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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1316/2023, promossa
DA
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
77, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Stanev (C.F. , pec: C.F._2
fax: 051/6544998) giusta procura allegata Email_1 telematicamente all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato nello studio della stes- sa in Loiano (BO), via San Giacomo 19.
APPELLANTE
CONTRO
, domiciliata nel giudizio di primo grado presso l'Avv. Controparte_1
Filippo Baldisserotto, con studio in Ferrara (FE), Corso Martiri della Libertà, n.77.
APPELLATA CONTUMACE
E
1 , oggi fusa per incorporazione in in persona CP_2 Controparte_3 del l.r.p.t., C.F. , corrente in Torino, Piazza San Carlo 156. P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi Controparte_4 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano
(TV), via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice la a socio unico, con sede le- Controparte_5 gale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva
, giusta procura del 18/10/2022 in autentica del Dr. P.IVA_2 Persona_1
Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583), quest'ultima in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura del 21 ottobre 2022, Reperto- CP_6 rio N. 5488 - Raccolta N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T, rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Baldisserotto, con studio in C.so Mar- tiri della Libertà, 77 – 44121 Ferrara Tel. e fax 0532.203407 – e-mail:
[...]
agli effetti della presente procedura domiciliata presso e Email_2 nello studio dello stesso in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta.
Successore a titolo particolare nel diritto controverso intervenuto in appello
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
sentenza n. 164/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 17/02/2023.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiec- Parte_1 tis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuto- rietà della sentenza n. 164/2023 impugnata per i motivi esposti e dedotti nell'atto di citazione in appello;
– in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedot- ti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 164/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Rossi Marina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3981/2018, pubblicata il 17.02.2023, notificata in data
25.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e respinta ogni richiesta,
2 domanda ed eccezione sollevata nell'interesse delle convenute, accertata e dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussio- ne rilasciata dal sig. a (oggi ) a garanzia del Parte_1 CP_7 CP_8 debito assunto da per violazione dell'art. 1956 c.c. e/o degli ob- Controparte_9 blighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., nonché per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 10.10.1990, per tutte le ra- gioni meglio illustrate in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la liberazione del fi- deiussore sig. da ogni obbligo nei confronti delle convenute”, e conse- Parte_1 guentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate di- nanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti;
Con vittoria di spese, compe- tenze, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per come rappresentata da CP_4 Controparte_5
: “In via preliminare: - Si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell' appello
[...] ai sensi del disposto dell' art. 342 c.p.c. per i motivi esposti;
- Si chiede che venga di- chiarata la tardività della domanda di nullità della fidejussione per supposta contrarietà alla normativa antitrust e dell' eccezione sollevata da parte odierna appellante per la
I^ volta in sede di comparsa conclusionale in ordine al valore probatorio da attribuire alle relazioni depositate dal sottoscritto in I° grado;
In via graduata nel merito: Voglia la Ecc.ma Corte rigettare integralmente l'appello proposto e per l' effetto confermare in toto della sentenza del Tribunale di Arezzo del 17/02/2023 n. 164/2023, con condanna dell' appellante alle spese e al compenso anche del presente grado di giudizio. Con ogni e più ampia riserva di produzioni e deduzioni istruttorie”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
, riassumendo a seguito di declinatoria di competenza il giudizio Parte_1 inizialmente proposto dinanzi al Tribunale di Modena nei confronti di CP_1
e di (quest'ultima nella sua qualità di soggetto subentra-
[...] CP_10 to a , già , già Controparte_11 Controparte_12 [...]
), chiedeva al Tribunale di Arezzo di accogliere le seguenti Controparte_13 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e respinta ogni richiesta, domanda ed eccezione sollevata nell'interesse delle convenute, accertata e dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o
3 l'invalidità e/o l'inefficacia totale del contratto di fideiussione in oggetto. Con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle domande proposte con la citazione deduceva:
- di avere rilasciato in data 22.7.2005, unitamente ad altri soggetti, una fideius- sione omnibus nell'interesse della società corrente in Crucoli Controparte_9
(KR), P.Iva , a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e P.IVA_3 CP_1 future della predetta società verso e del sino alla con- Controparte_14 correnza di € 1.300.000,00;
- che in data 26.07.2005 la aveva stipulato con Controparte_9 [...]
un mutuo ipotecario innanzi al Notaio Dott. , Reperto- CP_12 Persona_2 rio n. 51578 Raccolta n. 8468, il quale prevedeva l'erogazione di una somma comples- siva di Euro 1.000.000,00, da destinare alla realizzazione di n. 8 unità immobiliari po- ste nel Comune di Castiglion Fiorentino, ai sensi della convenzione stipulata tra
[...]
ed il Consorzio Toscana Comfidi: secondo le disposizioni contrattuali con- CP_15 cordate, a seguito di una prima erogazione di euro 250.000,00, disposta contestual- mente alla stipula dell'atto di mutuo, le ulteriori erogazioni sarebbero avvenute in più tranche successive, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori accertati dal tecnico fiduciario della e, comunque, in misura non superiore al 63% dei costi CP_7 sostenuti per il raggiungimento dello stato di avanzamento lavori come accertato dal predetto tecnico fiduciario;
l'erogazione a saldo del finanziamento sarebbe stata dispo- sta al completamento dei lavori di costruzione, entro la data del 31.7.2007;
- che l'erogazione delle ulteriori tranche del finanziamento era avvenuta in viola- zione delle condizioni del contratto di mutuo e che, pertanto, essa si connotava come abusiva in danno del garante, tanto per la violazione delle clausole generali di corret- tezza e buona fede contrattuale, quanto per violazione dell'art.1956 c.c., posto che la banca aveva continuato ad erogare il finanziamento anche nella consapevolezza delle mutate condizioni economiche della debitrice principale, con conseguente nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione, con conseguente diritto alla liberazione dagli obblighi prestati.
Nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art.183, co.6 cpc n.1, il deduceva ulteriore profilo di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 Pt_1 della legge antitrust n. 287 del 10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), richiamando a sostegno la sentenza n. 29810 del 12 Dicembre 2017 della Corte di Cassazione.
4 Si costituiva in giudizio , mentre restava contumace Controparte_16
, contestando le domande proposte con la citazione e chiedendone il ri- CP_2 getto ed eccependo la novità e inammissibilità della domanda nuova proposta con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc.
Con la sentenza n. 164/2023, pubblicata il 17/02/2023, il Tribunale di Arezzo ha rigettato le domande proposte con l'atto di citazione, escludendo che gli elementi pro- batori prodotti in giudizio consentissero di ritenere dimostrato l'abuso della banca in relazione alle clausole generali di buona fede e correttezza o all'art.1956 cc., e ha di- chiarato inammissibile la domanda proposta con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, siccome nuova, in ogni caso osservando che essa era anche infondata in quanto l'attore non aveva prodotto in giudizio né l'invocato provvedimento della Banca d'Italia
n.55/2005, né il modello di fideiussione omnibus ABI del 2003, così impedendo lo svol- gimento di ogni giudizio sull'asserita nullità.
L'appello
ha proposto tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Errata valutazione circa l'insussistenza della grave violazione, da parte della
degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 CP_7
c.c. e degli obblighi contrattuali di cui al mutuo SAL in essere tra le parti;
errata valu- tazione circa il mancato raggiungimento della prova che le erogazioni sono avvenute in assenza dei presupposti contrattuali nonché in assenza di diligente verifica della Banca rispetto allo stato avanzamento lavori;
2) Errata valutazione relativamente alla insussistenza della violazione dell'art.
1956 c.c. da parte dell'istituto bancario.
Con i primi due motivi l'appellante censura la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di prime cure, sull'assunto, in sintesi, che questi non ha correttamente valutato il materiale probatorio disponibile e, quindi, ha svolto il c.d. giudizio probatorio in ma- niera del tutto errata e incoerente con gli elementi di prova agli atti.
3) Errata valutazione circa la inammissibilità della domanda di nullità della fi- deiussione per contrasto con normativa antitrust, nonché errata valutazione relativa al- la mancata produzione del documento modulo ABI e del provvedimento della Banca
d'Italia.
5 Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inammis- sibile la domanda de qua, tenuto conto che si trattava di mera emendatio, sempre proponibile.
Aggiunge che la “Suprema Corte ha infatti più volte ricordato che la modificazio- ne della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (v. Cass. Civ. Sentenza n.
12310/2015; Cass. Civ. Ord. 7 settembre 2020 n. 18546). In sostanza, la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con
l'atto introduttivo o sia comunque a questa collegata”.
Osserva, ancora, che “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda accertamento della nullità ove inammissibile (ad esempio perché proposta per la prima volta in appello o tardivamente nel giudizio di primo grado) deve essere convertita in eccezione di nullità (cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/09/2017, n. 22678 – Corte
d'Appello Palermo Sez. II Sent., 11/06/2019 – Corte appello Catanzaro sez. III,
12/04/2017, n.722) ed esaminata dunque nel merito come eccezione di nullità legitti- mamente formulata dall'appellante”.
Rileva, infine, quanto al giudizio probatorio, che “secondo la costante recente giu- risprudenza, il contenuto dello schema ABI assurge ormai a fatto notorio, alla luce del suo continuativo richiamo in numerose pronunce di legittimità (così tra le più recenti
Tribunale Taranto, Sez. I, Sent., 01/06/2023, n. 1284; Tribunale Napoli, Sez. II, Sent.,
07/10/2022, n. 8794; Tribunale di Imperia Sentenza n. 238/2020). Lo stesso dicasi per il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, con cui l'istituto centrale aveva stabilito che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'A. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287 del 1990". Anche tale provvedimento, infatti, deve ormai ritenersi “fatto notorio alla luce del suo conti- nuativo richiamo in numerose pronunce di legittimità. Pertanto, la valutazione in ordine al profilo di nullità delle due fideiussioni prestate può essere condotta prescindendo
6 dall'allegazione del suddetto provvedimento” (così tra le più recenti Corte d'Appello Mi- lano, Sez. I, Sent., 17/05/2023, n. 1600)”.
Le difese dell'intervenuta
Le parti convenute nel primo grado non si sono costituite in appello, nonostante la rituale notificazione dell'atto di impugnazione.
Si è costituita invece in giudizio a socio uni- Controparte_5 co, non in proprio ma quale procuratrice speciale di deducendo che, CP_4 Cont a seguito di scissione parziale della società (atto a rogito del notaio Persona_3 ban, rep.74924, racc.15565 del 13.10.2022, e delle successive vicende meglio descrit- te in comparsa), era divenuta titolare del credito de quo.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, non contenendo questo argomenti diretti a confutare le ragioni addotte dal giudice di primo grado ma limitan- dosi a riproporre nuovamente le difese già svolte in primo grado.
Nel merito ha contestato i singoli motivi, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è passata in decisione all'udienza del 25-2-2025, sostituita da note scritte, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
1.- Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché i singoli motivi sono specifici nell'individuare il capo della decisione impugnato (fatta eccezione per un profilo su cui si tornerà), e nel proporre censure in ordine, ora alla valutazione proba- toria e alla conseguente ricostruzione dei fatti compiuta (primi due motivi), ora all'applicazione delle norme processuali in tema di domande nuove e di valutazione delle prove (error in procedendo, terzo motivo).
2.- L'esame del terzo motivo d'appello appare pregiudiziale in ordine logico- giu- ridico per le considerazioni in diritto che possono trarsi anche in ordine agli altri motivi d'appello (specie, il primo).
E' corretto il rilievo che l'azione di nullità della fideiussione omnibus proposta con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc è da considerarsi ammissibile. Come insegnato da
Cass. S.U. 26242/14, l'azione di nullità è una domanda pertinente ad un diritto autode-
7 terminato sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudi- zio. Pertanto, costituisce mera emendatio la richiesta, in aggiunta a quella iniziale for- mulata con la citazione, di declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La domanda è tuttavia infondata nel merito per le ragioni illustrate dal giudice di primo grado e per le ulteriori che si indicano ad integrazione della motivazione della decisione di rigetto.
La Corte di legittimità ha affermato che in tanto è possibile il rilievo officioso della nullità di un contratto in quanto i relativi fatti costitutivi siano entrati tempestivamente in giudizio attraverso gli atti di parte e le produzioni documentali.
Con specifico riferimento alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. richiede che sia prodotto in giudizio il modello ABI e ciò al fine di fare una comparazione tra la fi- deiussione in atti e il modello medesimo frutto dell'asserita intesa vietata (cfr., ordi- nanza n. 20713 del 17/07/2023).
Se tanto vale per il rilievo officioso, a maggior ragione vale per la parte che agi- sce in giudizio che è onerata delle relative produzioni, nel rispetto delle decadenze pro- cessuali.
Non può, quindi, accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui il modello ABI rientra nel notorio giudiziale. Sul punto la sentenza di primo grado è pertanto corret- tamente motivata.
Ad integrazione della motivazione di rigetto della sentenza di primo grado, va poi considerato che l'attore/appellante ha proposto azione di nullità della fideiussione om- nibus nella sua interezza, richiamandosi all'orientamento originario della Corte di Cas- sazione di cui alla nota pronuncia del 2017.
Ma è altrettanto nota la successiva pronuncia delle Sezioni Unite del 2021
(n.41994) che ha affermato il diverso principio di diritto, secondo cui “i contratti di fi- deiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in re- lazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti com- provata, una diversa volontà delle parti”.
8 E l'orientamento della Corte di legittimità si è consolidato nel senso che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la con- seguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, es- sendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdi- pendenza” (Cfr., da ultimo, Cass. civ., ord. n. 6685 del 13/03/2024, cui si rimanda an- che per i richiami ai precedenti).
Nel caso di specie l'attore/appellante non si è fatto carico, nemmeno a livello as- sertivo prima ancora che asseverativo, di allegare l'interdipendenza tra le clausole della fideiussione da lui sottoscritta, asseritamente nulle per contrasto con la normativa anti- trust (invero, le clausole nemmeno sono indicate), e il contratto nella sua interezza.
Ne risultano evidenti carenze sul piano della formulazione della domanda che concorrono a giustificarne il rigetto.
3.- Il primo motivo d'appello è anch'esso infondato e va respinto.
Sul punto la sentenza di primo grado va confermata ma con un'integrazione della motivazione del rigetto che muova da un più corretto inquadramento in diritto dell'azione proposta.
L'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia della fideiussione om- nibus o di pronunciare la liberazione dalla stessa per violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza in fase esecutiva (artt.1175 e 1375 c.c.) sull'assunto che la banca aveva erogato il finanziamento a stati avanzamento lavori nonostante che non si fossero verificate le condizioni previste dal contratto di mutuo.
Nel formulare simile domanda l'appellante incorre in un'evidente ambiguità, ben rinvenibile anche nell'atto d'appello, in quanto ora assume che il mancato adempimen- to di quanto previsto dal contratto di mutuo a SAL comporti “la invalidità dei finanzia- menti successivamente erogati dalla Banca per violazione delle disposizioni contrattuali in esame” (così da ultimo a pag.12 dell'appello), ora chiede che sia dichiarata la nullità della fideiussione e/o la sua inefficacia per violazione degli art.1175, 1375 e 1366 c.c.
3.1.- La prima argomentazione rimanda alla disciplina dell'art. 1939 c.c. che, nel- lo stabilire il c.d. principio di accessorietà della garanzia, prevede che la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.
Ma è disciplina non invocabile nel caso di specie.
9 Al riguardo occorre ricordare che il mutuo a stato avanzamento lavori (SAL) è un mutuo ipotecario edilizio destinato sia alle imprese che ai privati che hanno l'esigenza di finanziare una parte della somma relativa all'acquisto di un immobile e/o una parte riguardante il costo di costruzione o ristrutturazione di un complesso edilizio.
E nasce dall'esigenza di garantire, con il valore dell'immobile ipotecato in costruzione o ristrutturazione, il rimborso del finanziamento e, più in generale, la sussistenza delle condizioni del credito fondiario.
In altre parole la tranche iniziale del finanziamento non supera, di norma, in di- fetto delle condizioni della normativa di settore (fattispecie qui non rilevante), l'80% del valore del bene (art.38 TUB). E l'erogazione delle successive tranche è effettuata in maniera da consentire il rispetto di tale proporzione.
Nel caso di specie la società finanziata era proprietaria del terreno su cui era in corso l'intervento edilizio, del valore stimato di euro 350.000 (v. perizia prodotta dalla banca in primo grado); per cui, rispetto ad un mutuo SAL di euro 1.000.000,00, fu erogata contestualmente alla stipula del finanziamento la somma di euro 250.000,00 che rispettava tale proporzione.
Ora, l'eventuale violazione da parte della banca delle condizioni per l'erogazione delle successive tranche del mutuo non è causa di invalidità dell'obbligazione principa- le, essendo unicamente interesse della banca fare un finanziamento che sia adeguata- mente garantito sul piano fondiario.
L'unica normativa di rilievo che si rinviene nel TUB è quella sul credito fondiario, ma, com'è noto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, risolvendo il contra- sto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fis- sato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza pru- denziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai ero- gato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimonia- le della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposi- zione mira a proteggere”.
10 Pertanto, se anche la banca avesse violato le condizioni per erogare gli ulteriori finanziamenti, da ciò non sarebbe scaturita l'invalidità dell'obbligazione principale.
Peraltro, la fideiussione in atti presenta la clausola di reviviscenza (clausola n.2)
– da ritenersi valida per quanto sopra esposto in merito al terzo motivo d'appello – sicché la parte non ha nemmeno interesse a coltivare simile domanda perché, se anche l'obbligazione principale fosse invalida, essa sarebbe tenuta in ogni caso per l'obbliga- zione restitutoria.
3.2.- La declaratoria di nullità per violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza sottende, invece, il richiamo a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in fattispecie regolate prima dell'entrata in vigore della
L.154/1992 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato, senza previsione di retroattività,
l'art. 1956 cod. civ.) che, in caso di fideiussione per obbligazione futura, in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica auto- rizzazione del fideiussore per le nuove concessioni di credito in caso di mutamento del- le condizioni patrimoniali del debitore garantito, affermava che “l'operatività della ga- ranzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca benefi- ciaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto” e che “a tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca ab- bia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo del- la concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggiora- mento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore” (cfr., Cass. civ. 394/2006;
Cass.11979/2013, in fattispecie oggi chiaramente “disciplinate” dal nuovo art.1956
c.c., relative a mutamenti delle condizioni patrimoniali del debitore).
Orientamento ripreso da Cass. 16827/2016, che ha affermato, nel contesto di una decisione in cui in realtà è stato poi applicato il novellato art.1956 c.c., che “nel caso - ricorrente nella specie - di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria
11 della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economi- che e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”.
Ora, tenuto conto delle ragioni di formazione di simile orientamento (vecchio te- sto dell'art.1956 c.c.), e alla luce della nota distinzione tra regole di validità del con- tratto e regole di comportamento nel frattempo pacificamente acquisita nella giuri- sprudenza di legittimità, è da dubitarsi che dalla violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza in fase di esecuzione possa derivare l'invalidità del contratto di fideiussione. Semmai, la violazione di tali clausole potrà essere invocata per paraliz- zare, in via di eccezione, l'azione di pagamento oppure per fondare un'eventuale azio- ne risarcitoria. E questo di per sé giustifica il rigetto della domanda in esame.
Peraltro, va considerato che simile orientamento richiedeva che l'attore provasse, ovviamente anche in forma indiziaria, che la banca “fosse consapevole” delle mutate condizioni e che, quindi, stesse tenendo una condotta abusiva in danno del fideiussore,
e cioè continuasse a finanziare il debitore garantito unicamente facendo affidamento sulla fideiussione e non sulla garanzia patrimoniale del debitore principale.
Tale profilo non è apprezzabile nel caso di specie.
La banca ha prodotto nel giudizio di primo grado gli atti di erogazione a stato avanzamento lavori con allegata perizia del tecnico da essa incaricata.
Da tali atti emerge:
(i) che, dopo l'erogazione contestuale al mutuo dell'importo di euro
250.000,00, furono erogati: euro 312.000,00 in data 18.5.2006; euro
135.000,00 in data 31/8/2006, euro 78.750,00 in data 23.11.2007, euro
71.700,00 in data 21.12.2007, euro 79.300,00 in data 19.3.2008, euro
51.600,00 in data 13.6.2008, per un totale (tra erogazione iniziale e suc- cessive) di euro 978.350;
(ii) che in data 6/6/2008 fu concessa la proroga del periodo di preammorta- mento sino a tutto il 30/11/2008;
(iii) che alla data del 10-8-2006 (data della perizia) i tecnici incaricati dalla certificarono l'esecuzione di opere edili per euro 588.000,00, pari al CP_7
12 53,5% dell'importo complessivo dei lavori (1100.000,00), con costi già sostenuti per euro 1.037.000 (oltre alle opere, i costi di acquisto del ter- reno, delle concessioni edilizie, degli oneri di urbanizzazione e di sicurez- za, di progettazione) e per un valore stimato dell'opera in quel momento realizzata di euro 1.150.000,00.
L'attore ha invece prodotto nel giudizio di primo grado, in allegato all'atto di cita- zione come doc.7, n.4 foto (in bianco e nero) delle villette in corso di costruzione, per la cui realizzazione era stato concesso il mutuo sopra ricordato (mutuo a rogito del No- taio di Castiglion Fiorentino del 26.7.2005, n.8468 di raccolta). Per_2
Le foto sono state poi riprodotte a colori con la memoria istruttoria quale doc.11
e sono prive di data. L'attore assume nell'atto di citazione che le foto siano state scat- tate nell'anno 2011 (nell'appello, invece, dice che sono state scattate nel luglio 2010,
v. pag. 5 appello) e, dovrebbero dimostrare, quindi, come a tali date, successive all'erogazione dell'ultima rata del mutuo, il cantiere non fosse ancora ultimato.
In realtà le fotografie foto mostrano un cantiere completo salvo che per la siste- mazione dei giardini e del viale d'accesso. Le villette sono completate in tutti gli ele- menti (compresa la tinteggiatura degli esterni), fatta eccezione per le aree a verde del giardino.
Ha prodotto poi con la prima memoria istruttoria (quali doc.8-10) tre ulteriori do- cumenti, e precisamente:
(a) Copia parziale (soltanto tre pagine) dell'atto di citazione con cui convenne nell'anno 2010 dinanzi al Tribunale di Crotone la (debi- Controparte_9 trice garantita con la fideiussione omnibus sopra richiamata) per sentire di- chiarare la risoluzione del contratto “di mandato ad acquistare un quarto di un terreno edificabile” e del collegato “contratto di costruzione del complesso immobiliare” (doc. 9 . fascicolo di parte primo grado).
Si tratta dell'operazione di speculazione edilizia finanziata poi con il contratto di mutuo de quo.
Secondo l'assunto coltivato in tale diverso giudizio, i contratti avevano avuto esecuzione per le obbligazioni a suo carico con il versamento, tanto alla
[...] quanto direttamente ai fornitori e maestranze impegnate Controparte_17 nell'edificazione del complesso immobiliare, dell'importo di euro 218.204,57, mentre la convenuta non aveva tenuto fede all'impegno assunto di trasferirgli
13 l'edificio D del complesso edilizio ancora non completato e privo della conces- sione in sanatoria.
(b) Copia della sentenza del Tribunale di Crotone n.519/2016 (v. doc.8 fascicolo di parte di primo grado), che ha accolto la domanda, con la sintetica motiva- zione che la convenuta non aveva provato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
(c) Copia della sentenza del Tribunale di Arezzo in data 6-4-2010, che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso nell'anno 2006 da soggetti terzi con la relativo Controparte_9 all'acquisto di una delle villette oggetto del noto intervento edilizio.
Da tali documenti l'attore vuole desumere che i lavori non erano stati completati.
Ma questo, come sopra detto, è aspetto irrilevante.
Ciò che rileva è la prova della condotta abusiva della banca, e cioè che questa ha Cont erogato gli ulteriori finanziamenti del mutuo a facendo unicamente affidamento sulla fideiussione prestata dall'attore (e da altri soggetti estranei alla lite), pur in as- senza dell'esecuzione dell'opera edile finanziata, e non anche, quindi, sull'ipoteca gra- vante sul complesso edilizio in corso di costruzione.
Tuttavia, in presenza degli elementi sopra evidenziati (perizia del tecnico della banca, completamento delle villette fuorché nelle aree esterne – giardino e viale d'accesso –, erogazione dell'ultima tranche nel giugno 2008) non può ritenersi che la banca abbia tenuto una condotta abusiva nell'erogare poco meno del 98% del finan- ziamento, in quanto il valore del costruito appare ampiamente idoneo a garantire e co- prire il costo del finanziamento attraverso l'ipoteca gravante sul bene.
4.- Infine, anche il secondo motivo d'appello (l'ultimo in ordine di esame) va re- spinto.
L'attore ha invocato la liberazione ex art.1956 c.c. sull'assunto che la banca avesse continuato a fare credito, senza la sua autorizzazione, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore principale erano divenute tali da rendere notevol- mente più difficile il soddisfacimento.
Il Giudice di prime cure ha così motivato sul punto: “Per quanto concerne la do- manda fondata sull'art. 1956 c.c., si osserva che per il consolidato orientamento di le- gittimità, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'ap- plicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esisten- za degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della
14 fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fat- to credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Nel caso di specie parte attrice non ha assolto all'onere proba- torio su di essa gravante in quanto il ritardo nel completamento delle opere non è cir- costanza da sola comprovante il peggioramento delle condizioni economiche della so- cietà costruttrice, potendo derivare da una pluralità di fattori. Inoltre, l'assunto di parte attrice per cui il peggioramento delle condizioni economiche della società poteva evin- cersi dalle rate impagate di preammortamento del mutuo, per una somma ammontan- te ad euro 65.883,55 risulta inconferente posto che parte attrice non allega e non pro- va a quali rate di preammortamento si riferisce l'inadempimento della società debitrice principale, posto che il periodo di preammortamento era stato prorogato sino al no- vembre 2008. Stante la genericità dell'allegazione, le rate impagate potrebbero anche essere relative ad un periodo successivo rispetto alle erogazioni parziali intervenute nel
2007 e contestate da parte attrice e dunque la non avrebbe potuto fondare il CP_7 proprio convincimento su un fatto non ancora accaduto”.
L'appellante censura tale motivazione come del tutto carente sull'assunto che “ri- sulta infatti pacifico che la sopravvenuta impossibilità, da parte di , di Controparte_9 terminare i lavori di costruzione degli immobili siti in Castiglion Fiorentino – come am- piamente illustrato - era già di per sé segnale obiettivamente idoneo e sufficiente ad evidenziare la importante crisi in cui versava la società. In effetti, nonostante il finan- ziamento fosse stato quasi totalmente erogato, la società non è riuscita a portare a compimento i lavori oggetto di mutuo, dovendo peraltro affrontare per tale motivo di- versi procedimenti civili, che hanno portato a condanne di risarcimento danni in capo alla società”.
Aggiunge: “Occorre ripetere che lo stato di avanzamento dei lavori – nettamente in ritardo rispetto ai tempi previsti - e le condizioni economiche della società debitrice – che già all'epoca versava in grave crisi finanziaria -erano ampiamente sufficienti a di- mostrare lo stato di difficoltà economica della stessa società e la sua insolvibilità, non avendo la fattiva possibilità di terminare i lavori – che in effetti non Controparte_9 ha a tutt'oggi terminato. A causa di tale situazione l'odierno attore si è ritrovato soli- dalmente obbligato nei confronti di non solo per il capitale complessiva- CP_7 mente erogato da quest'ultima a , ma anche per le rate impagate di Controparte_9 preammortamento del mutuo, per una somma ammontante ad euro 65.883,55: il
15 comportamento della ha quindi sensibilmente peggiorato la posizione del garan- CP_7 te”.
In relazione a tali motivi è sufficiente osservare che:
(i) la maggior parte del finanziamento è stata erogata entro l'anno 2006; le ultime tranche, quelle di minore importo, sono state erogate tra l'autunno
2007 e il giugno 2008 (v. quanto sopra detto), i fatti successivi a tali date sono irrilevanti ai fini de quibus;
(ii) se è vero che i lavori avrebbero dovuti essere terminati entro il 30.7.2007, come l'erogazione del mutuo, e che fu concessa una proroga nell'eroga- zione del finanziamento per completare i lavori sino al 30.11.2008 (la fa- coltà di proroga era espressamente contemplata dal contratto di mutuo),
è altrettanto vero che il ritardo nel completamento dei lavori non è di per sé indice sintomatico di difficoltà economiche potendo dipendere da tanti altri fattori (da inadempimenti dei fornitori e maestranze, da problemati- che di tipo amministrativo, etc.);
(iii) i procedimenti civili a cui allude l'appellante sono stati introdotti uno nel
2009 e l'altro nel 2010, cioè ampiamente dopo l'erogazione della ultima tranche del finanziamento, e quindi da essi, supposto che fossero a cono- scenza della banca (circostanza invero indimostrata), non può trarsi ar- gomento per dimostrare i presupposti ex art.1956 c.c. alla data di eroga- zione (2006, 2007, 2008) delle tranche dei finanziamenti;
(iv) il motivo d'appello non è specifico e, dunque, è inammissibile nella parte in cui richiama la questione del preammortamento perché non censura il passaggio della motivazione in cui è detto: “Inoltre, l'assunto di parte at- trice per cui il peggioramento delle condizioni economiche della società poteva evincersi dalle rate impagate di preammortamento del mutuo, per una somma ammontante ad euro 65.883,55 risulta inconferente posto che parte attrice non allega e non prova a quali rate di preammortamento si riferisce l'inadempimento della società debitrice principale, posto che il pe- riodo di preammortamento era stato prorogato sino al novembre 2008.
Stante la genericità dell'allegazione, le rate impagate potrebbero anche essere relative ad un periodo successivo rispetto alle erogazioni parziali intervenute nel 2007 e contestate da parte attrice e dunque la Banca non
16 avrebbe potuto fondare il proprio convincimento su un fatto non ancora accaduto”.
In sintesi, non vi è prova del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice principale al momento dell'erogazione degli ulteriori finanziamenti di cui al mutuo in atti e che, in ogni caso, di ciò fosse consapevole la banca finanziatrice.
5.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, come integrato dal DM 147/2022, causa di valore indeterminato media complessità, parametri medi).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore della parte intervenu- ta, liquidate in euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 26-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1316/2023, promossa
DA
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
77, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Stanev (C.F. , pec: C.F._2
fax: 051/6544998) giusta procura allegata Email_1 telematicamente all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato nello studio della stes- sa in Loiano (BO), via San Giacomo 19.
APPELLANTE
CONTRO
, domiciliata nel giudizio di primo grado presso l'Avv. Controparte_1
Filippo Baldisserotto, con studio in Ferrara (FE), Corso Martiri della Libertà, n.77.
APPELLATA CONTUMACE
E
1 , oggi fusa per incorporazione in in persona CP_2 Controparte_3 del l.r.p.t., C.F. , corrente in Torino, Piazza San Carlo 156. P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi Controparte_4 dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano
(TV), via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale procuratrice la a socio unico, con sede le- Controparte_5 gale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n.6/A-6/B, c.f. e p. iva
, giusta procura del 18/10/2022 in autentica del Dr. P.IVA_2 Persona_1
Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583), quest'ultima in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura del 21 ottobre 2022, Reperto- CP_6 rio N. 5488 - Raccolta N. 4129, registrata a Milano in data 21/10/2022 al n. 108055 serie 1T, rappresentata e difesa dall' Avv. Filippo Baldisserotto, con studio in C.so Mar- tiri della Libertà, 77 – 44121 Ferrara Tel. e fax 0532.203407 – e-mail:
[...]
agli effetti della presente procedura domiciliata presso e Email_2 nello studio dello stesso in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costitu- zione e risposta.
Successore a titolo particolare nel diritto controverso intervenuto in appello
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
sentenza n. 164/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il 17/02/2023.
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiec- Parte_1 tis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecuto- rietà della sentenza n. 164/2023 impugnata per i motivi esposti e dedotti nell'atto di citazione in appello;
– in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedot- ti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 164/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Rossi Marina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3981/2018, pubblicata il 17.02.2023, notificata in data
25.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e respinta ogni richiesta,
2 domanda ed eccezione sollevata nell'interesse delle convenute, accertata e dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussio- ne rilasciata dal sig. a (oggi ) a garanzia del Parte_1 CP_7 CP_8 debito assunto da per violazione dell'art. 1956 c.c. e/o degli ob- Controparte_9 blighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., nonché per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 10.10.1990, per tutte le ra- gioni meglio illustrate in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la liberazione del fi- deiussore sig. da ogni obbligo nei confronti delle convenute”, e conse- Parte_1 guentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate di- nanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti;
Con vittoria di spese, compe- tenze, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per come rappresentata da CP_4 Controparte_5
: “In via preliminare: - Si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell' appello
[...] ai sensi del disposto dell' art. 342 c.p.c. per i motivi esposti;
- Si chiede che venga di- chiarata la tardività della domanda di nullità della fidejussione per supposta contrarietà alla normativa antitrust e dell' eccezione sollevata da parte odierna appellante per la
I^ volta in sede di comparsa conclusionale in ordine al valore probatorio da attribuire alle relazioni depositate dal sottoscritto in I° grado;
In via graduata nel merito: Voglia la Ecc.ma Corte rigettare integralmente l'appello proposto e per l' effetto confermare in toto della sentenza del Tribunale di Arezzo del 17/02/2023 n. 164/2023, con condanna dell' appellante alle spese e al compenso anche del presente grado di giudizio. Con ogni e più ampia riserva di produzioni e deduzioni istruttorie”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
, riassumendo a seguito di declinatoria di competenza il giudizio Parte_1 inizialmente proposto dinanzi al Tribunale di Modena nei confronti di CP_1
e di (quest'ultima nella sua qualità di soggetto subentra-
[...] CP_10 to a , già , già Controparte_11 Controparte_12 [...]
), chiedeva al Tribunale di Arezzo di accogliere le seguenti Controparte_13 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, rigettata e respinta ogni richiesta, domanda ed eccezione sollevata nell'interesse delle convenute, accertata e dichiarata la propria competenza, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o
3 l'invalidità e/o l'inefficacia totale del contratto di fideiussione in oggetto. Con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento delle domande proposte con la citazione deduceva:
- di avere rilasciato in data 22.7.2005, unitamente ad altri soggetti, una fideius- sione omnibus nell'interesse della società corrente in Crucoli Controparte_9
(KR), P.Iva , a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e P.IVA_3 CP_1 future della predetta società verso e del sino alla con- Controparte_14 correnza di € 1.300.000,00;
- che in data 26.07.2005 la aveva stipulato con Controparte_9 [...]
un mutuo ipotecario innanzi al Notaio Dott. , Reperto- CP_12 Persona_2 rio n. 51578 Raccolta n. 8468, il quale prevedeva l'erogazione di una somma comples- siva di Euro 1.000.000,00, da destinare alla realizzazione di n. 8 unità immobiliari po- ste nel Comune di Castiglion Fiorentino, ai sensi della convenzione stipulata tra
[...]
ed il Consorzio Toscana Comfidi: secondo le disposizioni contrattuali con- CP_15 cordate, a seguito di una prima erogazione di euro 250.000,00, disposta contestual- mente alla stipula dell'atto di mutuo, le ulteriori erogazioni sarebbero avvenute in più tranche successive, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori accertati dal tecnico fiduciario della e, comunque, in misura non superiore al 63% dei costi CP_7 sostenuti per il raggiungimento dello stato di avanzamento lavori come accertato dal predetto tecnico fiduciario;
l'erogazione a saldo del finanziamento sarebbe stata dispo- sta al completamento dei lavori di costruzione, entro la data del 31.7.2007;
- che l'erogazione delle ulteriori tranche del finanziamento era avvenuta in viola- zione delle condizioni del contratto di mutuo e che, pertanto, essa si connotava come abusiva in danno del garante, tanto per la violazione delle clausole generali di corret- tezza e buona fede contrattuale, quanto per violazione dell'art.1956 c.c., posto che la banca aveva continuato ad erogare il finanziamento anche nella consapevolezza delle mutate condizioni economiche della debitrice principale, con conseguente nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione, con conseguente diritto alla liberazione dagli obblighi prestati.
Nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria ex art.183, co.6 cpc n.1, il deduceva ulteriore profilo di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 Pt_1 della legge antitrust n. 287 del 10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), richiamando a sostegno la sentenza n. 29810 del 12 Dicembre 2017 della Corte di Cassazione.
4 Si costituiva in giudizio , mentre restava contumace Controparte_16
, contestando le domande proposte con la citazione e chiedendone il ri- CP_2 getto ed eccependo la novità e inammissibilità della domanda nuova proposta con la prima memoria ex art.183, co.6 cpc.
Con la sentenza n. 164/2023, pubblicata il 17/02/2023, il Tribunale di Arezzo ha rigettato le domande proposte con l'atto di citazione, escludendo che gli elementi pro- batori prodotti in giudizio consentissero di ritenere dimostrato l'abuso della banca in relazione alle clausole generali di buona fede e correttezza o all'art.1956 cc., e ha di- chiarato inammissibile la domanda proposta con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, siccome nuova, in ogni caso osservando che essa era anche infondata in quanto l'attore non aveva prodotto in giudizio né l'invocato provvedimento della Banca d'Italia
n.55/2005, né il modello di fideiussione omnibus ABI del 2003, così impedendo lo svol- gimento di ogni giudizio sull'asserita nullità.
L'appello
ha proposto tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Errata valutazione circa l'insussistenza della grave violazione, da parte della
degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 CP_7
c.c. e degli obblighi contrattuali di cui al mutuo SAL in essere tra le parti;
errata valu- tazione circa il mancato raggiungimento della prova che le erogazioni sono avvenute in assenza dei presupposti contrattuali nonché in assenza di diligente verifica della Banca rispetto allo stato avanzamento lavori;
2) Errata valutazione relativamente alla insussistenza della violazione dell'art.
1956 c.c. da parte dell'istituto bancario.
Con i primi due motivi l'appellante censura la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di prime cure, sull'assunto, in sintesi, che questi non ha correttamente valutato il materiale probatorio disponibile e, quindi, ha svolto il c.d. giudizio probatorio in ma- niera del tutto errata e incoerente con gli elementi di prova agli atti.
3) Errata valutazione circa la inammissibilità della domanda di nullità della fi- deiussione per contrasto con normativa antitrust, nonché errata valutazione relativa al- la mancata produzione del documento modulo ABI e del provvedimento della Banca
d'Italia.
5 Assume l'appellante che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inammis- sibile la domanda de qua, tenuto conto che si trattava di mera emendatio, sempre proponibile.
Aggiunge che la “Suprema Corte ha infatti più volte ricordato che la modificazio- ne della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (v. Cass. Civ. Sentenza n.
12310/2015; Cass. Civ. Ord. 7 settembre 2020 n. 18546). In sostanza, la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con
l'atto introduttivo o sia comunque a questa collegata”.
Osserva, ancora, che “secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda accertamento della nullità ove inammissibile (ad esempio perché proposta per la prima volta in appello o tardivamente nel giudizio di primo grado) deve essere convertita in eccezione di nullità (cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/09/2017, n. 22678 – Corte
d'Appello Palermo Sez. II Sent., 11/06/2019 – Corte appello Catanzaro sez. III,
12/04/2017, n.722) ed esaminata dunque nel merito come eccezione di nullità legitti- mamente formulata dall'appellante”.
Rileva, infine, quanto al giudizio probatorio, che “secondo la costante recente giu- risprudenza, il contenuto dello schema ABI assurge ormai a fatto notorio, alla luce del suo continuativo richiamo in numerose pronunce di legittimità (così tra le più recenti
Tribunale Taranto, Sez. I, Sent., 01/06/2023, n. 1284; Tribunale Napoli, Sez. II, Sent.,
07/10/2022, n. 8794; Tribunale di Imperia Sentenza n. 238/2020). Lo stesso dicasi per il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, con cui l'istituto centrale aveva stabilito che "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'A. per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287 del 1990". Anche tale provvedimento, infatti, deve ormai ritenersi “fatto notorio alla luce del suo conti- nuativo richiamo in numerose pronunce di legittimità. Pertanto, la valutazione in ordine al profilo di nullità delle due fideiussioni prestate può essere condotta prescindendo
6 dall'allegazione del suddetto provvedimento” (così tra le più recenti Corte d'Appello Mi- lano, Sez. I, Sent., 17/05/2023, n. 1600)”.
Le difese dell'intervenuta
Le parti convenute nel primo grado non si sono costituite in appello, nonostante la rituale notificazione dell'atto di impugnazione.
Si è costituita invece in giudizio a socio uni- Controparte_5 co, non in proprio ma quale procuratrice speciale di deducendo che, CP_4 Cont a seguito di scissione parziale della società (atto a rogito del notaio Persona_3 ban, rep.74924, racc.15565 del 13.10.2022, e delle successive vicende meglio descrit- te in comparsa), era divenuta titolare del credito de quo.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, non contenendo questo argomenti diretti a confutare le ragioni addotte dal giudice di primo grado ma limitan- dosi a riproporre nuovamente le difese già svolte in primo grado.
Nel merito ha contestato i singoli motivi, chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è passata in decisione all'udienza del 25-2-2025, sostituita da note scritte, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
1.- Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché i singoli motivi sono specifici nell'individuare il capo della decisione impugnato (fatta eccezione per un profilo su cui si tornerà), e nel proporre censure in ordine, ora alla valutazione proba- toria e alla conseguente ricostruzione dei fatti compiuta (primi due motivi), ora all'applicazione delle norme processuali in tema di domande nuove e di valutazione delle prove (error in procedendo, terzo motivo).
2.- L'esame del terzo motivo d'appello appare pregiudiziale in ordine logico- giu- ridico per le considerazioni in diritto che possono trarsi anche in ordine agli altri motivi d'appello (specie, il primo).
E' corretto il rilievo che l'azione di nullità della fideiussione omnibus proposta con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc è da considerarsi ammissibile. Come insegnato da
Cass. S.U. 26242/14, l'azione di nullità è una domanda pertinente ad un diritto autode-
7 terminato sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudi- zio. Pertanto, costituisce mera emendatio la richiesta, in aggiunta a quella iniziale for- mulata con la citazione, di declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La domanda è tuttavia infondata nel merito per le ragioni illustrate dal giudice di primo grado e per le ulteriori che si indicano ad integrazione della motivazione della decisione di rigetto.
La Corte di legittimità ha affermato che in tanto è possibile il rilievo officioso della nullità di un contratto in quanto i relativi fatti costitutivi siano entrati tempestivamente in giudizio attraverso gli atti di parte e le produzioni documentali.
Con specifico riferimento alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. richiede che sia prodotto in giudizio il modello ABI e ciò al fine di fare una comparazione tra la fi- deiussione in atti e il modello medesimo frutto dell'asserita intesa vietata (cfr., ordi- nanza n. 20713 del 17/07/2023).
Se tanto vale per il rilievo officioso, a maggior ragione vale per la parte che agi- sce in giudizio che è onerata delle relative produzioni, nel rispetto delle decadenze pro- cessuali.
Non può, quindi, accedersi alla tesi dell'appellante secondo cui il modello ABI rientra nel notorio giudiziale. Sul punto la sentenza di primo grado è pertanto corret- tamente motivata.
Ad integrazione della motivazione di rigetto della sentenza di primo grado, va poi considerato che l'attore/appellante ha proposto azione di nullità della fideiussione om- nibus nella sua interezza, richiamandosi all'orientamento originario della Corte di Cas- sazione di cui alla nota pronuncia del 2017.
Ma è altrettanto nota la successiva pronuncia delle Sezioni Unite del 2021
(n.41994) che ha affermato il diverso principio di diritto, secondo cui “i contratti di fi- deiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in re- lazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti com- provata, una diversa volontà delle parti”.
8 E l'orientamento della Corte di legittimità si è consolidato nel senso che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la con- seguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, es- sendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdi- pendenza” (Cfr., da ultimo, Cass. civ., ord. n. 6685 del 13/03/2024, cui si rimanda an- che per i richiami ai precedenti).
Nel caso di specie l'attore/appellante non si è fatto carico, nemmeno a livello as- sertivo prima ancora che asseverativo, di allegare l'interdipendenza tra le clausole della fideiussione da lui sottoscritta, asseritamente nulle per contrasto con la normativa anti- trust (invero, le clausole nemmeno sono indicate), e il contratto nella sua interezza.
Ne risultano evidenti carenze sul piano della formulazione della domanda che concorrono a giustificarne il rigetto.
3.- Il primo motivo d'appello è anch'esso infondato e va respinto.
Sul punto la sentenza di primo grado va confermata ma con un'integrazione della motivazione del rigetto che muova da un più corretto inquadramento in diritto dell'azione proposta.
L'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia della fideiussione om- nibus o di pronunciare la liberazione dalla stessa per violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza in fase esecutiva (artt.1175 e 1375 c.c.) sull'assunto che la banca aveva erogato il finanziamento a stati avanzamento lavori nonostante che non si fossero verificate le condizioni previste dal contratto di mutuo.
Nel formulare simile domanda l'appellante incorre in un'evidente ambiguità, ben rinvenibile anche nell'atto d'appello, in quanto ora assume che il mancato adempimen- to di quanto previsto dal contratto di mutuo a SAL comporti “la invalidità dei finanzia- menti successivamente erogati dalla Banca per violazione delle disposizioni contrattuali in esame” (così da ultimo a pag.12 dell'appello), ora chiede che sia dichiarata la nullità della fideiussione e/o la sua inefficacia per violazione degli art.1175, 1375 e 1366 c.c.
3.1.- La prima argomentazione rimanda alla disciplina dell'art. 1939 c.c. che, nel- lo stabilire il c.d. principio di accessorietà della garanzia, prevede che la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.
Ma è disciplina non invocabile nel caso di specie.
9 Al riguardo occorre ricordare che il mutuo a stato avanzamento lavori (SAL) è un mutuo ipotecario edilizio destinato sia alle imprese che ai privati che hanno l'esigenza di finanziare una parte della somma relativa all'acquisto di un immobile e/o una parte riguardante il costo di costruzione o ristrutturazione di un complesso edilizio.
E nasce dall'esigenza di garantire, con il valore dell'immobile ipotecato in costruzione o ristrutturazione, il rimborso del finanziamento e, più in generale, la sussistenza delle condizioni del credito fondiario.
In altre parole la tranche iniziale del finanziamento non supera, di norma, in di- fetto delle condizioni della normativa di settore (fattispecie qui non rilevante), l'80% del valore del bene (art.38 TUB). E l'erogazione delle successive tranche è effettuata in maniera da consentire il rispetto di tale proporzione.
Nel caso di specie la società finanziata era proprietaria del terreno su cui era in corso l'intervento edilizio, del valore stimato di euro 350.000 (v. perizia prodotta dalla banca in primo grado); per cui, rispetto ad un mutuo SAL di euro 1.000.000,00, fu erogata contestualmente alla stipula del finanziamento la somma di euro 250.000,00 che rispettava tale proporzione.
Ora, l'eventuale violazione da parte della banca delle condizioni per l'erogazione delle successive tranche del mutuo non è causa di invalidità dell'obbligazione principa- le, essendo unicamente interesse della banca fare un finanziamento che sia adeguata- mente garantito sul piano fondiario.
L'unica normativa di rilievo che si rinviene nel TUB è quella sul credito fondiario, ma, com'è noto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022, risolvendo il contra- sto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fis- sato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza pru- denziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai ero- gato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimonia- le della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposi- zione mira a proteggere”.
10 Pertanto, se anche la banca avesse violato le condizioni per erogare gli ulteriori finanziamenti, da ciò non sarebbe scaturita l'invalidità dell'obbligazione principale.
Peraltro, la fideiussione in atti presenta la clausola di reviviscenza (clausola n.2)
– da ritenersi valida per quanto sopra esposto in merito al terzo motivo d'appello – sicché la parte non ha nemmeno interesse a coltivare simile domanda perché, se anche l'obbligazione principale fosse invalida, essa sarebbe tenuta in ogni caso per l'obbliga- zione restitutoria.
3.2.- La declaratoria di nullità per violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza sottende, invece, il richiamo a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in fattispecie regolate prima dell'entrata in vigore della
L.154/1992 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato, senza previsione di retroattività,
l'art. 1956 cod. civ.) che, in caso di fideiussione per obbligazione futura, in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica auto- rizzazione del fideiussore per le nuove concessioni di credito in caso di mutamento del- le condizioni patrimoniali del debitore garantito, affermava che “l'operatività della ga- ranzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca benefi- ciaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto” e che “a tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca ab- bia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo del- la concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggiora- mento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore” (cfr., Cass. civ. 394/2006;
Cass.11979/2013, in fattispecie oggi chiaramente “disciplinate” dal nuovo art.1956
c.c., relative a mutamenti delle condizioni patrimoniali del debitore).
Orientamento ripreso da Cass. 16827/2016, che ha affermato, nel contesto di una decisione in cui in realtà è stato poi applicato il novellato art.1956 c.c., che “nel caso - ricorrente nella specie - di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria
11 della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economi- che e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”.
Ora, tenuto conto delle ragioni di formazione di simile orientamento (vecchio te- sto dell'art.1956 c.c.), e alla luce della nota distinzione tra regole di validità del con- tratto e regole di comportamento nel frattempo pacificamente acquisita nella giuri- sprudenza di legittimità, è da dubitarsi che dalla violazione delle clausole generali di buona fede e correttezza in fase di esecuzione possa derivare l'invalidità del contratto di fideiussione. Semmai, la violazione di tali clausole potrà essere invocata per paraliz- zare, in via di eccezione, l'azione di pagamento oppure per fondare un'eventuale azio- ne risarcitoria. E questo di per sé giustifica il rigetto della domanda in esame.
Peraltro, va considerato che simile orientamento richiedeva che l'attore provasse, ovviamente anche in forma indiziaria, che la banca “fosse consapevole” delle mutate condizioni e che, quindi, stesse tenendo una condotta abusiva in danno del fideiussore,
e cioè continuasse a finanziare il debitore garantito unicamente facendo affidamento sulla fideiussione e non sulla garanzia patrimoniale del debitore principale.
Tale profilo non è apprezzabile nel caso di specie.
La banca ha prodotto nel giudizio di primo grado gli atti di erogazione a stato avanzamento lavori con allegata perizia del tecnico da essa incaricata.
Da tali atti emerge:
(i) che, dopo l'erogazione contestuale al mutuo dell'importo di euro
250.000,00, furono erogati: euro 312.000,00 in data 18.5.2006; euro
135.000,00 in data 31/8/2006, euro 78.750,00 in data 23.11.2007, euro
71.700,00 in data 21.12.2007, euro 79.300,00 in data 19.3.2008, euro
51.600,00 in data 13.6.2008, per un totale (tra erogazione iniziale e suc- cessive) di euro 978.350;
(ii) che in data 6/6/2008 fu concessa la proroga del periodo di preammorta- mento sino a tutto il 30/11/2008;
(iii) che alla data del 10-8-2006 (data della perizia) i tecnici incaricati dalla certificarono l'esecuzione di opere edili per euro 588.000,00, pari al CP_7
12 53,5% dell'importo complessivo dei lavori (1100.000,00), con costi già sostenuti per euro 1.037.000 (oltre alle opere, i costi di acquisto del ter- reno, delle concessioni edilizie, degli oneri di urbanizzazione e di sicurez- za, di progettazione) e per un valore stimato dell'opera in quel momento realizzata di euro 1.150.000,00.
L'attore ha invece prodotto nel giudizio di primo grado, in allegato all'atto di cita- zione come doc.7, n.4 foto (in bianco e nero) delle villette in corso di costruzione, per la cui realizzazione era stato concesso il mutuo sopra ricordato (mutuo a rogito del No- taio di Castiglion Fiorentino del 26.7.2005, n.8468 di raccolta). Per_2
Le foto sono state poi riprodotte a colori con la memoria istruttoria quale doc.11
e sono prive di data. L'attore assume nell'atto di citazione che le foto siano state scat- tate nell'anno 2011 (nell'appello, invece, dice che sono state scattate nel luglio 2010,
v. pag. 5 appello) e, dovrebbero dimostrare, quindi, come a tali date, successive all'erogazione dell'ultima rata del mutuo, il cantiere non fosse ancora ultimato.
In realtà le fotografie foto mostrano un cantiere completo salvo che per la siste- mazione dei giardini e del viale d'accesso. Le villette sono completate in tutti gli ele- menti (compresa la tinteggiatura degli esterni), fatta eccezione per le aree a verde del giardino.
Ha prodotto poi con la prima memoria istruttoria (quali doc.8-10) tre ulteriori do- cumenti, e precisamente:
(a) Copia parziale (soltanto tre pagine) dell'atto di citazione con cui convenne nell'anno 2010 dinanzi al Tribunale di Crotone la (debi- Controparte_9 trice garantita con la fideiussione omnibus sopra richiamata) per sentire di- chiarare la risoluzione del contratto “di mandato ad acquistare un quarto di un terreno edificabile” e del collegato “contratto di costruzione del complesso immobiliare” (doc. 9 . fascicolo di parte primo grado).
Si tratta dell'operazione di speculazione edilizia finanziata poi con il contratto di mutuo de quo.
Secondo l'assunto coltivato in tale diverso giudizio, i contratti avevano avuto esecuzione per le obbligazioni a suo carico con il versamento, tanto alla
[...] quanto direttamente ai fornitori e maestranze impegnate Controparte_17 nell'edificazione del complesso immobiliare, dell'importo di euro 218.204,57, mentre la convenuta non aveva tenuto fede all'impegno assunto di trasferirgli
13 l'edificio D del complesso edilizio ancora non completato e privo della conces- sione in sanatoria.
(b) Copia della sentenza del Tribunale di Crotone n.519/2016 (v. doc.8 fascicolo di parte di primo grado), che ha accolto la domanda, con la sintetica motiva- zione che la convenuta non aveva provato di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
(c) Copia della sentenza del Tribunale di Arezzo in data 6-4-2010, che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso nell'anno 2006 da soggetti terzi con la relativo Controparte_9 all'acquisto di una delle villette oggetto del noto intervento edilizio.
Da tali documenti l'attore vuole desumere che i lavori non erano stati completati.
Ma questo, come sopra detto, è aspetto irrilevante.
Ciò che rileva è la prova della condotta abusiva della banca, e cioè che questa ha Cont erogato gli ulteriori finanziamenti del mutuo a facendo unicamente affidamento sulla fideiussione prestata dall'attore (e da altri soggetti estranei alla lite), pur in as- senza dell'esecuzione dell'opera edile finanziata, e non anche, quindi, sull'ipoteca gra- vante sul complesso edilizio in corso di costruzione.
Tuttavia, in presenza degli elementi sopra evidenziati (perizia del tecnico della banca, completamento delle villette fuorché nelle aree esterne – giardino e viale d'accesso –, erogazione dell'ultima tranche nel giugno 2008) non può ritenersi che la banca abbia tenuto una condotta abusiva nell'erogare poco meno del 98% del finan- ziamento, in quanto il valore del costruito appare ampiamente idoneo a garantire e co- prire il costo del finanziamento attraverso l'ipoteca gravante sul bene.
4.- Infine, anche il secondo motivo d'appello (l'ultimo in ordine di esame) va re- spinto.
L'attore ha invocato la liberazione ex art.1956 c.c. sull'assunto che la banca avesse continuato a fare credito, senza la sua autorizzazione, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore principale erano divenute tali da rendere notevol- mente più difficile il soddisfacimento.
Il Giudice di prime cure ha così motivato sul punto: “Per quanto concerne la do- manda fondata sull'art. 1956 c.c., si osserva che per il consolidato orientamento di le- gittimità, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'ap- plicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esisten- za degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della
14 fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fat- to credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Nel caso di specie parte attrice non ha assolto all'onere proba- torio su di essa gravante in quanto il ritardo nel completamento delle opere non è cir- costanza da sola comprovante il peggioramento delle condizioni economiche della so- cietà costruttrice, potendo derivare da una pluralità di fattori. Inoltre, l'assunto di parte attrice per cui il peggioramento delle condizioni economiche della società poteva evin- cersi dalle rate impagate di preammortamento del mutuo, per una somma ammontan- te ad euro 65.883,55 risulta inconferente posto che parte attrice non allega e non pro- va a quali rate di preammortamento si riferisce l'inadempimento della società debitrice principale, posto che il periodo di preammortamento era stato prorogato sino al no- vembre 2008. Stante la genericità dell'allegazione, le rate impagate potrebbero anche essere relative ad un periodo successivo rispetto alle erogazioni parziali intervenute nel
2007 e contestate da parte attrice e dunque la non avrebbe potuto fondare il CP_7 proprio convincimento su un fatto non ancora accaduto”.
L'appellante censura tale motivazione come del tutto carente sull'assunto che “ri- sulta infatti pacifico che la sopravvenuta impossibilità, da parte di , di Controparte_9 terminare i lavori di costruzione degli immobili siti in Castiglion Fiorentino – come am- piamente illustrato - era già di per sé segnale obiettivamente idoneo e sufficiente ad evidenziare la importante crisi in cui versava la società. In effetti, nonostante il finan- ziamento fosse stato quasi totalmente erogato, la società non è riuscita a portare a compimento i lavori oggetto di mutuo, dovendo peraltro affrontare per tale motivo di- versi procedimenti civili, che hanno portato a condanne di risarcimento danni in capo alla società”.
Aggiunge: “Occorre ripetere che lo stato di avanzamento dei lavori – nettamente in ritardo rispetto ai tempi previsti - e le condizioni economiche della società debitrice – che già all'epoca versava in grave crisi finanziaria -erano ampiamente sufficienti a di- mostrare lo stato di difficoltà economica della stessa società e la sua insolvibilità, non avendo la fattiva possibilità di terminare i lavori – che in effetti non Controparte_9 ha a tutt'oggi terminato. A causa di tale situazione l'odierno attore si è ritrovato soli- dalmente obbligato nei confronti di non solo per il capitale complessiva- CP_7 mente erogato da quest'ultima a , ma anche per le rate impagate di Controparte_9 preammortamento del mutuo, per una somma ammontante ad euro 65.883,55: il
15 comportamento della ha quindi sensibilmente peggiorato la posizione del garan- CP_7 te”.
In relazione a tali motivi è sufficiente osservare che:
(i) la maggior parte del finanziamento è stata erogata entro l'anno 2006; le ultime tranche, quelle di minore importo, sono state erogate tra l'autunno
2007 e il giugno 2008 (v. quanto sopra detto), i fatti successivi a tali date sono irrilevanti ai fini de quibus;
(ii) se è vero che i lavori avrebbero dovuti essere terminati entro il 30.7.2007, come l'erogazione del mutuo, e che fu concessa una proroga nell'eroga- zione del finanziamento per completare i lavori sino al 30.11.2008 (la fa- coltà di proroga era espressamente contemplata dal contratto di mutuo),
è altrettanto vero che il ritardo nel completamento dei lavori non è di per sé indice sintomatico di difficoltà economiche potendo dipendere da tanti altri fattori (da inadempimenti dei fornitori e maestranze, da problemati- che di tipo amministrativo, etc.);
(iii) i procedimenti civili a cui allude l'appellante sono stati introdotti uno nel
2009 e l'altro nel 2010, cioè ampiamente dopo l'erogazione della ultima tranche del finanziamento, e quindi da essi, supposto che fossero a cono- scenza della banca (circostanza invero indimostrata), non può trarsi ar- gomento per dimostrare i presupposti ex art.1956 c.c. alla data di eroga- zione (2006, 2007, 2008) delle tranche dei finanziamenti;
(iv) il motivo d'appello non è specifico e, dunque, è inammissibile nella parte in cui richiama la questione del preammortamento perché non censura il passaggio della motivazione in cui è detto: “Inoltre, l'assunto di parte at- trice per cui il peggioramento delle condizioni economiche della società poteva evincersi dalle rate impagate di preammortamento del mutuo, per una somma ammontante ad euro 65.883,55 risulta inconferente posto che parte attrice non allega e non prova a quali rate di preammortamento si riferisce l'inadempimento della società debitrice principale, posto che il pe- riodo di preammortamento era stato prorogato sino al novembre 2008.
Stante la genericità dell'allegazione, le rate impagate potrebbero anche essere relative ad un periodo successivo rispetto alle erogazioni parziali intervenute nel 2007 e contestate da parte attrice e dunque la Banca non
16 avrebbe potuto fondare il proprio convincimento su un fatto non ancora accaduto”.
In sintesi, non vi è prova del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice principale al momento dell'erogazione degli ulteriori finanziamenti di cui al mutuo in atti e che, in ogni caso, di ciò fosse consapevole la banca finanziatrice.
5.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, come integrato dal DM 147/2022, causa di valore indeterminato media complessità, parametri medi).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite a favore della parte intervenu- ta, liquidate in euro 12.156,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali (15%) e degli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 26-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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