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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4487 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra
(cod. fisc.: ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.: Email_1 degli avv. Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo, che lo rappresentano e difen- dono per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc. ) E Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(cod. fisc.: ), e per esse la mandataria P.IVA_2 [...]
(cod. fisc.: ) (incorporante Controparte_3 P.IVA_3 la , in persona della mandataria con rap- Controparte_4 presentanza e (cod. fisc.: , in Controparte_5 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elet- Controparte_6 tivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
) dell'avv. Pietro Davide Sarti Email_2
(cod. fisc.: ), che le rappresenta e difende per procure CodiceFiscale_2 alle liti su fogli separati allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), in persona Controparte_7 P.IVA_5 del procuratore speciale, dott. elettivamente Controparte_8 domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'avv. Francesco Mocci (cod. fisc.: , che la rappre- CodiceFiscale_3 senta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
PROCURATORE GENERALE PRESSO QUESTA CORTE
-parte necessaria- nonché
(cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_6 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata CP_10 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
dell'avv. Sebastiano Angelo Scarpa (cod. Email_3 fisc.: ), che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_4 all'avv. Renata Castellan (cod. fisc.: per procura ge- CodiceFiscale_5 nerale alle liti per atto del notaio di Padova del 19.02.2025 Persona_1
(Rep. 52169; Racc. 23423), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Parte_1 reiectis: (…)
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1474/2023, resa inter partes dal Tribunale di Latina - Sezione Prima Civile - Giudice
Dott.ssa Gianna Valeri - a definizione del giudizio iscritto al n. 3718/2016 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel pre- sente atto e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'odierno appellante alla parte appellata.
Accertare e dichiarare altresì che la sentenza impugnata è nulla poiché il giudice del monitorio prima ed il giudice dell'opposizione al decreto
2 ingiuntivo poi, anche in assenza di specifica eccezione dell'opponente/con- sumatore, non ha esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore. Ciò in quanto il giudice del monitorio e il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbero do- vuto svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clau- sole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. All'esito del suddetto controllo, accertare e di- chiarare che i giudici avrebbero dovuto rilevare l'abusività della clausola che dispensa il professionista dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. ed avrebbero dovuto il giudice del monitorio rigettare il ricorso per decreto in- giuntivo ed il giudice dell'opposizione revocare lo stesso decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese ge- nerali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Controparte_2
Appello di Roma adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat- tesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argo- menti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
- in via preliminare:
dare atto degli errori materiali riportati nella narrativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai Controparte_2 fatti di causa ed al presente giudizio;
rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata, attesa la carenza dei presupposti in fatto e in diritto per dar seguito alla tutela ex adverso invocata;
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal OR , Parte_1 nato a [...], il [...] C.F. e, per l'ef- C.F._6 fetto, confermare integralmente la sentenza n. 1474/2023, emessa in data 26 giugno 2023 dal Tribunale di Latina G.U. Dr.ssa VALERI, pubblicata in pari data e notificata in data 12 luglio 2023; con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio;
3 - nel merito, in via del tutto subordinata e salvo impugnazione: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste comunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate, e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 'in via preliminare, non essendo le avverse eccezioni fondate su prova scritta o di pronta soluzione, sia autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto oppo- sto, nel merito, respinte le avverse eccezioni, sia affermata la sussistenza del credito reclamato in sede monitoria con conferma del decreto opposto (n.893/16) e definitiva condanna dell'opponente al relativo pagamento. Il tutto con il favore delle spese processuali'.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il secondo grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contra- Controparte_11 riis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: (…)
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , CP_12
per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Latina n. 1474/2023, pubblicata in data 26 giugno 2023, Repertorio n. 2660/2023 del 26 giugno 2023, resa a defini- zione del giudizio rubricato sub R.G. n. 3718/2016; (…)
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, Controparte_9 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le decla- ratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
4 - in via preliminare:
dare atto degli errori materiali riportati nella narrativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai Controparte_2 fatti di causa ed al presente giudizio;
rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata, attesa la carenza dei presupposti in fatto e in diritto per dar seguito alla tutela ex adverso invocata;
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal OR , Parte_1 nato a [...], il [...] C.F. e, per l'ef- C.F._6 fetto, confermare integralmente la sentenza n. 1474/2023, emessa in data
26 giugno 2023 dal Tribunale di Latina G.U. Dr.ssa VALERI, pubblicata in pari data e notificata in data 12 luglio 2023; con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio;
- nel merito, in via del tutto subordinata e salvo impugnazione: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste comunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate,
e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 'in via preliminare, non essendo le avverse eccezioni fondate su prova scritta o di pronta soluzione, sia autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto oppo- sto, nel merito, respinte le avverse eccezioni, sia affermata la sussistenza del credito reclamato in sede monitoria con conferma del decreto opposto (n.893/16) e definitiva condanna dell'opponente al relativo pagamento. Il tutto con il favore delle spese processuali'.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il secondo grado di giudizio”; per Procuratore Generale presso questa Corte: “l'appello è infondato e deve essere respinto”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
893/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 18.4.2016, con cui gli è
5 stato ingiunto di pagare alla quale procuratrice della Controparte_13
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., la somma di € 129.805,66, oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione, deducendo che tale importo costituiva il residuo credito vantato dalla AN nei confronti di
[...]
(debitrice principale), resasi inadempiente al pagamento delle Parte_2 rate del mutuo fondiario stipulato il 26.7.2001 e, quindi, di essere creditrice nei confronti di in quanto lo stesso ha rilasciato fideiussore Parte_1 in data 26.7.2001. In particolare, l'opponente ha dichiarato di disconoscere tale fideiussione, in quanto la stessa sarebbe stata sottoscritta in bianco e sine pactis, in particolare senza l'indicazione dell'importo massimo garantito e del debitore garantito, essendosi egli limitato a sottoscrivere documenti riferibili ai suoi rapporti contrattuali con la quale correntista;
inoltre, CP_3 ha dedotto la violazione dell'art. 10 della legge n. 154/1992 in quanto la fideiussione sarebbe stata firmata dallo stesso in bianco, e segnatamente senza l'indicazione dell'importo massimo garantito. Oltre al disconoscimento della fideiussione e al suo riempimento abusivo da parte della AN, l'op- ponente ha eccepito, in via subordinata, la decadenza dell'azione di recupero del credito da parte dell'opposta nei suoi confronti, poiché avvenuta oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito nei suoi con- fronti e nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, risultando per tabulas che la ha CP_3 risolto il contratto di mutuo e ha esercitato il diritto di recesso dal contratto di conto corrente, con lettera raccomandata a.r. del 12.11.2009, e quindi sette anni prima di agire in sede monitoria nei confronti dell'opponente.
Si è costituita l'opposta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., e per essa la procuratrice chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_13
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio di opposizione ha proposto querela Parte_1 di falso ex artt. 221 e segg. c.p.c. avverso la fideiussione in data 26.7.2001, chiedendo l'accertamento del riempimento sine pacta della stessa e, al fine di provare il dedotto riempimento senza un previo accordo, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della AN opposta e prova testimoniale sulle circostanze capitolate, afferenti alla sottoscrizione in bianco del docu- mento prestampato da parte del fideiussione, nonché c.t.u. calligrafica.
6 Ritenuta ammissibile la querela di falso proposta, il giudice di primo grado ha disposto c.t.u. sul documento disconosciuto.
Nel precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado, parte opponente ha eccepito la nullità parziale di quella che ha qualificato come fideiussione ominbus, rappresentando come tale fideiussione riproduca la clausola di cui all'art. 6 del modello A.B.I. del 2003, che prevede la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957 c.c., “della cui nullità ed inefficacia non è dato dubitare alla luce della recentissima sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha sciolto la riserva sulla annosa vicenda relativa agli effetti delle fideiussioni bancarie conformi al modello A.B.I., risolvendo il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudi- cato contrario alle regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un'in- tesa restrittiva della concorrenza”. E, quindi, ha dedotto che – come ha tem- pestivamente eccepito nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. – la AN deve ritenersi decaduta dal diritto di escussione del fideiussore, non avendo provato di avere agito in giudizio nei termini previsti da tale norma e non avendo offerto la prova di essersi preventivamente e concretamente attivata nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla sca- denza dell'obbligazione che risale al 12.11.2009. Pertanto, l'opponente ha chiesto di accertare la nullità parziale della clausola di cui all'art. 6 della scrittura privata di fideiussione prodotta dalla creditrice a sostegno dell'op- posto decreto ingiuntivo in quanto la stessa viola l'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990 e l'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, di dichiarare che la banca opposta è decaduta dal diritto di escussione del fideiussore in quanto non ha provato di avere agito, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 1957 c.c., nel termine dei sei mesi dalla scadenza del credito.
Nel giudizio di primo grado è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con comparsa depositata in data 11.12.2019, la in virtù di con- Controparte_1 tratto di cessione concluso con la Successivamente, in virtù Controparte_14 di ulteriore cessione è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art 111 c.p.c., la
Controparte_2
La causa di primo grado è stata istruita a mezzo deposito di documenta- zione, prove testimoniali e c.t.u. contabile.
7 Con la sentenza n. 1474/2023 del 26.6.2023 il Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, ha “a) Rigetta[to] l'opposizione e per l'effetto con- ferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa[to] integralmente tra le parti le spese di lite. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU come liquidate”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello svol- Parte_1 gendo i motivi riportati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_15 quale mandataria sia della sia della
[...] Controparte_1 [...] che ha svolto alcune considerazioni preliminari in ordine Controparte_16 alla titolarità del credito per cui è causa, e quindi ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugna- zione.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche la Controparte_7
che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, prelimi-
[...] narmente, l'inammissibilità dell'appello per tardiva integrazione del contrad- dittorio nei confronti della stessa;
e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugna- zione.
Con atto depositato in data 30.7.2025 ha spiegato intervento nel presente grado di giudizio la che ha allegato e documentato Controparte_9 come:
- in data 13.6.2025 la abbia ceduto alla Controparte_1 Controparte_9 un portafoglio di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nel quale è ricompreso il credito oggetto di causa (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- della suddetta cessione fosse stato dato pubblico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna, Parte II, n. 75 del 26.6.2025 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- tra i crediti ceduti sia compreso il credito oggetto di causa vantato nei confronti degli odierni opponenti e identificato dal NDG 1478352 riportato nella lista dei crediti ceduti (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte terza interve- nuta), oltre che nell'allegato al contratto di cessione autenticato e depositato
8 presso il notaio di Padova del 19.2.2025 (Rep. 52472; Racc. Persona_1
23691), come indicato nell'avviso di cessione stesso;
- inoltre, il credito oggetto di causa rispetti i parametri indicati negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sopra richiamati (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta), atteso che: a) è denominato in euro;
b) scaturisce da contratti bancari regolati dalla legge italiana;
c) è vantato nei confronti di una persona fisica residente in [...]; d) è stato acquistato dalla cedente, la ai sensi di un contratto di cessione stipulato con la Controparte_1 CP_14
il 21.11.2019, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella
[...]
Parte II della Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. 143 in data 5.12.2019; e) è incluso nella lista di crediti denominata “Allegato 1_Elenco
Crediti Cessione a presso il notaio di Pa- Controparte_1 Persona_1 dova in data 10.6.2025 (Rep. 52472; Racc. 23691) (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte terza intervenuta);
e ha dedotto che, in virtù del contratto di cessione suddetto, la CP_9 ha acquistato pro soluto tutti i crediti per capitale, interessi, anche di
[...] mora, e spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, ipo- tecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, meglio indicati nel contratto di cessione e relativi allegati.
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la ha eviden- Controparte_1 ziato come la sentenza di primo grado contenga degli errori materiali, che peraltro si riverberano anche nell'atto di appello avversario, e ha chiesto di
“dare atto degli errori materiali riportati nella narrativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai Controparte_2 fatti di causa ed al presente giudizio”, e quindi – in buona sostanza – di disporre la correzione degli stessi con la presente sentenza.
Anche la avente causa dalla chiede – nel Controparte_9 Controparte_1 rassegnare le proprie conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2025 – di “dare atto degli errori materiali riportati nella nar- rativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai fatti di causa ed al presente giudizio”. Controparte_2
Nel corso del giudizio di primo grado:
- in virtù di contratto di cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, stipulato in data 6.8.2018, la 9 ha acquistato pro soluto dalla Controparte_14 Controparte_17
(denominazione al tempo della cessione della originaria
[...] CP_3 creditrice, la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A.) un porta- foglio di crediti (comprensivi di capitale, interessi - anche di mora - commis- sioni, penali, e altri accessori e diritti connessi), unitamente a ogni altro di- ritto, garanzia e titolo, derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa AN cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017; e di tale cessione è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n.
92 del 9.8.2018 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi della legge n. 130/1999 suddetta;
- la è intervenuta ex art. 111 c.p.c., con atto del Controparte_14
10.1.2019, nel giudizio di primo grado con il patrocinio degli avv. Filippo
LI, EL LI e AN LA, facendo proprie tutte le deduzioni, istanze e verbalizzazioni svolte dalla AN cedente già costituita in giudizio;
- con contratto di cessione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e
7.1 della legge n. 130/1999 concluso in data 21.11.2019, la CP_1 ha acquistato pro soluto dalla parte del portafoglio
[...] Controparte_14 crediti di cui sopra, come risultante dall'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. 143 del 5.12.2019 - Foglio Inserzioni, Parte Seconda, in forza del quale ai sensi Controparte_1 dell'art. 58 del T.U.B, degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, nonché dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 ("Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18.1.2007, ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti;
- la e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_4
(oggi a sua volta rap-
[...] Controparte_18 presentata dalla mandataria e ha spiegato Controparte_5 intervento ex art. 111 c.p.c. con comparsa dell'11.12.2019, con il patrocinio degli avv. Giuseppe GRILLO e Rossana BUDA, facendo proprie tutte le dedu- zioni, istanze e verbalizzazioni svolte dai difensori della cedente.
10 La titolarità del credito per cui è causa, quindi, era in capo a Controparte_1 quando è stata emessa la sentenza di primo, e così anche quando è stato proposto appello.
Nel prosieguo del giudizio di primo grado i difensori della Controparte_1 hanno erroneamente depositato, in data 20.4.2020, un atto di intervenuto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per conto della noltre, negli Controparte_2 atti successivi depositati dai difensori della titolare del credito le due deno- minazioni sono state confuse e sovrapposte.
Questo ha avuto ripercussioni sulla decisione di primo grado che, nell'epi- grafe, ha riportato “ in persona del legale rappresen- Controparte_2 tante pro-tempore CF , 16, in persona del P.IVA_2 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA n. ) quale man- P.IVA_4 dataria con rappresentanza di quest'ultima, Controparte_4
a propria volta, mandataria con rappresentanza di " , rappre- Controparte_1 sentata e difesa, dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda”.
Dichiaratamente al fine di “evitare che possa generarsi ulteriormente confu- sione nel prosieguo del giudizio”, la e la Controparte_2 CP_1
ambedue indicate nella vocatio in ius dell'atto di citazione in appello di
[...] si sono costituite congiuntamente nel presente grado di Parte_1 giudizio.
Ciò rilevato, si deve ritenere che, quindi:
- la era – fino all'ulteriore cessione intervenuta nel corso del Controparte_1 presente grado di giudizio, e di cui si è detto sopra – il soggetto titolare del credito per cui è causa, quale avente causa di Controparte_14
- la è soggetto completamente estraneo al presente Controparte_2 giudizio e ai fatti di causa, menzionato in atti per mero errore materiale;
Ciò chiarito, questo giudicante deve disporre la seguente correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, e segnatamente, nell'epigrafe della sentenza n. 1474/2023 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 26.6.2023, laddove è scritto:
“ in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
CF , 16, in persona del legale rappresen- P.IVA_2 Controparte_5 tante pro tempore (C.F., P. IVA n. ) quale mandataria con P.IVA_4
11 rappresentanza di quest'ultima, a propria Controparte_4 volta, mandataria con rappresentanza di " , rappresentata e Controparte_1 difesa, dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda ed elettivamente domici- liata in Latina alla Via dei Piceni n. 59 presso l'Avv. Fabio Cirilli giusta procura in atti”, deve essere corretto in:
“ (cod. fisc. ), e per esse la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona della mandataria con rappresen- Controparte_19 tanza e sub-servicer (cod. fisc.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, Latina alla Via dei Piceni n. 59, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirilli, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Grillo e Rossana Buda per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento”. 3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_20 eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] in ragione della mancata ottemperanza, nei termini prescritti, Parte_3 all'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., im- partito da questa Corte con ordinanza del 23.12.2024.
In particolare, detta appellata deduce che parte appellante avrebbe dovuto procedere tempestivamente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di (oggi , già a seguito della Controparte_21 Controparte_22 suddetta ordinanza, laddove tale adempimento non è stato eseguito nei ter- mini previsti dalla Corte. E rileva che, come risulta dalle ricevute di consegna e accettazione delle notifiche a mezzo p.e.c. effettuate da Parte_1 le stesse sono state indirizzate unicamente a ed alla Controparte_14 CP_23
(già , ma non anche nei confronti della Cassa di
[...] Controparte_13
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. deduce che tale omissione avrebbe dovuto CP_24 Controparte_7 condurre, secondo quanto previsto dall'art. 331 c.p.c., “all'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione”, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie. E che, invece, con successiva ordinanza in data 6.6.2025, questa Corte ha reiterato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_21
12 “consentendo così alla parte appellante di sanare tardivamente la precedente omissione”.
L'eccezione non è fondata.
Come deduce l'appellata sopra indicata, l'art. 331 c.p.c. – il quale stabilisce che, in presenza di una sentenza pronunciata tra più parti in una causa in- scindibile, ove la sentenza sia impugnata solo nei confronti di alcune di esse, il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre – prevede, al co. 2, che, qualora nessuna delle parti provveda all'inte- grazione entro il termine fissato, l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il giu- dice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ot- temperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completa- mento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto es- sere integrato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15.10.2021, n. 28298; Cass. civ., Sez. III, 11.4.2016, n. 6982).
Qualora non avesse effettuato l'integrazione del contraddit- Parte_1 torio nei confronti della avente causa della Cassa Controparte_20 di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., allora effettivamente – come deduce tale appellata – l'appello dovrebbe dichiararsi inammissibile. Infatti, questo giudicante non avrebbe potuto sostanzialmente rimettere in termini l'appel- lante, in mancanza di allegazione di una circostanza che lo consentisse da parte dello stesso, con l'ordinanza assunta alla successiva udienza cartolare del 12.5.2025 (comunicata in data 6.6.2025), con cui è stata nuovamente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
Controparte_25
13 Con l'ordinanza assunta all'udienza cartolare del 23.12.2024, come invero anche con la successiva ordinanza assunta all'udienza cartolare del 6.6.2025, questo giudicante ha però disposto l'integrazione del contraddit- torio nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., e per essa della procuratrice Controparte_13
Come rileva la la “prima” notifica è stata effet- Controparte_20 tuata da parte appellante, nel dare attuazione a quanto disposto con l'ordi- nanza del 23.12.2024, oltre che alla anche alla Controparte_14 CP_23
che – come rileva sempre tale appellata – è la nuova denominazione
[...] assunta dalla Si deve ritenere, allora, che piuttosto questo Controparte_13 giudicante ha errato nel ritenere, con l'ordinanza in data 12.5.2025 (comu- nicata in data 6.6.2025), non integrato il contraddittorio nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., rappresentata dalla
[...] nel giudizio di primo grado;
e che, quindi, in ragione di ciò, ha Parte_4 erroneamente disposto ulteriormente, con la suddetta ordinanza assunta all'udienza cartolare del 12.5.2025, comunicata in data 6.6.2025, di inte- grare il contraddittorio laddove a questo si era provveduto.
Nel dare attuazione all'ordinanza suddetta l'appellante ha provveduto alla notifica in proprio alla che si è costituita quindi Controparte_20 in giudizio, ma con l'ordinanza in data 23.12.2024 era stata disposta l'inte- grazione del contraddittorio nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza S.p.A., e per essa della procuratrice cosa che Controparte_13
è ritualmente avvenuta.
4. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 disatteso l'eccezione di nullità parziale della fideiussione da lui sottoscritta a garanzia delle obbligazioni assunte dalla figlia, nei con- Controparte_26 fronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con il contratto di mutuo in pari data, e segnatamente la nullità delle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, e segnatamente quella di cui all'art. 6, che prevede la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale di Latina avrebbe errato a ritenere non applicabile tale normativa al caso di specie sia perché il contratto di fideiussione è stato stipulato da Parte_5 anteriormente rispetto alla predisposizione dello schema-tipo di
[...]
14 fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002, tenendo conto che tale fideiussione è stata sottoscritta in data 26.7.2001; sia perché quest'ultima, a un primo esame, non risulterebbe corrispondente al format in contesta- zione, con conseguente piena validità della clausola della fideiussione che comporta una rinuncia all'art. 1957 c.c.
Il motivo è privo di ogni pregio.
4.1. È vero che l'odierna parte appellante ha sollevato tale eccezione di nul- lità in questione oltre i termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado, ma tale eccezione di nullità sarebbe sollevabile per la prima volta anche nel presente grado di giudizio e, conseguentemente, non sussiste al- cuna inammissibilità della stessa per essere stata tardivamente sollevata.
Come ha osservato la Suprema Corte, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali con- formi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della AN d'LI – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito nume- rosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass. civ., Sez. I, 25.11.2024, n. 30383). Nel caso in esame, tuttavia, ha tempestivamente sollevato, nel pro- Parte_1 porre l'opposizione ex art. 645 c.p.c., l'eccezione di decadenza della credi- trice dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. Nel caso in esame, dunque, il rilievo officioso della nullità da parte di questo giudicante non è precluso dall'essere spirato il termine per eccepire la decadenza ai sensi di quest'ultima disposizione.
Inoltre, sempre preliminarmente, si deve osservare come quella sottoscritta da non sia una fideiussione omnibus, come pure lo stesso Parte_1 ha dedotto e deduce con i motivi di appello, anche nel ritenere la falsità della stessa per mancanza di un accordo in ordine al riempimento della stessa, in
15 quanto al momento della sottoscrizione sarebbe mancata l'indicazione – so- prattutto – dell'importo massimo garantito. Quella sottoscritta dall'odierno appellante in data 26.7.2001 costituisce una fideiussione specifica rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla figlia, con il Controparte_26 contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalla stessa in pari data, come evince chiaramente dal testo della stessa, e come invero hanno confermato anche i testimoni escussi nell'istruttoria espletata in primo grado (come si dirà diffusamente di seguito).
4.2. Ciò preliminarmente e necessariamente chiarito, il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la AN d'LI, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazio- nale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ha riguardato espressa- Pt_6 mente il tipo della fideiussione omnibus. Più in dettaglio, lo schema esami- nato dalla AN d'LI era costituito da tredici articoli, la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in paga- mento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'ob- bligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a se- conda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la AN d'LI tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità 16 economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, eviden- ziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprat- tutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, si- gnificativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clau- sole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la AN d'LI ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 del 2.5.2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non costituiscono clausole abu- Pt_6 sive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ.,
Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Come ha evidenziato sempre il suddetto provvedimento della AN d'LI (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il presta- tore della garanzia.
17 4.3. La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla AN d'LI con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla AN d'LI il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla Direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841).
4.4. Anche qualora si volesse ritenere – diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale di Latina, con statuizione parimenti oggetto di censura – che le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti ri- sultino pressoché coincidenti con quelle dello schema predisposto dall'A.B.I. nel 2002 e sanzionato dalla AN d'LI con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncor- renziale – quella stessa perdurata fino al 2005 o una precedente e diversa intesa – nel luglio del 2001 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa. 18 L'odierna parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel luglio 2001. Conse- guentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da in ragione del fatto che le Parte_1 corrispondenti previsioni contrattuali della fideiussione sottoscritta in data 26.7.2001 siano sovrapponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello A.B.I. predisposto nel 2002 e sanzionate dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta prima che venisse aperta dall'Autorità di vigilanza l'istruttoria che ha portato all'adozione del provve- dimento sanzionatorio suddetto, e segnatamente che sia possibile dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da il Parte_1
26.7.2001 alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'il- lecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. A ben considerare, infatti, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e delle altre indicate da parte appellante il principio espresso dalla
Suprema Corte, peraltro condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costi- tuiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente pre- posta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017,
n. 29810).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della AN d'LI. Nondimeno 19 laddove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'LI n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'LI, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dalla prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non ri- sulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall' nel 2003 e sanzionato Pt_6 dalla AN d'LI con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 2001 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
Resta assorbito quanto dedotto da in ordine all'inefficacia Parte_1 della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere il credi- tore (la banca) provato di avere proposto e continuato le sue azioni nei con- fronti del debitore nel termine di legge;
e che, pertanto, l'obbligazione fi- deiussoria si sarebbe estinta, con la conseguenza che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal fideiussore dovrebbe essere accolta e il decreto in- giuntivo revocato.
5. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la querela di falso proposta da Parte_1
e quindi laddove il Tribunale di Latina ha ritenuto che, alla luce della c.t.u. e delle prove testimoniali espletate, non vi sia la prova che il modello di fi- deiussione non fosse compilato con l'indicazione del rapporto garantito (il mutuo contratto da per € 200.000,00) e della data Controparte_26
(26.7.2001) al momento della sottoscrizione dello stesso da parte di
[...]
Pt_1
In particolare, l'appellante deduce che il testimone genero Testimone_1 dell'odierno appellante, ha dichiarato di avere accompagnato Parte_7 in banca e di averlo visto firmare una serie di documenti, tra cui anche il
[...] modulo di fideiussione che gli è stato esibito, confermando la circostanza che al momento della sottoscrizione non vi era l'indicazione dell'importo massimo garantito. E che anche il testimone figlio Testimone_2
20 dell'appellante, ha dichiarato di essere stato presente quando il padre gelo ha firmato il documento n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio (il contratto di fideiussione in data 26.7.2001) e che, al momento della sottoscrizione, il documento presentava le prime righe in bianco, e se- gnatamente che quando il padre ha firmato non vi era la parte dattiloscritta relativa all'importo massimo garantito ed al debitore.
Il motivo non è fondato.
5.1. Anche qualora quella sottoscritta da avesse costituito Parte_1
– ma così non è, come si è detto sopra – una fideiussione omnibus, in tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica un'ipotesi di nullità della fideius- sione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il pactum ad scribendum come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede og- gettiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.3.2024, n. 7891). In generale, in tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 T.U.B., siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "ban- che e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17.3.2023, n. 7804).
Se così è, allora non assume alcuna rilevanza “la presenza dell'inchiostro più recente rispetto a quello impiegato per la sottoscrizione del documento im- pugnato di falso, prova che il riempimento del documento è avvenuto succes- sivamente alla sua sottoscrizione”, e segnatamente che dopo la sottoscri- zione da parte di lo stesso sarebbe stato oggetto di una Parte_1
“stesura dattiloscritta”, come pure deduce parte appellante. La compilazione successiva del modulo da parte della dedotta dall'odierno appellante, CP_3 non determinerebbe di per sé la nullità del contratto di fideiussione
21 sottoscritto dallo stesso in data 26.7.2001 qualora tale riempimento sia av- venuto in conformità all'accordo tra le parti.
5.2. Con riguardo a tale ultima circostanza, nel caso in esame - come rileva la stessa parte appellante - “il teste ha dichiarato che il Testimone_2 padre doveva firmare una garanzia per il mutuo di sua sorella Parte_2
, presente insieme a e di non ricordare quale fosse l'im-
[...] Testimone_1 porto del mutuo che doveva essere garantito ma che tutta la famiglia sapeva che il padre doveva firmare a garanzia del mutuo della sorella del teste
[...]
”. Persona_2
In altri termini, il testimone ha dichiarato l'esistenza di un patto di riempi- mento – che, come si è detto sopra, non doveva essere provato per iscritto
– e che lo stesso fosse nel senso di indicare quale importo garantito quello del mutuo stipulato da figlia dell'odierno appellante e so- Controparte_26 rella del testimone. E che tutta la famiglia era a conoscenza che il padre avrebbe garantito (non future e non specificate nell'ammontare obbligazioni della figlia, ma) esattamente il mutuo contratto dalla stessa con la AN. Di questo il testimone non ricorda l'importo, ma non afferma che il padre non ne conoscessero l'importo. Né questo viene riferito dagli altri testimoni.
La prova testimoniale espletata, e in particolare la testimonianza resa da consente di affermare che la compilazione del modulo di Testimone_2 fideiussione sia avvenuta da parte della Cassa di Risparmio di Parma e Pia- cenza S.p.A. in conformità all'accordo intervenuto tra questa e Parte_7 vale a dire per garantire le obbligazioni assunte dalla figlia di questi,
[...]
, con il contratto di mutuo sottoscritto in pari data. Non vi è stata, CP_26 dunque, alcuna compilazione del modulo absque pactis o contra pacta, ma in conformità con l'accordo di riempimento tra il fideiussore e la AN ga- rantita.
Una volta rilevato che vi era un accordo, tra la e l'odierno appellante, CP_3 in ordine a quale fosse l'oggetto della garanzia che quest'ultimo avrebbe prestato a favore della seconda, a garanzia delle obbligazioni assunte da
è di tutta evidenza come sia del tutto irrilevante – oltre alla Controparte_26 mancata pattuizione per iscritto, come si è detto sopra – anche che l'indica- zione dell'oggetto della fideiussione sia avvenuto successivamente e che, se- condo quanto dedotto da parte appellante, “il riempimento del documento è
22 avvenuto successivamente alla sua sottoscrizione”, come sarebbe provato dalla “presenza di inchiostro più recente rispetto a quello impiegato per la sottoscrizione del documento impugnato di falso”. In altri termini, è del tutto irrilevante che dalla c.t.u. espletata emergerebbe la circostanza, allegata da per cui la fideiussione sottoscritta dallo stesso e oggetto Parte_1 del presente giudizio, sia stata compilata successivamente a quando venne apposta la sua sottoscrizione.
Anche l'appello proposto – in buona sostanza – avverso il rigetto della que- rela di falso proposta da avverso il contratto di fideiussione Parte_1 sottoscritto dallo stesso in data 26.7.2001, per essere stata compilato con l'importo garantito e la data in mancanza di un accordo, deve essere riget- tato.
6. Con l'ultimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale di Latina non ha motivato in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto (di fideiussione) intervenuto tra il consumatore (
[...]
e il professionista (la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Pt_1
S.p.A.), laddove sia il giudice del monitorio sia il giudice di prime cure avrebbe dovuto svolgere d'ufficio la verifica della sussistenza delle stesse.
Il motivo non merita accoglimento.
6.1. deduce che “la sentenza impugnata è nulla poiché il Parte_1 giudice del monitorio prima ed il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo poi, anche in assenza di specifica eccezione dell'opponente/consumatore, non ha esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore. Ciò in quanto il giudice del monitorio e il giu- dice dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbero dovuto svolgere, d'uffi- cio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della con- troversia”. Secondo parte appellante, dunque, “All'esito del suddetto con- trollo, i giudici avrebbero dovuto rilevare l'abusività della clausola che di- spensa il professionista dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. ed avreb- bero dovuto il giudice del monitorio rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo ed il giudice dell'opposizione revocare lo stesso decreto ingiuntivo”.
Ad avviso di questo giudicante, nel caso in esame il giudice del procedimento monitorio e quello del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non
23 avrebbero dovuto vagliare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. della fi- deiussione rilasciata da in data 26.7.2001 in favore della Parte_1
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e verificare se la stessa fosse vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (disciplina all'epoca applicabile ra- tione temporis).
6.2. Non ignora questo giudicante che, secondo un isolato precedente della Suprema Corte, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi succes- sivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato prin- CP_3 cipale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione acces- soria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita AN”, ha ritenuto che “Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una di- sciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass.,
15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
La stessa decisione del Supremo Collegio ha chiarito che la disciplina delle clausole abusive, dettata a tutela del consumatore, “si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateral- mente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n.
25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802)”.
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del
24 contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espres- sione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del con- tratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente econo- mico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, me- diante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il se- gnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
6.3. Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha sconfessato tale precedente arresto, confermando il proprio orientamento precedente, e segnatamente ha affermato – richiamando il consolidato orientamento in tale senso della giurisprudenza di legittimità – che “La doglianza sulla mancata specifica ap- provazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”(così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Il giudice di legittimità, nel recente arresto sopra richiamato, ha aggiunto, poi, che “in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non,
25 purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompa- gnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.Nel caso in esame
[...] ha sottoscritto specificamente approvato, con la c.d. doppia sotto- Pt_1 scrizione, anche la previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 26.7.2001, peraltro il modulo utilizzato dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. non limitandosi a richiamare numerica- mente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ma reca anche l'indicazione del contento della stessa, e precisamente “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1474/2023 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 26.6.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta da ciascuna delle parti appellate e terze intervenute.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dispone che, nell'epigrafe della sentenza n. 1474/2023 emessa dal Tri- bunale di Latina, in composizione monocratica, il 26.6.2023, laddove c'è scritto:
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
CF , 16, in persona del legale rappresen- P.IVA_2 Controparte_5 tante pro tempore (C.F., P. IVA n. ) quale mandataria con rap- P.IVA_4 presentanza di quest'ultima, a propria Controparte_4 volta, mandataria con rappresentanza di " , rappresentata e Controparte_1 difesa, dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda ed elettivamente 26 domiciliata in Latina alla Via dei Piceni n. 59 presso l'Avv. Fabio Cirilli giusta procura in atti”, sia corretto in:
(cod. fisc. ), e per esse la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 in persona della mandataria con rappre- Controparte_4 sentanza e sub-servicer (cod. fisc.: ), in per- Controparte_5 P.IVA_4 sona del legale rappresentante pro tempore, Latina alla Via dei Piceni n. 59, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirilli, rappresentata e difesa dagli avv. Giu- seppe Grillo e Rossana Buda per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento”. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1474/2023 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
26.6.2023; condanna a rimborsare alla e per esse Parte_1 Controparte_1 alla mandataria le spese del Controparte_18 presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_20 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_9 del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002;
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
27
(cod. fisc.: ), domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.: Email_1 degli avv. Giuseppe Fevola e Irene Ferrazzo, che lo rappresentano e difen- dono per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc. ) E Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(cod. fisc.: ), e per esse la mandataria P.IVA_2 [...]
(cod. fisc.: ) (incorporante Controparte_3 P.IVA_3 la , in persona della mandataria con rap- Controparte_4 presentanza e (cod. fisc.: , in Controparte_5 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elet- Controparte_6 tivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
) dell'avv. Pietro Davide Sarti Email_2
(cod. fisc.: ), che le rappresenta e difende per procure CodiceFiscale_2 alle liti su fogli separati allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), in persona Controparte_7 P.IVA_5 del procuratore speciale, dott. elettivamente Controparte_8 domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'avv. Francesco Mocci (cod. fisc.: , che la rappre- CodiceFiscale_3 senta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
PROCURATORE GENERALE PRESSO QUESTA CORTE
-parte necessaria- nonché
(cod. fisc.: ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_6 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata CP_10 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
dell'avv. Sebastiano Angelo Scarpa (cod. Email_3 fisc.: ), che la rappresenta e difende unitamente CodiceFiscale_4 all'avv. Renata Castellan (cod. fisc.: per procura ge- CodiceFiscale_5 nerale alle liti per atto del notaio di Padova del 19.02.2025 Persona_1
(Rep. 52169; Racc. 23423), in atti;
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Parte_1 reiectis: (…)
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1474/2023, resa inter partes dal Tribunale di Latina - Sezione Prima Civile - Giudice
Dott.ssa Gianna Valeri - a definizione del giudizio iscritto al n. 3718/2016 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel pre- sente atto e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'odierno appellante alla parte appellata.
Accertare e dichiarare altresì che la sentenza impugnata è nulla poiché il giudice del monitorio prima ed il giudice dell'opposizione al decreto
2 ingiuntivo poi, anche in assenza di specifica eccezione dell'opponente/con- sumatore, non ha esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore. Ciò in quanto il giudice del monitorio e il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbero do- vuto svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clau- sole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. All'esito del suddetto controllo, accertare e di- chiarare che i giudici avrebbero dovuto rilevare l'abusività della clausola che dispensa il professionista dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. ed avrebbero dovuto il giudice del monitorio rigettare il ricorso per decreto in- giuntivo ed il giudice dell'opposizione revocare lo stesso decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese ge- nerali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Controparte_2
Appello di Roma adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disat- tesa, premesse le declaratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argo- menti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
- in via preliminare:
dare atto degli errori materiali riportati nella narrativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai Controparte_2 fatti di causa ed al presente giudizio;
rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata, attesa la carenza dei presupposti in fatto e in diritto per dar seguito alla tutela ex adverso invocata;
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal OR , Parte_1 nato a [...], il [...] C.F. e, per l'ef- C.F._6 fetto, confermare integralmente la sentenza n. 1474/2023, emessa in data 26 giugno 2023 dal Tribunale di Latina G.U. Dr.ssa VALERI, pubblicata in pari data e notificata in data 12 luglio 2023; con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio;
3 - nel merito, in via del tutto subordinata e salvo impugnazione: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste comunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate, e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 'in via preliminare, non essendo le avverse eccezioni fondate su prova scritta o di pronta soluzione, sia autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto oppo- sto, nel merito, respinte le avverse eccezioni, sia affermata la sussistenza del credito reclamato in sede monitoria con conferma del decreto opposto (n.893/16) e definitiva condanna dell'opponente al relativo pagamento. Il tutto con il favore delle spese processuali'.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il secondo grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contra- Controparte_11 riis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: (…)
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , CP_12
per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Latina n. 1474/2023, pubblicata in data 26 giugno 2023, Repertorio n. 2660/2023 del 26 giugno 2023, resa a defini- zione del giudizio rubricato sub R.G. n. 3718/2016; (…)
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, Controparte_9 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, premesse le decla- ratorie tutte del caso, richiamati e riproposti gli argomenti e le deduzioni, nonché le domande tutte, anche in via istruttoria, già proposte dall'odierna comparente nel giudizio di primo grado, tanto in via principale quanto in via subordinata:
4 - in via preliminare:
dare atto degli errori materiali riportati nella narrativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai Controparte_2 fatti di causa ed al presente giudizio;
rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sen- tenza impugnata, attesa la carenza dei presupposti in fatto e in diritto per dar seguito alla tutela ex adverso invocata;
- nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal OR , Parte_1 nato a [...], il [...] C.F. e, per l'ef- C.F._6 fetto, confermare integralmente la sentenza n. 1474/2023, emessa in data
26 giugno 2023 dal Tribunale di Latina G.U. Dr.ssa VALERI, pubblicata in pari data e notificata in data 12 luglio 2023; con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio;
- nel merito, in via del tutto subordinata e salvo impugnazione: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa impugnazione, si insiste comunque affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nel primo grado di giudizio e qui di seguito integralmente riproposte e reiterate,
e dunque, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 'in via preliminare, non essendo le avverse eccezioni fondate su prova scritta o di pronta soluzione, sia autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto oppo- sto, nel merito, respinte le avverse eccezioni, sia affermata la sussistenza del credito reclamato in sede monitoria con conferma del decreto opposto (n.893/16) e definitiva condanna dell'opponente al relativo pagamento. Il tutto con il favore delle spese processuali'.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il secondo grado di giudizio”; per Procuratore Generale presso questa Corte: “l'appello è infondato e deve essere respinto”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
893/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data 18.4.2016, con cui gli è
5 stato ingiunto di pagare alla quale procuratrice della Controparte_13
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., la somma di € 129.805,66, oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione, deducendo che tale importo costituiva il residuo credito vantato dalla AN nei confronti di
[...]
(debitrice principale), resasi inadempiente al pagamento delle Parte_2 rate del mutuo fondiario stipulato il 26.7.2001 e, quindi, di essere creditrice nei confronti di in quanto lo stesso ha rilasciato fideiussore Parte_1 in data 26.7.2001. In particolare, l'opponente ha dichiarato di disconoscere tale fideiussione, in quanto la stessa sarebbe stata sottoscritta in bianco e sine pactis, in particolare senza l'indicazione dell'importo massimo garantito e del debitore garantito, essendosi egli limitato a sottoscrivere documenti riferibili ai suoi rapporti contrattuali con la quale correntista;
inoltre, CP_3 ha dedotto la violazione dell'art. 10 della legge n. 154/1992 in quanto la fideiussione sarebbe stata firmata dallo stesso in bianco, e segnatamente senza l'indicazione dell'importo massimo garantito. Oltre al disconoscimento della fideiussione e al suo riempimento abusivo da parte della AN, l'op- ponente ha eccepito, in via subordinata, la decadenza dell'azione di recupero del credito da parte dell'opposta nei suoi confronti, poiché avvenuta oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito nei suoi con- fronti e nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, risultando per tabulas che la ha CP_3 risolto il contratto di mutuo e ha esercitato il diritto di recesso dal contratto di conto corrente, con lettera raccomandata a.r. del 12.11.2009, e quindi sette anni prima di agire in sede monitoria nei confronti dell'opponente.
Si è costituita l'opposta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., e per essa la procuratrice chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_13
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio di opposizione ha proposto querela Parte_1 di falso ex artt. 221 e segg. c.p.c. avverso la fideiussione in data 26.7.2001, chiedendo l'accertamento del riempimento sine pacta della stessa e, al fine di provare il dedotto riempimento senza un previo accordo, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della AN opposta e prova testimoniale sulle circostanze capitolate, afferenti alla sottoscrizione in bianco del docu- mento prestampato da parte del fideiussione, nonché c.t.u. calligrafica.
6 Ritenuta ammissibile la querela di falso proposta, il giudice di primo grado ha disposto c.t.u. sul documento disconosciuto.
Nel precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado, parte opponente ha eccepito la nullità parziale di quella che ha qualificato come fideiussione ominbus, rappresentando come tale fideiussione riproduca la clausola di cui all'art. 6 del modello A.B.I. del 2003, che prevede la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957 c.c., “della cui nullità ed inefficacia non è dato dubitare alla luce della recentissima sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha sciolto la riserva sulla annosa vicenda relativa agli effetti delle fideiussioni bancarie conformi al modello A.B.I., risolvendo il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudi- cato contrario alle regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un'in- tesa restrittiva della concorrenza”. E, quindi, ha dedotto che – come ha tem- pestivamente eccepito nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. – la AN deve ritenersi decaduta dal diritto di escussione del fideiussore, non avendo provato di avere agito in giudizio nei termini previsti da tale norma e non avendo offerto la prova di essersi preventivamente e concretamente attivata nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla sca- denza dell'obbligazione che risale al 12.11.2009. Pertanto, l'opponente ha chiesto di accertare la nullità parziale della clausola di cui all'art. 6 della scrittura privata di fideiussione prodotta dalla creditrice a sostegno dell'op- posto decreto ingiuntivo in quanto la stessa viola l'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990 e l'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, di dichiarare che la banca opposta è decaduta dal diritto di escussione del fideiussore in quanto non ha provato di avere agito, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 1957 c.c., nel termine dei sei mesi dalla scadenza del credito.
Nel giudizio di primo grado è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con comparsa depositata in data 11.12.2019, la in virtù di con- Controparte_1 tratto di cessione concluso con la Successivamente, in virtù Controparte_14 di ulteriore cessione è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art 111 c.p.c., la
Controparte_2
La causa di primo grado è stata istruita a mezzo deposito di documenta- zione, prove testimoniali e c.t.u. contabile.
7 Con la sentenza n. 1474/2023 del 26.6.2023 il Tribunale di Latina, in com- posizione monocratica, ha “a) Rigetta[to] l'opposizione e per l'effetto con- ferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
b) Compensa[to] integralmente tra le parti le spese di lite. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU come liquidate”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello svol- Parte_1 gendo i motivi riportati di seguito e concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_15 quale mandataria sia della sia della
[...] Controparte_1 [...] che ha svolto alcune considerazioni preliminari in ordine Controparte_16 alla titolarità del credito per cui è causa, e quindi ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugna- zione.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche la Controparte_7
che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, prelimi-
[...] narmente, l'inammissibilità dell'appello per tardiva integrazione del contrad- dittorio nei confronti della stessa;
e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugna- zione.
Con atto depositato in data 30.7.2025 ha spiegato intervento nel presente grado di giudizio la che ha allegato e documentato Controparte_9 come:
- in data 13.6.2025 la abbia ceduto alla Controparte_1 Controparte_9 un portafoglio di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., nel quale è ricompreso il credito oggetto di causa (v. docc. nn. 3 e 4 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- della suddetta cessione fosse stato dato pubblico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna, Parte II, n. 75 del 26.6.2025 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- tra i crediti ceduti sia compreso il credito oggetto di causa vantato nei confronti degli odierni opponenti e identificato dal NDG 1478352 riportato nella lista dei crediti ceduti (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte terza interve- nuta), oltre che nell'allegato al contratto di cessione autenticato e depositato
8 presso il notaio di Padova del 19.2.2025 (Rep. 52472; Racc. Persona_1
23691), come indicato nell'avviso di cessione stesso;
- inoltre, il credito oggetto di causa rispetti i parametri indicati negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sopra richiamati (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta), atteso che: a) è denominato in euro;
b) scaturisce da contratti bancari regolati dalla legge italiana;
c) è vantato nei confronti di una persona fisica residente in [...]; d) è stato acquistato dalla cedente, la ai sensi di un contratto di cessione stipulato con la Controparte_1 CP_14
il 21.11.2019, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato nella
[...]
Parte II della Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. 143 in data 5.12.2019; e) è incluso nella lista di crediti denominata “Allegato 1_Elenco
Crediti Cessione a presso il notaio di Pa- Controparte_1 Persona_1 dova in data 10.6.2025 (Rep. 52472; Racc. 23691) (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte terza intervenuta);
e ha dedotto che, in virtù del contratto di cessione suddetto, la CP_9 ha acquistato pro soluto tutti i crediti per capitale, interessi, anche di
[...] mora, e spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento, ipo- tecari e chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conti anticipi, meglio indicati nel contratto di cessione e relativi allegati.
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la ha eviden- Controparte_1 ziato come la sentenza di primo grado contenga degli errori materiali, che peraltro si riverberano anche nell'atto di appello avversario, e ha chiesto di
“dare atto degli errori materiali riportati nella narrativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai Controparte_2 fatti di causa ed al presente giudizio”, e quindi – in buona sostanza – di disporre la correzione degli stessi con la presente sentenza.
Anche la avente causa dalla chiede – nel Controparte_9 Controparte_1 rassegnare le proprie conclusioni con le note di trattazione scritta depositate in data 14.11.2025 – di “dare atto degli errori materiali riportati nella nar- rativa della sentenza di primo grado e dunque della pacifica estraneità di ai fatti di causa ed al presente giudizio”. Controparte_2
Nel corso del giudizio di primo grado:
- in virtù di contratto di cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130, stipulato in data 6.8.2018, la 9 ha acquistato pro soluto dalla Controparte_14 Controparte_17
(denominazione al tempo della cessione della originaria
[...] CP_3 creditrice, la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A.) un porta- foglio di crediti (comprensivi di capitale, interessi - anche di mora - commis- sioni, penali, e altri accessori e diritti connessi), unitamente a ogni altro di- ritto, garanzia e titolo, derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica vantati verso debitori classificati dalla relativa AN cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017; e di tale cessione è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n.
92 del 9.8.2018 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi della legge n. 130/1999 suddetta;
- la è intervenuta ex art. 111 c.p.c., con atto del Controparte_14
10.1.2019, nel giudizio di primo grado con il patrocinio degli avv. Filippo
LI, EL LI e AN LA, facendo proprie tutte le deduzioni, istanze e verbalizzazioni svolte dalla AN cedente già costituita in giudizio;
- con contratto di cessione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e
7.1 della legge n. 130/1999 concluso in data 21.11.2019, la CP_1 ha acquistato pro soluto dalla parte del portafoglio
[...] Controparte_14 crediti di cui sopra, come risultante dall'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica LIna n. 143 del 5.12.2019 - Foglio Inserzioni, Parte Seconda, in forza del quale ai sensi Controparte_1 dell'art. 58 del T.U.B, degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, nonché dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 ("Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18.1.2007, ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti;
- la e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_4
(oggi a sua volta rap-
[...] Controparte_18 presentata dalla mandataria e ha spiegato Controparte_5 intervento ex art. 111 c.p.c. con comparsa dell'11.12.2019, con il patrocinio degli avv. Giuseppe GRILLO e Rossana BUDA, facendo proprie tutte le dedu- zioni, istanze e verbalizzazioni svolte dai difensori della cedente.
10 La titolarità del credito per cui è causa, quindi, era in capo a Controparte_1 quando è stata emessa la sentenza di primo, e così anche quando è stato proposto appello.
Nel prosieguo del giudizio di primo grado i difensori della Controparte_1 hanno erroneamente depositato, in data 20.4.2020, un atto di intervenuto, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per conto della noltre, negli Controparte_2 atti successivi depositati dai difensori della titolare del credito le due deno- minazioni sono state confuse e sovrapposte.
Questo ha avuto ripercussioni sulla decisione di primo grado che, nell'epi- grafe, ha riportato “ in persona del legale rappresen- Controparte_2 tante pro-tempore CF , 16, in persona del P.IVA_2 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA n. ) quale man- P.IVA_4 dataria con rappresentanza di quest'ultima, Controparte_4
a propria volta, mandataria con rappresentanza di " , rappre- Controparte_1 sentata e difesa, dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda”.
Dichiaratamente al fine di “evitare che possa generarsi ulteriormente confu- sione nel prosieguo del giudizio”, la e la Controparte_2 CP_1
ambedue indicate nella vocatio in ius dell'atto di citazione in appello di
[...] si sono costituite congiuntamente nel presente grado di Parte_1 giudizio.
Ciò rilevato, si deve ritenere che, quindi:
- la era – fino all'ulteriore cessione intervenuta nel corso del Controparte_1 presente grado di giudizio, e di cui si è detto sopra – il soggetto titolare del credito per cui è causa, quale avente causa di Controparte_14
- la è soggetto completamente estraneo al presente Controparte_2 giudizio e ai fatti di causa, menzionato in atti per mero errore materiale;
Ciò chiarito, questo giudicante deve disporre la seguente correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, e segnatamente, nell'epigrafe della sentenza n. 1474/2023 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 26.6.2023, laddove è scritto:
“ in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
CF , 16, in persona del legale rappresen- P.IVA_2 Controparte_5 tante pro tempore (C.F., P. IVA n. ) quale mandataria con P.IVA_4
11 rappresentanza di quest'ultima, a propria Controparte_4 volta, mandataria con rappresentanza di " , rappresentata e Controparte_1 difesa, dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda ed elettivamente domici- liata in Latina alla Via dei Piceni n. 59 presso l'Avv. Fabio Cirilli giusta procura in atti”, deve essere corretto in:
“ (cod. fisc. ), e per esse la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona della mandataria con rappresen- Controparte_19 tanza e sub-servicer (cod. fisc.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, Latina alla Via dei Piceni n. 59, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirilli, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Grillo e Rossana Buda per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento”. 3. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la Controparte_20 eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...] in ragione della mancata ottemperanza, nei termini prescritti, Parte_3 all'ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., im- partito da questa Corte con ordinanza del 23.12.2024.
In particolare, detta appellata deduce che parte appellante avrebbe dovuto procedere tempestivamente all'integrazione del contraddittorio nei confronti di (oggi , già a seguito della Controparte_21 Controparte_22 suddetta ordinanza, laddove tale adempimento non è stato eseguito nei ter- mini previsti dalla Corte. E rileva che, come risulta dalle ricevute di consegna e accettazione delle notifiche a mezzo p.e.c. effettuate da Parte_1 le stesse sono state indirizzate unicamente a ed alla Controparte_14 CP_23
(già , ma non anche nei confronti della Cassa di
[...] Controparte_13
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. deduce che tale omissione avrebbe dovuto CP_24 Controparte_7 condurre, secondo quanto previsto dall'art. 331 c.p.c., “all'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione”, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie. E che, invece, con successiva ordinanza in data 6.6.2025, questa Corte ha reiterato l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_21
12 “consentendo così alla parte appellante di sanare tardivamente la precedente omissione”.
L'eccezione non è fondata.
Come deduce l'appellata sopra indicata, l'art. 331 c.p.c. – il quale stabilisce che, in presenza di una sentenza pronunciata tra più parti in una causa in- scindibile, ove la sentenza sia impugnata solo nei confronti di alcune di esse, il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre – prevede, al co. 2, che, qualora nessuna delle parti provveda all'inte- grazione entro il termine fissato, l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il giu- dice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ot- temperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completa- mento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto es- sere integrato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15.10.2021, n. 28298; Cass. civ., Sez. III, 11.4.2016, n. 6982).
Qualora non avesse effettuato l'integrazione del contraddit- Parte_1 torio nei confronti della avente causa della Cassa Controparte_20 di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., allora effettivamente – come deduce tale appellata – l'appello dovrebbe dichiararsi inammissibile. Infatti, questo giudicante non avrebbe potuto sostanzialmente rimettere in termini l'appel- lante, in mancanza di allegazione di una circostanza che lo consentisse da parte dello stesso, con l'ordinanza assunta alla successiva udienza cartolare del 12.5.2025 (comunicata in data 6.6.2025), con cui è stata nuovamente disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
Controparte_25
13 Con l'ordinanza assunta all'udienza cartolare del 23.12.2024, come invero anche con la successiva ordinanza assunta all'udienza cartolare del 6.6.2025, questo giudicante ha però disposto l'integrazione del contraddit- torio nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., e per essa della procuratrice Controparte_13
Come rileva la la “prima” notifica è stata effet- Controparte_20 tuata da parte appellante, nel dare attuazione a quanto disposto con l'ordi- nanza del 23.12.2024, oltre che alla anche alla Controparte_14 CP_23
che – come rileva sempre tale appellata – è la nuova denominazione
[...] assunta dalla Si deve ritenere, allora, che piuttosto questo Controparte_13 giudicante ha errato nel ritenere, con l'ordinanza in data 12.5.2025 (comu- nicata in data 6.6.2025), non integrato il contraddittorio nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., rappresentata dalla
[...] nel giudizio di primo grado;
e che, quindi, in ragione di ciò, ha Parte_4 erroneamente disposto ulteriormente, con la suddetta ordinanza assunta all'udienza cartolare del 12.5.2025, comunicata in data 6.6.2025, di inte- grare il contraddittorio laddove a questo si era provveduto.
Nel dare attuazione all'ordinanza suddetta l'appellante ha provveduto alla notifica in proprio alla che si è costituita quindi Controparte_20 in giudizio, ma con l'ordinanza in data 23.12.2024 era stata disposta l'inte- grazione del contraddittorio nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza S.p.A., e per essa della procuratrice cosa che Controparte_13
è ritualmente avvenuta.
4. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 disatteso l'eccezione di nullità parziale della fideiussione da lui sottoscritta a garanzia delle obbligazioni assunte dalla figlia, nei con- Controparte_26 fronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con il contratto di mutuo in pari data, e segnatamente la nullità delle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, e segnatamente quella di cui all'art. 6, che prevede la rinuncia del fideiussore al termine di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, l'appellante deduce che il Tribunale di Latina avrebbe errato a ritenere non applicabile tale normativa al caso di specie sia perché il contratto di fideiussione è stato stipulato da Parte_5 anteriormente rispetto alla predisposizione dello schema-tipo di
[...]
14 fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002, tenendo conto che tale fideiussione è stata sottoscritta in data 26.7.2001; sia perché quest'ultima, a un primo esame, non risulterebbe corrispondente al format in contesta- zione, con conseguente piena validità della clausola della fideiussione che comporta una rinuncia all'art. 1957 c.c.
Il motivo è privo di ogni pregio.
4.1. È vero che l'odierna parte appellante ha sollevato tale eccezione di nul- lità in questione oltre i termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado, ma tale eccezione di nullità sarebbe sollevabile per la prima volta anche nel presente grado di giudizio e, conseguentemente, non sussiste al- cuna inammissibilità della stessa per essere stata tardivamente sollevata.
Come ha osservato la Suprema Corte, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che risultino dagli atti non solo tutte le circostanza fattuali necessari alla sua integrazione, ma anche la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali con- formi al modello ABI - quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della AN d'LI – “sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito nume- rosissime volte (e come afferma anche dalla sentenza gravata) l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così Cass. civ., Sez. I, 25.11.2024, n. 30383). Nel caso in esame, tuttavia, ha tempestivamente sollevato, nel pro- Parte_1 porre l'opposizione ex art. 645 c.p.c., l'eccezione di decadenza della credi- trice dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. Nel caso in esame, dunque, il rilievo officioso della nullità da parte di questo giudicante non è precluso dall'essere spirato il termine per eccepire la decadenza ai sensi di quest'ultima disposizione.
Inoltre, sempre preliminarmente, si deve osservare come quella sottoscritta da non sia una fideiussione omnibus, come pure lo stesso Parte_1 ha dedotto e deduce con i motivi di appello, anche nel ritenere la falsità della stessa per mancanza di un accordo in ordine al riempimento della stessa, in
15 quanto al momento della sottoscrizione sarebbe mancata l'indicazione – so- prattutto – dell'importo massimo garantito. Quella sottoscritta dall'odierno appellante in data 26.7.2001 costituisce una fideiussione specifica rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla figlia, con il Controparte_26 contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalla stessa in pari data, come evince chiaramente dal testo della stessa, e come invero hanno confermato anche i testimoni escussi nell'istruttoria espletata in primo grado (come si dirà diffusamente di seguito).
4.2. Ciò preliminarmente e necessariamente chiarito, il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la AN d'LI, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazio- nale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ha riguardato espressa- Pt_6 mente il tipo della fideiussione omnibus. Più in dettaglio, lo schema esami- nato dalla AN d'LI era costituito da tredici articoli, la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in paga- mento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'ob- bligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a se- conda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la AN d'LI tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità 16 economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, eviden- ziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprat- tutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, si- gnificativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clau- sole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la AN d'LI ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 del 2.5.2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non costituiscono clausole abu- Pt_6 sive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ.,
Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Come ha evidenziato sempre il suddetto provvedimento della AN d'LI (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il presta- tore della garanzia.
17 4.3. La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla AN d'LI con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla AN d'LI il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla Direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841).
4.4. Anche qualora si volesse ritenere – diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale di Latina, con statuizione parimenti oggetto di censura – che le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti ri- sultino pressoché coincidenti con quelle dello schema predisposto dall'A.B.I. nel 2002 e sanzionato dalla AN d'LI con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncor- renziale – quella stessa perdurata fino al 2005 o una precedente e diversa intesa – nel luglio del 2001 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa. 18 L'odierna parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel luglio 2001. Conse- guentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da in ragione del fatto che le Parte_1 corrispondenti previsioni contrattuali della fideiussione sottoscritta in data 26.7.2001 siano sovrapponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello A.B.I. predisposto nel 2002 e sanzionate dalla AN d'LI con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta prima che venisse aperta dall'Autorità di vigilanza l'istruttoria che ha portato all'adozione del provve- dimento sanzionatorio suddetto, e segnatamente che sia possibile dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da il Parte_1
26.7.2001 alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'il- lecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato. A ben considerare, infatti, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e delle altre indicate da parte appellante il principio espresso dalla
Suprema Corte, peraltro condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costi- tuiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente pre- posta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017,
n. 29810).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della AN d'LI. Nondimeno 19 laddove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'LI n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'LI, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dalla prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non ri- sulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fi- deiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall' nel 2003 e sanzionato Pt_6 dalla AN d'LI con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 2001 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
Resta assorbito quanto dedotto da in ordine all'inefficacia Parte_1 della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per non avere il credi- tore (la banca) provato di avere proposto e continuato le sue azioni nei con- fronti del debitore nel termine di legge;
e che, pertanto, l'obbligazione fi- deiussoria si sarebbe estinta, con la conseguenza che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal fideiussore dovrebbe essere accolta e il decreto in- giuntivo revocato.
5. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la querela di falso proposta da Parte_1
e quindi laddove il Tribunale di Latina ha ritenuto che, alla luce della c.t.u. e delle prove testimoniali espletate, non vi sia la prova che il modello di fi- deiussione non fosse compilato con l'indicazione del rapporto garantito (il mutuo contratto da per € 200.000,00) e della data Controparte_26
(26.7.2001) al momento della sottoscrizione dello stesso da parte di
[...]
Pt_1
In particolare, l'appellante deduce che il testimone genero Testimone_1 dell'odierno appellante, ha dichiarato di avere accompagnato Parte_7 in banca e di averlo visto firmare una serie di documenti, tra cui anche il
[...] modulo di fideiussione che gli è stato esibito, confermando la circostanza che al momento della sottoscrizione non vi era l'indicazione dell'importo massimo garantito. E che anche il testimone figlio Testimone_2
20 dell'appellante, ha dichiarato di essere stato presente quando il padre gelo ha firmato il documento n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio (il contratto di fideiussione in data 26.7.2001) e che, al momento della sottoscrizione, il documento presentava le prime righe in bianco, e se- gnatamente che quando il padre ha firmato non vi era la parte dattiloscritta relativa all'importo massimo garantito ed al debitore.
Il motivo non è fondato.
5.1. Anche qualora quella sottoscritta da avesse costituito Parte_1
– ma così non è, come si è detto sopra – una fideiussione omnibus, in tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica un'ipotesi di nullità della fideius- sione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il pactum ad scribendum come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede og- gettiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.3.2024, n. 7891). In generale, in tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 T.U.B., siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "ban- che e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 17.3.2023, n. 7804).
Se così è, allora non assume alcuna rilevanza “la presenza dell'inchiostro più recente rispetto a quello impiegato per la sottoscrizione del documento im- pugnato di falso, prova che il riempimento del documento è avvenuto succes- sivamente alla sua sottoscrizione”, e segnatamente che dopo la sottoscri- zione da parte di lo stesso sarebbe stato oggetto di una Parte_1
“stesura dattiloscritta”, come pure deduce parte appellante. La compilazione successiva del modulo da parte della dedotta dall'odierno appellante, CP_3 non determinerebbe di per sé la nullità del contratto di fideiussione
21 sottoscritto dallo stesso in data 26.7.2001 qualora tale riempimento sia av- venuto in conformità all'accordo tra le parti.
5.2. Con riguardo a tale ultima circostanza, nel caso in esame - come rileva la stessa parte appellante - “il teste ha dichiarato che il Testimone_2 padre doveva firmare una garanzia per il mutuo di sua sorella Parte_2
, presente insieme a e di non ricordare quale fosse l'im-
[...] Testimone_1 porto del mutuo che doveva essere garantito ma che tutta la famiglia sapeva che il padre doveva firmare a garanzia del mutuo della sorella del teste
[...]
”. Persona_2
In altri termini, il testimone ha dichiarato l'esistenza di un patto di riempi- mento – che, come si è detto sopra, non doveva essere provato per iscritto
– e che lo stesso fosse nel senso di indicare quale importo garantito quello del mutuo stipulato da figlia dell'odierno appellante e so- Controparte_26 rella del testimone. E che tutta la famiglia era a conoscenza che il padre avrebbe garantito (non future e non specificate nell'ammontare obbligazioni della figlia, ma) esattamente il mutuo contratto dalla stessa con la AN. Di questo il testimone non ricorda l'importo, ma non afferma che il padre non ne conoscessero l'importo. Né questo viene riferito dagli altri testimoni.
La prova testimoniale espletata, e in particolare la testimonianza resa da consente di affermare che la compilazione del modulo di Testimone_2 fideiussione sia avvenuta da parte della Cassa di Risparmio di Parma e Pia- cenza S.p.A. in conformità all'accordo intervenuto tra questa e Parte_7 vale a dire per garantire le obbligazioni assunte dalla figlia di questi,
[...]
, con il contratto di mutuo sottoscritto in pari data. Non vi è stata, CP_26 dunque, alcuna compilazione del modulo absque pactis o contra pacta, ma in conformità con l'accordo di riempimento tra il fideiussore e la AN ga- rantita.
Una volta rilevato che vi era un accordo, tra la e l'odierno appellante, CP_3 in ordine a quale fosse l'oggetto della garanzia che quest'ultimo avrebbe prestato a favore della seconda, a garanzia delle obbligazioni assunte da
è di tutta evidenza come sia del tutto irrilevante – oltre alla Controparte_26 mancata pattuizione per iscritto, come si è detto sopra – anche che l'indica- zione dell'oggetto della fideiussione sia avvenuto successivamente e che, se- condo quanto dedotto da parte appellante, “il riempimento del documento è
22 avvenuto successivamente alla sua sottoscrizione”, come sarebbe provato dalla “presenza di inchiostro più recente rispetto a quello impiegato per la sottoscrizione del documento impugnato di falso”. In altri termini, è del tutto irrilevante che dalla c.t.u. espletata emergerebbe la circostanza, allegata da per cui la fideiussione sottoscritta dallo stesso e oggetto Parte_1 del presente giudizio, sia stata compilata successivamente a quando venne apposta la sua sottoscrizione.
Anche l'appello proposto – in buona sostanza – avverso il rigetto della que- rela di falso proposta da avverso il contratto di fideiussione Parte_1 sottoscritto dallo stesso in data 26.7.2001, per essere stata compilato con l'importo garantito e la data in mancanza di un accordo, deve essere riget- tato.
6. Con l'ultimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale di Latina non ha motivato in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto (di fideiussione) intervenuto tra il consumatore (
[...]
e il professionista (la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Pt_1
S.p.A.), laddove sia il giudice del monitorio sia il giudice di prime cure avrebbe dovuto svolgere d'ufficio la verifica della sussistenza delle stesse.
Il motivo non merita accoglimento.
6.1. deduce che “la sentenza impugnata è nulla poiché il Parte_1 giudice del monitorio prima ed il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo poi, anche in assenza di specifica eccezione dell'opponente/consumatore, non ha esplicitamente motivato sull'assenza di clausole abusive nel contratto tra professionista e consumatore. Ciò in quanto il giudice del monitorio e il giu- dice dell'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbero dovuto svolgere, d'uffi- cio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della con- troversia”. Secondo parte appellante, dunque, “All'esito del suddetto con- trollo, i giudici avrebbero dovuto rilevare l'abusività della clausola che di- spensa il professionista dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c. ed avreb- bero dovuto il giudice del monitorio rigettare il ricorso per decreto ingiuntivo ed il giudice dell'opposizione revocare lo stesso decreto ingiuntivo”.
Ad avviso di questo giudicante, nel caso in esame il giudice del procedimento monitorio e quello del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non
23 avrebbero dovuto vagliare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. della fi- deiussione rilasciata da in data 26.7.2001 in favore della Parte_1
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e verificare se la stessa fosse vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (disciplina all'epoca applicabile ra- tione temporis).
6.2. Non ignora questo giudicante che, secondo un isolato precedente della Suprema Corte, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi succes- sivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato prin- CP_3 cipale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione acces- soria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita AN”, ha ritenuto che “Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una di- sciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass.,
15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
La stessa decisione del Supremo Collegio ha chiarito che la disciplina delle clausole abusive, dettata a tutela del consumatore, “si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateral- mente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n.
25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802)”.
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del
24 contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espres- sione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del con- tratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente econo- mico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, me- diante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il se- gnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
6.3. Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha sconfessato tale precedente arresto, confermando il proprio orientamento precedente, e segnatamente ha affermato – richiamando il consolidato orientamento in tale senso della giurisprudenza di legittimità – che “La doglianza sulla mancata specifica ap- provazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”(così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Il giudice di legittimità, nel recente arresto sopra richiamato, ha aggiunto, poi, che “in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non,
25 purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompa- gnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.Nel caso in esame
[...] ha sottoscritto specificamente approvato, con la c.d. doppia sotto- Pt_1 scrizione, anche la previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 26.7.2001, peraltro il modulo utilizzato dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. non limitandosi a richiamare numerica- mente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ma reca anche l'indicazione del contento della stessa, e precisamente “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
7. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1474/2023 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 26.6.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta da ciascuna delle parti appellate e terze intervenute.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dispone che, nell'epigrafe della sentenza n. 1474/2023 emessa dal Tri- bunale di Latina, in composizione monocratica, il 26.6.2023, laddove c'è scritto:
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
CF , 16, in persona del legale rappresen- P.IVA_2 Controparte_5 tante pro tempore (C.F., P. IVA n. ) quale mandataria con rap- P.IVA_4 presentanza di quest'ultima, a propria Controparte_4 volta, mandataria con rappresentanza di " , rappresentata e Controparte_1 difesa, dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Rossana Buda ed elettivamente 26 domiciliata in Latina alla Via dei Piceni n. 59 presso l'Avv. Fabio Cirilli giusta procura in atti”, sia corretto in:
(cod. fisc. ), e per esse la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 in persona della mandataria con rappre- Controparte_4 sentanza e sub-servicer (cod. fisc.: ), in per- Controparte_5 P.IVA_4 sona del legale rappresentante pro tempore, Latina alla Via dei Piceni n. 59, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirilli, rappresentata e difesa dagli avv. Giu- seppe Grillo e Rossana Buda per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di intervento”. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1474/2023 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il
26.6.2023; condanna a rimborsare alla e per esse Parte_1 Controparte_1 alla mandataria le spese del Controparte_18 presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_20 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_9 del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002;
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN BE Thellung de Courtelary
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