Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2017, n. 22678
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Sentenza 27 settembre 2017

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In tema di impugnazione delle delibere condominiali trova applicazione il principio dettato in materia di contratti secondo cui la richiesta di accertamento, per la prima volta in appello, di un motivo di nullità diverso da quelli proposti in primo grado è inammissibile, a ciò ostando il divieto di "nova" ex art. 345, comma 1, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare d'ufficio ogni possibile causa di nullità - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/09/2017, n. 22678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22678
    Data del deposito : 27 settembre 2017

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