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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3635/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3635/2021 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto: azione di regresso dell' , CP_1
PROMOSSA DA
Controparte_2
( - c.f. in persona del Direttore Regionale pro-
[...] CP_1 P.IVA_1 tempore dell' del Lazio, dr. giusta Delibera CP_1 Controparte_3 del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' CP_1 [...]
n. 45 del 26.2.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco CP_4
c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._1 Persona_1 del 28.07.2020, Rep. 89932 –Racc. 26221), allegata al ricorso;
[...]
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_5
, con sede legale in piazzale delle Regioni n. 25. Pomezia (00040) (RM) P.IVA_2
- Resistente – E
, c.f. , in qualità di amministratore unico Controparte_6 C.F._2
e legale rappresentante di residente in [...] – 00187 – Controparte_5
Roma;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 5/10/2021, l' chiedeva all'intestato Tribunale: “NEL CP_1
MERITO, ED IN PRINCIPALITA'
1) accertata la civile e penale responsabilità del datore di lavoro, condannarsi la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 Parte_1
, in qualità di amministratore e legale rappresentante, in via tra loro solidale, a
[...] pagare, all , la somma di € 11.773,36 o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre CP_1 alla rivalutazione ed agli interessi compensativi di legge. 2) Spese, competenze ed onorari rifusi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. e restavano contumaci in giudizio. Controparte_5 Controparte_6
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 14/10/2021 per il giorno
22/11/2022, che veniva poi differita d'ufficio alle udienze del 27/6/2023 e del 16/1/2024; in data 4/7/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente;
all'udienza già fissata del 16/1/2024 la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 17/1/2024 veniva emessa ordinanza istruttoria;
all'udienza del 31/10/2024 venivano assunte le testimonianze di e (testimoni di Testimone_1 Testimone_2
2 parte ricorrente); seguiva l'udienza del 15/7/2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalla parte ricorrente e nell'assunzione delle prove testimoniali relative alle dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_2
2. In fatto e in diritto.
5. Si precisa in fatto che l'istruttoria -in particolare sulla base delle dichiarazioni concordanti dei testi escussi in giudizio e - ha consentito di accertare che in data Tes_1 Tes_2
22/12/2016, verso le ore 14.30, il lavoratore , dipendente di Testimone_2 Controparte_5 in persona del rappresentante legale , subiva un infortunio durante lo Controparte_6 svolgimento dell'attività lavorativa in Pomezia, via Vaccareccia nei pressi del civico n. 12, ove si stava procedendo alla pulizia di una cunetta. Detti lavori vennero svolti mediante l'ausilio di un miniescavatore modello OB SK455R2, condotto da Testimone_1 dipendente della società convenuta;
i lavori vennero eseguiti su disposizione del datore di lavoro e del capo cantiere quest'ultimo, impartite le direttive, si Parte_2 allontanava dal luogo di esecuzione del lavoro.
6. Durante lo svolgimento del lavoro, mentre era alla guida del Testimone_1 miniescavatore, nel fare retromarcia, investiva , che veniva scaraventato nella Testimone_2 cunetta, urtando violentemente il torace al suolo. Quest'ultimo riportava lesioni personali da cui derivava una malattia consistita in “fratture multiple” giudicate guaribili in 93 giorni (v. sentenza patteggiamento Trib. di Velletri del 31/10/2019, n. 2679/2019). Il datore di lavoro denunciava l'infortunio in data 27/12/2016 (v. doc. n. 13). L liquidava al lavoratore per CP_1
l'infortunio occorso la somma complessiva di € 11773,36 ai sensi del dPR 1124/1965 e del dlgs.vo n. 38/2000 (v. certificazione allegato 12 al ricorso). CP_1
7. Sulla base degli atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria e dagli Ispettori della
, veniva accertato che sussisteva la violazione colposa della normativa Parte_3 antinfortunistica da parte del datore di lavoro poiché il miniescavatore modello OB
SK455R2 era privo degli specchietti retrovisori, oltre che di luce sul tettuccio, in violazione
3 dell'art. 71 co. 3 dlgs.vo 81/2008; inoltre il predetto escavatore non era stato sottoposto ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo i requisiti di sicurezza in violazione dell'art. 71 co. 4 dlgs.vo 81/2008; si aggiunga che nella zona di lavoro non erano state adottate delle regole al fine di evitare che i lavoratori a piedi, come il fossero feriti Tes_2 dalla attrezzature in uso, in ulteriore violazione dell'art. 71 co. 6 dlgs.vo 81/2008.
8. Si precisa che degli atti di indagine si dà conto nella sentenza di patteggiamento del Trib. di
Velletri del 31/10/2019, n. 2679/2019, definitiva, (v. allegato 9 al ricorso), che rappresenta nel presente giudizio prova certa della penale responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio occorso al e ai sensi dell'art. 445 co. 1 bis cpp;
si precisa ulteriormente Tes_2 che la sentenza di patteggiamento “è equiparata a una pronuncia di condanna”, non ricorrendo nel caso di specie le eccezioni introdotte dall'art. 25 lett. b) d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma “Cartabia”).
9. Si evidenzia che i fatti dedotti risultano provati nel presente giudizio oltre che in base alla sentenza penale di patteggiamento cit., anche in base alle convergenti dichiarazioni testimoniali rese dai testi e (v. verbale udienza 31/10/2024). Tes_1 Tes_2
10. Ciò posto, si precisa in diritto che il presupposto per l'esperimento dell'azione di regresso
è la sussistenza delle responsabilità penale del datore di lavoro (accertata nel corso di un processo penale o incidenter tantum nel corso di una controversia civile) per le lesioni occorse al lavoratore in occasione di un infortunio sul lavoro.
Così recita l'art. 10 del d.P.R. 30.06.1965 n° 1124:
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
4 Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
L'art. 11 prevede il diritto dell' di rivalersi nel termine di tre anni dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilità del datore di lavoro.
11. Ebbene nel caso per cui è processo la penale responsabilità della resistente è stata definitivamente accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato di patteggiamento del Trib. di Velletri del 31/10/2019, n. 2679/2019 e l'azione è stata esperita dall' nel CP_1 termine triennale previsto dall'art. 11 cit..
12. Con riferimento alla valenza nel giudizio civile della sentenza penale, secondo l'insegnamento più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda ex mulitis Cass. ordinanza 14648/11) secondo cui: “Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”. Ancora, “Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza” (v. sentenza n. 22200/10).
Pertanto, seppure tale sentenza non esplica un effetto diretto nel giudizio in oggetto, per i limiti soggettivi al giudicato, atteso che di quel giudizio l' non fece parte, CP_1 cionondimeno assume una rilevanza probatoria atipica rilevante, ai fini della ricostruzione e
5 appropriazione di quel procedimento logico (incontestati i fatti storici posti a base dello stesso) di questo giudicante.
Il giudice penale ha, infatti, definitivamente accertato che il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi impostigli dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
13. L'accertamento posto in essere in sede penale appare del tutto condivisibile nel presente giudizio, anche alla luce delle testimonianze assunte in questa sede che hanno confermato il fatto storico nella sua materialità, nonché la colpa del datore di lavoro per la violazione delle normativa antiinfortunistica preposta ad evitare l'evento poi verificatosi (in particolare assenza di specchietti retrovisori del miniescavatore e assenza di predisposizione di regole di passaggio nel posto di esecuzione del lavoro per i lavoratori a piedi), il che consente di affermare la sussistenza del presupposto essenziale dell'azione di regresso intrapresa dall' , id est l'avvenuta commissione di un reato da parte del datore di lavoro che CP_2 rappresenta fatto costitutivo del diritto al regresso.
14. In ordine alla quantificazione del diritto dedotto dall' nel presente giudizio, sussiste CP_2 certificazione in atti della somma liquidata al lavoratore pari ad € 11.773,36 il 16/3/2021 (v. allegato 12), con la precisazione che il datore di lavoro risponde nei limiti della propria colpa civile (che coincide nei presupposti con quella penale) anche quando è chiamato in regresso, non potendo essere condannato in sede di regresso ad una somma superiore al limite accertato della propria responsabilità civile (artt. 10-11 d.p.r. n. 1124/1965).
15. In definitiva, quindi, sussistono tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione di regresso, da parte dell' , e per l'effetto accerta e dichiara la civile responsabilità di CP_1 [...] in persona del rappresentante legale e di n.q. di CP_5 Controparte_6 amministratore unico e rappresentante legale della predetta società per l'infortunio occorso in data 22/12/2016 a e per l'effetto condanna e Testimone_2 Controparte_5 CP_6
, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell' della somma di € 11.773,76
[...] CP_1 oltre interessi dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
6 16. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna e Controparte_5
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_6 CP_1 che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 11.773,76 (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50 €.
17. Condanna, dunque, e , in solido tra loro, al Controparte_5 Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate nella misura di € 43,00 per CP_1 spese, € 2695,50 per onorari, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accerta e dichiara la civile responsabilità di in persona del rappresentante Controparte_5 legale e di n.q. di amministratore unico e rappresentante legale della Controparte_6 predetta società per l'infortunio occorso in data 22/12/2016 a;
Testimone_2
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_5 Controparte_6 confronti dell' della somma di € 11.773,76 oltre interessi dal dì della liquidazione sino CP_1 al soddisfo;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_6 di lite in favore dell' liquidate nella misura di € 43,00 per spese, € 2695,50 per CP_1
7 onorari, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 15 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3635/2021 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto: azione di regresso dell' , CP_1
PROMOSSA DA
Controparte_2
( - c.f. in persona del Direttore Regionale pro-
[...] CP_1 P.IVA_1 tempore dell' del Lazio, dr. giusta Delibera CP_1 Controparte_3 del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' CP_1 [...]
n. 45 del 26.2.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco CP_4
c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._1 Persona_1 del 28.07.2020, Rep. 89932 –Racc. 26221), allegata al ricorso;
[...]
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F. Controparte_5
, con sede legale in piazzale delle Regioni n. 25. Pomezia (00040) (RM) P.IVA_2
- Resistente – E
, c.f. , in qualità di amministratore unico Controparte_6 C.F._2
e legale rappresentante di residente in [...] – 00187 – Controparte_5
Roma;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 5/10/2021, l' chiedeva all'intestato Tribunale: “NEL CP_1
MERITO, ED IN PRINCIPALITA'
1) accertata la civile e penale responsabilità del datore di lavoro, condannarsi la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 Parte_1
, in qualità di amministratore e legale rappresentante, in via tra loro solidale, a
[...] pagare, all , la somma di € 11.773,36 o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre CP_1 alla rivalutazione ed agli interessi compensativi di legge. 2) Spese, competenze ed onorari rifusi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. e restavano contumaci in giudizio. Controparte_5 Controparte_6
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 14/10/2021 per il giorno
22/11/2022, che veniva poi differita d'ufficio alle udienze del 27/6/2023 e del 16/1/2024; in data 4/7/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente;
all'udienza già fissata del 16/1/2024 la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 17/1/2024 veniva emessa ordinanza istruttoria;
all'udienza del 31/10/2024 venivano assunte le testimonianze di e (testimoni di Testimone_1 Testimone_2
2 parte ricorrente); seguiva l'udienza del 15/7/2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalla parte ricorrente e nell'assunzione delle prove testimoniali relative alle dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_2
2. In fatto e in diritto.
5. Si precisa in fatto che l'istruttoria -in particolare sulla base delle dichiarazioni concordanti dei testi escussi in giudizio e - ha consentito di accertare che in data Tes_1 Tes_2
22/12/2016, verso le ore 14.30, il lavoratore , dipendente di Testimone_2 Controparte_5 in persona del rappresentante legale , subiva un infortunio durante lo Controparte_6 svolgimento dell'attività lavorativa in Pomezia, via Vaccareccia nei pressi del civico n. 12, ove si stava procedendo alla pulizia di una cunetta. Detti lavori vennero svolti mediante l'ausilio di un miniescavatore modello OB SK455R2, condotto da Testimone_1 dipendente della società convenuta;
i lavori vennero eseguiti su disposizione del datore di lavoro e del capo cantiere quest'ultimo, impartite le direttive, si Parte_2 allontanava dal luogo di esecuzione del lavoro.
6. Durante lo svolgimento del lavoro, mentre era alla guida del Testimone_1 miniescavatore, nel fare retromarcia, investiva , che veniva scaraventato nella Testimone_2 cunetta, urtando violentemente il torace al suolo. Quest'ultimo riportava lesioni personali da cui derivava una malattia consistita in “fratture multiple” giudicate guaribili in 93 giorni (v. sentenza patteggiamento Trib. di Velletri del 31/10/2019, n. 2679/2019). Il datore di lavoro denunciava l'infortunio in data 27/12/2016 (v. doc. n. 13). L liquidava al lavoratore per CP_1
l'infortunio occorso la somma complessiva di € 11773,36 ai sensi del dPR 1124/1965 e del dlgs.vo n. 38/2000 (v. certificazione allegato 12 al ricorso). CP_1
7. Sulla base degli atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria e dagli Ispettori della
, veniva accertato che sussisteva la violazione colposa della normativa Parte_3 antinfortunistica da parte del datore di lavoro poiché il miniescavatore modello OB
SK455R2 era privo degli specchietti retrovisori, oltre che di luce sul tettuccio, in violazione
3 dell'art. 71 co. 3 dlgs.vo 81/2008; inoltre il predetto escavatore non era stato sottoposto ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo i requisiti di sicurezza in violazione dell'art. 71 co. 4 dlgs.vo 81/2008; si aggiunga che nella zona di lavoro non erano state adottate delle regole al fine di evitare che i lavoratori a piedi, come il fossero feriti Tes_2 dalla attrezzature in uso, in ulteriore violazione dell'art. 71 co. 6 dlgs.vo 81/2008.
8. Si precisa che degli atti di indagine si dà conto nella sentenza di patteggiamento del Trib. di
Velletri del 31/10/2019, n. 2679/2019, definitiva, (v. allegato 9 al ricorso), che rappresenta nel presente giudizio prova certa della penale responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio occorso al e ai sensi dell'art. 445 co. 1 bis cpp;
si precisa ulteriormente Tes_2 che la sentenza di patteggiamento “è equiparata a una pronuncia di condanna”, non ricorrendo nel caso di specie le eccezioni introdotte dall'art. 25 lett. b) d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma “Cartabia”).
9. Si evidenzia che i fatti dedotti risultano provati nel presente giudizio oltre che in base alla sentenza penale di patteggiamento cit., anche in base alle convergenti dichiarazioni testimoniali rese dai testi e (v. verbale udienza 31/10/2024). Tes_1 Tes_2
10. Ciò posto, si precisa in diritto che il presupposto per l'esperimento dell'azione di regresso
è la sussistenza delle responsabilità penale del datore di lavoro (accertata nel corso di un processo penale o incidenter tantum nel corso di una controversia civile) per le lesioni occorse al lavoratore in occasione di un infortunio sul lavoro.
Così recita l'art. 10 del d.P.R. 30.06.1965 n° 1124:
“L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
4 Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
L'art. 11 prevede il diritto dell' di rivalersi nel termine di tre anni dal passaggio in CP_1 giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilità del datore di lavoro.
11. Ebbene nel caso per cui è processo la penale responsabilità della resistente è stata definitivamente accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato di patteggiamento del Trib. di Velletri del 31/10/2019, n. 2679/2019 e l'azione è stata esperita dall' nel CP_1 termine triennale previsto dall'art. 11 cit..
12. Con riferimento alla valenza nel giudizio civile della sentenza penale, secondo l'insegnamento più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda ex mulitis Cass. ordinanza 14648/11) secondo cui: “Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”. Ancora, “Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile;
a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza” (v. sentenza n. 22200/10).
Pertanto, seppure tale sentenza non esplica un effetto diretto nel giudizio in oggetto, per i limiti soggettivi al giudicato, atteso che di quel giudizio l' non fece parte, CP_1 cionondimeno assume una rilevanza probatoria atipica rilevante, ai fini della ricostruzione e
5 appropriazione di quel procedimento logico (incontestati i fatti storici posti a base dello stesso) di questo giudicante.
Il giudice penale ha, infatti, definitivamente accertato che il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi impostigli dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
13. L'accertamento posto in essere in sede penale appare del tutto condivisibile nel presente giudizio, anche alla luce delle testimonianze assunte in questa sede che hanno confermato il fatto storico nella sua materialità, nonché la colpa del datore di lavoro per la violazione delle normativa antiinfortunistica preposta ad evitare l'evento poi verificatosi (in particolare assenza di specchietti retrovisori del miniescavatore e assenza di predisposizione di regole di passaggio nel posto di esecuzione del lavoro per i lavoratori a piedi), il che consente di affermare la sussistenza del presupposto essenziale dell'azione di regresso intrapresa dall' , id est l'avvenuta commissione di un reato da parte del datore di lavoro che CP_2 rappresenta fatto costitutivo del diritto al regresso.
14. In ordine alla quantificazione del diritto dedotto dall' nel presente giudizio, sussiste CP_2 certificazione in atti della somma liquidata al lavoratore pari ad € 11.773,36 il 16/3/2021 (v. allegato 12), con la precisazione che il datore di lavoro risponde nei limiti della propria colpa civile (che coincide nei presupposti con quella penale) anche quando è chiamato in regresso, non potendo essere condannato in sede di regresso ad una somma superiore al limite accertato della propria responsabilità civile (artt. 10-11 d.p.r. n. 1124/1965).
15. In definitiva, quindi, sussistono tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione di regresso, da parte dell' , e per l'effetto accerta e dichiara la civile responsabilità di CP_1 [...] in persona del rappresentante legale e di n.q. di CP_5 Controparte_6 amministratore unico e rappresentante legale della predetta società per l'infortunio occorso in data 22/12/2016 a e per l'effetto condanna e Testimone_2 Controparte_5 CP_6
, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell' della somma di € 11.773,76
[...] CP_1 oltre interessi dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
6 16. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna e Controparte_5
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_6 CP_1 che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari ad € 11.773,76 (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
832,00 €
4) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 2695,50 €.
17. Condanna, dunque, e , in solido tra loro, al Controparte_5 Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate nella misura di € 43,00 per CP_1 spese, € 2695,50 per onorari, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accerta e dichiara la civile responsabilità di in persona del rappresentante Controparte_5 legale e di n.q. di amministratore unico e rappresentante legale della Controparte_6 predetta società per l'infortunio occorso in data 22/12/2016 a;
Testimone_2
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento nei Controparte_5 Controparte_6 confronti dell' della somma di € 11.773,76 oltre interessi dal dì della liquidazione sino CP_1 al soddisfo;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_6 di lite in favore dell' liquidate nella misura di € 43,00 per spese, € 2695,50 per CP_1
7 onorari, oltre a € 404,32 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 15 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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