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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 5965/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5965/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 17/10/2024 da:
CF ) CP_1 C.F._1 con l'avv. DE PECOL MARICA
e:
(CF ) CP_2 C.F._2 con l'avv. DE PECOL MARICA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 19/11/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
16/04/2025, in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 5965/2024 V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/12/2010 da CP_1
(n. a OR ET (TV) il 05/10/1983) e , (n. a ON (TV) il 15/09/1980), CP_2 trascritto al n. 19, parte II, Serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MARENO DI PIAVE (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i Sig.ri e in Mareno di CP_1 CP_2
IA (TV) in data 04.12.2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, serie A, parte 2, anno 2010.
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine del predetto atto.
3) Presso la casa coniugale, di proprietà del Sig. continuerà a risiedere la moglie, unitamente ai figli minori fino a CP_2 quando questi ultimi non saranno autosufficienti.
4) I figli minori continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso. Il Sig. continuerà a tenere CP_2 con se i figli e a weekend alterni, dal venerdì sera alla domenica sera. Durante la settimana in cui il Per_1 Per_2 weekend e di sua competenza, il padre potrà tenere con se i figli per un pernottamento infrasettimanale, dal martedì alle
18.30 fino al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola. Durante la settimana in cui il weekend, invece, e di competenza della madre, il padre terra con se i figli per due pernottamenti infrasettimanali, dal martedì alle ore 18.30 fino al giovedì mattina all'inizio della scuola. Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno una settimana con il papa e una con la mamma, avendo cura di alternare la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro.
Durante le vacanze Pasquali, i genitori si alterneranno annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta. I ponti e le festività infrannuali verranno alternati tra i genitori (ovvero un genitore terra con se i figli per l'intero ponte e l'altro genitore terra con se i figli nel ponte successivo). Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei due genitori. Ciascun genitore dovrà avere la cura di comunicare all'altro le due settimane che vorrà trascorrere con i figli entro il 15 maggio di ogni anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze. Qualsivoglia esigenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario. Nei rispettivi periodi di permanenza, i genitori rispetteranno gli impegni (scolastici, sportivi, amicali, religiosi e ricreativi) dei minori.
5) Il Sig. parteciperà al mantenimento dei minori mediante il versamento di un contributo mensile di € 350,00 per CP_2 ciascun figlio sino alla loro autosufficienza, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi alla Sig.ra entro il 15 di ogni CP_1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso saranno così ripartite: 65% a carico del Sig.
35% a carico della Sig.ra Le spese andranno comunicate entro l'ultimo giorno del mese dal genitore che le CP_2 CP_1 ha sostenute e l'altro genitore provvederà a corrispondere la relativa quota entro il giorno 15 del mese successivo.
7) L'assegno unico verrà percepito dalla Sig.ra CP_1
8) Nessun assegno divorzile verrà reciprocamente corrisposto non sussistendone i presupposti e in ogni caso rinunciandovi le parti espressamente.
9) I genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità dei minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
10) Spese, diritti ed onorari di lite compensati tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MARENO DI PIAVE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera