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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14618 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. NICASTRO DANIELA CARMELA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 9.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, -
dichiarare che la ricorrente, possiede i requisiti per il conseguimento Parte_1
dell'assegno di vedovanza dal19/02/2021
CP_ Condanna l al pagamento dell'assegno mensile spettante, con decorrenza dal
19/02/2021, oltre accessori come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Condanna l alle spese di lite, che liquida in € 2.608,00 oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/11/2023 la ricorrente, titolare dal mese di settembre del 2015 della pensione di reversibilità del marito deceduto( che era titolare di pensione diretta n. 60477920), invalida al 100% con decorrenza dal 19.02.2021 (
CP_ verbale sanitario del 1.02.2023), ha presentato domanda, trasmessa all competente il 4.02.2022, al fine di ottenere il trattamento di famiglia, cosiddetto
“assegno di vedovanza”, sussistendone i requisiti di legge;
Avverso il silenzio dell proponeva, senza alcun esito, ricorso amministrativo il 4.08.2023. CP_2
Chiedeva, pertanto, di dichiarare il diritto a percepire il c.d. assegno di vedovanza con
CP_ conseguente condanna dell al pagamento dell'assegno nucleo familiare con decorrenzadall'1.09.2015 o, in subordine, con decorrenza “dall'1.02.2019”, o, in ulteriore subordine, da quell'altra data che verrà ritenuta in corso di causa
CP_ Si costituiva l eccependo la prescrizione quinquennale per le somme relative agli arretrati anteriori al 2017, la mancanza di prova della condizione di inabilità
assoluta e permanente al lavoro;
l'infondatezza della richiesta di decorrenza dall'19/02/2019, poiché la domanda è stata presentata solo nel 2022. Chiedeva
pertanto un rinvio dell'udienza con riserva dei diritti, in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario e altresì il rigetto del ricorso per infondatezza e inammissibilità.
La causa veniva rinviata per la definizione in via amministrativa la lite e per eventuale discussione e decisione. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente precisava che la prestazione non risultava corrisposta alla sua assistita e
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che, per mero errore materiale, nelle conclusioni del ricorso è stata indicata la decorrenza dell'1.2.2019 anziché del 19.02.2021 come da verbale del 1.02.2023 in atti. Indi, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in deliberazione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.
L'assegno per il nucleo familiare, (art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153) è una prestazione finalizzata ad assicurare una tutela in favore delle famiglie bisognose ed attribuito in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro – spetta anche, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
Di conseguenza, il vedovo o la vedova inabile ha la possibilità di percepire questo assegno al nucleo familiare anche se risulta l'unico componente della famiglia, ove ricorrano requisiti ben precisi normativamente previsti, e precisamente:
- essere vedovo o vedova di un lavoratore, sia del settore privato che del settore pubblico;
non possono, invece, godere di tale sussidio i titolari di pensione di reversibilità a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- godere della pensione di reversibilità; - essere invalido al 100% ed essere stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro o titolare di assegno di accompagnamento o
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro aver ottenuto dal medico di base un certificato specifico che attesta la propria inabilità al lavoro.
Nel caso di specie risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente era pacificamente titolare della pensione ai superstiti riconosciutale già
dal settembre 2015, in seguito al decesso del marito. Il reddito dichiarato risulta inferiore ai limiti previsti per l'erogazione dell'assegno (cfr. dichiarazioni dei redditi
2020/2023 in atti).
La ricorrente inoltre ha prodotto verbale medico che attesta l'invalidità civile al
100% con decorrenza dal 19/02/2021, e il decreto di omologa che riconosce l'indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (
cfr. doc. in atti).
La prestazione richiesta deve pertanto essere riconosciuta con decorrenza dell'assegno dal 19/02/2021, data di insorgenza dell'invalidità totale, in quanto documentata ( cfr verbale sanitario dell'1.02.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/09/2025.
II DI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14618 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. NICASTRO DANIELA CARMELA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 9.09.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, -
dichiarare che la ricorrente, possiede i requisiti per il conseguimento Parte_1
dell'assegno di vedovanza dal19/02/2021
CP_ Condanna l al pagamento dell'assegno mensile spettante, con decorrenza dal
19/02/2021, oltre accessori come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Condanna l alle spese di lite, che liquida in € 2.608,00 oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/11/2023 la ricorrente, titolare dal mese di settembre del 2015 della pensione di reversibilità del marito deceduto( che era titolare di pensione diretta n. 60477920), invalida al 100% con decorrenza dal 19.02.2021 (
CP_ verbale sanitario del 1.02.2023), ha presentato domanda, trasmessa all competente il 4.02.2022, al fine di ottenere il trattamento di famiglia, cosiddetto
“assegno di vedovanza”, sussistendone i requisiti di legge;
Avverso il silenzio dell proponeva, senza alcun esito, ricorso amministrativo il 4.08.2023. CP_2
Chiedeva, pertanto, di dichiarare il diritto a percepire il c.d. assegno di vedovanza con
CP_ conseguente condanna dell al pagamento dell'assegno nucleo familiare con decorrenzadall'1.09.2015 o, in subordine, con decorrenza “dall'1.02.2019”, o, in ulteriore subordine, da quell'altra data che verrà ritenuta in corso di causa
CP_ Si costituiva l eccependo la prescrizione quinquennale per le somme relative agli arretrati anteriori al 2017, la mancanza di prova della condizione di inabilità
assoluta e permanente al lavoro;
l'infondatezza della richiesta di decorrenza dall'19/02/2019, poiché la domanda è stata presentata solo nel 2022. Chiedeva
pertanto un rinvio dell'udienza con riserva dei diritti, in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario e altresì il rigetto del ricorso per infondatezza e inammissibilità.
La causa veniva rinviata per la definizione in via amministrativa la lite e per eventuale discussione e decisione. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente precisava che la prestazione non risultava corrisposta alla sua assistita e
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro che, per mero errore materiale, nelle conclusioni del ricorso è stata indicata la decorrenza dell'1.2.2019 anziché del 19.02.2021 come da verbale del 1.02.2023 in atti. Indi, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti, la causa è stata trattenuta in deliberazione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.
L'assegno per il nucleo familiare, (art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153) è una prestazione finalizzata ad assicurare una tutela in favore delle famiglie bisognose ed attribuito in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro – spetta anche, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
Di conseguenza, il vedovo o la vedova inabile ha la possibilità di percepire questo assegno al nucleo familiare anche se risulta l'unico componente della famiglia, ove ricorrano requisiti ben precisi normativamente previsti, e precisamente:
- essere vedovo o vedova di un lavoratore, sia del settore privato che del settore pubblico;
non possono, invece, godere di tale sussidio i titolari di pensione di reversibilità a carico di una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- godere della pensione di reversibilità; - essere invalido al 100% ed essere stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro o titolare di assegno di accompagnamento o
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro aver ottenuto dal medico di base un certificato specifico che attesta la propria inabilità al lavoro.
Nel caso di specie risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente era pacificamente titolare della pensione ai superstiti riconosciutale già
dal settembre 2015, in seguito al decesso del marito. Il reddito dichiarato risulta inferiore ai limiti previsti per l'erogazione dell'assegno (cfr. dichiarazioni dei redditi
2020/2023 in atti).
La ricorrente inoltre ha prodotto verbale medico che attesta l'invalidità civile al
100% con decorrenza dal 19/02/2021, e il decreto di omologa che riconosce l'indennità di accompagnamento e handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (
cfr. doc. in atti).
La prestazione richiesta deve pertanto essere riconosciuta con decorrenza dell'assegno dal 19/02/2021, data di insorgenza dell'invalidità totale, in quanto documentata ( cfr verbale sanitario dell'1.02.2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 09/09/2025.
II DI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro