Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2022, proposto da NC PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Sommaruga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HU IA ST, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 18/18 del 26 marzo 2019, prot. n. 8188 «per l'intervento di: recupero sottotetto in via Donizetti n. 20» in Trezzano Sul Naviglio (Mi) rilasciato dal Comune intimato al Sig. ST HU IA;
- della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA) n. 46/20 presentata da ST HU IA il 6 luglio 2020 al prot. gen. n. 15826 del Comune di Trezzano Sul Naviglio (Mi)
- di tutte le successive integrazioni ai suindicati titoli edilizi nonché di qualunque altra modificazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trezzano Sul Naviglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Signora PA è proprietaria di un immobile adibito ad uso residenziale nel Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), in via Donizetti, catastalmente identificata al foglio 7, mappale 201.
L’immobile è prospiciente e confinante rispetto alla proprietà del Signor ST HU IA.
In data 5.11.2018 il signor ST ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire per realizzare l’intervento di “recupero del sottotetto” della propria abitazione in via Donizetti.
In data 26.3.2019 il Comune ha rilasciato al signor ST il permesso di costruire n. 18/18 per l’intervento di “recupero del sottotetto”.
In data 6.7.2020 il signor ST ha presentato al Comune la SCIA (n. 46/20) quale variante al permesso di costruire n. 18/18 al fine di realizzare “modifiche esterne” al progetto approvato con “aumento della superficie e volumetria esclusivamente al nuovo piano sottotetto” (relazione tecnico-descrittiva dell’intervento).
Con istanza di accesso del 15.10.2021 la signora PA ha chiesto al Comune copia dei documenti relativi all’attività edilizia intrapresa dal sig. ST nonché la “verifica” del rispetto delle distanze tra costruzioni e dal confine previste dall’ordinamento e del “rispetto delle previsioni progettuali di cui al permesso di costruire n. 18/2018, di cui alla DIA n. 46/2020 e successive varianti e/o modificazioni e integrazioni”.
A fronte del silenzio rigetto formato sulla citata istanza, l’istante ha proposto il ricorso innanzi al Tar Lombardia, Milano, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a..
In esito all’udienza camerale dell’8.2.2022 la Sezione ha adottato l’ordinanza n. 303/2022, con la quale ha intimato all’amministrazione comunale l’integrale produzione in giudizio dei documenti oggetto della domanda di accesso.
Il Comune di Trezzano sul Naviglio depositava in giudizio, in data 22 e 23 febbraio 2022, i documenti oggetto dell’istanza di accesso, in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria della Sezione n. 303/2022.
La Sezione con sentenza n. 675 del 25 marzo 2022 ha poi respinto il ricorso nel merito atteso che, per come affermato dal Comune, non vi erano altri documenti nella disponibilità dell’amministrazione oggetto di ostensione.
Avendo acquisito “piena conoscenza degli atti” posti a fondamento dell’attività edilizia del signor ST, a seguito del deposito in giudizio degli stessi avvenuto in data 22 e 23 febbraio 2022, la signora PA ha impugnato il permesso di costruire n. 18/18 e la SCIA n. 46/20 in quanto illegittimi.
Il ricorso, notificato il 19.4.2022 e poi ritualmente depositato, è affidato a quattro motivi
Con il primo motivo, evidenzia che nella relazione tecnica di asseverazione alla SCIA n. 46/20 si afferma che i lavori edilizi oggetto della SCIA “non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia … o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali”, mentre nella relazione tecnico-descrittiva allegata sempre alla SCIA si afferma al contrario che l’intervento prevede “modifiche esterne rispetto al progetto approvato con aumento della superficie e volumetria esclusivamente al nuovo piano sottotetto …”. La SCIA sarebbe quindi nulla o comunque contra legem in quanto presentata in violazione dei presupposti di cui all’art. 22, comma 2 e 2-bis, d.p.r. n. 380/2001. Il Comune di conseguenza avrebbe violato gli artt. 6 e 19, commi 3 e 6-bis della legge n. 241/1990 e l’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 in quanto non avrebbe potuto prendere in considerazione la SCIA e comunque avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dai benefici ottenuti a seguito dell’autodichiarazione dell’istante non veritiera.
Con il secondo motivo, ribadisce nuovamente che la SCIA era carente dei presupposti di cui all’art. 22, comma 2 e 2-bis, d.p.r. n. 380/2001, dal momento che l’intervento ha comportato “la trasformazione del sottotetto in un nuovo piano, la modifica della sagoma e della volumetria e la trasformazione della destinazione d’uso da sottotetto in residenza” (come emerge dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla SCIA). Quindi il Comune avrebbe violato gli artt. 6 e 19, commi 3 e 6-bis della legge n. 241/1990, non avendo accertato, nel termine di 30 giorni, la mancanza dei presupposti per la presentazione della SCIA.
Con il terzo motivo, allega che non è stato realizzato un intervento di “ristrutturazione edilizia” - che postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente per sagoma, volume e superficie - bensì un vero e proprio intervento di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.p.r. n. 380/2001. Tanto si evincerebbe già nella “relazione tecnica generale” acclusa alla domanda di permesso di costruire e dalla stessa “relazione tecnico-descrittiva” acclusa alla SCIA. Pertanto, l’intervento non si risolve in un semplice “recupero del sottotetto”, ma in un intervento di “nuova costruzione” o quanto meno in un intervento di “profonda ristrutturazione edilizia” per i quali si prevede un “regime giuridico” sostanzialmente e formalmente diverso da quello prescritto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, prevedendo anche una maggiore entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti.
Con il quarto motivo, lamenta la violazione della distanza minima tra costruzioni ai sensi dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e ciò sia in relazione all’edificio della ricorrente sia in relazione all’edificio posto civico n. 18 di proprietà di un terzo. In particolare, evidenzia come le pareti finestrate di nuova realizzazione nell’edificio oggetto del permesso di costruzione impugnato risultano “in progetto” poste ad una distanza inferiore ai metri lineari 10,00 dall’edificio fronteggiante di proprietà della ricorrente (art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), “come si evince dalla stessa tavola 02 di progetto (all. 15) allegata al permesso di costruire n. 18/18 (all. 1): il “progetto piano primo”, infatti, da un lato, è posto a m. 6,86 da una parete finestrata e da altro lato, è posto a m. 7,20 da altra parete finestrata (cfr. sezione del “progetto piano primo”, parte evidenziata in verde)”.
Parte ricorrente chiede inoltre di disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. “al fine di appurare l’esatta distanza tra la terrazza in corso di edificazione da parte del Controinteressato e l’edificio di proprietà della ricorrente e il rispetto nella fattispecie reale della previsione di 10 metri tra pareti finestrate ex art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444”. E ciò anche in considerazione del fatto che alla SCIA n. 46/20 è allegata una “scrittura privata” stipulata dal controinteressato con la proprietà di un fabbricato in fase di ristrutturazione in via Donizetti, n. 18 che “autorizza” quest’ultimo a edificare “ad una distanza inferiore ai 10 mt” . Una tale pattuizione sarebbe infatti illegittima o nulla non potendo violare una norma di diritto pubblico inderogabile quale è quella dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il Comune di Trezzano sul Naviglio si è costituito in giudizio in resistenza. In rito, ha eccepito:
i) l’irricevibilità del ricorso in quanto l’istanza di accesso del 15.10.2021 era una reiterazione delle precedenti istanze di accesso funzionale all’apertura dei termini decadenziali di impugnazione, essendo la ricorrente venuta a conoscenza degli atti impugnati a partire dalla data del 3.6.2021. In particolare, si afferma che: i.1) in data 14.2.2020 il marito della ricorrente presentava istanza di accesso alla pratica edilizia e in data 21.5.2020 prendeva atto del permesso di costruire; i.2) in data 3.5.2021 il marito della ricorrente presentava una seconda istanza di accesso e la documentazione, tra cui la SCIA, veniva ostesa e consegnata in data 3.6.2021 al fine di estrarre le copie e nella stessa data la documentazione veniva poi riconsegnata all’amministrazione dalla stessa ricorrente; i3) in data 3.5.2021 la stessa ricorrente inoltrava una nuova istanza di accesso riguardante la “documentazione completa” della pratica edilizia e la documentazione veniva consegnata in data 7.5.2021. Inoltre la ricorrente aveva formulato diverse segnalazioni alla Polizia Locale recandosi sul posto dei lavori più volte a partire dal 12.6.2021. La ricorrente aveva avuto quindi contezza della documentazione a far data dal 3.6.2021 ossia bene prima della data del 22.2.2022;
ii) l’inammissibilità per carenza di interesse della ricorrente, non avendo essa né esplicitato né provato la concreta lesione derivante dagli atti impugnati, tenendo presente lo stabile collegamento (vicinitas) con l’area interessata dalle opere edilizie non sarebbe sufficiente a comprovare anche l’interesse ad agire che deriva da un concreto pregiudizio per l’interessato nella specie non provato come dimostra la circostanza che proprio con la SCIA si è inteso realizzare il rispetto della distanza di 10 m tra le pareti finestrate (tavola 02) tramite l’arretramento del manufatto rispetto al perimetro di sedime del piano fuori terra già esistente.
Nel merito il Comune evidenzia come nella richiesta del permesso di costruire il richiedente precisa che l’intervento si sostanzia in un recupero abitativo del sottotetto da realizzarsi mediante intervento di ristrutturazione che può portare, si afferma, “ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche della volumetria complessiva, nonché modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili”.
Dall’esame della pratica edilizia sfociata nel permesso di costruire 18/18 emerge, tra l’altro, che: “la superficie lorda di pavimento in progetto è pari a 56 mq.; l’intervento comporta la sopraelevazione dello stabile; prevede la realizzazione di opere strutturali”.
Tramite la SCIA alternativa al permesso di costruire n. 46/2020 sono state poi apportate talune “modifiche esterne rispetto al progetto approvato, interessanti esclusivamente il piano sottotetto” al fine di rispettare la distanza di 10 metri dal fabbricato della signora PA per la parte in sopraelevazione.
L’intervento edilizio rientra quindi nell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001, c.d. ristrutturazione edilizia pensante. Un simile intervento è realizzabile tramite il titolo edilizio rappresentato dalla SCIA alternativa al permesso di costruire come prevede l’art. 23, comma 01, lett. a), d.p.r. n. 380/2001 (c.d. SCIA pensante).
Il tecnico che ha redatto la SCIA ha commesso un semplice errore materiale nell’aver apposto, nella relazione di asseverazione, la X all’opzione del modello di SCIA in corrispondenza all’art. 22, comma 2 e 2-bis, d.p.r. n. 380/2001 (c.d. SCIA leggera). Dal complesso della documentazione della SCIA, in cui si dichiara comunque che trattasi di SCIA alternativa al permesso di costruire, dall’istruttoria compiuta e dall’integrazione del pagamento del contributo di costruzione a seguito della presentazione della SCIA, emerge infatti che si tratta di SCIA alternativa al permesso di costruire. L’amministrazione ha quindi operato correttamente avendo compiuto un’“attività interpretativa” volta a superare eventuali ambiguità nella predisposizione della pratica edilizia, essendosi in presenza di un “evidente errore materiale nella compilazione del modulo SCIA”.
Con riferimento al rispetto delle distanze tra costruzioni, si osserva infine che proprio con la SCIA si è inteso realizzare il rispetto della distanza di 10 m tra le pareti finestrate (tavola 02), prevedendo la sopraelevazione in arretramento rispetto al perimetro di sedime del piano fuori terra già esistente.
Le parti si sono scambiate memorie difensive.
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità.
L’eccezione va respinta.
Occorre stabilire, in particolare, se le circostanze allegate dal Comune ai fini della decorrenza del termine per impugnare costituiscono, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., circostanze idonee a far decorre il predetto termine.
L’art. 41, comma 2, c.p.a., stabilisce che il ricorso contenente la domanda di annullamento dell’atto amministrativo, lesivo della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, va notificato a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni “decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
In riferimento all’impugnazione del titolo edilizio, la giurisprudenza afferma che il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori allorché si contesti l'an dell'edificazione oppure da quando sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento allorché si contesti il quid o quomodo dell’edificazione.
A temperamento di queste regole di massima, si ammette che la parte che vi ha interesse può fornire la prova certa di un momento diverso della conoscenza del provvedimento abilitativo. In particolare, la prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso può essere data anche a mezzo di presunzioni “quale l'esposizione del cartello di cantiere contenente - però - precise indicazioni sull'opera da realizzare” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7151/2019).
L’arresto sul regime di impugnazione degli atti edilizi va tuttavia coordinato con la successiva evoluzione giurisprudenziale secondo cui il termine per impugnare decorrere dal momento in cui si ha conoscenza del “contenuto” dell’atto ossia della reale portata lesiva dell’atto, poiché soltanto in questo momento la parte è in grado di comprendere se esso lede in concreto la propria posizione giuridica soggettiva (Adunanza Plenaria n. 12/2020).
Sulla base del quadro giuridico su esposto l’eccezione di tardività va respinta.
Nel caso di specie, la ricorrente contesta il quid dell’intervento edilizio in quanto afferma da un lato che il permesso di costruire n. 18/18 prevede la realizzazione di “pareti finestrate” che non rispettano le distanze tra costruzioni e dall’altro lato che l’intervento realizzato andava assentito con una SCIA c.d. pesante.
Il termine per impugnare decorre allora dalla conclusione dei lavori, fermo restando che è onere dell’amministrazione dimostrare quando parte ricorrente abbia avuto conoscenza della conclusione dei lavori oppure se abbia avuto conoscenza della portata lesiva del provvedimento in un momento antecedente alla conclusione dei lavori.
Al momento della proposizione del ricorso i lavori non erano ancora terminati, sicché parte ricorrente non era in grado di comprendere la portata lesiva dell’intervento realizzato in concreto.
Inoltre, le varie istanze di accesso formulate dal marito della ricorrente e dalla stessa ricorrente, prodotte in giudizio dal Comune, non evidenziano l’avvenuta consegna della documentazione allegata al permesso di costruire n. 18/18 al fine di provare che, quando è stato proposto il ricorso, era oramai decorso il termine di sessanta giorni per impugnazione. In particolare, nell’istanza di accesso del 14.2.2020 il Comune dà atto che l’istanza è stata evasa il 21.5.2020, ma non indica tuttavia quale sia stata la documentazione consegnata all’interessato o quale documentazione sia stata visionata.
Ne consegue che, in mancanza di prova dei fatti posti a fondamento dell’eccezione di tardività (ossi della prova dell’avvenuta conoscenza della portata lesiva del permesso di costruire), posta a carico del Comune, non può accogliersi l’eccezione di tardività.
Va del pari respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.
Con riferimento alla legittimazione ad agire, la ricorrente ha comprovato di essere titolare di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenzia.
La posizione è differenziata in virtù dell’elemento fisico-spaziale della vicinitas, intesa quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l’area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell’atto contestato, in quanto è proprietario di un immobile finitimo a quello del controinteressato oggetto dell’intervento edilizio.
La posizione è anche qualificata in virtù dell’art. 872 c.c. secondo cui il soggetto che per effetto della violazione delle norme “nelle costruzioni” stabilite dalla legge e dai regolamenti edilizi comunali ha subito “danno” deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino ove ammissibile (Adunanza Plenaria n. 22/2021).
Con riferimento all’interesse ad agire, la ricorrente ha dedotto che la costruzione viola la disciplina sulle distanze tra costruzioni, precisando che i lavori hanno modificato “la distanza che intercorre tra pareti finestrate, in violazione alla distanza minima inderogabile di dieci metri prescritta dall’art. 9 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444”.
Il Comune ha tuttavia evidenziato come non sussiste il pregiudizio lamentato poiché proprio con la SCIA si è realizzato il rispetto della distanza di 10 m tra le pareti finestrate (tavola 02) tramite l’arretramento del manufatto rispetto al perimetro di sedime del piano fuori terra già esistente.
L’interesse ad agire va accertato “sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio , prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito …”. Va quindi verificato se la situazione giuridica soggettiva affermata possa subire una lesione e non anche che abbia subito una lesione, “poiché questo secondo accertamento attiene al merito della lite” (Adunanza Plenaria n. 22/2021).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la possibile lesione della propria posizione giuridica soggettiva in relazione al rispetto della distanza tra costruzioni. L’interesse ad agire dedotto, e poi precisato nel corso del giudizio, giustifica l’interesse a ricorrere volto ad ottenere una pronuncia a sé favorevole finalizzata ad ottenere il rispetto della distanza tra costruzioni la cui violazione incide sugli interessi del vicino a godere delle preesistenti vedute, luce, aria, nonché sulla propria riservatezza, oltre a comportare menomazioni di valori urbanistici o degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumento del carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico.
I primi tre motivi di ricorso, attesa la loro sostanziale connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Per una migliore comprensione delle questioni sottese al gravame è opportuno indicare il quadro normativo entro cui inscrive la controversia di causa.
Il Comune di Trezzano sul Naviglio ha rilasciato al signor ST il permesso di costruire n. 18/18 con il quale è stato assentito un intervento edilizio volto a realizzare un piano in sopraelevazione del proprio fabbricato tramite il recupero del sottotetto ivi esistente.
Il permesso di costruire è stato rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.p.r. n. 380/2001 e dell’Attività n. 20 della Tabella A, Sez. II, d.lgs. n. 222/2026.
Dopo il permesso di costruire, l’istante ha presentato una SCIA in variante al permesso di costruire quale “SCIA in alternativa al permesso di costruire” ai sensi dell’art. 23, comma 01, lett. a), d.p.r. n. 380/2001 (c.d. SCIA pensante). Nella relazione di asseverazione firmata dal tecnico incarico si afferma invece che trattasi di SCIA ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 2-bis del d.p.r. n. 380/2001 (c.d. SCIA leggera) e nella relazione tecnico-descrittiva firmata sempre dal tecnico si descrivano interventi, quali modifiche esterne e aumenti di volumetria e superficie, che necessitano di SCIA c.d. pensante.
Con istanza del 15.10.2021 la signora PA ha chiesto al Comune di svolgere verifiche sul rispetto delle distanze tra costruzioni e dal confine previste dall’ordinamento e sul “rispetto delle previsioni progettuali di cui al permesso di costruire n. 18/2018, di cui alla DIA n. 46/2020 e successive varianti e/o modificazioni e integrazioni”.
Il Comune non ha dato seguito, a quanto consta, all’istanza di verifica del 15.10.2021, né risulta che la ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza del 15.10.2021, limitandosi a gravare unicamente il silenzio rigetto riguardante l’istanza di accesso (poi evasa dal Comune).
Con i primi tre motivi di ricorso la ricorrente impugna sia il permesso di costruire n. 18/18 che la SCIA n. 46/20. Contesta sostanzialmente che la tipologia dell’intervento realizzato è “differente” rispetto a quello oggetto della SCIA c.d. leggera ed afferma che per tale tipo di intervento doveva presentarsi una SCIA c.d. pensante; di conseguenza, l’amministrazione non avrebbe esercitato, successivamente alla proposizione del titolo edilizio, i poteri di verifica del rispetto dei presupposti della SCIA.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
L’art. 22 del d.p.r. n. 380/2001 disciplina l’istituto della SCIA c.d. leggera ai sensi del quale possono essere realizzati, tra l’altro, interventi di ristrutturazione edilizia c.d. leggera indicati nell'art. 3, comma 1, lettera d), cit., “diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)”, cit..
L’art. 23 del d.p.r. n. 380/2001 disciplina invece l’istituto della SCIA c.d. pensante ai sensi del quale possono essere realizzati, tra l’altro, interventi di ristrutturazione edilizia c.d. pensante “di cui all’articolo 10, comma 1, lett. c)”, cit., ossia possono essere realizzati interventi di modifica delle sagome esterne di un edificio e/o quelli che comportano aumento della volumetria e/o delle superfici.
L’art. 23 cit. sulla SCIA c.d. pensante stabilisce in particolare quanto segue:
i) il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, “accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”;
ii) laddove la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, eccetto quelli riguardanti alcune materie sensibili (quali ad esempio vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali), essi sono comunque sostituiti dalle “autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati” relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi;
iii) gli interventi sono soggetti al contributo di costruzione; la segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni; l'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori;
iv) la sussistenza del titolo è “provata” con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'“attestazione del professionista abilitato”, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari;
v) il responsabile dell’ufficio comunale, ove entro il termine di trenta giorni riscontra l'assenza di una o più delle “condizioni stabilite”, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza;
vi) rimane comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con “le modifiche o le integrazioni necessarie” per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;
vii) ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.
Non è contestato tra le parti che l’intervento edilizio oggetto della SCIA del 2020, realizzato dal controinteressato, rientra nell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001, ossia che si tratti di una c.d. ristrutturazione edilizia pesante in quanto esso implica la modifica della sagoma esterna ed aumenti di volumetria e di superficie rispetto a quelli oggetti al permesso di costruire n. 18/18 che è stato sostituito in parte qua dalla SCIA (in variante).
Un simile intervento è realizzabile, come detto, tramite permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire come prevede l’art. 23, comma 01, lett. a), d.p.r. n. 380/2001 (c.d. SCIA pensante).
Nel caso di specie, il controinteressato ha presentato formalmente una SCIA c.d. pesante. Tuttavia, la relazione tecnica di asseverazione degli interventi, presentata dal progettista abilito “in qualità di tecnico asseverante” ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, descrive interventi non necessitanti di SCIA c.d. pesante.
Dunque, sussiste un’evidente discrasia tra quanto dichiarato dall’interessato e quanto invece è stato asseverato, sotto il profilo tecnico e sotto la propria personale responsabilità anche penale, dal progettista abilitato.
Tale discrasia non poteva essere superata dal Comune attraverso l’interpretazione della volontà della parte sostanziale oppure tramite la relazione tecnico-descrittiva dell’intervento a firma dello stesso tecnico.
Difatti, l’art. 23 del d.p.r. n. 380/2021 prevede che per gli interventi da realizzarsi tramite SCIA c.d. pesante il proprietario dell'immobile, prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve presentare allo sportello unico la SCIA “accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”.
La relazione tecnica di asseverazione è un documento in cui si dà atto del compimento di una serie di attività tecniche che, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, rendono possibile l’intervento edilizio poiché conforme alla disciplina urbanistica-edilizia.
L’attestazione di conformità dell’intervento compete al “progettista abilitato” che sotto la propria responsabilità, anche di natura penale, attesta la natura e tipologia delle opere che saranno eseguite, nonché la mancanza di contrasto con la disciplina urbanistica-edilizia vigente. Proprio l’assunzione di responsabilità da parte del tecnico, in merito a quanto questi accerta e dichiara, costituisce per l’ordinamento condizione indispensabile per la validità dell’intervento oggetto di SCIA presentata dall’interessato.
L’atto di asseverazione, per la formalità e il tecnicismo che lo assiste, non è surrogabile né da atti provenienti da soggetti non abilitati a rendere simili attestazioni tecniche (come ad esempio la dichiarazione della parte sostanziale) né da dichiarazioni provenienti da tecnici abilitati ma non accompagnate dall’assunzione di responsabilità in merito a quanto si dichiara (come ad esempio la relazione tecnica-descrittiva dell’intervento).
La relazione tecnica di asseverazione integra quindi la domanda di SCIA c.d. pesante, divenendone parte essenziale, e non può essere superata o sostituita tramite una semplice attività interpretativa degli atti del procedimento provenienti dalla parte sostanziale oppure valorizzando atti a firma dello stesso progettista ma privi delle formalità che accompagnano l’attestazione asseverata.
Va ribadito che la mancata asseverazione di conformità dell’intervento ad opera del tecnico abilitato non dà luogo, come sostenuto dal Comune, ad un’ambiguità nella predisposizione della pratica edilizia o ad “evidente errore materiale nella compilazione del modulo SCIA” sanabili in via interpretativa, bensì si risolve nella mancanza di un documento essenziale ed infungibile ai fini della regolare presentazione della SCIA.
Né invero si può ritenere di qualificare la SCIA presentata dal controinteressato quale SCIA c.d. pesante, facendo riferimento all’integrazione del costo di costruzione per l’intervento, di fatto corrisposto dall’interessato.
Il pagamento del contributo di costruzione, quale corrispettivo di diritto pubblico per il rilascio del titolo edilizio, si pone all’esterno della formazione e perfezionamento del titolo e costituisce adempimento di un’obbligazione legale a carico della parte sostanziale.
In altri termini, per l’intervento de quo occorreva presentare una SCIA alternativa al permesso di costruire (SCIA c.d. pensate) accompagnata dalla relazione di asseverazione del progettista abilitato in ordine alla natura e tipologia di intervento, nonché alla conformità edilizia dell’intervento.
Nel caso di specie l’intervento è stato invece realizzato sulla base di una SCIA c.d. leggera, in quanto la relazione tecnica di asseverazione descrive che l’intervento in questi termini.
Il Comune non ha correttamente esercitato i propri poteri di controllo e vigilanza poiché non ha riscontato che la SCIA presentata non era idonea a consentire l’intervento.
L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, nei sensi innanzi esposti, comporta l’assorbimento del quarto motivo con cui la ricorrente rileva il mancato rispetto delle distanze tra costruzioni, dovendo il Comune ri-esercitare il potere amministrazione di verifica del titolo edilizio presentato nel rispetto della disciplina vigente.
In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto va accolto nei sensi su esposti; per l’effetto va annullato, nella parte di interesse della ricorrente, il permesso di costruire n. 18/18 come modificato dalla SCIA in data 5.11.2018.
La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nella parte di interesse della ricorrente, il permesso di costruire n. 18/18 come modificato dalla SCIA in data 5.11.2018.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.500,00 oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato versato; compensa le spese di lite tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO