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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/01/2025 al n. 173 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il Parte_1
13/07/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to NUNZIATA
CONCETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. LOVRISO NICOLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 22/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 10/02/1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San RO AN (al N. 4, Parte II, serie A, anno 1980). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (in San RO AN il Persona_1
23/05/1980), (in San RO AN il 06/08/1983) e Persona_2 Per_3
(in San RO AN il 12/10/1994), tutti maggiorenni ed economicamente
[...] autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 10/04/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano:
“ A)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
B) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento poiché non sussiste disparità di redditi tra gli stessi ed in ogni caso espressamente vi rinunciano;
C) Entrambi i coniugi si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
Cont D) I comparenti si obbligano a comunicarsi, con nota eventuale cambio di residenza.
E) Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2 F) Che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivano, con il presente atto, riservandosi soltanto il diritto di chiedere eventuali modifiche nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi e pe gli effetti del combinato disposto ex art. 155 co VIII – c.c. 710 e 711 co V cpc;
”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AR VI (NA) il 13/07/1963, e , nata a Parte_2
LM CA (NA) il 25/02/1960, che hanno contratto matrimonio a San
RO AN (NA) il 10/02/1980 (atto n.4, Parte II, Serie A, anno 1980);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San RO AN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 22/01/2025 al n. 173 /2025 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il Parte_1
13/07/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to NUNZIATA
CONCETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. LOVRISO NICOLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 22/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 10/02/1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San RO AN (al N. 4, Parte II, serie A, anno 1980). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, (in San RO AN il Persona_1
23/05/1980), (in San RO AN il 06/08/1983) e Persona_2 Per_3
(in San RO AN il 12/10/1994), tutti maggiorenni ed economicamente
[...] autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 10/04/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano:
“ A)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
B) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento poiché non sussiste disparità di redditi tra gli stessi ed in ogni caso espressamente vi rinunciano;
C) Entrambi i coniugi si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
Cont D) I comparenti si obbligano a comunicarsi, con nota eventuale cambio di residenza.
E) Le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
2 F) Che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivano, con il presente atto, riservandosi soltanto il diritto di chiedere eventuali modifiche nel caso di mutamento dell'attuale situazione, ai sensi e pe gli effetti del combinato disposto ex art. 155 co VIII – c.c. 710 e 711 co V cpc;
”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
AR VI (NA) il 13/07/1963, e , nata a Parte_2
LM CA (NA) il 25/02/1960, che hanno contratto matrimonio a San
RO AN (NA) il 10/02/1980 (atto n.4, Parte II, Serie A, anno 1980);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San RO AN (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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