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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 643/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 643/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 13.05.2025 vertente tra
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
147, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._1
Avv.ti Giovanni Ferraù (C.F. ) e Rosa Gitto (C.F. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Catania (CT) via Nicola Coviello
n. 25.
Attore in revocazione e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
180, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Picciolo (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Walter Militi C.F._5
(recapito professionale) sito in Messina (ME) via Garibaldi n. 114;
Convenuta in revocazione e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Settembre n. 97, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sottile (C.F. C.F._6
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto C.F._7
GL (recapito professionale) sito in Messina, via Nino Bixio n. 89.
Convenuta in revocazione nonché
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Nazionale – Fondachello n. 4, C.F. . C.F._8
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_2
C.F. nato a [...] il C.F._9 Parte_3
03.11.1972, residente in [...], C.F. , C.F._10 entrambi nella qualità di eredi di e . Persona_1 Persona_2
Convenuti contumaci in revocazione
Oggetto: Impugnazione per revocazione avverso la sentenza n. 354/2022, emessa e pubblicata dalla Corte di Appello di Messina in data 10.06.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
423/2017 R.G. in materia di divisione ereditaria di beni caduti in successione – scioglimento comunione.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'attore in revocazione, Parte_1
“…Nel merito, in sede rescindente e per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la sussistenza degli errori ex art. 395 n. 4 c.p.c. denunciati in narrativa e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 354/2022 pronunciata il 10 giugno 2022 nel giudizio n. 423/2017 R.G. C. Appello
Messina; conseguentemente, in sede rescissoria, si chiede di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio già esplatata (mediante richiamo del CTU ovvero per mezzo della nomina di un nuovo tecnico), al fine di determinare il corretto valore del compendio immobiliare ovvero, in via subordinata, di riconoscere il “valore attuale” in quello indicato dal CTU di Euro 370.000,00; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio…”.
Per la convenuta in revocazione, : Controparte_1
“…Nel merito, ritenere e dichiarare infondata e/o inammissibile la citazione per revocazione promossa nell'interesse del sig. per i motivi enunciati nell'epigrafe del Parte_1 presente atto e per quegli altri che saranno ritenuti dall'adita Corte d'Appello, rigettandola con ogni conseguente statuizione di legge.
In via istruttoria, ci si oppone alla chiesta rinnovazione di CTU.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare le richieste istruttorie e produrre nuova documentazione nel concedendo termine.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio…”.
Per la convenuta in riassunzione, : Controparte_2
“…Nel merito, con ogni statuizione che sarà ritenuta conforme a legge, rigettare tutte le domande spiegate con la citazione azionata ex adverso, comprese quelle di natura istruttoria, per i superiori motivi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Barcellona P.G. i suoi germani , , Persona_1 Parte_1 [...]
e tutti nella qualità di coeredi del padre Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
chiedendo la divisione dei beni caduti in successione e, segnatamente, di un terreno esteso
[...] circa mq 700, sito in Milazzo (ME), in catasto al foglio 8, particella 241 del su cui insisteva CP_4 un fabbricato composto da quattro vani ed accessori.
Sosteneva che , non essendo stato raggiunto un accordo bonario sul progetto di divisione redatto dal proprio tecnico di fiducia, si era resa necessaria l'azione giudiziaria al fine di conseguire lo scioglimento della comunione ed alla individuazione di cinque quote da assegnare ai condividenti, stabilendo i dovuti conguagli.
Si costituiva in giudizio , contestando la proposta di frazionamento avanzata Parte_1 dall'attrice e chiedendo l'attribuzione esclusiva del bene in proprio favore, dietro corresponsione agli altri coeredi di una somma in denaro corrispondente al valore delle rispettive quote e, in via subordinata, la vendita all'incanto del bene ereditario.
Chiedeva, altresì, la condanna della sorella al risarcimento il risarcimento del danno, CP_1 conseguente alla mancata locazione del bene oggetto della comunione, per causa ad essa imputabile.
Si costituivano anche e , mentre Controparte_2 Persona_1 CP_3 restava contumace.
[...]
La causa, istruita con l'assunzione di prove orali e documentali e la nomina di un C.T.U., era decisa con sentenza n. 226/2017, con la quale il Tribunale di prime cure disponeva lo scioglimento della comunione mediante attribuzione del bene, per l'intero, in favore di , previa Parte_1 corresponsione in favore dei fratelli, a titolo di conguaglio di denaro, della somma complessiva di
Euro 536.000,00, da ripartirsi nella misura di Euro 134.000,00 per ciascuno, rigettando le ulteriori domande e compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello, chiedendone la riforma in ordine Parte_1 alla stima del compendio effettuata dal c.t.u. ed al rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei confronti della sorella Controparte_1
Insisteva, quindi, nella richiesta di rinnovazione della CTU, al fine di rideterminarne il valore sulla scorta degli attuali parametri di mercato
Nel giudizio di secondo grado si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito deduceva l'inammissibilità della domanda di rinnovazione della CTU, insistendo nella integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, con ordinanza del 07.11.2019, disponeva il rinnovo della ctu, nominando all'uopo l'ing. al fine di procedere ad una nuova Per_3 stima del bene, con riferimento al valore venale ovvero di mercato, alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (marzo 2017) ed alla data di deposito dell'ordinanza.
Conclusasi la fase istruttoria con il deposito dell'elaborato peritale definitivo in data 27.10.2021 e precisate le conclusioni, con sentenza n. 354/2022 pubblicata in data 10.06.022 la Corte di
Appello di Messina, Seconda sezione civile così statuiva:
“In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina il conguaglio dovuto da Parte_1
in favore di , e –
[...] Controparte_3 Controparte_2 Parte_4 per ciascuno di essi nella somma di euro 86.800,00, oltre interessi legali compensativi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo, oltre interessi legali compensativi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio e pone a carico di entrambe le parti costituite quelle di ctu.”
Avverso la sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva istanza di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., assumendo che il Collegio giudicante avesse fondato la propria decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità era inconfutabilmente esclusa dagli atti di causa. In particolare, sosteneva che il c.t.u., in sede di rinnovazione delle operazioni peritali, avesse computato nella stima del compendio immobiliare oggetto di divisione anche una porzione, che risultava essere di proprietà della Regione CI.
In subordine, evidenziava l'erroneità del valore di stima, per avere il Collegio basato la propria decisione sulla errata supposizione che il valore dell'immobile nell'anno 2020 fosse pari ad €
434.000 in luogo degli € 370.000,00, invece indicati dal consulente tecnico nella propria perizia.
Con comparsa di risposta depositata in data 04.01.2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
la quale contestava le deduzioni di parte attrice e ne rilevava l'inammissibilità e/o CP_1 infondatezza, insistendo, quindi, per l'integrale rigetto delle domande;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa datata 17.01.2023 si costituiva eccependo Controparte_5
l'inammissibilità dell'istanza di revocazione per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 395 n. 4
c.p.c. tanto in merito alla prima domanda, quanto rispetto a quella subordinata.
Disposta con decreto presidenziale la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, con ordinanza del 23-25.01.2023 la Corte, rilevata la mancata acquisizione degli atti del fascicolo d'ufficio n. 423/2017 R.G. – nell'ambito del quale era stata emessa la sentenza oggetto di revocazione – rinviava la causa per i medesimi incombenti, disponendone l'acquisizione a cura della cancelleria.
Successivamente, il procedimento in oggetto, previa surroga disposta dal Presidente della I sez.
Dott.ssa Lazzara, transitava, prima sul ruolo del dott. , salvo poi essere rimesso Controparte_6 sul ruolo dell'odierno consigliere relatore giusto decreto del n. 6/25 del 09.01.2025.
Alla successiva udienza del 13.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti depositavano note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni, e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
Motivi della decisione
1.In mancanza di precedente pronuncia, va, in limine litis, dichiarata la contumacia di CP_7
di e questi ultimi due nella qualità
[...] Parte_2 Parte_3 di eredi di e che non si sono costituiti, nonostante la Persona_1 Parte_4 rituale notifica dell'atto di citazione. 2.-Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità , sollevata dalla convenuta in revocazione in relazione all'appello a suo tempo interposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 548/2002 del Tribunale di Barcellona P.G. Parte_1
Trattasi, invero, di censure basate sulla pretesa genericità delle doglianze formulate dall'allora appellante, che la predetta avrebbe dovuto proporre in sede di gravame avverso la pronuncia di primo grado e che non possono , pertanto, proporsi in seno alla comparsa di costituzione nel giudizio per revocazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale.
§
3.-Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo Parte_1 deduce che la sentenza risulta affetta da errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello aveva ritenuto che l'intero compendio immobiliare oggetto dell'azione di divisione ereditaria fosse di esclusiva proprietà dei germani non Parte_1 considerando che – come pacificamente emergente dagli atti di causa - la porzione del compendio identificata al N.C.E.U. del Comune di Milazzo al foglio 8, del particella 1458 era, invece, di proprietà esclusiva (1/1) della Regione CI (sussistendo in capo a solo Controparte_1 una concessione dal 2015).
Sostiene che la supposizione della proprietà della part. 1458 in capo ai condividenti , incontestabilmente esclusa dagli atti di causa, integrava un errore revocatorio, che aveva avuto esito determinante ai fini della decisione in punto di quantificazione del valore dell'immobile..
Aggiunge che la proprietà pubblica della particella de qua - che costituiva circostanza non contestata da alcuna delle parti e pure evidenziata dal proprio c.t.p. - era stata deliberatamente ignorata dal c.t.u., benchè alla relazione definitiva, dal medesimo professionista depositata in data
26.10.2021, risultasse allegata (ALL B pagg. 28 – 29) una visura della predetta particella.
Muovendo da tali argomentazioni, l'attore in revocazione conclude affermando che la Corte di
Appello di Messina , recependo acriticamente le conclusioni del c.t.u., a cui dire “il compendio è uno” , aveva fondato la propria decisione sulla supposizione di un fatto (proprietà della particella
1458 in capo ai germani la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa dagli atti Parte_1 di causa e che non aveva costituito un punto controverso su cui la sentenza si era pronunciata, in nessun passo della stessa essendosi statuito sulla proprietà della particella in questione.
Sussiste, pertanto – continua il - il dedotto errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. Parte_1
395 n. 4 c.p.c, consistente in una evidente svista materiale che ha indotto il giudice a supporre l'inesistenza di un fatto decisivo che invece è incontestabilmente accertato dagli atti di causa.
Conclude, pertanto, chiedendo che venga pronunciata, in via rescindente, la revocazione della sentenza impugnata in quanto effetto di un errore di fatto, ed, in via rescissoria, che venga disposto il richiamo del c.t.u. o la nomina di un nuovo consulente al fine di valutare l'intero cespite oggetto di contesa detraendo il valore della particella 1458, in quanto di proprietà pubblica.
4.-Con il secondo motivo di revocazione , in via gradata, denuncia la Parte_1 sussistenza di un ulteriore errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. relativo al valore di stima dell'immobile indicato dal Collegio nella motivazione della sentenza.
Assume, in particolare, che la Corte, pur muovendo dall'esatta premessa secondo cui la stima del bene dovesse essere basata sul valore attuale , riferito, cioè, al momento della divisione, a causa di un errore di fatto e nella convinzione di utilizzare l'esatto criterio, aveva, invece, recepito, la valutazione effettuata dal c.t.u. con riferimento alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (marzo 2017) piuttosto che all'anno 2020 .
Evidente era, pertanto, la ricorrenza di un errore revocatorio, risultando la decisione basata sull'errata supposizione che il valore del bene riferito al 2020 fosse pari a euro 434.000,00 e non a euro 370.000,00.
L'abbaglio in cui era caduto il decidente consisteva in un errore di percezione (svista materiale), concernente un fatto (stima resa dal c.t.u.) non controverso in atti, e derivante da un contrasto tra gli atti di causa e la sentenza e, come tale oggettivamente ed immediatamente apprezzabile.
Insiste, dunque, in via rescindente per la revoca del provvedimento decisorio impugnato ed, in via rescissoria, per il richiamo del consulente tecnico al fine di ottenere una nuova stima dell'immobile o, in subordine, l'attribuzione quale “valore attuale” di quello indicato dal CTU all'anno 2020 pari ad € 370.000,00.
§
5. I motivi possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro intima connessione.
Vale premettere che la domanda di revocazione proposta da è basata, in Controparte_8 assunto, su due errori di fatto nei quali sarebbe incorsa la Corte, che aveva, per effetto del primo, ritenuto che anche la part. 1458 fosse di proprietà dei condividenti;
per effetto dell'altro, tenuto conto, ai fini della stima del bene, non del suo valore attuale ( al 2020) ma di quello conseguito alla data della sentenza di primo grado (2017). Secondo l'assunto dell'attore in revocazione, tali errori emergevano dagli atti di causa e non avevano costituito punti controversi.
Così riassunte le doglianze del giova rammentare, in punto di diritto, che il giudizio Parte_1 di revocazione costituisce un mezzo di gravame del tutto eccezionale, limitato alla rigorosa casistica indicata dall'art. 395 c.p.c.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis")” (Cass. Civ. n. 9865/2014; conforme ex multis Cass.
Civ. n. 16402/2007).
Pertanto, data la prospettazione fornita dall'attore in revocazione, occorre verificare se il tipo di errore denunziato sussista e sia suscettibile di dar luogo a revocazione.
Orbene, per pacifica elaborazione giurisprudenziale, l'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4
c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
La Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di revocazione ordinaria, i vizi di cui ai numeri
4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. hanno carattere palese, ossia debbono essere riconoscibili alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che
l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detti vizi risultino immediatamente rilevanti ai fini decisori” (Cass. Civ. n. 20905/2013).
L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell'ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. L'errore, inoltre, per assumere rilevanza, deve essere decisivo, risultando diversamente infondata la domanda.
In altre parole, come riscontrabile dal dettato normativo, “esso deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre
l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso
e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Civ. ordinanza n.
2236/2022).
La Suprema Corte ha precisato che il giudice procedente per valutare la rilevanza dell'errore dedotto, “verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente
l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento”
(Cass. Civ. ordinanza n. 8051/2020).
Applicando i principi di diritto enunciati dal Giudice di legittima, si può conclusivamente osservare che per essere concretamente rilevante a fini revocatori è necessario dunque che l'errore:
1) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente;
2) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza;
3) attenga a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
4) sussista un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la statuizione contenuta in sentenza.
Esso presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e dai documenti processuali (Cfr. ex ultimis Cass. Civ.
SS.UU. 18.02.2021 n. 4368).
E' opportuno, infine, sottolineare che l'errore revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. deve investire l'attività preliminare di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, e non può coinvolgere l'attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, rispetto alle quali sono astrattamente configurabili solo errori di diritto, che non possono essere denunciati mediante la revocazione, poiché altrimenti il procedimento di revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento.
Pertanto, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice.
Posto quanto sopra, deve escludersi che, nel caso di lite, ricorrano i presupposti di un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., fuoriuscendo le doglianze formulate dall'impugnante dal perimetro dei vizi revocatori, come sopra tracciato.
Ferma la regula iuris , secondo cui l'attività valutativa esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti, appare, infatti, evidente che nella vicenda in esame l'attore in revocazione abbia incentrato le censure mosse alla sentenza di appello sull'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali e, in particolare, sull' erronea valutazione del materiale probatorio e del contenuto della c.t.u. espletata in seconde cure , ossia proprio su un'attività valutativa non sindacabile con il rimedio impugnatorio qui azionato.
Quanto al primo motivo del ricorso per revocazione proposto, basato sulla pretesa falsa percezione della realtà processuale, conseguente alla mancata considerazione della natura demaniale della particella 1458, va osservato che , nell'impugnare la pronuncia di primo Parte_1 grado in merito al valore attribuito al bene, aveva, tra l'altro, dedotto l'irragionevolezza della stima operata dal c.t.u. , per avere tenuto conto di “una parte del compendio immobiliare di proprietà della Regione CI”.
Ebbene, il giudice del gravame, nel disattendere il rilievo, ha così argomentato: … Tali rilievi sono inammissibili prima ancora che infondati. Essi non tengono conto che il consulente, chiamato
a rendere i dovuti chiarimenti, ha confutato analiticamente tali molteplici obiezioni al proprio operato, già sollevate dal perito dell'appellante e tutte nuovamente riproposte nella comparsa conclusionale. Le valutazioni del consulente incaricato sono pienamente condivise dalla Corte, per la puntuale disamina, avendo esaurientemente considerato l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile..”
L'errore asseritamente commesso dalla Corte non si sostanzia nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà, quale la proprietà privata, invece che demaniale, della particella 1458, ma, al più, si annida nella valutazione di infondatezza del rilievo dell'appellante.
In altri termini, non si apprezza “l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa” (Cass. SU 31032/2019), avendo la Corte tenuto conto della proprietà demaniale di una porzione del bene, ma, semmai, un errore che coinvolge l'attività valutativa del giudice su un punto controverso , oggetto della decisione.
Ebbene, come affermato dalla Corte di Cassazione, ove su un determinato fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass.civ. n.27897/2024)
Non è, dunque, possibile sostenere che il giudice del gravame abbia fondato il proprio convincimento “trascurando” l'evidenza di fatto asseritamente certo, ossia ignorando la natura demaniale della particella.
Piuttosto, il Collegio, vagliando le conclusioni espresse dal consulente tecnico nella propria relazione anche a confutazione dei rilievi del c.t.p. dell'appellante , ha compiuto l'attività valutativa/decisionale, che gli era stata demandata, senza incorrere in alcun errore di fatto che possa dar luogo ad un giudizio di revocazione, posto che la natura demaniale della particella ha costituito punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato (Cass. civ.n. 27897/2024; n.
7425/2023)
Anche riguardo al secondo errore revocatorio dedotto dall'attore, attinente alla stima effettuata dalla Corte di Appello in sede di determinazione dei conguagli dovuti dal agli altri Parte_1 condividenti, valgono le medesime considerazioni.
Giova premettere in punto di fatto che, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, “….la stima dei beni del compendio ereditario è stata in primo grado effettuata secondo i valori riferiti al momento dell'apertura della successione. Tale criterio, secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, non ha alcun fondamento sul piano giuridico, dovendosi invece tenere conto, ai suddetti fini, della realtà di fatto sussistente all'atto della divisione dei beni stessi”. La stima, pertanto, al fine di assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, deve essere compiuta con riferimento al valore venale assunto dai beni al tempo della decisione”.
Muovendo da tale premessa metodologica, la Corte ha poi preso in considerazione, ai fini della quantificazione dei conguagli dovuti ai condividenti , la stima effettuata dal c.t.u. con riferimento all'anno 2017 (euro 434.000,00) e non quella relativa all'anno 2020 ( euro 370.000,00).
Tale argomentazione non può dirsi frutto del dedotto “abbaglio”, asseritamente consistente nell'errata percezione della stima “attuale” del bene, potendo la Corte avere ritenuto applicabile, piuttosto che il valore che il bene aveva nel 2020, quello determinato con riferimento alla data della decisione sullo scioglimento della comunione, resa, appunto nel 2017 (e, peraltro, non più posta in discussione in sede di gravame ) .
La contestata valutazione costituisce, pertanto, il frutto di un ragionamento giuridico, che può anche ritenersi non condivisibile ma che non può ricondursi all'errata percezione di un fatto, di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, tale che la relativa constatazione non richieda indagini ermeneutiche.
Quanto, infine, all'errore materiale , ipotizzato dalle appellate e Controparte_1 CP_2
e di cui l'appellante, ove ritenuto configurabile, ha chiesto la correzione in questa
[...] sede, va osservato che mentre l'errore materiale colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, quello revocatorio incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione.
Pertanto, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione, è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell' errore materiale che implica, al contrario, l'esattezza della decisione, nonostante l'erronea indicazione dei dati documentali (Cass. civ.n. 12210/2022).
Pur essendo possibile emendare anche in sede di giudizio di revocazione l'errore materiale, esso, tuttavia, non risulta, nella specie, configurabile.
Siffatto errore si concreta, infatti, in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica , non potendo in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass.civ.n. 17309/2025).
§
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda di revocazione deve essere rigettata.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'attore in revocazione
[...]
alla rifusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna delle convenute Parte_1 costituite.
Esse, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni giuridiche trattate , si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
Ne discende che , avuto riguardo al dichiarato valore della controversia ( valore indeterminabile
/complessità bassa), i compensi si liquidano, in favore di ciascuna delle convenute in riassunzione, in complessivi €8. 469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Stante l'infondatezza dell'impugnazione, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre,
a carico dell'attore in revocazione, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18
L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
643/2022 R.G. sul giudizio di revocazione proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 354/2022, emessa e pubblicata dalla Corte di Appello di Messina in data 10.06.2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 423/2017 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di e Controparte_3 Parte_2 Parte_3 , questi ultimi nella qualità di eredi di e;
[...] Persona_1 Parte_4
2. rigetta la domanda di revocazione;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle Parte_1 convenute e delle spese di lite del presente grado Controparte_1 Controparte_9 di giudizio che liquida in € 8.469,00 ciascuna oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa ( se dovute);
4. dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'attore in riassunzione il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino