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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 815/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via N. Serra n. Parte_1
62, presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che la rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, previa eventuale disapplicazione
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione
della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio
dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra
richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta
1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti,
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con
modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento
equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo
determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte
ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte
del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e
declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento
[...]
equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui
agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad
accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00
(ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da
destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno,
anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A.
al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde…”.
2 Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda avversaria relativa
all'a.s. 2020/2021; - Si aderisce alla domanda relativa all'a.s. 2021/2022 ed all'a.s. 2022/2023, con
compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare come docente assunto con contratto a tempo determinato;
che aveva prestato servizio presso il resistente CP_1
con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 282 D. Lgs. 297/1994, 63 e 64
CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui,
secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che,
dunque, attesi i rilievi di illegittimità della mancata erogazione della carta elettronica del docente per contrarietà agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ai principi di diritto
3 comunitario in tema di diritto alla formazione dei lavoratori e di non discriminazione ed alle disposizioni legislative e del CCNL che imponevano il diritto dovere di formazione per tutti i docenti, spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati, con disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e delle disposizioni dei
DPCM che prevedevano l'erogazione della carta elettronica solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mentre, per l'anno scolastico 2020/2021, ha affermato che la domanda era infondata per impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio ex art. 6, comma 7, DPCM
28.11.2016. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite,
senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una
4 astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non
di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
Per l'anno scolastico 2020/2021, la Suprema Corte, con la sentenza già indicata, ha affermato: “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui
parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del
creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
5 Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e
viene poi accertato dal giudice”, in modo tale che l'eccezione della parte resistente è
infondata.
La domanda, dunque, sulla premessa per cui non vi sono altre contestazioni in punto di fatto da parte del resistente, deve essere accolta anche in riferimento all'anno CP_1
scolastico 2020/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 3.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 815/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via N. Serra n. Parte_1
62, presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che la rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, previa eventuale disapplicazione
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione
della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio
dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra
richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta
1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti,
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con
modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento
equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo
determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte
ricorrente. 2) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte
del , dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del Controparte_1
CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e
declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento
[...]
equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui
agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad
accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00
(ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da
destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno,
anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A.
al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da
distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde…”.
2 Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda avversaria relativa
all'a.s. 2020/2021; - Si aderisce alla domanda relativa all'a.s. 2021/2022 ed all'a.s. 2022/2023, con
compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare come docente assunto con contratto a tempo determinato;
che aveva prestato servizio presso il resistente CP_1
con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 282 D. Lgs. 297/1994, 63 e 64
CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui,
secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che,
dunque, attesi i rilievi di illegittimità della mancata erogazione della carta elettronica del docente per contrarietà agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ai principi di diritto
3 comunitario in tema di diritto alla formazione dei lavoratori e di non discriminazione ed alle disposizioni legislative e del CCNL che imponevano il diritto dovere di formazione per tutti i docenti, spettava la carta elettronica per gli anni scolastici indicati, con disapplicazione dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 e delle disposizioni dei
DPCM che prevedevano l'erogazione della carta elettronica solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mentre, per l'anno scolastico 2020/2021, ha affermato che la domanda era infondata per impossibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio ex art. 6, comma 7, DPCM
28.11.2016. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite,
senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una
4 astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non
di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio CP_1
di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
Per l'anno scolastico 2020/2021, la Suprema Corte, con la sentenza già indicata, ha affermato: “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui
parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del
creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della
5 Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e
viene poi accertato dal giudice”, in modo tale che l'eccezione della parte resistente è
infondata.
La domanda, dunque, sulla premessa per cui non vi sono altre contestazioni in punto di fatto da parte del resistente, deve essere accolta anche in riferimento all'anno CP_1
scolastico 2020/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 3.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6