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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Fallimenti esecuzioni procedure concorsuali
Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n° 13388 del ruolo generale dell'anno 2022 e promossa da
Parte_1
- attore opponente- con l'avv. Stefano Sartorato, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
contro
Controparte_1
-convenuta opposta-
Con l'avv. Andrea Romano, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
conclusioni: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 13.3.2025, da intendersi qui richiamate;
all'esito sono stati concessi i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto la presente opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 Parte_1
pagina 1 di 3 c.p.c. comma secondo, lamentando l'inesistenza della notifica da parte di Controparte_2
tanto del pignoramento del proprio autoveicolo (targato EV665YF), eseguito nelle forme
[...]
di cui all'art. 521bis c.p.c., quanto del prodromico atti di intimazione ex art. 50 DPR 602/1973;
-l'inesistenza deriverebbe essenzialmente dal fatto che le notifiche di detti atti eseguite rispettivamente il 22.6.2022 e il 2.3.2022 provengono da un indirizzo pec di non CP_1 Controparte_3
risultante da pubblico registro, né pubblicato si sito web di detta Agenzia;
conclude affinchè sia dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione.
Si è costituita l'opposta insistendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_2
infondata.
L'opposizione è infondata e va dunque rigettata.
Si condividono totalmente le argomentazioni svolte dal g.e. nell'ordinanza con cui ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, neppure specificamente esaminate dall'opponente nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
L'opponente non contesta di aver ricevuto la notifica a mezzo pec di Parte_1 CP_4
quale soggetto legittimato alla stregua dell'art. 26 del DPR 602/1973, con esito positivo;
− non può dunque configurandosi un'ipotesi di inesistenza della notificazione che – per giurisprudenza costante – configura casi radicali di totale omissione materiale dell'atto, o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
-si aggiunga che è evidente l'univoca riferibilità del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad risultando espressamente nell'indirizzo del mittente il nome dell'agente della riscossione;
CP_4
-la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n.15979/2022) ha ribadito che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, richiamata dall'opponente, che prescrive espressamente che sia utilizzata, ai fini della notificazione, una casella pec del notificante censita in elenchi pubblici detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai
fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del
d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato
pagina 2 di 3 un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
− la pronuncia di legittimità richiamata dall'opponente (Cass. civ. 2460/2021), a sostegno della tesi della nullità per essere l'atto trasmesso da una casella non registrata nei pubblici elenchi, riguarda un caso diverso, in cui era in contestazione la validità della notifica eseguita presso una casella pec del destinatario – non del mittente - non rientrante in tali elenchi;
-l'opposizione è dunque infondata e va rigettata;
-le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opponente; esse si liquidano secondo lo scaglione “indeterminabile complessità bassa” a valori medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per quelle istruttoria e decisoria stante la semplicità degli atti e la mancanza di istruttoria;
dette spese ammontano quindi a complessivi € 5.261,00, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa come per legge;
con distrazione a favore dell'avv. Andrea Romano, che si è dichiarato antistatario;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
2.condanna parte attrice opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi €
5.261,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
con distrazione a favore dell'avv. Andrea
Romano, che si è dichiarato antistatario.
Brescia, 30.6.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Fallimenti esecuzioni procedure concorsuali
Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n° 13388 del ruolo generale dell'anno 2022 e promossa da
Parte_1
- attore opponente- con l'avv. Stefano Sartorato, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
contro
Controparte_1
-convenuta opposta-
Con l'avv. Andrea Romano, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
conclusioni: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 13.3.2025, da intendersi qui richiamate;
all'esito sono stati concessi i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto la presente opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 Parte_1
pagina 1 di 3 c.p.c. comma secondo, lamentando l'inesistenza della notifica da parte di Controparte_2
tanto del pignoramento del proprio autoveicolo (targato EV665YF), eseguito nelle forme
[...]
di cui all'art. 521bis c.p.c., quanto del prodromico atti di intimazione ex art. 50 DPR 602/1973;
-l'inesistenza deriverebbe essenzialmente dal fatto che le notifiche di detti atti eseguite rispettivamente il 22.6.2022 e il 2.3.2022 provengono da un indirizzo pec di non CP_1 Controparte_3
risultante da pubblico registro, né pubblicato si sito web di detta Agenzia;
conclude affinchè sia dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione.
Si è costituita l'opposta insistendo per il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_2
infondata.
L'opposizione è infondata e va dunque rigettata.
Si condividono totalmente le argomentazioni svolte dal g.e. nell'ordinanza con cui ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, neppure specificamente esaminate dall'opponente nel proprio atto introduttivo del presente giudizio.
L'opponente non contesta di aver ricevuto la notifica a mezzo pec di Parte_1 CP_4
quale soggetto legittimato alla stregua dell'art. 26 del DPR 602/1973, con esito positivo;
− non può dunque configurandosi un'ipotesi di inesistenza della notificazione che – per giurisprudenza costante – configura casi radicali di totale omissione materiale dell'atto, o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
-si aggiunga che è evidente l'univoca riferibilità del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad risultando espressamente nell'indirizzo del mittente il nome dell'agente della riscossione;
CP_4
-la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. n.15979/2022) ha ribadito che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, richiamata dall'opponente, che prescrive espressamente che sia utilizzata, ai fini della notificazione, una casella pec del notificante censita in elenchi pubblici detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai
fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del
d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato
pagina 2 di 3 un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
− la pronuncia di legittimità richiamata dall'opponente (Cass. civ. 2460/2021), a sostegno della tesi della nullità per essere l'atto trasmesso da una casella non registrata nei pubblici elenchi, riguarda un caso diverso, in cui era in contestazione la validità della notifica eseguita presso una casella pec del destinatario – non del mittente - non rientrante in tali elenchi;
-l'opposizione è dunque infondata e va rigettata;
-le spese di lite seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'opponente; esse si liquidano secondo lo scaglione “indeterminabile complessità bassa” a valori medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per quelle istruttoria e decisoria stante la semplicità degli atti e la mancanza di istruttoria;
dette spese ammontano quindi a complessivi € 5.261,00, oltre rimb. forf.
15%, iva e cpa come per legge;
con distrazione a favore dell'avv. Andrea Romano, che si è dichiarato antistatario;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
2.condanna parte attrice opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi €
5.261,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
con distrazione a favore dell'avv. Andrea
Romano, che si è dichiarato antistatario.
Brescia, 30.6.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 3 di 3