Art. 1. (( 1. L'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio ))
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23 febbraio 1994
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1 marzo 2008
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- 1. Decreto milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2008
Giurisprudenza • 198
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 22/04/2015, n. 251Provvedimento: […] 1. Con la pronuncia in epigrafe è stata rigettata la domanda mediante la quale XX, il cui padre era deceduto in un campo di concentramento nazista KZ, aveva chiesto la concessione dell'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 1 della legge n° 94/1994: assegno che in sede amministrativa gli era stato negato perché, all'esito di una visita effettuata il 14 marzo 2006 presso la Commissione Medica di Verifica avente sede a Roma, era stato escluso che il X fosse inabile a proficuo lavoro e perché inoltre, alla data in cui aveva presentato l'istanza di pensione, egli non aveva ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età.Leggi di più...
- assegno vitalizio·
- D.P.R. 915/1978·
- principio processuale·
- legge 94/1994·
- età pensionabile·
- legge 791/1980·
- reversibilità pensionistica·
- inabilità a proficuo lavoro·
- compensazione spese legali