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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.1391/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.1391/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo", promossa da: L' in persona del liquidatore p.t., con sede in AL LI Controparte_1 alla via Temponi 25 P.I. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Polito (C.F. P.IVA_1
, in virtù di procura alle liti in atti e con lo stesso elettivamente domiciliata in C.F._1
NA di AL LI (Sa) alla via C.so Europa 18, presso lo studio del costituito procuratore;
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(P. IVA ) con sede legale in Montesano sulla Controparte_2 P.IVA_2
RC (SA) alla Via Pezza la Corte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente – in forza di procura in calce – dall'Avv. Federico MAGGIO (C.F. e dall'Avv. Maria SANTARSENIO (C.F. ) con i C.F._2 C.F._3 quali indica per le comunicazioni di rito il fax 0975.74330 e la pec Email_1 ed elegge domicilio a PA (SA) alla Via Nazionale n. 574;
[...]
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da note depositate dalle parti per l'udienza del 18.09.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2021, L' proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.360/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 20.09.2021, con il quale veniva ingiunto alla predetta debitrice opponente di provvedere, nel termine assegnato, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Controparte_2
7.571,66 oltre interessi, nonché euro 685,40 per spese e compenso avvocato oltre accessori come per legge. L'opponente eccepiva, in particolare, che il credito vantato sarebbe assolutamente inesistente perché nessun contratto di fornitura di carni fresche per un importo di 7.571,66 era stato concluso tra le parti in causa. Precisava che L' non aveva ordinato e ricevuto dall'opposta, quantitativi Controparte_1 di carni fresche per l'importo di cui all'ingiunzione, ma aveva ordinato e ricevuto solo le merci di cui alle fatture n. 1662 del 30.04.2018 di euro 335,02 e n. 2093 del 31.052018 di euro 334,79.
Sosteneva, poi, che le fatture e i documenti di trasporto, prodotti da controparte nella fase monitoria, non sarebbero in grado di provare il fatto costitutivo della domanda (fornitura di carni fresche per un importo di 7571,66,) dal momento che la suddetta documentazione indica come prestazione fornita dalla in favore dell'opponente il costo per il servizio di macellazione di bovini e suini, Controparte_2 di proprietà della società e macellati presso il mattatoio gestito dalla Parte_1
Controparte_2
L'opponente, inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale per la riduzione del prezzo nel limite di € 669,81, poiché le forniture di carni ricevute, attestate dalle fatture n. 1662 del 30/04/2018 di € 335,02 e n. 2093 del 31/05/2018 di € 334,79, sarebbero state affette de vizi dovuti ad inidonea refrigerazione. L'opponente, quindi, chiedeva di revocare il Decreto Ingiuntivo n.360/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la riduzione del prezzo di cui alle fatture n.ri n 1662 del 30.04.2018 di euro 335,02 e n. 2093 del 31.052018 di euro 334,79. Resisteva l'opposta “ instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La Controparte_2 società opposta chiedeva: 1) accertare e dichiarare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile e che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del titolo ex art. 648 cod. proc. civ.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio;
3) rigettare l'opposizione proposta dalla Società Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di adeguato supporto probatorio;
4)
[...] accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua conferma sia in relazione agli importi ingiunti, sia con riguardo all'intervenuta compensazione dei rapporti debiti-crediti; 5) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nonché
l'intervenuta prescrizione della stessa;
6) nella ipotesi di revoca del titolo opposto, ridurre la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti dell'equo e del giusto;
7) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. della società per la proposizione Parte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione agli avvocati antistatari. Il giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.360/2021, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. All'esito, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2024 e poi all'udienza del 19.05.2025. Quindi, la causa veniva assegnata per la decisione allo scrivente e veniva fissata l'udienza del 18.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al
18.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato note scritte. Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. L'opposizione va respinta e dunque confermato il decreto ingiuntivo. Venendo al merito della causa, la domanda principale di pagamento avanzata dalla ha CP_2 CP_2 per oggetto il credito scaturente da una fornitura di merce e servizi in favore dell'opponente.
Preliminarmente, va ricordata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, Cass. n. 3373/2010). Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che la ha certamente dimostrato tanto la fonte negoziale quanto la scadenza del termine Controparte_2 delle obbligazioni di pagamento azionate in via ingiuntiva. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva al debitore opponente allegare e dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali. Attività questa a cui l'opponente non ha adempiuto. Vi è da dire che la ha dimostrato la fornitura della Controparte_2 merce e del servizio, mediante la produzione di fatture regolarmente registrate nei libri contabili, nei rispettivi DDT, negli estratti autentici del Libro IVA con autentica notarile ed ha allegato, inoltre,
l'inadempimento dell'acquirente (cfr. produzioni opposto;
lettera di messa in mora). Dal canto suo, l'opponente non ha contestato il contenuto dei singoli DDT, che riscontrano perfettamente il contenuto delle singole fatture azionate, ma ha semplicemente ricollegato causalmente l'importo indicato nelle fatture al solo servizio di macellazione per conto terzi, e non anche alla vendita di bovini e suini. In sostanza, l'opponente non ha contestato l'attività di macellazione fornitale dalla né il relativo costo, ma ha escluso che l'importo indicato nelle fatture fosse dovuto Controparte_2 per la fornitura di merce, salvo che per le fatture n. 1662 del 30/04/2018 di € 335,02 e n. 2093 del 31/05/2018 di € 334,79. Ebbene, a parere dello scrivente l'importo ingiunto riguarda proprio il costo dell'attività di macellazione fornita dalla “ alla opponente, oltre che il prezzo per la CP_2 CP_2 fornitura di merce indicata nelle fatture n. 1662 del 30/04/2018 e n. 2093 del 31/05/2018. È noto che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), giusta il quale tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte convenuta (o, comunque, dalla parte nei cui confronti una domanda o un'eccezione viene validamente rivolta) deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5356;
Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12517). Nel presente giudizio, come detto, l'opposto ha prodotto tutta la documentazione contrattuale e contabile già illustrata, che consente la ricostruzione piena ed esaustiva dei rapporti tra le parti e fornisce prova di come si è giunti al saldo a debito oggetto della domanda monitoria.
Le doglianze dell'opponente rimangono generiche. Egli non ha dedotto alcuno specifico motivo di censura in relazione al rapporto contrattuale relativo all'attività di macellazione, fornitale dalla
[...] né sul relativo costo;
non ha allegato alcuna specifica erronea contabilizzazione ed alcuno CP_2 specifico addebito illegittimo. Rimangono generiche le doglianze e, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della prova del credito fornita dalla “ parte opponente non ha fornito né offerto di fornire alcuna prova Controparte_2 delle generiche allegazioni a supporto della domanda, limitandosi solo a contestare genericamente la valenza probatoria delle fatture, peraltro solo con riferimento alla vendita di merce, senza tuttavia contestare il contenuto dei DDT, pure da essa sottoscritti. Quanto, poi, all'eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1295 c.c. avanzata dall'opponente, per aver ricevuto dalla “ delle carni in cattivo stato di conservazione, essa risulta inammissibile, Controparte_2 perché tardivamente proposta. Invero, per il disposto dell'art. 1495 cod. proc. civ., l'azione di garanzia si prescrive entro un anno dalla consegna della merce (Cassazione Civile sent. 1954/2000). Ebbene, nel caso che ci occupa, la merce risulta consegnata nell'anno 2018 mentre l'azione è stata proposta solo nel novembre 2021. Per tutti i motivi esposti, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Assorbita ogni ulteriore ed eventuale domanda e/o eccezione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle:
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00, oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta). L'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Orbene, il legislatore ha inteso generalizzare ed estendere ad ogni grado di giudizio la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa. La norma – come ha rilevato la dottrina più avvertita – configura una “sanzione di ordine pubblico”, dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Più in particolare, l'abuso del processo ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a finalità devianti rispetto alla “tutela dei diritti e degli interessi legittimi” per il quale l'art. 24, primo comma, Cost. garantisce il ricorso al giudice (v. Corte cost., sentenza n. 152 del 2016). Il giudice deve limitarsi a valutare “oggettivamente” la sussistenza di un
“abuso del processo”, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto […] Il nuovo istituto affida al giudice il più ampio potere discrezionale che – tuttavia – deve essere esercitato con la dovuta ragionevolezza” (cfr. Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27623). Il che significa, come chiarito dalla Suprema Corte, che la mera infondatezza della domanda o della difesa non possa comportare responsabilità ex art. 96 c.p.c. Piuttosto, “incorrono in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità” (cfr. Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27623, cit.), ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, sì che deve escludersi che l'appellante abbia abusato dello strumento processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla opposizione proposta dalla società
[...] nei confronti della così provvede: Parte_2 Controparte_3
a)- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.360/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro;
b)- rigetta la domanda ex art. 96 comma terzo c.p.c.;
c)- condanna l'opponente “ al pagamento delle spese di Controparte_4 lite liquidate in euro 2.540,00 (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore degli avvocati Maria Santarsenio e Federico Maggio.
Così deciso in data 16 ottobre 2025 Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.1391/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo", promossa da: L' in persona del liquidatore p.t., con sede in AL LI Controparte_1 alla via Temponi 25 P.I. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Polito (C.F. P.IVA_1
, in virtù di procura alle liti in atti e con lo stesso elettivamente domiciliata in C.F._1
NA di AL LI (Sa) alla via C.so Europa 18, presso lo studio del costituito procuratore;
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(P. IVA ) con sede legale in Montesano sulla Controparte_2 P.IVA_2
RC (SA) alla Via Pezza la Corte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente – in forza di procura in calce – dall'Avv. Federico MAGGIO (C.F. e dall'Avv. Maria SANTARSENIO (C.F. ) con i C.F._2 C.F._3 quali indica per le comunicazioni di rito il fax 0975.74330 e la pec Email_1 ed elegge domicilio a PA (SA) alla Via Nazionale n. 574;
[...]
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da note depositate dalle parti per l'udienza del 18.09.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2021, L' proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.360/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 20.09.2021, con il quale veniva ingiunto alla predetta debitrice opponente di provvedere, nel termine assegnato, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Controparte_2
7.571,66 oltre interessi, nonché euro 685,40 per spese e compenso avvocato oltre accessori come per legge. L'opponente eccepiva, in particolare, che il credito vantato sarebbe assolutamente inesistente perché nessun contratto di fornitura di carni fresche per un importo di 7.571,66 era stato concluso tra le parti in causa. Precisava che L' non aveva ordinato e ricevuto dall'opposta, quantitativi Controparte_1 di carni fresche per l'importo di cui all'ingiunzione, ma aveva ordinato e ricevuto solo le merci di cui alle fatture n. 1662 del 30.04.2018 di euro 335,02 e n. 2093 del 31.052018 di euro 334,79.
Sosteneva, poi, che le fatture e i documenti di trasporto, prodotti da controparte nella fase monitoria, non sarebbero in grado di provare il fatto costitutivo della domanda (fornitura di carni fresche per un importo di 7571,66,) dal momento che la suddetta documentazione indica come prestazione fornita dalla in favore dell'opponente il costo per il servizio di macellazione di bovini e suini, Controparte_2 di proprietà della società e macellati presso il mattatoio gestito dalla Parte_1
Controparte_2
L'opponente, inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale per la riduzione del prezzo nel limite di € 669,81, poiché le forniture di carni ricevute, attestate dalle fatture n. 1662 del 30/04/2018 di € 335,02 e n. 2093 del 31/05/2018 di € 334,79, sarebbero state affette de vizi dovuti ad inidonea refrigerazione. L'opponente, quindi, chiedeva di revocare il Decreto Ingiuntivo n.360/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In via riconvenzionale chiedeva di accertare e dichiarare la riduzione del prezzo di cui alle fatture n.ri n 1662 del 30.04.2018 di euro 335,02 e n. 2093 del 31.052018 di euro 334,79. Resisteva l'opposta “ instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La Controparte_2 società opposta chiedeva: 1) accertare e dichiarare che il credito ingiunto è certo, liquido ed esigibile e che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del titolo ex art. 648 cod. proc. civ.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio;
3) rigettare l'opposizione proposta dalla Società Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di adeguato supporto probatorio;
4)
[...] accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la sua conferma sia in relazione agli importi ingiunti, sia con riguardo all'intervenuta compensazione dei rapporti debiti-crediti; 5) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nonché
l'intervenuta prescrizione della stessa;
6) nella ipotesi di revoca del titolo opposto, ridurre la pretesa creditoria dell'opposta nei limiti dell'equo e del giusto;
7) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. della società per la proposizione Parte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione agli avvocati antistatari. Il giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.360/2021, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. All'esito, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2024 e poi all'udienza del 19.05.2025. Quindi, la causa veniva assegnata per la decisione allo scrivente e veniva fissata l'udienza del 18.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al
18.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti hanno depositato note scritte. Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. L'opposizione va respinta e dunque confermato il decreto ingiuntivo. Venendo al merito della causa, la domanda principale di pagamento avanzata dalla ha CP_2 CP_2 per oggetto il credito scaturente da una fornitura di merce e servizi in favore dell'opponente.
Preliminarmente, va ricordata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, Cass. n. 3373/2010). Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che la ha certamente dimostrato tanto la fonte negoziale quanto la scadenza del termine Controparte_2 delle obbligazioni di pagamento azionate in via ingiuntiva. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva al debitore opponente allegare e dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali. Attività questa a cui l'opponente non ha adempiuto. Vi è da dire che la ha dimostrato la fornitura della Controparte_2 merce e del servizio, mediante la produzione di fatture regolarmente registrate nei libri contabili, nei rispettivi DDT, negli estratti autentici del Libro IVA con autentica notarile ed ha allegato, inoltre,
l'inadempimento dell'acquirente (cfr. produzioni opposto;
lettera di messa in mora). Dal canto suo, l'opponente non ha contestato il contenuto dei singoli DDT, che riscontrano perfettamente il contenuto delle singole fatture azionate, ma ha semplicemente ricollegato causalmente l'importo indicato nelle fatture al solo servizio di macellazione per conto terzi, e non anche alla vendita di bovini e suini. In sostanza, l'opponente non ha contestato l'attività di macellazione fornitale dalla né il relativo costo, ma ha escluso che l'importo indicato nelle fatture fosse dovuto Controparte_2 per la fornitura di merce, salvo che per le fatture n. 1662 del 30/04/2018 di € 335,02 e n. 2093 del 31/05/2018 di € 334,79. Ebbene, a parere dello scrivente l'importo ingiunto riguarda proprio il costo dell'attività di macellazione fornita dalla “ alla opponente, oltre che il prezzo per la CP_2 CP_2 fornitura di merce indicata nelle fatture n. 1662 del 30/04/2018 e n. 2093 del 31/05/2018. È noto che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), giusta il quale tutto ciò che non viene specificamente contestato dalla parte convenuta (o, comunque, dalla parte nei cui confronti una domanda o un'eccezione viene validamente rivolta) deve ritenersi oggettivamente provato, con conseguente esonero per il giudice da ogni indagine probatoria sulla sussistenza o insussistenza di quel determinato fatto, che, in quanto provato, deve essere posto a fondamento della decisione (Cass. civ., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5356;
Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12517). Nel presente giudizio, come detto, l'opposto ha prodotto tutta la documentazione contrattuale e contabile già illustrata, che consente la ricostruzione piena ed esaustiva dei rapporti tra le parti e fornisce prova di come si è giunti al saldo a debito oggetto della domanda monitoria.
Le doglianze dell'opponente rimangono generiche. Egli non ha dedotto alcuno specifico motivo di censura in relazione al rapporto contrattuale relativo all'attività di macellazione, fornitale dalla
[...] né sul relativo costo;
non ha allegato alcuna specifica erronea contabilizzazione ed alcuno CP_2 specifico addebito illegittimo. Rimangono generiche le doglianze e, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte della prova del credito fornita dalla “ parte opponente non ha fornito né offerto di fornire alcuna prova Controparte_2 delle generiche allegazioni a supporto della domanda, limitandosi solo a contestare genericamente la valenza probatoria delle fatture, peraltro solo con riferimento alla vendita di merce, senza tuttavia contestare il contenuto dei DDT, pure da essa sottoscritti. Quanto, poi, all'eccezione di riduzione del prezzo ex art. 1295 c.c. avanzata dall'opponente, per aver ricevuto dalla “ delle carni in cattivo stato di conservazione, essa risulta inammissibile, Controparte_2 perché tardivamente proposta. Invero, per il disposto dell'art. 1495 cod. proc. civ., l'azione di garanzia si prescrive entro un anno dalla consegna della merce (Cassazione Civile sent. 1954/2000). Ebbene, nel caso che ci occupa, la merce risulta consegnata nell'anno 2018 mentre l'azione è stata proposta solo nel novembre 2021. Per tutti i motivi esposti, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Assorbita ogni ulteriore ed eventuale domanda e/o eccezione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle:
2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00, oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta). L'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Orbene, il legislatore ha inteso generalizzare ed estendere ad ogni grado di giudizio la possibilità per il giudice di reprimere l'abuso del processo con una condanna di tipo sanzionatorio in favore della parte vittoriosa. La norma – come ha rilevato la dottrina più avvertita – configura una “sanzione di ordine pubblico”, dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Più in particolare, l'abuso del processo ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a finalità devianti rispetto alla “tutela dei diritti e degli interessi legittimi” per il quale l'art. 24, primo comma, Cost. garantisce il ricorso al giudice (v. Corte cost., sentenza n. 152 del 2016). Il giudice deve limitarsi a valutare “oggettivamente” la sussistenza di un
“abuso del processo”, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto […] Il nuovo istituto affida al giudice il più ampio potere discrezionale che – tuttavia – deve essere esercitato con la dovuta ragionevolezza” (cfr. Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27623). Il che significa, come chiarito dalla Suprema Corte, che la mera infondatezza della domanda o della difesa non possa comportare responsabilità ex art. 96 c.p.c. Piuttosto, “incorrono in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità” (cfr. Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27623, cit.), ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, sì che deve escludersi che l'appellante abbia abusato dello strumento processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla opposizione proposta dalla società
[...] nei confronti della così provvede: Parte_2 Controparte_3
a)- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.360/2021 emesso dal Tribunale di Lagonegro;
b)- rigetta la domanda ex art. 96 comma terzo c.p.c.;
c)- condanna l'opponente “ al pagamento delle spese di Controparte_4 lite liquidate in euro 2.540,00 (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore degli avvocati Maria Santarsenio e Federico Maggio.
Così deciso in data 16 ottobre 2025 Il Giudice