TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11417 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 14263/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Maria Di Giorgio, domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, Parte_1 n. 95
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 16.4.2025– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 17.4.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertato il diritto del ricorrente alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 dalla data della revoca del 4.1.2023, in conformità al decreto di omologa del 20.5.2024, emesso dal Giudice dott. Giuseppina Vetritto nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. RG 21537/2023, condannare l al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei della prestazione riconosciuta con decorrenza di legge, senza soluzione di continuità, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare la cessata la materia del contendere. Spese come per legge”. Acquisita la documentazione, concesso il rinvio concordemente richiesto dalle parti in attesa del pagamento preannunciato dall' infine, durante l'odierna udienza, sentiti i CP_1 difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio prospetto, di data 8.9.2025, riguardante la liquidazione CP_1 della prestazione in oggetto e, nel corso dell'odierna udienza, ha richiamato le conclusioni di cui alla propria memoria. Il difensore del ricorrente ha confermato che il medesimo ha ricevuto il pagamento in data 1.10.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese (come da odierno verbale). La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. In ordine alle spese di lite: l ha riconosciuto il diritto del ricorrente ed ha pagato le CP_1 somme dovute in corso di causa, altresì successivamente alle prime due udienze fissate per la discussione.
1 Pertanto l resistente va condannato al pagamento delle spese processuali secondo CP_1 (virtuale) soccombenza, liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 14263/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Maria Di Giorgio, domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, Parte_1 n. 95
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 16.4.2025– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 17.4.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertato il diritto del ricorrente alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 dalla data della revoca del 4.1.2023, in conformità al decreto di omologa del 20.5.2024, emesso dal Giudice dott. Giuseppina Vetritto nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. RG 21537/2023, condannare l al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei della prestazione riconosciuta con decorrenza di legge, senza soluzione di continuità, oltre interessi e rivalutazione;
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare la cessata la materia del contendere. Spese come per legge”. Acquisita la documentazione, concesso il rinvio concordemente richiesto dalle parti in attesa del pagamento preannunciato dall' infine, durante l'odierna udienza, sentiti i CP_1 difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato proprio prospetto, di data 8.9.2025, riguardante la liquidazione CP_1 della prestazione in oggetto e, nel corso dell'odierna udienza, ha richiamato le conclusioni di cui alla propria memoria. Il difensore del ricorrente ha confermato che il medesimo ha ricevuto il pagamento in data 1.10.2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese (come da odierno verbale). La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. In ordine alle spese di lite: l ha riconosciuto il diritto del ricorrente ed ha pagato le CP_1 somme dovute in corso di causa, altresì successivamente alle prime due udienze fissate per la discussione.
1 Pertanto l resistente va condannato al pagamento delle spese processuali secondo CP_1 (virtuale) soccombenza, liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, liquidate in € CP_1 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2