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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1838/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14802/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240104142327000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento 097 2024 0104142327 notificatale in data 05/07/2024. La cartella contiene la richiesta del pagamento dell'IRPEF relativa all'anno 2020 che, in virtù dell'ordinario controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973, non risultava versata (valore della controversia: 4.673,06 Euro).
Le censure svolte dalla contribuente, nel ricorso e nelle successive memorie, sono così sintetizzate:
-omessa notifica della comunicazione dei controlli formali;
-mancanza di fondamento delle pretese di pagamento che risultano non dovute
-intercorsa decadenza del potere ad agire dell'Ente impositore.
Conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità di quanto impugnato, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo dichiararsi il ricorso infondato. La comunicazione preventiva risulta notificata con la procedura di compiuta giacenza. Contesta, altresì, la decadenza dell'Amministrazione.
All'udienza odierna, la parte dichiara di rinunciare al ricorso avendo fatto richiesta la contribuente di rateizzazione, come da documentazione prodotta, chiedendo la compensazione delle spese. L'Ufficio, anch'esso presente, prende atto della rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume valore assorbente la circostanza per la quale la contribuente ha chiesto in data 22.4.2025 la rateizzazione, documentando il pagamento delle prime sei rate. In udienza, poi, ha rinunciato al ricorso.
Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per la rinuncia della contribuente al ricorso.
Sulle spese, le stesse possono compensarsi perché esaminato il fascicolo processuale, risulta che la contribuente, sostanzialmente, prestava acquiescenza alla pretesa di cui all'atto impugnato poco dopo il deposito delle controdeduzioni da parte dell'Ufficio, condividendo la posizione dell'Amministrazione tempestivamente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte della contribuente. Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il Giudice
NA UF
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14802/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240104142327000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento 097 2024 0104142327 notificatale in data 05/07/2024. La cartella contiene la richiesta del pagamento dell'IRPEF relativa all'anno 2020 che, in virtù dell'ordinario controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973, non risultava versata (valore della controversia: 4.673,06 Euro).
Le censure svolte dalla contribuente, nel ricorso e nelle successive memorie, sono così sintetizzate:
-omessa notifica della comunicazione dei controlli formali;
-mancanza di fondamento delle pretese di pagamento che risultano non dovute
-intercorsa decadenza del potere ad agire dell'Ente impositore.
Conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità di quanto impugnato, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo dichiararsi il ricorso infondato. La comunicazione preventiva risulta notificata con la procedura di compiuta giacenza. Contesta, altresì, la decadenza dell'Amministrazione.
All'udienza odierna, la parte dichiara di rinunciare al ricorso avendo fatto richiesta la contribuente di rateizzazione, come da documentazione prodotta, chiedendo la compensazione delle spese. L'Ufficio, anch'esso presente, prende atto della rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume valore assorbente la circostanza per la quale la contribuente ha chiesto in data 22.4.2025 la rateizzazione, documentando il pagamento delle prime sei rate. In udienza, poi, ha rinunciato al ricorso.
Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per la rinuncia della contribuente al ricorso.
Sulle spese, le stesse possono compensarsi perché esaminato il fascicolo processuale, risulta che la contribuente, sostanzialmente, prestava acquiescenza alla pretesa di cui all'atto impugnato poco dopo il deposito delle controdeduzioni da parte dell'Ufficio, condividendo la posizione dell'Amministrazione tempestivamente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte della contribuente. Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il Giudice
NA UF