CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1694/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2833/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/2/2016 Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa ai fini dell'imposta sul reddito, IRAP e IVA con riferimento all'anno 2010, con il quale veniva determinato un maggior reddito sulla base dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto al modello degli studi di settore, Di conseguenza, in particolare, a fronte di un reddito di impresa dichiarato di euro
31.245,00, l'Ufficio accertava un reddito di euro 35.030,00.
Derivavano maggiori imposte di euro 1.346,00 per IRPEF;
euro 180,00 per IRAP e euro 1.989,00 per IVA, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento per essere sottoscritto da funzionario decaduto, il difetto di delega, nel merito il ricorrente eccepiva la mancanza di contraddittorio nell'applicazione degli studi di settore e contestava il metodo applicato dall'Ufficio che non avrebbe tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta limitandosi ad applicare i coefficienti in modo generico e senza tenere conto della situazione concreta.
Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio prendendo posizione su tutte le osservazioni del ricorrente e precisando, nel merito, che la ricostruzione del reddito era stata eseguita con metodo induttivo senza utilizzare tutti i dati richiesti per gli studi di settore.
All'odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto non provate e meramente esplorative.
Nel merito il ricorso è fondato.
Ritiene questa Commissione, conformemente all'opinione prevalente, che gli studi di settore integrino delle presunzioni semplici.
La Cassazione, con l'ordinanza 15 giugno 2010, n. 14313, ha specificato che spetta al contribuente fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore e in presenza di gravi incongruenze dei dati da essi risultati rispetto ai ricavi dallo stesso dichiarati.
Conseguentemente, quindi, la medesima Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'ufficio provi le gravi incongruenze e il contribuente, nei cui confronti si trasferisce, successivamente, l'onere probatorio, non è in grado di fornire prove contrarie.
Peraltro le Sezioni Unite {Cass., SS. UU. del 18 dicembre 2009, sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638) hanno statuito che “la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento con il contribuente”.
Nel caso specifico non risulta che l'Ufficio ha attivato il contradditorio con il contribuente nell'applicazione dello studio di settore.
Pertanto, in aderenza al suindicato orientamento della Cassazione sulla necessità del contraddittorio per attivare l'applicazione degli studi di settore, l'avviso di rettifica va annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 1 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Falsa applicazione dell'art. 62 sexies del D.L. n. 331/93 convertito con modificazioni dalla Legge n.
427/1993;
2) Errata valutazione dei fatti di causa;
3) Errata motivazione.
La sentenza in esame merita di essere riformata considerato che il Giudice di prime cure è incorso nella falsa applicazione della norma di legge sopracitata avendo ritenuto che la genesi dell'atto impositivo sia rintracciabile nello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli scaturiti dall'applicazione dello Studio di settore.
Come noto, la disposizione di legge che lo scrivente Ufficio assume violata prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che gli accertamenti “possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore” (art. 62-sexies Decreto
Legge n. 331/1993);
Lo strumento in commento consente all'Ente Impositore di rideterminare il reddito del Contribuente imponendogli, tuttavia, la celebrazione del contraddittorio.
Tuttavia - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo e nella motivazione della sentenza impugnata - nella fattispecie per cui è causa l'Ufficio Controlli, al fine di emanare l'avviso di accertamento, non si è avvalso dello scostamento tra reddito dichiarato e Studio di Settore presentato ma ha effettuato una istruttoria c.d. “a tavolino”.
Ed invero, ha provveduto a notificare al Contribuente un invito a produrre documentazione contabile e fiscale avendo riscontrato delle anomalie nella modalità di esposizione dei dati all'interno del Quadro F dello Studio di Settore, destinato ad accogliere gli “Elementi Contabili”.
Nei giorni immediatamente precedenti la redazione del presente scritto, la Corte di Cassazione - in una fattispecie simile a quella per cui è causa - ha chiarito il confine tra avviso di accertamento emesso sulla base degli Studi di Settore e quello di tipo analitico induttivo, ribadendo i seguenti principi di diritto:
“l'accertamento non risulta fondato sugli studi di settore, ossia sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, e si tratta di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, condotto a tavolino”;
“Il fatto va così sussunto non nella disciplina del contraddittorio di cui all'art. 62 sexies del D.L. n. 331 del
1993, ma a quella della disciplina generale in materia di contraddittorio en-doprocedimentale di cui alla L.
n. 212 del 2000, art. 12, governata dall'autorevole interpretazione datane dalle sentenze delle Sez. UU, n.
24823 del 09/12/2015 e n. 18184 del 29/07/2013. Il precipitato di tali principi giurisprudenziali è che va escluso un obbligo generalizzato e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale”;
Va in conclusione escluso che nel caso di specie trovi applicazione il particolare regime del contraddittorio disciplinato dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies del applicabile agli accertamenti da studio di settore
"puro", mentre nella fattispecie si verte su di un caso di accertamento analitico induttivo nel quale gli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale sono incentrati nella palese "antieconomicità" (Cass. Civ.,
13-05-2021, n. 12912). Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2833/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 25 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla ricostruzione contenuta nell'atto di appello (e, per quanto qui rileva, dalla descrizione della motivazione dell'avviso) emerge che l'Ufficio: non ha fondato la pretesa sul mero scostamento tra ricavi dichiarati e risultanze dello studio di settore “standard”; ha invece: riscontrato anomalie nei dati esposti dal contribuente nel quadro F (elementi contabili) dello studio di settore (modello UM85U); attivato una richiesta istruttoria mediante invito n.101455/2015 a produrre documentazione;
esaminato documentazione e certificazioni di soggetti terzi (Monopoli/Società_1/Società_2) riferite agli aggi percepiti nel 2010; operato una rielaborazione correttiva dei dati contabili allo scopo di riportare lo studio a valori coerenti con la documentazione acquisita;
proceduto infine alla determinazione del maggior imponibile tramite una ricostruzione basata su costo del venduto e ricarico (range di settore e contesto territoriale). Tale percorso — come delineato — si colloca nell'alveo dell'accertamento analitico-induttivo “a tavolino”, nel quale lo studio di settore assume, al più, un ruolo di strumento ausiliario/di riscontro e non di “fonte esclusiva” fondata sullo scostamento tipico dell'accertamento standardizzato. Ne discende che il giudice di primo grado ha erroneamente sussunto la fattispecie nella disciplina del contraddittorio tipizzato degli studi di settore.
Accertata la natura non “pura” da studi di settore, viene meno il presupposto logico-giuridico che ha condotto all'annullamento in prime cure. In ogni caso, dall'esposizione dell'Ufficio risulta che una forma di interlocuzione istruttoria vi è stata, mediante invito a produrre documentazione, cui il contribuente ha dato riscontro, circostanza idonea a escludere, già sul piano fattuale, l'assunto di una totale pretermissione del contribuente. Peraltro, l'appellato non costituito non ha allegato (né può in questa sede allegare) specifiche ragioni di merito idonee a incrinare la ricostruzione economica e contabile dell'Ufficio, essendosi nel giudizio originario prevalentemente incentrato su doglianze formali.
La motivazione dell'avviso — per come riprodotta in appello — appare sufficientemente chiara nell'indicare:
i dati dichiarati (componenti positivi/negativi; reddito d'impresa); le fonti istruttorie utilizzate (certificazioni e documentazione acquisita); l'iter logico della rielaborazione dei dati (correzione allocazioni tra ricavi “non fissi” e “ad aggio/ricavo fisso”); il criterio di stima dei maggiori ricavi per la parte “non a ricavo fisso” (costo del venduto e ricarico).
A fini di sintesi, i principali passaggi numerici riportati dall'Ufficio sono i seguenti: Voce: Ricavi complessivi indicati nello studio (totale); Importo (euro): 57.045,00; Fonte/descrizione: F01 + F08 come compilato. Voce:
Aggi percepiti complessivi;
Importo (euro): 47.753,93; Fonte/descrizione: Certificazioni (Monopoli/ Società_1 ecc.). Voce: Ricavi “non fissi” dichiarati/allocati (rielaborazione); Importo (euro): 9.291,00; Fonte/ descrizione: F01 rielaborato. Voce: Costo del venduto;
Importo (euro): 7.877,00; Fonte/descrizione: Quadro
RG Unico 2011. Voce: Ricarico applicato;
Importo (euro): 66%; Fonte/descrizione: Range per attività similari in zona. Voce: Ricavi “non fissi” stimati;
Importo (euro): 13.076,00; Fonte/descrizione: costo × 66% (come indicato nell'atto). Voce: Maggior reddito recuperato;
Importo (euro): 3.785,00; Fonte/descrizione: differenza ricavi stimati/dichiarati. Il percorso ricostruttivo si presenta coerente e non meramente apodittico, risultando ancorato a dati documentali e a criteri economici esplicitati. L'appellato, non costituendosi, non ha offerto elementi specifici di segno contrario. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2833/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013L01515/2015 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16/2/2016 Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa ai fini dell'imposta sul reddito, IRAP e IVA con riferimento all'anno 2010, con il quale veniva determinato un maggior reddito sulla base dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto al modello degli studi di settore, Di conseguenza, in particolare, a fronte di un reddito di impresa dichiarato di euro
31.245,00, l'Ufficio accertava un reddito di euro 35.030,00.
Derivavano maggiori imposte di euro 1.346,00 per IRPEF;
euro 180,00 per IRAP e euro 1.989,00 per IVA, oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento per essere sottoscritto da funzionario decaduto, il difetto di delega, nel merito il ricorrente eccepiva la mancanza di contraddittorio nell'applicazione degli studi di settore e contestava il metodo applicato dall'Ufficio che non avrebbe tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta limitandosi ad applicare i coefficienti in modo generico e senza tenere conto della situazione concreta.
Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio prendendo posizione su tutte le osservazioni del ricorrente e precisando, nel merito, che la ricostruzione del reddito era stata eseguita con metodo induttivo senza utilizzare tutti i dati richiesti per gli studi di settore.
All'odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto non provate e meramente esplorative.
Nel merito il ricorso è fondato.
Ritiene questa Commissione, conformemente all'opinione prevalente, che gli studi di settore integrino delle presunzioni semplici.
La Cassazione, con l'ordinanza 15 giugno 2010, n. 14313, ha specificato che spetta al contribuente fornire la prova contraria in caso di accertamenti basati sugli studi di settore e in presenza di gravi incongruenze dei dati da essi risultati rispetto ai ricavi dallo stesso dichiarati.
Conseguentemente, quindi, la medesima Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'ufficio provi le gravi incongruenze e il contribuente, nei cui confronti si trasferisce, successivamente, l'onere probatorio, non è in grado di fornire prove contrarie.
Peraltro le Sezioni Unite {Cass., SS. UU. del 18 dicembre 2009, sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638) hanno statuito che “la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento con il contribuente”.
Nel caso specifico non risulta che l'Ufficio ha attivato il contradditorio con il contribuente nell'applicazione dello studio di settore.
Pertanto, in aderenza al suindicato orientamento della Cassazione sulla necessità del contraddittorio per attivare l'applicazione degli studi di settore, l'avviso di rettifica va annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa con atto del 1 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Falsa applicazione dell'art. 62 sexies del D.L. n. 331/93 convertito con modificazioni dalla Legge n.
427/1993;
2) Errata valutazione dei fatti di causa;
3) Errata motivazione.
La sentenza in esame merita di essere riformata considerato che il Giudice di prime cure è incorso nella falsa applicazione della norma di legge sopracitata avendo ritenuto che la genesi dell'atto impositivo sia rintracciabile nello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli scaturiti dall'applicazione dello Studio di settore.
Come noto, la disposizione di legge che lo scrivente Ufficio assume violata prevede, nel testo applicabile ratione temporis, che gli accertamenti “possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore” (art. 62-sexies Decreto
Legge n. 331/1993);
Lo strumento in commento consente all'Ente Impositore di rideterminare il reddito del Contribuente imponendogli, tuttavia, la celebrazione del contraddittorio.
Tuttavia - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo e nella motivazione della sentenza impugnata - nella fattispecie per cui è causa l'Ufficio Controlli, al fine di emanare l'avviso di accertamento, non si è avvalso dello scostamento tra reddito dichiarato e Studio di Settore presentato ma ha effettuato una istruttoria c.d. “a tavolino”.
Ed invero, ha provveduto a notificare al Contribuente un invito a produrre documentazione contabile e fiscale avendo riscontrato delle anomalie nella modalità di esposizione dei dati all'interno del Quadro F dello Studio di Settore, destinato ad accogliere gli “Elementi Contabili”.
Nei giorni immediatamente precedenti la redazione del presente scritto, la Corte di Cassazione - in una fattispecie simile a quella per cui è causa - ha chiarito il confine tra avviso di accertamento emesso sulla base degli Studi di Settore e quello di tipo analitico induttivo, ribadendo i seguenti principi di diritto:
“l'accertamento non risulta fondato sugli studi di settore, ossia sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, e si tratta di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, condotto a tavolino”;
“Il fatto va così sussunto non nella disciplina del contraddittorio di cui all'art. 62 sexies del D.L. n. 331 del
1993, ma a quella della disciplina generale in materia di contraddittorio en-doprocedimentale di cui alla L.
n. 212 del 2000, art. 12, governata dall'autorevole interpretazione datane dalle sentenze delle Sez. UU, n.
24823 del 09/12/2015 e n. 18184 del 29/07/2013. Il precipitato di tali principi giurisprudenziali è che va escluso un obbligo generalizzato e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale”;
Va in conclusione escluso che nel caso di specie trovi applicazione il particolare regime del contraddittorio disciplinato dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies del applicabile agli accertamenti da studio di settore
"puro", mentre nella fattispecie si verte su di un caso di accertamento analitico induttivo nel quale gli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale sono incentrati nella palese "antieconomicità" (Cass. Civ.,
13-05-2021, n. 12912). Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2833/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 2 e depositata il 25 Novembre
2020.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla ricostruzione contenuta nell'atto di appello (e, per quanto qui rileva, dalla descrizione della motivazione dell'avviso) emerge che l'Ufficio: non ha fondato la pretesa sul mero scostamento tra ricavi dichiarati e risultanze dello studio di settore “standard”; ha invece: riscontrato anomalie nei dati esposti dal contribuente nel quadro F (elementi contabili) dello studio di settore (modello UM85U); attivato una richiesta istruttoria mediante invito n.101455/2015 a produrre documentazione;
esaminato documentazione e certificazioni di soggetti terzi (Monopoli/Società_1/Società_2) riferite agli aggi percepiti nel 2010; operato una rielaborazione correttiva dei dati contabili allo scopo di riportare lo studio a valori coerenti con la documentazione acquisita;
proceduto infine alla determinazione del maggior imponibile tramite una ricostruzione basata su costo del venduto e ricarico (range di settore e contesto territoriale). Tale percorso — come delineato — si colloca nell'alveo dell'accertamento analitico-induttivo “a tavolino”, nel quale lo studio di settore assume, al più, un ruolo di strumento ausiliario/di riscontro e non di “fonte esclusiva” fondata sullo scostamento tipico dell'accertamento standardizzato. Ne discende che il giudice di primo grado ha erroneamente sussunto la fattispecie nella disciplina del contraddittorio tipizzato degli studi di settore.
Accertata la natura non “pura” da studi di settore, viene meno il presupposto logico-giuridico che ha condotto all'annullamento in prime cure. In ogni caso, dall'esposizione dell'Ufficio risulta che una forma di interlocuzione istruttoria vi è stata, mediante invito a produrre documentazione, cui il contribuente ha dato riscontro, circostanza idonea a escludere, già sul piano fattuale, l'assunto di una totale pretermissione del contribuente. Peraltro, l'appellato non costituito non ha allegato (né può in questa sede allegare) specifiche ragioni di merito idonee a incrinare la ricostruzione economica e contabile dell'Ufficio, essendosi nel giudizio originario prevalentemente incentrato su doglianze formali.
La motivazione dell'avviso — per come riprodotta in appello — appare sufficientemente chiara nell'indicare:
i dati dichiarati (componenti positivi/negativi; reddito d'impresa); le fonti istruttorie utilizzate (certificazioni e documentazione acquisita); l'iter logico della rielaborazione dei dati (correzione allocazioni tra ricavi “non fissi” e “ad aggio/ricavo fisso”); il criterio di stima dei maggiori ricavi per la parte “non a ricavo fisso” (costo del venduto e ricarico).
A fini di sintesi, i principali passaggi numerici riportati dall'Ufficio sono i seguenti: Voce: Ricavi complessivi indicati nello studio (totale); Importo (euro): 57.045,00; Fonte/descrizione: F01 + F08 come compilato. Voce:
Aggi percepiti complessivi;
Importo (euro): 47.753,93; Fonte/descrizione: Certificazioni (Monopoli/ Società_1 ecc.). Voce: Ricavi “non fissi” dichiarati/allocati (rielaborazione); Importo (euro): 9.291,00; Fonte/ descrizione: F01 rielaborato. Voce: Costo del venduto;
Importo (euro): 7.877,00; Fonte/descrizione: Quadro
RG Unico 2011. Voce: Ricarico applicato;
Importo (euro): 66%; Fonte/descrizione: Range per attività similari in zona. Voce: Ricavi “non fissi” stimati;
Importo (euro): 13.076,00; Fonte/descrizione: costo × 66% (come indicato nell'atto). Voce: Maggior reddito recuperato;
Importo (euro): 3.785,00; Fonte/descrizione: differenza ricavi stimati/dichiarati. Il percorso ricostruttivo si presenta coerente e non meramente apodittico, risultando ancorato a dati documentali e a criteri economici esplicitati. L'appellato, non costituendosi, non ha offerto elementi specifici di segno contrario. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)