Articolo 1 della Legge 29 gennaio 1994, n. 94
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1994
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Versione
1 marzo 2008
Art. 1. (( 1. L'assegno vitalizio di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e' reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all' articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 , e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio ))
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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