art. 232 c.p.c., atteso che lo stesso ha giustificato l'assenza per motivi di salute, chiarendo che non fosse stato mai coinvolto nella gestione operativa delle vendite, svolgendo il ruolo di rappresentante della società.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
475/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22 gennaio 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_3
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.
55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
475/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22 gennaio 2024; pagina 9 di 10 - condanna rimborsare a le spese di lite Parte_3 Parte_1
che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- condanna a rimborsare alla le Parte_3 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- nulla sulle spese di lite nei confronti della parte contumace;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 329 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 2 febbraio
2024 a mezzo PEC nei confronti di e di nonché in data 17 Parte_1 CP_1
febbraio 2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di Parte_2
da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Largo Augusto n. 2 presso lo studio dell'avv. Mauro Umberto Antonio De Filippis che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE pagina 1 di 10 contro
(P.IVA in persona del proprio legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Mario Pieri, n.2, presso lo studio dell'avv. Cinzia Valnegri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tirano Parte_1 C.F._1
(SO), Via Lungo Adda V Alpini, 6 presso lo studio dell'avv. Emanuele Boletta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO nonché
Parte_2
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 475/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22 gennaio 2024
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Sondrio, chiedendo la risoluzione del contratto di Parte_3 compravendita relativo all'autovettura Audi A6 Avant targata DV451MY, immatricolata in data 31.03.2009, acquistata in data 5.02.2022 al prezzo di euro 10.000,00 e pagina 2 di 10 consegnata il 12.02.2022, ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
- Il ricorrente deduceva che il chilometraggio dichiarato al momento della vendita, pari a
153.819 km, fosse non veritiero, come emerso da successive verifiche presso la
Motorizzazione Civile di Sondrio, da cui risultava che già nel 2017 il veicolo aveva percorso 180.000 km, mentre nel 2019 risultava un dato inferiore pari a 135.627 km, per poi risalire nel 2021 a 149.985 km. Tali anomalie inducevano il ricorrente a ritenere il chilometraggio manomesso e il difetto non riparabile.
- Si costituiva contestando le pretese attoree e chiedendo la chiamata in Parte_3
causa della propria dante causa, dalla quale aveva acquistato il Controparte_2
veicolo in data 31 gennaio 2022 al prezzo di euro 1.000,00, con chilometraggio dichiarato pari a 153.788 km, come da scheda veicolo compilata dal sig.
[...]
proprietario originario del mezzo. A sua volta, chiamava Parte_2 Controparte_2 in causa che non si costituiva e all'udienza del 20 settembre 2023 Parte_2
veniva dichiarato contumace.
- Il Tribunale di Sondrio istruiva la causa anche a mezzo di escussione testimoniale e con ordinanza del 10 gennaio 2024 accoglieva le domande di , dichiarando la Parte_1
risoluzione del contratto di compravendita concluso in data 5 febbraio 2022; condannando la alla restituzione in favore dell'attore della somma di Parte_3
euro 10.000,00 nonché alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 143,50 per anticipazioni oltre 15% di spese generali e accessori di legge.
- Avverso la suddetta decisione, proponeva appello la instando per la Parte_3
sospensione della provvisoria esecutività della decisione di primo grado ai sensi dell'art. 351 e 283 c.p.c.. Formulava n. 2 motivi di gravame con cui lamentava:
• L'errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 2697 c.c. e 128 e segg. Cod. Consumo nonche' errata e contraddittoria statuizione del tribunale circa la fondatezza della domanda del ricorrente Parte_1 pagina 3 di 10 • L'errata e contraddittoria statuizione del tribunale circa il rigetto della domanda di manleva svolta dalla nei confronti Parte_3
della Controparte_2
- In data 2 maggio 2024, si costituiva la chiedendo in via principale il Controparte_2
rigetto dell'appello in quanto infondato;
in subordine, di dichiarare la responsabilità di con condanna al pagamento delle somme eventualmente oggetto di Parte_2 accertamento.
- Si costituiva altresì , contestando anch'egli le prospettazioni dell'appellante Parte_1
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione poiché priva di fondamento.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 4 giugno 2024, verificata la regolarità della notifica nei confronti di ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_2
- A seguito di diversi rinvii necessari al perfezionamento della notifica della comparsa di costituzione e risposta della nei confronti di Controparte_2 Parte_2
all'udienza del 17 giugno 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione. Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 23 settembre 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- l'appello non è fondato.
- Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno, essendo la decisione impugnata sorretta da una motivazione corretta sul piano logico e giuridico.
- Con il primo motivo di appello, la si duole dell'errata valutazione delle Parte_3
risultanze documentali svolta la Tribunale. Secondo l'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe costruito la propria decisione sulla base di documentazione parziale e poco attendibile, omettendo di valorizzare le dichiarazioni dei testi escussi. Contesta, in ogni pagina 4 di 10 caso, il valore del vizio del bene ritenuto erroneamente “grave” dal Tribunale, in quanto
- a detta dell'appellante – una variazione di chilometraggi di circa trentamila chilometri non giustificherebbe la risoluzione del contratto ma al più una riduzione proporzionale del prezzo.
- Ebbene, la doglianza non ha pregio.
- Per quanto qui d'interesse, dalle risultanze probatorie emerge che:
o in data 2 febbraio 2022, al momento della conclusione del contratto di compravendita fra e la Parte_1 Parte_3
il chilometraggio dichiarato era di 153.819 (cfr. doc. n.
[...]
1);
o dal libretto di manutenzione della vettura, nella sezione
“conferma dei lavori effettuati” si legge che in data 10 luglio
2014 i chilometri percorsi dalla vettura erano 143.000, invitando a svolgere i successivi controlli una volta superati i
170.000 km (cfr. doc. n. 3 – libretto di manutenzione);
o dal documento offerto dalla Motorizzazione di Sondrio risulta che alla revisione del 2017 il dato di 180.000 km, per poi scendere a 135.627 km alla successiva revisione del 29 luglio 2019;
o la successiva rilevazione, per come riferite dalla
Motorizzazione di Sondrio in data 23 giugno 2022, riporta un chilometraggio crescente pari a 149.985 km (cfr. doc. 9).
- Il semplice riscontro documentale induce a ritenere fondate le contestazioni mosse dall'acquirente e relative alle irregolarità del bene rilevate a seguito delle indagini Pt_1 tecniche da questi effettuate. Circostanze, peraltro, non puntualmente smentite dalla concessionaria.
- Il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il chilometraggio dichiarato al momento della vendita non fosse veritiero, valorizzando le certificazioni rilasciate dalla
Motorizzazione Civile di Sondrio, dalle quali emergeva che il veicolo aveva già pagina 5 di 10 percorso 180.000 km nel 2017, mentre nel 2019 risultava un dato inferiore (135.627 km), per poi risalire nel 2021 a 149.985 km. Tali dati, coerenti e progressivi, escludono la plausibilità di un errore materiale della Motorizzazione – come sostenuto dall'appellante - e confermano la manomissione del contachilometri.
- Del resto, la documentazione prodotta dalla (vd. doc. 1) e rilasciata Parte_3
dalla casa madre è stata correttamente ritenuta priva di valore probatorio, sia per Pt_4
l'assenza di dati storici per un arco temporale di quasi dieci anni (fra il 2009 e il 2019, data dell'ultima manutenzione presso officina del , sia per l'esplicita CP_3 dichiarazione del certificatore circa l'impossibilità di attestare la veridicità dei dati riportati (“ci corre, tuttavia l'obbligo di precisare che non ci è possibile attestare la veridicità dei dati riportati (…)”). Né l'escussione dei testi avvenuta in data 9 novembre
2023 ha fornito elementi aggiuntivi, avendo gli stessi riferito di circostanze generiche e comunque prive di valore ai fini della risoluzione della presente controversia.
- A tal proposito, la giurisprudenza di Legittimità ha più volte affermato che la falsificazione del chilometraggio costituisce un vizio grave del bene, tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135-bis, comma 4, lett. c), Cod. Cons. (cfr. fra le altre, Cass. ord. n. 12606/2022). È indubbio, infatti, che la manipolazione del contachilometri incida in modo sostanziale sul valore economico e sull'affidabilità del veicolo oggetto di compravendita, integrando un difetto non riparabile e non conforme alle aspettative legittime del consumatore.
- Nel caso di specie, la difformità chilometrica accertata è pari a circa 45.000 km, con probabile ulteriore scostamento, e il veicolo ha manifestato malfunzionamenti tali da richiedere interventi manutentivi per euro 1.800,00. Di talché, va osservato che, trattandosi di un bene soggetto a fisiologico deperimento, la percorrenza chilometrica incide in modo diretto e proporzionale sul grado di usura e sul valore residuo del mezzo.
È evidente che per un'autovettura immatricolata nel 2009 e acquistata nel 2022, una differenza tra 150.000 km e 195.000 km non può ritenersi marginale, ma rappresenta un incremento significativo — pari a circa un terzo — che altera sensibilmente la pagina 6 di 10 percezione del bene, la sua affidabilità meccanica, stante una più rapida obsolescenza, e il suo valore commerciale.
- Ne consegue che le doglianze formulate dall'appellante risultano incomplete e poco convincenti e non sono idonee a mettere in discussione la decisione del primo giudice, che deve essere in tal sede confermata.
- Allo stesso modo, anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento.
- L'appellante lamenta che il primo giudice abbia mal interpretato le richieste avanzate nella propria comparsa di costituzione e risposta. Invero, la Parte_3
chiedeva essere autorizzata a chiamare in giudizio la ai sensi Controparte_2
dell'art. 106 c.p.c., deducendo di aver acquistato da tale concessionaria l'auto in data 27 gennaio 2022.
- Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe traslato le domande da lui formulate in primo grado sul diverso – e non richiesto - piano dell'art. 1490 c.c., richiamandone i presupposti e ritenendo “quanto alla domanda di manleva formulata da nei Parte_3 confronti di che debba essere regolata esclusivamente dalle norme Controparte_2
civilistiche trattandosi di rapporto fra soggetti imprenditoriali, visto l art. 1490 c.c. e ss, considerato che il prezzo di vendita pattuito fra e era di Parte_3 Controparte_2 euro 1.000,00 ovvero un decimo del prezzo di vendita poi ottenuto da nei Parte_3
confronti del ricorrente, rilevato che non ha provato di avere Parte_3 tempestivamente denunciato a le richieste ricevute sin dal 12.4.2022 Controparte_2
da parte del sig. , ritenuta pertanto non accoglibile la domanda di manleva Parte_1 formulata da nei confronti di . Parte_3 Controparte_2
- Ebbene, la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_3 [...]
è stata correttamente rigettata dal Giudice di primo grado, in quanto priva CP_2 di riscontro, mancando sia un fondamento contrattuale, sia i presupposti di cui all'art. 134, cod. cons..
pagina 7 di 10 - In primo luogo, non può ritenersi operante una garanzia ex art. 1490 c.c., in quanto il rapporto tra e la è regolato da norme civilistiche tra Parte_3 Controparte_2
imprenditori, e in atti non risulta alcuna prova di un patto di manleva o di una responsabilità contrattuale per vizi.
- In assenza di una clausola espressa di garanzia, la manleva tra professionisti può operare nei limiti dell'art. 134 del Codice del Consumo (applicabile al caso di specie, poiché il contratto è stato concluso successivamente al 1° gennaio 2022), che riconosce al venditore finale il diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile del difetto nella catena distributiva, qualora il difetto di conformità sia imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena produttiva o di qualsiasi altro intermediario.
- Nel caso in esame, l'appellante ha chiesto di essere manlevata da Controparte_2
cioè che quest'ultima si faccia carico delle conseguenze economiche della condanna da lei subita, limitandosi a dedurre che il vizio (chilometraggio alterato) risulterebbe imputabile alla in quanto temporalmente non riconducibile al Controparte_2 periodo in cui la stessa avrebbe avuto a disposizione la vettura Parte_3
(gennaio-febbraio 2022).
- Tuttavia, le prospettazioni dell'appellante sul punto risultano scarne, non emergendo né
l'effettiva prova dell'imputabilità del vizio al fornitore precedente – ove basti considerare che la riceveva la vettura in permuta da Controparte_2 [...] in data 21 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 2-3) per poi alienarla a sua volta Parte_2
all'appellante circa una settimana dopo – né tantomeno l'assenza di colpa della
[...] nella gestione del rapporto commerciale. Parte_3
- In tal senso, infatti, occorre evidenziare che l'appellante acquistava il veicolo dalla
[...]
al prezzo di euro 1.000,00 (cfr. doc. n. 1 fascicolo , con CP_2 CP_2 chilometraggio dichiarato pari a 153.788 km, e lo ha rivenduto al consumatore finale al prezzo di euro 10.000,00, senza effettuare verifiche tecniche approfondite. Del resto, il libretto di manutenzione del veicolo — pacificamente detenuto dalla concessionaria — attestava che già nel 2014 la vettura aveva percorso 143.000 km, ossia appena 10.000 pagina 8 di 10 km in meno rispetto al chilometraggio rilevato nel 2022, all'atto della vendita al cliente finale Tale circostanza, oggettivamente anomala per un'autovettura Audi A6 Pt_1
Avant, di aver marciato per soli 10.000 km in un arco temporale di otto anni, avrebbe dovuto indurre la concessionaria appellante a un approccio ben più diligente e prudente nella re-immissione del veicolo sul mercato, specie in relazione agli obblighi di verifica e trasparenza imposti dalla normativa consumeristica.
- Né alcun valore in senso contrario può essere riconosciuto alla mancata comparizione del legale rappresentante della all'interrogatorio formale richiesto in Controparte_2 primo grado, non potendo essere interpretata quale ammissione tacita ai sensi dell'art. 232 c.p.c., atteso che lo stesso ha giustificato l'assenza per motivi di salute, chiarendo che non fosse stato mai coinvolto nella gestione operativa delle vendite, svolgendo il ruolo di rappresentante della società.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
475/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22 gennaio 2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene Parte_3
quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.
55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n.
475/2024 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22 gennaio 2024; pagina 9 di 10 - condanna rimborsare a le spese di lite Parte_3 Parte_1
che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- condanna a rimborsare alla le Parte_3 Controparte_2
spese di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA,
c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- nulla sulle spese di lite nei confronti della parte contumace;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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