TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
in persona del giudice onorario di tribunale dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6111-
2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Carbotta come da procura in atti
-attore-
contro
, (C.F. e P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Belelli come da procura in atti
-convenuta-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
Conclusioni
Per parte opponente: come da note scritte del 22.5.2025.
Per parte convenuta: come da verbale dell'udienza del 6.6.2025.
1 Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.10.2024 si opponeva alla cartella Parte_1
di pagamento n. 02420240008733715000 di euro 29.145,30 notificata il 16.10.2024.
Deduceva, in sintesi, l'omessa notificazione dei verbali di accertamento di sanzione del
Codice della strada tutti elevati dal nonché la maturata prescrizione. Parte_2
In data 6.11.2024 si costituiva la quale in via preliminare Controparte_1 eccepiva la competenza del Giudice di Pace nella materia dell'opposizione alla cartella di pagamento notificata per trasgressione di norme del Codice della strada e, nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 4.3.2025 tenutasi nelle forme di cui all'articolo 127 ter cpc, il Tribunale rinviava all'udienza del 5.6.2025 (poi differita al
6.6.25) per gli incombenti di cui all'articolo 281 sexies cpc sulla questione preliminare sollevata da CP_2
Rilevato che l'eccezione di incompetenza per materia, officiosamente e tempestivamente sollevata dalla creditrice opposta, sia fondata. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.” (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; Cass. ord. n.
26843/2018; Cass. n. 14266/2021). Tenuto conto che l'articolo 7, comma II, del d.lgs
150/2011 dispone che l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, va quindi affermata la competenza per valore del Giudice di
Pace di Bergamo avendo la parte opponente allegato che i verbali erano stati tutti elevati dal
Parte_3
2 Rilevato che vadano concessi i termini di legge per la riassunzione della causa.
Considerato che le spese del giudizio vadano poste a carico della parte soccombente
[...]
alla luce della fondatezza della eccezione sollevata da e che esse vadano Pt_1 CP_2
liquidate ex d.m. 147/22 nei minimi tariffari (dimidiati del 50% per la decisone in rito) tenuto conto dell'importo della cartella di pagamento, della trattazione ex articolo 127 ter c.p.c., dell'assenza di attività istruttoria e della decisione accelerata ex art. 281 sexies cpc.
Letti gli articoli 187, comma 3, e 279, comma 2, n. 2 cpc.
per questi motivi
il Tribunale di Bergamo
Sezione seconda
definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa, così Controparte_3
provvede:
• dichiara l'incompetenza per materia dell'intestato Tribunale, per essere competente il
Giudice di Pace di Bergamo;
• assegna i termini di legge per la riassunzione;
• condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_4
che si liquidano in euro 1.453,00 oltre rimborso Controparte_1
spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo, in data 6.6.2025.
Il giudice
Dr. Paolo Rossi
3 4