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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 912/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Umberto Giacomelli presidente dott.ssa Chiara Sandini giudice dott. Beniamino Margiotta giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione di morte presunta RVG 912/2022 introdotto con ricorso depositato da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Patelmo, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Belluno, via Matteotti 8, come da procura in atti
- ricorrente -
con l'intervento di (c.f. non dichiarato), rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Elisabetta Bastianon, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Pieve del Grappa (TV), via Roma Crespano 1/8, come da procura in atti
- intervenuta –
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: dichiarazione di morte presunta di nato ME (BL) il 18 Persona_1 ottobre 1947 Conclusioni delle parti: Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: “Che l'On. Tribunale di Belluno Voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta del Sig. Per_1
[...]
Parte intervenuta ha concluso come da comparsa di intervento: “CHIEDE venga emessa sentenza di dichiarazione di morte presunta del signor ”. Persona_1
Il Pubblico ministero ha concluso in data 21 marzo 2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2022, in qualità di Parte_1 curatore ed erede legittimo dell'interessato già dichiarato scomparso, esponeva che nato a [...] il giorno 18 ottobre 1947, con ultima residenza e Persona_1 domicilio in Comune di ME (BL), Quartiere Europa 15, era scomparso a far data dal 13 ottobre 2008. Con decreto reso in data 21 luglio 2022, il Presidente del tribunale nominava il Giudice relatore e ordinava che estratto della domanda fosse pubblicato per due volte consecutive a distanza non inferiore a dieci giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “Il Gazzettino”, edizione di Belluno, e “L'amico del Popolo” con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Con decreto reso in data 9 agosto 2023, il Giudice relatore, osservato che non erano presenti agli atti le prove delle avvenute pubblicazioni di cui all'art. 727 c.p.c., ordinava a parte ricorrente di produrre prova degli adempimenti. Il ricorrente depositava in data 15 settembre 2025 la prova di solo parte dei citati adempimenti. Con decreto reso in data 8 maggio 2024, osservato che parte ricorrente aveva depositato esclusivamente le prove della pubblicazione per estratto una sola volta sulla gazzetta ufficiale in data 24 settembre 2022 e due volte su “Il Gazzettino”, cosicché erano mancanti le prove della seconda pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di entrambe le pubblicazioni su “L'amico del popolo”, ordinava a parte ricorrente di provvedere a riguardo. Infine, in data 20 maggio 2024, parte ricorrente depositava prova delle pubblicazioni mancanti.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di cui in appresso.
3. Dalla parte motiva del decreto di nomina del curatore dello scomparso, avente ad oggetto colui di cui oggi si chiede di dichiarare la morte presunta, risulta che in data 13 ottobre 2008 era stata denunciata la scomparsa di e che le ricerche di costui Persona_1 avevano solo consentito di rinvenire l'autovettura di sua proprietà abbandonata in una zona isolata del comune di ME (BL). Dall'istruttoria esperita in quel procedimento, era stato accertato che non costavano movimentazioni patrimoniali da parte dello scomparso, che costui soffriva da tempo di turbe psichiche, che aveva da qualche tempo arbitrariamente interrotto l'assunzione di psicofarmaci con i quali era in cura, che in passato era già accaduto che il Per_1 fosse rinvenuto mentre vagava per il paese. Quanto ai fatti immediatamente precedenti la scomparsa dell'interessato, era stato accertato che, dalla denuncia sporta dal di lui fratello, sig. risultava che Persona_2
nella mattina del 10 ottobre 2008, fosse uscito di casa a bordo della Persona_1 propria autovettura Fiat Grande Punto e poi rientrato nel pomeriggio, per poi andarsene nuovamente, sempre in auto. Da quel giorno, nonostante le ricerche svolte dai familiari, nessuno ebbe più notizie di
Persona_1
4. Ciò premesso, va rilevato che, a seguito del ricorso e del decreto del Presidente del tribunale, sono state eseguite le pubblicazioni previste dall'art. 727 c.p.c. nel termine assegnato. A riguardo, si osserva che si è provveduto alla pubblicazione per estratto della domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 13 settembre 2022 e 24 settembre 2022, ne “Il Gazzettino”, edizione di Belluno, in data 9 settembre 2022 e 21 settembre 2022 e, infine, ne “L'amico del Popolo”, in data 8 settembre 2022 e 22 settembre 2022. 5. Quanto alle circostanze di fatto della scomparsa, non esistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta nelle more del procedimento per nomina di curatore dello scomparso RVG 406/2009, avente ad oggetto il medesimo Persona_1
6. Né il ricorrente, né l'intervenuto hanno richiesto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 728 c.p.c.
7. Alla luce della documentazione in atti, sussistono le condizioni richieste dagli artt. 58 c.c. e 726 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di morte presunta di essendo Persona_1 trascorsi più di dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Si deve dunque dichiarare presunta la morte di come avvenuta a ME Persona_1
(BL) il giorno 13 ottobre 2008. 8. Ai sensi dell'art. 729 c.p.c., va ordinata la pubblicazione – da eseguirsi a cura di qualsiasi interessato, secondo il disposto dell'art. 729, 2° comma, c.p.c. – della presente sentenza, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia. Va altresì ordinato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo Valbelluna di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, a norma dell'art. 49, 1° comma, lett. j, del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2022, così provvede:
1) a norma degli artt. 58 c.c. e 726 ss. c.p.c., dichiara presunta il giorno 13 ottobre 2008, in ME, (BL) la morte di nato a [...] il giorno 18 ottobre 1947; Persona_1
2) ordina la pubblicazione della presente sentenza, a cura della parte ricorrente, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 729 c.p.c.;
3) manda alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione prevista dall'art. 731 c.p.c., ed ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo Valbelluna di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, a norma dell'art. 49, 1° comma, lett. j, del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 24 marzo 2025.
Il Presidente,
dott. Umberto Giacomelli
L'estensore, dott. Beniamino Margiotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Umberto Giacomelli presidente dott.ssa Chiara Sandini giudice dott. Beniamino Margiotta giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione di morte presunta RVG 912/2022 introdotto con ricorso depositato da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Patelmo, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Belluno, via Matteotti 8, come da procura in atti
- ricorrente -
con l'intervento di (c.f. non dichiarato), rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Elisabetta Bastianon, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Pieve del Grappa (TV), via Roma Crespano 1/8, come da procura in atti
- intervenuta –
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: dichiarazione di morte presunta di nato ME (BL) il 18 Persona_1 ottobre 1947 Conclusioni delle parti: Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: “Che l'On. Tribunale di Belluno Voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta del Sig. Per_1
[...]
Parte intervenuta ha concluso come da comparsa di intervento: “CHIEDE venga emessa sentenza di dichiarazione di morte presunta del signor ”. Persona_1
Il Pubblico ministero ha concluso in data 21 marzo 2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 5 luglio 2022, in qualità di Parte_1 curatore ed erede legittimo dell'interessato già dichiarato scomparso, esponeva che nato a [...] il giorno 18 ottobre 1947, con ultima residenza e Persona_1 domicilio in Comune di ME (BL), Quartiere Europa 15, era scomparso a far data dal 13 ottobre 2008. Con decreto reso in data 21 luglio 2022, il Presidente del tribunale nominava il Giudice relatore e ordinava che estratto della domanda fosse pubblicato per due volte consecutive a distanza non inferiore a dieci giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani “Il Gazzettino”, edizione di Belluno, e “L'amico del Popolo” con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Con decreto reso in data 9 agosto 2023, il Giudice relatore, osservato che non erano presenti agli atti le prove delle avvenute pubblicazioni di cui all'art. 727 c.p.c., ordinava a parte ricorrente di produrre prova degli adempimenti. Il ricorrente depositava in data 15 settembre 2025 la prova di solo parte dei citati adempimenti. Con decreto reso in data 8 maggio 2024, osservato che parte ricorrente aveva depositato esclusivamente le prove della pubblicazione per estratto una sola volta sulla gazzetta ufficiale in data 24 settembre 2022 e due volte su “Il Gazzettino”, cosicché erano mancanti le prove della seconda pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di entrambe le pubblicazioni su “L'amico del popolo”, ordinava a parte ricorrente di provvedere a riguardo. Infine, in data 20 maggio 2024, parte ricorrente depositava prova delle pubblicazioni mancanti.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di cui in appresso.
3. Dalla parte motiva del decreto di nomina del curatore dello scomparso, avente ad oggetto colui di cui oggi si chiede di dichiarare la morte presunta, risulta che in data 13 ottobre 2008 era stata denunciata la scomparsa di e che le ricerche di costui Persona_1 avevano solo consentito di rinvenire l'autovettura di sua proprietà abbandonata in una zona isolata del comune di ME (BL). Dall'istruttoria esperita in quel procedimento, era stato accertato che non costavano movimentazioni patrimoniali da parte dello scomparso, che costui soffriva da tempo di turbe psichiche, che aveva da qualche tempo arbitrariamente interrotto l'assunzione di psicofarmaci con i quali era in cura, che in passato era già accaduto che il Per_1 fosse rinvenuto mentre vagava per il paese. Quanto ai fatti immediatamente precedenti la scomparsa dell'interessato, era stato accertato che, dalla denuncia sporta dal di lui fratello, sig. risultava che Persona_2
nella mattina del 10 ottobre 2008, fosse uscito di casa a bordo della Persona_1 propria autovettura Fiat Grande Punto e poi rientrato nel pomeriggio, per poi andarsene nuovamente, sempre in auto. Da quel giorno, nonostante le ricerche svolte dai familiari, nessuno ebbe più notizie di
Persona_1
4. Ciò premesso, va rilevato che, a seguito del ricorso e del decreto del Presidente del tribunale, sono state eseguite le pubblicazioni previste dall'art. 727 c.p.c. nel termine assegnato. A riguardo, si osserva che si è provveduto alla pubblicazione per estratto della domanda nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 13 settembre 2022 e 24 settembre 2022, ne “Il Gazzettino”, edizione di Belluno, in data 9 settembre 2022 e 21 settembre 2022 e, infine, ne “L'amico del Popolo”, in data 8 settembre 2022 e 22 settembre 2022. 5. Quanto alle circostanze di fatto della scomparsa, non esistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta nelle more del procedimento per nomina di curatore dello scomparso RVG 406/2009, avente ad oggetto il medesimo Persona_1
6. Né il ricorrente, né l'intervenuto hanno richiesto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 728 c.p.c.
7. Alla luce della documentazione in atti, sussistono le condizioni richieste dagli artt. 58 c.c. e 726 e ss. c.p.c. per la dichiarazione di morte presunta di essendo Persona_1 trascorsi più di dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Si deve dunque dichiarare presunta la morte di come avvenuta a ME Persona_1
(BL) il giorno 13 ottobre 2008. 8. Ai sensi dell'art. 729 c.p.c., va ordinata la pubblicazione – da eseguirsi a cura di qualsiasi interessato, secondo il disposto dell'art. 729, 2° comma, c.p.c. – della presente sentenza, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia. Va altresì ordinato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo Valbelluna di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, a norma dell'art. 49, 1° comma, lett. j, del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2022, così provvede:
1) a norma degli artt. 58 c.c. e 726 ss. c.p.c., dichiara presunta il giorno 13 ottobre 2008, in ME, (BL) la morte di nato a [...] il giorno 18 ottobre 1947; Persona_1
2) ordina la pubblicazione della presente sentenza, a cura della parte ricorrente, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 729 c.p.c.;
3) manda alla Cancelleria di provvedere alla comunicazione prevista dall'art. 731 c.p.c., ed ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo Valbelluna di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché sarà passata in giudicato, a norma dell'art. 49, 1° comma, lett. j, del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 24 marzo 2025.
Il Presidente,
dott. Umberto Giacomelli
L'estensore, dott. Beniamino Margiotta