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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 629 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 2.07.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 10.6.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1858/2016, emessa e depositata in data 12.09.2016, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Leonardo Rania, presso lo studio del quale, in Catanzaro alla via E.
De Riso n. 77 ha eletto domicilio
-APPELLANTE =
E
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Carmelo Pisarro, nello studio del quale, in Bisignano, al Vico
III la Motta 5 ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento del presente gravame, accertare
e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, riformare/annullare la sentenza impugnata, rigettando totalmente la domanda attrice, con ogni conseguente statuizione, altresì disponendo per la trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Cosenza della relativa statuizione, in riferimento al fondo rustico, con annesso fabbricato, ubicato alla Località Prebenda di Bisignano riportati in catasto alla partita n. 493, fg. 53, p.lle 39b – (def. 54) – 36b – (def. 53) –
e 6, per come descritto nella sentenza appellata. Con vittoria di spese di lite.”
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “La notifica è stata eseguita correttamente ed ha raggiunto lo scopo, pertanto, la domanda è infondata e va rigettata confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarre.”
PREMESSA IN FATTO
, assumendo di aver posseduto uti dominus e in maniera ininterrotta e Controparte_1 pacifica per oltre vent'anni il fondo rustico e l'annesso fabbricato ubicati alla località
Prebenda di Bisignano, individuati in catasto alla partita n. 493, fg. 53, part.lle 39b – def. 54 – 36b – def 53 – e 6, adiva il Tribunale di Cosenza per ottenere la declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione degli immobili anzidetti.
I convenuti non si costituivano e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Esaminata la documentazione in atti e svolta attività istruttoria a mezzo di prova per testi, il giudice di prime cure accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava perfezionato in capo a l'acquisto per usucapione dei beni oggetto di Controparte_1
causa.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva gravame , lamentando, Parte_1
anzitutto, il mancato perfezionamento della notifica della citazione in primo grado.
Deduceva, infatti, che il plico – spedito in data 1.3.2012 - non era mai giunto a destinazione, ma restituito al mittente, come risultante dagli avvisi di ricevimento
2 prodotti in giudizio dallo stesso attore, recanti data 8.3.2012.
In secondo luogo, lamentava che la notificazione avrebbe dovuto eseguirsi in
Bisignano, alla Piazza Collina Castello, dove egli risiedeva al tempo della richiesta notificazione;
che, inoltre, anche assumendo che la notifica andasse indirizzata, come avvenuto, a Caracas – Venezuela, essa avrebbe dovuto eseguirsi secondo il procedimento per la notifica degli atti giudiziari all'estero di cui alla Convenzione dell'Aja del 1965, in applicazione dell'art. 142, co.2 c.p.c., e non, come avvenuto, secondo le regole di cui al codice di procedura civile.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inesistenza o la nullità della notificazione dell'atto di citazione e, conseguentemente, domandava l'annullamento o la riforma della sentenza di primo grado.
Nel merito, censurava la decisione impugnata nella parte in cui accertava il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva in capo a parte appellata, la quale, a suo dire, avrebbe detenuto il fondo in qualità di rappresentante di , cognato del Persona_1
convenuto, in virtù di procura generale, giusto atto pubblico del 16 settembre 1981, per notaio dr. , debitamente prodotta. Persona_2
Si costituiva , il quale, argomentando in ordine all'infondatezza di Controparte_1
quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dello spiegato appello.
La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle comparse di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
Dalle risultanze documentali si evince che, al tempo della notifica, il convenuto in primo grado era residente all'estero, e, in particolare, in Caracas – Venezuela;
sempre in Caracas risultavano risiedere anche le altre convenute.
Sennonché, la notifica della citazione in primo grado richiesta dall'avvocato di parte attrice nei confronti dei convenuti e Controparte_2 Parte_1 CP_3
) risulta ineseguita: negli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio dall'odierno
[...]
appellato risulta, infatti, che il mittente e il destinatario del plico raccomandato contenente l'atto giudiziario sono stati invertiti, con indicazione del primo nello spazio
3 riservato al secondo, e viceversa, per come segnalato dall'addetto postale sui relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate, ove risulta cancellato con segni di penna il nome del destinatario della missiva (collocato nello spazio deputato, invece, a contenere il soggetto al quale restituire l'avviso di ricevimento) e risulta evidenziato con una freccia, invece, il nome e indirizzo dell'avvocato Carmelo Pisarro, collocato nello spazio deputato all'indicazione del destinatario del plico. Quindi, la notifica è rimasta incompiuta, avendo il richiedente notificato l'atto a se stesso;
le raccomandate, quindi, non risultano essere mai uscite dall'Italia. Tant'è che non risulta neppure il bollo dell'ufficio postale ricevente, né risulta compilato alcuno spazio relativo all'esito della notifica né vi è la forma dell'addetto postale dell'ufficio ricevente nell'apposito spazio.
Ne consegue l'inesistenza della notifica, versandosi in un caso di mancato perfezionamento del procedimento notificatorio per mancanza di un elemento costitutivo attinente alla fase di consegna.
Con le sentenze gemelle nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, infatti, è stato affermato il seguente principio di diritto:
"L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa";
Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice di prime cure ha errato nell'addivenire ad una pronuncia nel merito, previa declaratoria della contumacia dei
4 convenuti non costituiti, laddove avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La sentenza è, dunque, nulla e la causa va rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Quanto al profilo delle spese, mentre può confermarsi la statuizione di
“compensazione” delle spese del primo grado (trattasi, più propriamente, di irripetibilità di esse, non potendo tecnicamente predicarsi una compensazione ove una delle parti non sia costituita), si osserva che risponde ad un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui, in caso di rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., il giudice di appello deve condannare la parte che ha dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr. Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11865). Le spese del presente grado seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio;
il pagamento va disposto in favore dell'Erario, essendo l'appellante ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza Parte_1
n. 1858/2016 pubblicata il 12.09.2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al giudice di primo grado;
2. condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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