Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2024, proposto da
Servizi Logistici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Bissaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnoli di Sopra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Pizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Brema S.r.l., EA TO, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale in data 15 dicembre 2023 n. 43 avente a oggetto «Art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Ordinanza di rimozione di rifiuti a seguito di accertamento di abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, presso l’area di proprietà della ditta Servizi Logistici S.p.a., in Bagnoli di Sopra, Via Ottava Strada n. 2/3»
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagnoli di Sopra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. ND OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che:
- con il ricorso in epigrafe indicato la società Servizi Logistici S.p.A. ha impugnato l’ordinanza sindacale del Comune di Bagnoli di Sopra 15 dicembre 2023 n. 43, notificata il 7 febbraio 2024, avente a oggetto “Art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Ordinanza di rimozione di rifiuti a seguito di accertamento di abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, presso l’area di proprietà della ditta Servizi Logistici S.p.a., in Bagnoli di Sopra, Via Ottava Strada n. 2/3” , con la quale è stato ingiunto di rimuovere e smaltire ottantasei big bags di 2 mc l’uno, contenenti trito di materiale plastico qualificato come rifiuto pericoloso a seguito di analisi condotte da A.R.P.A.V., e depositati presso un compendio immobiliare nella disponibilità della ricorrente;
- il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. 230/2024 assunta all’esito della camera di consiglio del 23 maggio 2024, ha respinto l’istanza cautelare annessa al ricorso;
- con atto depositato in data 16 gennaio 2026 la deducente, in ragione del fatto che è intervenuta la rimozione dei rifiuti, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso e chiesto che questo giudizio venga definito con declaratoria di improcedibilità, a spese integralmente compensate tra le parti;
- il Comune ha manifestato la propria adesione alla definizione del giudizio nel senso prospettato dalla parte ricorrente, anche sotto il profilo della compensazione delle spese;
- all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale;
RITENUTO che sia effettivamente sopravvenuto il difetto di interesse a una decisione nel merito del presente ricorso, alla luce di quanto dichiarato dalle parti;
RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e di compensare integralmente le spese del presente giudizio, stante l’accordo delle parti;
VISTO l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
ND OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND OR | Ida IO |
IL SEGRETARIO