Sentenza 14 maggio 2025
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Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 luglio 2025, n. 10. Per l'Adunanza Plenaria, l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la permanenza dell'interesse del ricorrente. Il Supremo Consesso specifica, altresì, che tale principio di diritto trova applicazione anche nei giudizi pendenti, in ossequio al principio tempus regit actum. Di Anna Laura Rum Sommario: 1. I fatti di causa 2. I giudizi di primo e secondo grado e …
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Rassegna dei più rilevanti principi di diritto processuale espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'anno 2025 Di Anna Laura Rum Sommario: 1. L'Adunanza Plenaria si esprime sul principio per cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2025) 2. Per l'Adunanza Plenaria, l'art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/05/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04142/2025REG.PROV.COLL.
N. 09349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9349 del 2022, proposto dal signor RC LE, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Filosa, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Comune San Marzano Sul Sarno, non costituito in giudizio;
nei confronti
la Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 900 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un immobile ubicato nel Comune di San Marzano sul Sarno, sito in via Cesina, identificato al foglio 1, p.lla 957 su un fondo parzialmente classificato come area residenziale, zona territoriale omogenea C2-espansione, in base al previgente piano regolatore generale di cui alle delibere commissariali n. 2/1995 e n. 5/1995.
1.1. Con delibera di Giunta comunale n. 10 del 23 febbraio 2015 veniva adottato un nuovo piano urbanistico comunale, che ha mutato la destinazione della zona, qualificando la stessa come “Area Trasformazione Sevizi - ATS 19”, ricompresa in un comparto di trasformazione, che non individua alcuna altra area a destinazione residenziale.
1.2. Con nota del 6 maggio 2015 venivano presentate osservazioni tese ad evidenziare l’erroneità della scelta urbanistica ma i progettisti del P.U.C. hanno confermato la correttezza delle valutazioni per mezzo di una relazione, posta a base ma non allegata alla successiva deliberazione n. 72 del 29 maggio 2015.
Pertanto, il ricorrente impugnava la deliberazione e la relazione istruttoria alle osservazioni contenuta nell’elaborato “OS - Esame e controdeduzioni alle osservazioni” .
1.3. Nelle more il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del giorno 8 giugno 2016 (pubblicata al n. 934 dell’albo pretorio on-line , il successivo 11 luglio 2016) approvava il nuovo strumento di pianificazione urbanistica e pertanto, il ricorrente presentava motivi aggiunti per impugnare gli ulteriori atti.
2. Con sentenza n. 900 dell’8 aprile 2022 il T.A.R. per la Campania, sede di Salerno, ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il P.U.C. risulta adottato e non anche approvato, pertanto le prescrizioni del P.U.C. non risulterebbero attuate e dunque sono inidonee ad incidere negativamente nella sfera giuridica dell’esponente.
3. Avverso la predetta sentenza il signor RC LE ha proposto appello articolando due motivi di gravame.
I. Con il primo motivo ha dedotto “Error in iudicando; eccesso di potere (difetto di istruttoria – erroneità manifesta)”.
L’appellante afferma l’erroneità della sentenza poiché non ha tenuto conto della deliberazione n. 25 del 8 giugno 2016 di “Approvazione del Piano Urbanistico comunale completo del rapporto ambientale e sintesi non tecnica - regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) - Studio Geologico Tecnico - Studio Agropedologico - Zonizzazione Acustica - Atti di Programmazione Interventi (API) ” e non ha rilevato che l’amministrazione comunale non ha mosso contestazioni in merito ad eventi e/o atti successivi alla deliberazione di approvazione incidenti sull’efficacia dello strumento urbanistico.
Inoltre la normativa regionale, vigente all’epoca di proposizione del ricorso, non prevedeva ulteriori fasi propedeutiche al completamento dell’iter procedimentale.
La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha ravvisato la carenza di interesse per il fatto che le prescrizioni del PUC lesive non sono state ancora attuate.
II. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto “Error in iudicando; violazione e falsa applicazione di legge (art. 100 c.p.c.; art. 35, comma 2, lett. b, c.p.a) eccesso di potere (difetto assoluto dei presupposti – carenza di motivazione - erroneità manifesta - sviamento)” .
L’appellante afferma che il P.U.C. ha natura di atto amministrativo generale a carattere provvedimentale, recante prescrizioni concrete e, dunque, vincoli immediatamente efficaci (quali potrebbero essere i vincoli di inedificabilità e quelli preordinati all’esproprio); pertanto, dal momento della sua approvazione è possibile individuare posizioni giuridiche soggettive immediatamente incise dallo strumento di pianificazione urbanistica, concretizzandosi sin dall’approvazione, l’interesse ad agire del privato ex art. 100 c.p.c. con conseguente onere di impugnativa immediata, pena l’acquiescenza.
Si ritiene che a radicare l’interesse all’impugnativa è il pregiudizio specifico e concreto che discende a carico del fondo dell’appellante dall’approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica, poiché il comparto 19 include solo la proprietà dell’appellante (classificata come ATS), senza ricomprendere altre aree su cui riversare i diritti edificatori virtuali (DEV) astrattamente riconosciuti alla stregua dei meccanismi perequativi previsti dal puc. Né a sanare l’illogico operato può essere validamente richiamata la previsione del PUC legittimante il privato ad utilizzare i Dev su una limitata superficie (20%) dell’area, attesa l’insufficienza della stessa a consentire il completo utilizzo dei diritti edificatori. Trattasi di un vulnus reale e non meramente potenziale. In termini puramente numerici, relativamente al sito di proprietà dell’appellante, sebbene vengano riconosciuti diritti edificatori spalmabili su 731,59 mq., di fatto sarebbero fruibili solo 487,72 mq.
Secondo il ricorrente, le immotivate esigenze urbanistiche/ambientali giustificanti la trasformazione dell’area (originariamente residenziale) in Area di Trasformazione Servizi 19, in uno all’applicazione illogica e antigiuridica delle tecniche perequative, configurano una posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata che legittima la tutela giurisdizionale.
III. L’appellante ha riproposto tutti i motivi articolati con il ricorso introduttivo.
4. La Provincia di Salerno si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello e depositando memoria ex art. 73 c.p.a.
5. Anche l’appellante ha depositato apposita memoria ex art. 73 c.p.a. in cui ha ribadito che lo strumento di pianificazione impugnato in parte qua ha impresso al sito di proprietà la novella destinazione “Area di Trasformazione Servizi” (ATS 19) senza, però, includere nel medesimo comparto altra/e area/e a destinazione residenziale su cui riversare i diritti edificatori virtuali.
6. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7, In primo luogo si rileva che erronea è la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a. del ricorso di primo grado da parte del giudice di primo grado poiché il P.U.C. del Comune di San Marzano sul Sarno è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del giorno 8 giugno 2016 ed è stato impugnato con i motivi aggiunti di primo grado (cfr. deposito fascicolo di primo grado).
Conseguentemente in relazione ai motivi aggiunti l’interesse a ricorrere sussiste.
In proposito, viene in rilievo quanto ha stabilito la recente sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 13 novembre 2024 secondo la quale le decisioni di inammissibilità che non esaminano il merito inteso come motivi di ricorso danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente, come già rilevato dalle sentenze del 2018 nn. 10 e 11 dell’Adunanza Plenaria, o in ragione di un errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.
Soggiunge invero l’Adunanza Plenaria che “Tale ricostruzione del quadro normativo consente di rendere coerenti tra loro le fattispecie disciplinate dall'art. 105 c.p.a., in quanto sia nel caso della 'nullità della sentenza' (per palese errore di giudizio sulle condizioni dell'azione) che in quelli di erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, erronea estinzione o perenzione, viene in rilievo non qualsivoglia errore di giudizio, ma quell'errore di giudizio che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.” (§ 11.10).
Ed ancora: “Siffatta interpretazione consente anche di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell'art. 35, comma 2, c.p.a.(che impongono l'annullamento con rinvio) e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell'art. 35, comma 1, c.p.a., non espressamente richiamati dall'art. 105 c.p.a., non risultando ragionevole il trattamento differenziato di chi subisce un'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso e di chi subisce un'erronea dichiarazione di estinzione del giudizio. ” (§ 11.11).
7.1. Applicando le suindicate coordinate ermeneutiche, si rinviene la sussistenza degli elementi che concretizzano la fattispecie considerata dall’Adunanza Plenaria, poiché il T.A.R. ha omesso di considerare che il sig. LE ha impugnato con i motivi aggiunti anche l’atto approvativo dello strumento urbanistico e gli ulteriori provvedimenti.
Tale omissione ha indotto il Tribunale a ravvisare erroneamente la carenza di interesse ad agire del ricorrente e conseguentemente a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza procedere a nessun esame dei motivi aggiunti.
8. Pertanto, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.A.R. ex art. 105 c.p.a. attesa la rilevata erroneità della pronunzia di inammissibilità (tra le molte sent. Sez. IV n. 645 del 28 gennaio 2025, Sez. III, 984 del 7 febbraio 2025, Sez. VII, 25 febbraio 2025 n. 1611).
9. Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ritiene di poterle compensare in ragione della peculiarità della esaminata questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al T.a.r. per la Campania sede di Salerno, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO