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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1644/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE NI - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi ata il 16/08/1969 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_1
E nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali pattuite.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Cartoceto in data 24/09/1995, e dalla loro unione sono nati tre figli: nato il [...], nata il Per_1 Per_2 07/01/1999 e nata il [...], tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti.
Il Tribunale di Pesaro, in data 04/04/2006, ha omologato la separazione tra le parti di cui sopra.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno integrato l'accordo raggiunto nella parte relativa al trasferimento immobiliare precisando sul punto che avverrà con separato atto notarile, confermando nel resto quanto congiuntamente già pattuito.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 04/04/2006 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, integrate con le note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente tutte richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di legge compensate.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
RE NI
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE NI - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi ata il 16/08/1969 a FOSSOMBRONE (PU) Parte_1
E nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni reddituali, patrimoniali pattuite.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Cartoceto in data 24/09/1995, e dalla loro unione sono nati tre figli: nato il [...], nata il Per_1 Per_2 07/01/1999 e nata il [...], tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti.
Il Tribunale di Pesaro, in data 04/04/2006, ha omologato la separazione tra le parti di cui sopra.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno integrato l'accordo raggiunto nella parte relativa al trasferimento immobiliare precisando sul punto che avverrà con separato atto notarile, confermando nel resto quanto congiuntamente già pattuito.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Risulta dagli atti, che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 04/04/2006 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse familiare, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, integrate con le note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente tutte richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di legge compensate.
Deciso in data 29/10/2025
Il Presidente
RE NI