Articolo 1 della Legge 4 ottobre 2013, n. 117
Articolo 2
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29 ottobre 2013
Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2012, n. 229 , sono introdotte, per l'anno finanziario 2013, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all' art. 1:
- La legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
Entrata in vigore il 29 ottobre 2013
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