Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2017, n. 22678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22678 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
22678-17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: |CONDOMINIO Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Ud. 12/07/2017 - PU Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Con 22673 BG.N. 17895/2013 Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere - e.I. Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17895-2013 proposto da: NN OM SNNTMS33M251668), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLO PODDA;
- ricorrenti -
contro 'CONDOMINIO VIA CAPULA 24 CAGLIARI elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell'avvocato MARCO ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO ATZORI, MONICA MARRAS, CARLO MASSACCI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 307/2013 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/05/2013; 2080177 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato, FATTI DI CAUSA Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Cagliari, MA AN agiva nei confronti del Condominio di via Capula n. 24, Cagliari, affinché l'autorità giudiziaria adita accertasse la nullità della delibera condominiale, datata 10 marzo 1992, con la quale il Condominio aveva annullato la delibera adottata in data 22 aprile 1991, che lo autorizzava alla realizzazione di una tettoia (pergolato) nel cortile condominiale da utilizzare quale copertura del posto auto. Il giudice adito, con sentenza n. 1344 del 2008, nella resistenza del condominio che formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della costruzione realizzata dal AN nonostante il dissenso espresso dall'assemblea, rigettava la domanda attorea e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale del condominio. Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il medesimo AN che impugnava la decisione del giudice di prime cure sostenendo la tesi dell'illegittimità della condizione apposta alla delibera iniziale, ossia l'assenso dell'Istituto Autonomo per le case popolari, proprietario di oltre un terzo dell'edificio, e l'assenza di modifiche nella Ric. 2013 n. 17895 sez. S2 ud. 12-07-2017 -2- destinazione dell'area, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 307 del 2013, dichiarava inammissibile il gravame, stante la novità delle questioni dedotte con l'atto di appello. Con ricorso notificato in data 11 luglio 2013, il AN ha chiesto la cassazione della richiamata sentenza della Corte di appello di Cagliari, prospettando due motivi di ricorso con i quali ha lamentato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L'intimato condominio ha resistito con controricorso. Con relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. è stata proposta la reiezione del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Il Collegio, all'esito dell'adunanza camerale, ha ritenuto che, nella specie, non sussistessero i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 cod. proc. civ., per la trattazione della causa in camera di consiglio, in particolare con riferimento all'evidenza decisoria, e, per tale ragione ha rimesso la causa alla pubblica udienza. In prossimità della pubblica udienza il ricorrente ha depositato altra memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente superare la censura di inammissibilità sollevata dal condominio controricorrente, Ric. 2013 n. 17895 sez. S2 - ud. 12-07-2017 -3- con la quale ha lamentato il difetto di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente, invece, ha esposto le proprie sufficientemente chiara ed rimostranze in maniera esauriente, così da rendere edotto il relatore in ordine alle ragioni di censura e ai punti della sentenza oggetto di impugnazione, consentendo una verifica afferente la fondatezza o meno dei motivi di ricorso, per quanto di seguito si dirà. Venendo all'esame delle censure mosse dal ricorrente, con il primo motivo questi lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito concluso per l'inammissibilità del gravame stante la novità delle questioni sottoposte al suo esame rispetto a quelle dedotte in primo grado e ciò a fronte di un erronea lettura della norma de qua che si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso proprio e non a tutte le difese svolte dalle parti, peraltro strettamente connesse con la domanda introduttiva del giudizio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice omesso di pronunciarsi riguardo alla richiesta di nullità o di inefficacia della delibera condominiale del 1992, oltre che sugli altri motivi di gravame addotti. I motivi che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente sono fondati. Ric. 2013 n. 17895 sez. S2 - ud. 12-07-2017 -4- La questione attinente la nullità della delibera condominiale derivante dalla illiceità della condizione apposta alla delibera del 1991, che subordinava l'autorizzazione alla realizzazione del pergolato al consenso dello I.A.C.P., non può ritenersi nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. e, quindi, inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perchè l'allora appellante, oggi ricorrente, non ha «arricchito» con diversi profili la propria originaria domanda, ma si è difeso sulla "nuova" prospettazione adottata con la sentenza che aveva deciso il giudizio. Deve dunque escludersi la novità della domanda, agli effetti dell'art. 345 c.p.c., risultando la stessa comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione introduttiva, e tale, perciò, da non determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015). Nello stesso senso si è di recente chiarito che: «Il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame Ric. 2013 n. 17895 sez. S2 ud. 12-07-2017 -5- derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare» (Sez. 2 , n. 6854 del 2017). La seconda ragione di fondatezza del ricorso risiede nel fatto che il ricorrente, con l'appello, ha prospettato un presunto ulteriore vizio di nullità della delibera condominiale, rispetto a quelli fatti valere con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado. In relazione ai motivi di nullità delle delibere condominiali deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui: Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 cod. civ., secondo cui è attribuito al giudice il potere di rilevarne d'ufficio la nullità» Sez. 2, n. 12582 del 2015 (Rv. 635891). Ne consegue che, anche in relazione alla nullità delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale, secondo cui: «La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. di convertirla ed - come eccezione di nullità legittimamente esaminarla formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345» Sez. U, n. 26243 del 2014 (Rv.633566). Ric. 2013 n. 17895 sez. S2 - ud. 12-07-2017 -6- Alla luce di quanto esposto la Corte d'Appello di Cagliari ha errato nel dichiarare domanda nuova quella esposta con il motivo di appello relativo alla dedotta nullità della delibera condominiale del 1992 per l'illiceità della condizione, motivo che, invece, andava esaminato nel merito. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari perché la decida uniformandosi ai principi e tenendo conto dei rilievi innanzi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, in data 12 luglio 2017. Il consigliere estensore Vaman Il presidente Braucher Il Funzionario Cudiziario Dott.ssa Donnell DANNA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 SET. ZUTT Il Funzionario Giudiziario Roma a Donatella D'ANNA Dot Ric. 2013 n. 17895 sez. S2 - ud. 12-07-2017 -7-