Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 07/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N . 35/2023 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 07/04/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. IACOVONE MARIO , per la parte , Parte_1
L'Avv. GIOVANNI GABRIELE, per la parte . CP_1
L'Avv. Iacovone si riporta alle note conclusive autorizzate e specifica che in data 02.02.2025 sono state depositate le motivazioni della sen. N 55/2025 con la quale è stato riconosciuto al ricorrente per altro infortunio una menomazione pari al 6%e si riporta alle conclusioni tutte della ctu che ha riconosciuto un danno complessivo pari al 22%
L'Avv. GABRIELE impugna e contesta la CTU riportandosi alle note medico legali del
09.01.2024 del ctp ed insiste per il rigetto della domanda in quanto l'evento non è qualificabile come infortunio versandosi in ipotesi di rischio elettivo, chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, decide la controversia.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 35 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. IACOVONE MARIO come da procura Parte_1
in astti
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di infortunio sul lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa rendita, con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' CP_1 CP_2
aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per infortunio Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Rileva il Giudicante come, per altro emerso in sede di prove testimoniali espletate, il ricorrente era l'unico dipendente presente presso l'ufficio postale di Secinaro e pertanto l'unico autorizzato ad occuparsi dell'intera gestione dell'ufficio, svolgendo sia funzioni di direttore sia di sportello con apertura e chiusura dell'ufficio, inoltre l'infortunio si è verificato in pieno periodo di pandemia Covid con obbligo negli uffici, aperti al pubblico, di tenere le finestre aperte al fine di arieggiare il locale.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ risposta al quesito n 1
l'evento denunciato possiede i requisiti della causa violenta e dell'occasione di lavoro. Esso ha cagionato una lesione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico) derivante dall'evento, secondo i criteri di cui al D.Lgs n 38/2000, che in base alla voce tabellare n 227
(esiti delle strutture muscolari tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale: fino al 4%) ed alla n 223 ( anchilosi completa dell'articolazione scapolare omerale con arto in posizione favorevole: n.d.
20%) che è da considerare per analogia clinica, è quantificabile nella misura del 7%. Unificando tali postumi con quelli già in essere che sono del 16% è quindi possibile determinare un grado complessivo di DB nella misura del 22% (dopo adeguata riduzione proporzionalistica). La durata del periodo di ITA è valutabile fino al 23.05.2021(a partire dal 4 giorno successivo alla data dell'infortunio. La conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente della esistenza di lesioni, sempre derivanti dall'evento per cui è causa, è da indicare nel giorno dell'accertamento ecografico del 31.03.2021. Non sono in grado di stabilire se da allora egli avesse contezza che le predette lesioni superassero il minimo indennizzabile. Risposta al quesito 3 “ sussistono i presupposti medico-legali per la beneficio richiesto in ricorso”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta. L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1
inabilità del 22 % come unificato con gli infortuni precedenti, con decorrenza dalla domanda ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra
contro Parte_1 CP_1
così decide:
Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di infortunio sul lavoro da quantificarsi nella misura del 22% come unificato con gli infortuni precedenti;
Condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza dalla domanda CP_1
ed interessi legali come per legge;
Condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 2.500,00, da distrarsi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 07.04.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis