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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13062 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 57809 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 19/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 57809/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(CF: ) Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Parenti, elettivamente domiciliate in
Roma, in Via Virgilio 8, attrici contro
(CF: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Leonardi, elettivamente domiciliata in Roma, in Via del Tempio di Giove 21, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del
14.11.2023 (prot.53651), notificato il 29.11.2023, l' del CP_2 CP_3 ordinò a e alla figlia in quanto occupanti Parte_2 Parte_1 senza titolo, il rilascio dell'alloggio sito in Roma, Lungotevere Testaccio 20, fabbricato 1, scala b, interno 8, codice immobile 6265108234.
Detto decreto è stato impugnato dalle citate e Parte_2 Parte_1
con ricorso presentato a questo Tribunale il 18.12.2023, notificato a Roma
[...] capitale il 17.4.2024.
1
A sostegno di detto ricorso la difesa della e della ha esposto: Pt_2 Parte_1 che l'immobile era stato assegnato al nucleo famigliare Persona_1 famiglia paterna di , nell'anno 1943; che e Parte_2 Parte_2 la figlia vivevano e avevano la residenza nell'immobile fin dal Parte_1
1982; che alla morte di , nell'anno 1982, il contratto di locazione Persona_2 con l'allora era stato intestato alla di lei figlia a CP_4 Parte_2 seguito di regolare subentro ai sensi dell'art.12 della L.R.Lazio 12/1999; che a causa del passaggio della gestione degli alloggi dallo al Comune di Roma “il CP_4 contratto di assegnazione e/o di variazione della proprietà non era mai stato trasmesso agli abitanti dell'immobile”; che e la figlia Parte_2 avevano sempre inviato all' i censimenti anagrafici e Parte_1 CP_2
“pagato la pigione/canone locatizio”; che se le stesse fossero state occupanti senza titolo non avrebbero potuto ottenere l'allaccio delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica.
La difesa delle ricorrenti ha quindi così concluso:
“In via principale e urgente, ordinare, anche inaudita altera parte, la sospensione del Decreto di rilascio dell'alloggio prot. N° 53651 emesso dal Comune di Roma e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalle ricorrenti;
in via ulteriormente principale annullare, revocare e porre nel nulla, ed in ogni caso dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto di rilascio de alloggio prot.°53651 in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA 22% e CAP come per legge,
e rimborso spese forfettario ex art. 15 L.P. a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”
si è costituita in giudizio formulando le seguenti richieste: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma adito:
- in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito rigettare il ricorso perché infondato.
Con spese secondo giustizia”.
Respinta l'istanza delle ricorrenti di sospensione del decreto impugnato, la causa, istruita con il deposito di documenti, è stata discussa all'udienza del
2 19.9.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
-----x-----
Ciò posto, il ricorso presentato dalla e dalla avverso il Pt_2 Parte_1 decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 14.11.2023
(prot.53651), loro notificato il 29.11.2023, non potrà essere accolto.
Le ricorrenti, infatti, hanno convenuto in giudizio laddove unico CP_1 soggetto legittimato passivamente al presente giudizio, avendo emesso il decreto di rilascio impugnato, è risultato essere l' gestore CP_5 CP_3 dell'immobile detenuto dalle ricorrenti, ente pubblico distinto da CP_1 dotato di autonoma personalità giuridica.
La soccombenza imporrà la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite alla controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge il ricorso presentato da e avvero Parte_1 Parte_2 il decreto di rilascio emesso da il 29.11.2023 (prot.n°53651) CP_1 concernente l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Lungotevere
Testaccio 20, scala B, intero 8 (codice immobile ); P.IVA_2
-condanna le ricorrenti a rimborsare a le spese processuali che si CP_1 liquidano in €.1.000,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia
147/2022 relativi alle fasi di studio e introduttiva, più spese generali, CPA ed
Iva.
Roma, 26/09/2025.
Il Giudice unico
MASSIMO CORRIAS
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REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza del 19/09/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 57809/2023 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1
(CF: ) Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Parenti, elettivamente domiciliate in
Roma, in Via Virgilio 8, attrici contro
(CF: ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Leonardi, elettivamente domiciliata in Roma, in Via del Tempio di Giove 21, convenuta dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Fatto e diritto.
Con decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del
14.11.2023 (prot.53651), notificato il 29.11.2023, l' del CP_2 CP_3 ordinò a e alla figlia in quanto occupanti Parte_2 Parte_1 senza titolo, il rilascio dell'alloggio sito in Roma, Lungotevere Testaccio 20, fabbricato 1, scala b, interno 8, codice immobile 6265108234.
Detto decreto è stato impugnato dalle citate e Parte_2 Parte_1
con ricorso presentato a questo Tribunale il 18.12.2023, notificato a Roma
[...] capitale il 17.4.2024.
1
A sostegno di detto ricorso la difesa della e della ha esposto: Pt_2 Parte_1 che l'immobile era stato assegnato al nucleo famigliare Persona_1 famiglia paterna di , nell'anno 1943; che e Parte_2 Parte_2 la figlia vivevano e avevano la residenza nell'immobile fin dal Parte_1
1982; che alla morte di , nell'anno 1982, il contratto di locazione Persona_2 con l'allora era stato intestato alla di lei figlia a CP_4 Parte_2 seguito di regolare subentro ai sensi dell'art.12 della L.R.Lazio 12/1999; che a causa del passaggio della gestione degli alloggi dallo al Comune di Roma “il CP_4 contratto di assegnazione e/o di variazione della proprietà non era mai stato trasmesso agli abitanti dell'immobile”; che e la figlia Parte_2 avevano sempre inviato all' i censimenti anagrafici e Parte_1 CP_2
“pagato la pigione/canone locatizio”; che se le stesse fossero state occupanti senza titolo non avrebbero potuto ottenere l'allaccio delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica.
La difesa delle ricorrenti ha quindi così concluso:
“In via principale e urgente, ordinare, anche inaudita altera parte, la sospensione del Decreto di rilascio dell'alloggio prot. N° 53651 emesso dal Comune di Roma e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalle ricorrenti;
in via ulteriormente principale annullare, revocare e porre nel nulla, ed in ogni caso dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto di rilascio de alloggio prot.°53651 in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA 22% e CAP come per legge,
e rimborso spese forfettario ex art. 15 L.P. a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”
si è costituita in giudizio formulando le seguenti richieste: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma adito:
- in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito rigettare il ricorso perché infondato.
Con spese secondo giustizia”.
Respinta l'istanza delle ricorrenti di sospensione del decreto impugnato, la causa, istruita con il deposito di documenti, è stata discussa all'udienza del
2 19.9.2025 e, al termine di detta udienza, è stata decisa con la lettura del dispositivo appresso trascritto.
-----x-----
Ciò posto, il ricorso presentato dalla e dalla avverso il Pt_2 Parte_1 decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica del 14.11.2023
(prot.53651), loro notificato il 29.11.2023, non potrà essere accolto.
Le ricorrenti, infatti, hanno convenuto in giudizio laddove unico CP_1 soggetto legittimato passivamente al presente giudizio, avendo emesso il decreto di rilascio impugnato, è risultato essere l' gestore CP_5 CP_3 dell'immobile detenuto dalle ricorrenti, ente pubblico distinto da CP_1 dotato di autonoma personalità giuridica.
La soccombenza imporrà la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite alla controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-respinge il ricorso presentato da e avvero Parte_1 Parte_2 il decreto di rilascio emesso da il 29.11.2023 (prot.n°53651) CP_1 concernente l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Lungotevere
Testaccio 20, scala B, intero 8 (codice immobile ); P.IVA_2
-condanna le ricorrenti a rimborsare a le spese processuali che si CP_1 liquidano in €.1.000,00 per compensi di avvocato ai sensi del DM.Giustizia
147/2022 relativi alle fasi di studio e introduttiva, più spese generali, CPA ed
Iva.
Roma, 26/09/2025.
Il Giudice unico
MASSIMO CORRIAS
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