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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4049 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 30.1.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Francesca Maria D'Avino (c.f.: ), C.F._1
domiciliataria in Nola (NA), alla via San Paolo Belsito n. 79; appellante
E
(p.i. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano D'Ercole (c.f.: ), C.F._2
domiciliatario in Roma, alla via IN Arcione n. 71;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1379/2021 del Tribunale di Napoli nord, pubblicata in data 19.5.2021, nel proc. di primo grado n. 14256/2018 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, citò ritualmente in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli nord, la proponendo domanda di Controparte_1
accertamento negativo e ripetizione di indebito in riferimento a svariati rapporti bancari intercorsi tra le parti (mutuo ipotecario concluso in data 8.4.2009; contratto di conto corrente n. 401010130, già 6550132; finanziamenti n. 171974, n. 1133060, n. 1269847, n. 01397068,
n. 1484043, n. 3687028, n. 1649959, n. 0159591) e, previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate (in dettaglio: per il mutuo, indeterminabilità dell'ammortamento utilizzato e arbitraria ed unilaterale applicazione dell'ammortamento alla francese;
necessità di ricalcolo in base all'ammortamento alla italiana;
applicazione in concreto di un TAEG maggiore dell'indicato
ISC; superamento delle soglie di usura con riferimento al tasso moratorio;
per il conto corrente n. 401010130, nullità del contratto carente di forma scritta;
illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
spese, competenze, commissione massimo scoperto ed ulteriori commissioni non dovute;
illegittimo sistema di determinazione delle valute;
superamento dei tassi soglia di usura;
per i finanziamenti, difetto di forma, interessi ultra legali non pattuiti per iscritto, Taeg applicato in concreto maggiore del pattuito ISC, tassi usurari), chiese la corretta rideterminazione del saldo e la condanna della banca al pagamento in suo favore del saldo attivo, eventualmente risultante anche all'esito di c.t.u. contabile;
chiese, altresì, la condanna della banca a risarcire tutti i danni, vinte le spese, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
La si costituì tempestivamente in data 28.2.2019 eccependo la nullità della CP_2
citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la serialità della prospettazione, disancorata dalle condizioni in concreto pattuite, la inidoneità della prodotta c.t.p. a fondare le pretese restitutorie;
quanto al conto corrente, eccepì la inammissibilità della domanda di ripetizione, proposta in riferimento ad un conto corrente ancora aperto;
eccepì la prescrizione decennale delle rimesse riferibili al conto, acceso il 29.3.2004, laddove la citazione era stata notificata il 13.12.2018, da regolarsi diversamente per i periodi in cui era presente l'affidamento; precisò che era il cliente a dover dimostrare l'esistenza di un affidamento e la natura ripristinatoria delle rimesse (al fine della decorrenza della prescrizione), essendo sufficiente, per essa banca, allegare il decorso del tempo;
dedusse che il cliente, che ne era onerato, non aveva prodotto il contratto di conto corrente;
che era
2 infondata la deduzione dell'applicazione di interessi anatocistici illegittimi e usurari;
che commissioni e spese erano state pattuite, così come la possibilità di variare unilateralmente i tassi e le applicate valute. Quanto al mutuo, eccepì che la tipologia di piano di ammortamento emergeva dal documento allegato al contratto di mutuo, ritualmente sottoscritto;
che l'ammortamento alla francese non determinava esiti anatocistici/usurari; che, per la verifica della natura usuraria degli interessi moratori, occorreva applicare i criteri dettati dalla
Par giurisprudenza di legittimità, che restituivano la legittimità del pattuito tasso;
che l' indicato in contratto era stato correttamente applicato.
Quanto ai numerosi finanziamenti indicati, espose che del tutto infondate erano le questioni poste per ciascun contratto di finanziamento alla luce delle pattuizioni sottoscritte.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
Con sentenza n. 1379/2021, pubblicata in data19.5.2021, il Tribunale di Napoli nord, in parziale accoglimento della domanda (limitatamente alle illegittimità del solo contatto di finanziamento n. 1269847), ha condannato a rimborsare alla la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.371,67, oltre interessi dal pagamento al saldo;
ha compensato parzialmente le spese di lite ed ha condannato la al pagamento del residuo, liquidato in € 12.000,00 Parte_1 oltre accessori;
in ragione del comportamento processuale tenuto dalla l'ha Parte_1 condannata a pagare alla banca la somma di € 10.000,00 a titolo di danno ex art. 96 co.3
c.p.c..
A sostegno della decisione in Tribunale, ad accezione del finanziamento indicato, ha esposto in punti analitici i motivi del rigetto di ogni singola doglianza.
Avverso questa sentenza, ha proposto appello con atto ritualmente Parte_1
notificato, affidato a svariati motivi, distinti per tipologia di contratto ed articolati in sotto censure, che si illustreranno di seguito.
Ha resistito la chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e di rigettarlo nel CP_2 merito. All'udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1- Il primo motivo di appello, ammissibile poiché rispettoso del contenuto motivazionale dettato dall'art. 342 c.p.c., è riferibile alla decisione del tribunale limitatamente al contratto di mutuo e si articola in svariate sotto censure.
1.1- Prima di illustrare le censure, occorre evidenziare le domande proposte in primo grado dall'appellante, con specifico riferimento al piano di ammortamento, ed i motivi di doglianza prospettati in citazione;
le domande sono state così articolate:
3 1) In via preliminare accertare e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. del metodo di ammortamento utilizzato, stante la mancata indicazione nell'atto notarile, nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento;
Accertare e dichiarare l'avvenuta applicazione al mutuo ipotecario del metodo di ammortamento alla francese a seguito di scelta arbitraria e unilaterale della banca con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento utilizzando il metodo all'italiana, più favorevole al cliente, con conseguente restituzione all'attrice del maggior onere versato tra metodo alla francese applicato e metodo all'italiana ricalcolato, importo quantificato in €
10.599,33 al punto n. 3.
In primo grado, le domande e la prospettazione sono incentrate sulla “mancanza di pattuizione della tipologia di ammortamento”, con conseguente indeterminatezza/indeterminabilità, ex art. 1346 c.c., dell'oggetto del contratto, in difetto di indicazione del metodo utilizzato, non indicato nel contratto di mutuo e non emergente in maniera chiara nel documento di sintesi;
il cliente, ritenuto che di fatto era stato applicato l'ammortamento alla francese, chiede la differenza a suo vantaggio tra il calcolo alla francese e quello alla italiana e richiama il “contegno” adottato dalla Banca sul punto ed il “silenzio” dell'intermediario in sede di stipula.
1.2- Il Tribunale, in sentenza ha così motivato al punto 1.1:
… Il tribunale osserva che con il contratto di mutuo ipotecario le parti hanno espresso il rispettivo consenso rispetto al piano di ammortamento predisposto dalla banca come emerge in modo evidente dalla lettura dell'art.4 dell'atto che contiene la relatio formale al documento allegato, in cui è descritto compiutamente il piano di rimborso e ammortamento.
Questo giudicante osserva che la condotta processuale della che ha negato di Parte_1
aver prestato espresso consenso al piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario che, invece, emerge incontrovertibilmente dall'atto, costituisca comportamento gravemente scorretto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c...
Il Tribunale analizza poi diffusamente la normativa riferibile al mutuo ed ai piani di rimborso;
argomenta in termini di neutralità del piano di ammortamento, alla luce della normativa comunitaria e nazionale, trattandosi di un piano che indica la quota della rata imputata a titolo di rimborso del capitale e di quella imputata a titolo di interessi;
osserva che nella stipula del contratto di mutuo assume rilevanza il piano di rimborso in concreto pattuito tra le parti ed il richiamo al costo complessivo della operazione, con la conseguente sufficienza del consenso al piano di ammortamento in concreto concordato;
argomenta,
4 infine, che il meccanismo di calcolo del piano di ammortamento alla francese non comporta alcun meccanismo anatocistico censurabile.
1.3- Il primo motivo di appello, come detto, si articola in una serie di censure, e la prima, a sua volta articolata, è così rubricata:
1.A -SULLA DEDOTTA MANCANZA DI PATTUIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI
AMMORTAMENTO: VIOLAZIONE DI LEGGE - INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE - MANCATA DISPOSIZIONE DI C.T.U.
Si censura la sentenza nella parte in cui, stante la mancata specificazione nel contratto della tipologia di ammortamento utilizzata, non è stato considerato indeterminato l'oggetto del contratto (come eccepito anche in primo grado). Assume poi l'appellante che la sentenza non “aveva colto nel segno” poiché la questione non atteneva alla sottoscrizione del piano di ammortamento, mai disconosciuta, ma alla violazione delle regole della trasparenza, in relazione all'art. 117 TUB, in quanto la banca aveva arbitrariamente e unilateralmente scelto di adottare tale tipo di piano, senza rappresentare al cliente le varie alternative possibili, tra cui quello all'italiana, più favorevole al mutuatario, come dimostrato in citazione proprio dal punto di vista contabile.
Sul punto, assume l'appellante che il Tribunale si era limitato a motivare sull'avvenuta sottoscrizione del piano di rimborso, omettendo ogni motivazione sulla violazione delle regole della trasparenza.
1.4- Evidenziato che in primo grado il profilo ultimo della trasparenza è solo accennato
(cfr. il richiamo in citazione al contegno ed al silenzio della sul piano adottato), si CP_2
osserva che, come ben esposto anche dal Tribunale, la ha prodotto il contratto di mutuo CP_2 ipotecario per notar dell'8.4.2009, ritualmente sottoscritto, che Persona_1
richiama il documento di sintesi e il piano di ammortamento, regolarmente allegati;
in particolare, il contratto di mutuo, all'art. 4, richiama “il piano di ammortamento concordato tra le parti…firmato dalle parti stesse” (all. D al contratto).
Il contratto indica gli interessi convenzionali (5,65%), gli interessi moratori (due punti
Par in più) e l' (5,90695%); richiama commissioni e spese di cui all'allegato documento di sintesi.
Il documento di sintesi a sua volta richiama l'ammortamento alla francese (anche se vi è qualche incertezza grafica sul richiamo a quello all'italiana).
Tutta la richiamata documentazione è ritualmente sottoscritta, sicché la ritenuta
“imposizione” è del tutto indimostrata.
5 In ogni caso il giusto rilievo dato dal tribunale al consenso espresso al piano concordato
(rectius al contenuto del piano in concreto concordato) è del tutto sufficiente ad escludere, per un verso, profili di indeterminatezza del tasso, delle clausole contrattuali in generale e dell'oggetto del contratto;
per altro verso, è sufficiente ad escludere anche la violazione delle regole di trasparenza, meglio specificata in appello;
sul punto la decisione è conforme ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia.
1.5- La Suprema Corte, nella più autorevole composizione a sezioni unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affermato che è superflua finanche la indicazione della modalità di ammortamento: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Ritiene la corte che il piano di ammortamento costituisce documento negoziale e, laddove conosciuto e sottoscritto dal mutuatario, deve considerarsi regolarmente accettato dal cliente, con la conseguenza che è da escludere l'ipotesi di nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità così come la violazione della trasparenza di cui all'art. 117, quarto comma,
d.lgs. 385/1993. Anche per i mutui a tasso variabile, la recente ordinanza Cass. n. 7382/2025, ha espresso medesimo principio: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo
a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.
6 1.6- Quanto alla censura sull'effetto anatocistico dell'ammortamento alla francese, il
Tribunale ha escluso l'evenienza, aderendo a quella che è la maggioritaria giurisprudenza in materia sul punto, condivisa anche dal collegio e sopra riportata (Cass. n. 7382 del 2025 cit.), che pure sulla capitalizzazione si è espressa (l'appellante si limita ad invocare sul punto un minoritario indirizzo di merito in senso contrario). Sulla legittimità di tale tipo di ammortamento vedi anche Cass. 2023, n. 27823.
1.7-La seconda censura contenuta nel primo motivo, parimenti articolata, è così rubricata:
1.B -SULLA MANCATA CORRISPONDENZA TRA ISC PATTUITO E TAEG
APPLICATO: CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE
- DIFETTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – EVIDENTE CONTRASTO CON PRECEDENTE
GRANITICO (ANNO 2007) DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE.
In primo grado, con specifico riferimento alla questione, al punto n. 4 delle conclusioni l'attore ha così concluso:
Accertare e dichiarare l'avvenuta applicazione di un taeg corrispettivo maggiore rispetto all'Isc pattuito, con conseguente declaratoria di nullità della clausola di determinazione di tale tasso effettivo ai sensi dell'art. 117 TUB e/o per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., per l'effetto, a mente del 6 comma dell'art. 117, procedere al ricalcolo degli interessi del mutuo al tasso nominale dei bot annuali, con ripetizione in favore della società di quanto in eccesso versato…. Parte_1
Par In citazione la prospettazione è incentrata sulla non corrispondenza tra dichiarato in contratto e Taeg applicato al mutuo (taeg effettivo ricalcolato dall'attore, con inserimento di tutti i costi, pari al 6,047%, maggiore di quello indicato in contratto, che indica un ISC al 5,
90695%); invoca l'attore la nullità della clausola ed il ricalcolo degli interessi al tasso BOT ex art. 117 comma 6 tub.
Il Tribunale, in sentenza, al punto 1.2, riepilogata la normativa interna e comunitaria, le modalità di calcolo del TAEG ed i costi inclusi, chiarito che l'ISC è un indicatore sintetico di costo sostanzialmente corrispondente al TAEG in caso di mutui con garanzia ipotecaria, ha così motivato: Il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non è un tasso di interesse o una condizione economica del contratto di finanziamento, rappresenta, invece, un indicatore con funzione informativa del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente. Di conseguenza – ha aggiunto il Tribunale – l'Isc non è elemento che rientra nell'oggetto del contratto di mutuo, ma indica il “prezzo” dell'operazione. Richiamato, poi, il pronunciamento reso dalla Cassazione a SS.UU del 2007 n. 26725, ha esposto il Tribunale che, vertendosi in
7 tema di obblighi informativi, secondo la Corte richiamata dovevano escludersi profili di nullità contrattuale, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tal senso, potendosi configurare al più una responsabilità di tipo risarcitorio, precontrattuale;
infine, pur sottoponendo a vaglio critico tale conclusione, ed aderendo alla possibile soluzione della nullità, ha, comunque, ritenuto inammissibile la domanda, ritenendo che fosse onere dell'attore dedurre la violazione delle prescrizioni informative e provare la lesione della propria autodeterminazione (onere non assolto poiché l'attore non aveva allegato: a) il Taeg indicato in contratto;
b) il Taeg pubblicizzato ex art. 116 TUB;
c) l'esistenza, alla data di stipula del contratto, di operazioni di credito diverse a prezzi più vantaggiosi).
L'appellante censura la sentenza evidenziando la contraddittorietà della motivazione che, prima, riconosce natura imperativa alle norme del TUB, ma, poi, esclude l'applicabilità Par dell'art. 1418 c.c.; insiste sulla nullità quale conseguenza della difformità tra l' indicato in contratto ed il Taeg effettivamente applicato;
chiede, dunque, il ricalcolo secondo il tasso
BOT e l'ammissione di consulenza contabile.
1.8- Il motivo è infondato sia pure in adesione a percorso motivazionale diverso rispetto a quello del giudice di prime cure ed aderente ai principi dettati dalle sezioni unite citate.
Premesso che l'ISC è regolarmente indicato nel contratto di mutuo in atti depositato, si osserva che, con specifico riferimento al contratto di mutuo, l'indicatore sintetico di costo
(ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di renderlo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il Pt_3 caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 - bis comma 6 TUB
(entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e, quindi, finanche in un momento successivo
8 alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria, sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno. Ciò in
Par quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (tra le tante vedi anche appello Milano sentenza n. 2643 dell'8.10.2024; nella giurisprudenza di legittimità vedi Cass., ord. 2023 n. 4597: In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima).
La richiesta nullità è, dunque, infondata.
1.9- La terza censura contenuta nel primo motivo è così rubricata:
1.C-
SULL'USURARIETA' DEL TASSO DI INTERESSE MORATORIO.
Il Tribunale ha escluso la usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo così motivando: Il Tribunale ritiene che l'art. 1815 co 2 c.c. prevede la stessa fattispecie sanzionata dall'art. 644 co 1 c.p., quindi, è necessario, per l'applicazione della sanzione civile indiretta ivi prevista, sia l'elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario sia l'approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria sia la previsione del tasso usurario.
Aggiunge il Tribunale che l'attore non aveva allegato i fatti costitutivi della pretesa, rappresentati dal dolo della banca e dallo stato di bisogno del mutuatario.
9 L'appellante censura la sentenza nella parte riferibile alla usurarietà degli interessi moratori, che il tribunale aveva limitato alla verifica della usura soggettiva, senza la necessaria verifica anche della denunciata usura oggettiva, questione ritualmente posta in primo grado. Sul punto assume l'appellante che il tasso di mora era contrattualmente pattuito in 2 punti percentuali in più rispetto ai corrispettivi: 7,650% complessivo, superiore alla soglia rilevata nel trimestre del 6,87% (così limitata la doglianza sulla usura oggettiva).
1.10- Va evidenziato che in primo grado eran state formulate doglianze anche in riferimento alla usura oggettiva, che non sembrano essere state esaminate dal Tribunale;
tuttavia, sia pur integrando la motivazione del primo grado come di seguito, la doglianza è infondata.
1.11- Invero, partendo dal presupposto che ha rilevanza solo la usura rilevata nella fase genetica del rapporto (sulla irrilevanza della cd. usura “sopravvenuta cfr. Cass. SS.UU. 2017,
n. 24675; Cass. 2023, n. 24743), la giurisprudenza ha chiarito che, mentre il tasso corrispettivo va confrontato con le soglie rilevate dai d.m. trimestrali, per il tasso moratorio non è corretto tale mero confronto nei casi in cui i d.m., nel calcolo delle soglie, non tengano conto della mora. In tali ultime ipotesi, il criterio di calcolo e di confronto è stato dettato dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite, sent. del 2020 n. 19597 cit. In tale sentenza si legge che, ai fini della verifica dell'usura con riferimento al tasso di mora, occorre individuare delle nuove soglie attraverso un eventuale aumento del tasso soglia in base alle rilevazioni medie della mora effettuate dalla Banca d'Italia, in base all'epoca di conclusione del contratto.
Da qui la possibilità di usare la seguente formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".
1.12- Per la individuazione del nuovo tasso soglia di mora ai fini del confronto dei tassi pattuiti con i tassi soglia, è doveroso allora tenere conto delle indicazioni fornite da Banca
d'Italia nei propri chiarimenti del 3 luglio 2003, laddove è stato chiarito che, per evitare il confronto tra tassi disomogenei, i decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine campionaria per le maggiorazioni medie della mora.
Ebbene, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
10 Si tratta di una soluzione di calcolo molto chiara e precisa. Poiché il contratto in esame
è dell'8.4.2009, in applicazione di tale formula:
(T.E.G.M. rilevato nel trimestre di conclusione del contratto + 2,1) x 1,5;
(TEGM 4,58 +2,1) X 1,5= 10,01% nuovo tasso soglia di mora.
Nel contratto al vaglio, il tasso corrispettivo maggiorato dei due punti percentuali per la mora ascende al 7,650%; tale tasso, confrontato con il nuovo tasso soglia di mora, rientra ampiamente nei limiti.
Il motivo va, dunque, rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello, anch'esso articolato in svariate ed articolate censure, l'appellante richiama i vizi della sentenza con riferimento al contratto di conto corrente ordinario.
Le censure indicate al punto 2.1 sono così rubricate:
SUI DOCUMENTI DEPOSITATI DA NEL CORSO DEL GIUDIZIO: CP_1
DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANCANZA DI IDONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
OFFERTE.
L'appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il contratto depositato dalla senza considerare le differenti date indicate nella prima pagina CP_2
(29.3.2004) e nella seconda (29.4.2004); assume che i tassi di interesse non erano chiari graficamente e che le condizioni pattuite erano incomprensibili;
aggiunge che il foglio informativo allegato recava a sua volta la diversa data dell'1.4.2004 ed era generico.
Sul punto il Tribunale, premesso che il cliente aveva chiesto di dichiarare il contratto nullo perché non stipulato in forma scritta, ha evidenziato che la lo aveva ritualmente CP_2
depositato, con la conseguenza che il contratto, ritualmente sottoscritto dal correntista, era valido, esistente e rivestiva la forma di legge;
ha ritenuto ammissibile in astratto la sola domanda di rideterminazione del saldo, in presenza di un conto pacificamente ancora aperto;
ha ritenuto inammissibili per genericità tutte le doglianze sulla illegittimità delle clausole riferibili agli interessi, commissioni e spese;
ha ritenuto che nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la avesse proposto una inammissibile domanda nuova, siccome stavolta Parte_1
limitata alla nullità delle singole clausole.
Ha anche sottolineato il Tribunale la contraddittoria posizione assunta dal cliente che prima si era lamentato della nullità del contratto per difetto di forma e poi, una volta prodotto il documento da parte della sul presupposto opposto della sua validità, aveva chiesto di CP_2
dichiarare illegittime singole clausole senza indicarle specificamente e senza indicarne i motivi.
11 2.1- Tanto premesso, sul punto è sufficiente rilevare la assoluta inammissibilità del motivo, che non si confronta con tale ratio decidendi ed introduce elementi di novità del tutto inammissibili, alla luce, peraltro, di chiare e documentate condizioni contrattuali, ampiamente leggibili anche in punto di interessi - a differenza di quanto lamentato - e mai censurate con specificità.
2.2- Inammissibile è anche la censura di cui al punto 2.2, riferibile alla questione della natura delle rimesse annotate in conto – ed alla parte della motivazione del tribunale sul punto
– che potrebbe avere rilievo solo alla luce della previa illegittimità delle clausole contrattuali, nella specie non ravvisata.
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte riferibile all'esame del finanziamento n. 171974 e segnatamente nel punto in cui era stata ravvisata la legittimità del tasso di interesse, pacificamente pattuito solo nel piano di ammortamento (che non è elemento essenziale del mutuo secondo l'appellante), ma non riportato chiaramente in contratto.
Così limitata la censura, si osserva che il Tribunale ha così motivato: il testo contrattuale prevede il tasso di interesse nella pagina dedicata al piano di ammortamento che
è allegato all'atto ed è stato sottoscritto dalla Parte_1
Come è evidente, la questione non attiene al valore del piano di ammortamento (a dire dell'appellante, non elemento essenziale del contratto), ma all'accertamento che ha fatto il
Tribunale della presenza indubitabile di un accordo specifico tra le parti in ordine ad un tasso ultra legale, come richiesto dall'art. 1224 c.c. in base alle regole generali e dall'art. 117 t.u.b. in tema di contratti bancari. Con la conseguenza che anche questa censura non si confronta con la ratio decidendi del tribunale, che ha rinvenuto l'accordo sugli interessi.
Peraltro, nella perizia di parte allegata alla citazione è lo stesso attore ad indicare che era stato convenuto il tasso corrispettivo del 7,06% ed il tasso di mora del 9,06%, a riprova che anche il c.t.p. aveva tutti gli elementi documentali per i calcoli che ha depositato, con la conseguenza che la doglianza sulla mancata pattuizione del tasso è del tutto inammissibile, così come è inammissibile quella riferibile alla “convalida” del contratto, in totale assenza di specificazione del motivo.
4. Con il quarto motivo si censura la sentenza in riferimento al finanziamento n.
1133060, per difetto di motivazione, omessa pronuncia e difetto di istruttoria.
Si duole l'attore di una carenza motivazionale “circa la mancanza di indicazione dell'importo della percentuale dell'estinzione anticipata” e “sul coefficiente del divisore
12 mancante”, elementi che avrebbero dovuto portare alla declaratoria di indeterminatezza del tasso di interesse.
La doglianza è del tutto infondata alla luce della incontestata previsione dei tassi;
peraltro, le censure indicate si riferiscono al costo complessivo del contratto e non si riflettono in maniera diretta sulla determinatezza del tasso di interesse;
correttamente, dunque, il tribunale si è limitato alla verifica della corretta indicazione dei tassi di interesse e della sottoscrizione del piano di ammortamento, pianamente concordato anche in riferimento a tale finanziamento.
E', poi, del tutto inammissibile il motivo sulla mancata indicazione del TAEG/ISC, motivo formulato con il mero richiamo a quanto già esposto per il mutuo, non comprendendosi specificamente la censura, la violazione di legge e la modifica richiesta alla decisione del tribunale. In ogni caso, dall'esame del contratto si evidenzia che non si verte nell'ambito del credito al consumo ma di finanziamento alle piccole e medie imprese, cui non si applicano le tutele dettate dal TUB per il consumatore.
5.Sui finanziamenti 01397068, 1484043, 3687028.
Con il quinto motivo di appello si censura la decisione richiamando, per tutti e tre gli indicati contratti di finanziamento, “le medesime motivazioni del mutuo ipotecario”. Si tratta di motivo del tutto inammissibile, non comprendendosi le parti della sentenza censurate, la violazione di legge e la modifica richiesta alla decisione del tribunale.
6. Con il sesto motivo l'appellante censura il capo della sentenza di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., nonostante fosse risultato parzialmente vittorioso in primo grado.
Il motivo è fondato.
In primo grado, la domanda è stata accolta limitatamente ai vizi di un unico contratto di finanziamento e sul punto la sentenza è passata in giudicato in mancanza di appello.
Il Tribunale, nonostante il sia pur limitato accoglimento della domanda, ha condannato l'attore al pagamento della somma di € 10.000,00 ex art. 96 co.3 c.p.c.
Il co. 3 dell'art. 96 c.p.c. così recita: In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte virgola di una somma equitativamente determinata.
La L. 69/2009 ha introdotto il terzo comma dell'articolo 96 c.p.c., con evidenti finalità di deflazione del contenzioso;
tale nuova previsione di condanna si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata regolata ai primi due commi, in quanto può essere pronunciata anche d'ufficio, in assenza di esplicita richiesta di parte;
rappresenta, in concreto, la introduzione nel
13 nostro codice dell'istituto dei “punitive damages” per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
L'applicazione dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. presuppone, però, che la parte sia completamente soccombente. In caso di soccombenza parziale, ovvero quando solo alcune delle domande o alcune delle parti di una domanda sono accolte, la norma non trova applicazione. Se il presupposto dell'applicabilità del comma riportato è la soccombenza totale della parte, ha errato il Tribunale a sanzionare una parte risultata vittoriosa in primo grado, sia pur in misura minima.
Il motivo di appello va accolto e la sentenza va riformata nella parte in cui contiene la indicata condanna, ferma per il resto.
7. La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2020 n. 5466, ha chiarito che l'accoglimento del solo motivo di appello sul capo di condanna accessorio ex art. 96 c.p.c., pur travolgendo il capo sulle spese del primo grado, che consegue ad ogni ipotesi di riforma sia pur parziale della sentenza impugnata (Cass. 2018, n. 9064), non incide sulla valutazione della complessiva soccombenza (così in massima: In tema di liquidazione delle spese di lite,
l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta;
con il chiarimento in parte motiva della necessaria riliquidazione delle spese del primo grado).
8. Tanto premesso, l'accoglimento anche parziale dell'appello travolge il capo della sentenza di primo grado riferibile alle spese di lite, che, in ragione dell'esito complessivo della lite, vanno compensate per 1/5; la va condannata al pagamento del residuo, Parte_1
liquidato in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, in valori leggermente superiori a quelli medi di scaglione (valore indeterminabile-complessità alta), per l'impegno difensivo prestato e la complessità della lite, in € 12.000,00, oltre spese generali ed accessori, condividendosi la liquidazione del tribunale
(si ricorda che, in presenza di più domande o di una domanda articolata in più capi e di limitatissimo accoglimento delle pretese, in applicazione della regola della causalità, anche l'attore parzialmente vittorioso che ha dato causa al giudizio può essere condannato in parte alle spese: Cass. SS.UU. 2022, n. 32061).
Quanto alle spese del presente grado, egualmente si ricorda che il compito liquidatorio delle spese di lite da parte della Corte di Appello va svolto individuando la soccombenza non avuto riguardo alla sorte dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo
14 considerato unitariamente ex post, in base all'esito complessivo della lite decisa dal giudice d'appello; tali spese vanno parimenti compensate per 1/5 e la va condannata al Parte_1
pagamento del residuo, liquidato in valori leggermente superiori ai medi di scaglione
(indeterminabile-complessità alta), in ragione dell'impegno difensivo prestato, della complessità della lite e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, nell'importo di € 3.500,00 per la fase di studio, di € 2.000,00 per la fase introduttiva, di € 2.500,00 per la trattazione (€ 5.000,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di €
6.000,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del sesto motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza n.
1379/2021, pubblicata il 19.5.2021, resa dal Tribunale di Napoli nord,
revoca la statuizione di condanna al pagamento delle somme di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c.;
2. compensa per 1/5 le spese di lite del doppio grado e condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata del residuo, liquidato, quanto al primo grado di giudizio, in € 12.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado, in € 14.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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