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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/09/2024, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
R.g. 877 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Isabella Calia Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell'art 436 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa inscritta al n. 877 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
Appellante
E
Controparte_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 9.03.2023 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di
1 giudice del lavoro, conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1
chiedendo, in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto a beneficiare della
[...]
c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di €. 500,00 per ciascun anno scolastico – 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 - in cui aveva lavorato come docente con contratti a tempo determinato e, quindi, per complessivi €. 1.500,00, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il contestava la pretesa. Parte_1
Con sentenza n. 1249/2023 emessa il 03.07.2023, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente così statuendo: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio Controparte_1 economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il
[...]
, in persona del pro-tempore, al pagamento di euro 1.500,00 Parte_1 Parte_1 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il , in persona Parte_1
del pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che CP_2 liquida in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesca
Pistillo”.
Con ricorso depositato il 28.7.2023 il interponeva appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e, così, in via principale, il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo della controversia, e, in via subordinata, la limitazione del beneficio alla sola annualità in corso e a quella precedente.
L'appellata non si costituiva
Si acquisivano i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio.
All'odierna udienza, celebratasi alla presenza del solo appellante, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodichè si procedeva, a mente dell'art 436 bis c.p.c. (trattasi di procedimento introdotto dopo il 28.2.2023, cfr art 35 L.
29.12.2022 n. 149), alla lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non si è costituita e non vi
è prova del fatto che parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 3.8.2023. 2 Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1uqter, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 28.7.2023, dal avverso la sentenza resa dal Tribunale del Parte_1
lavoro di Trani in data 3.7.2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara improcedibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
nulla per le spese di gravame
Così deciso in Bari, il 12 settembre 2024 Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Isabella Calia Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell'art 436 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa inscritta al n. 877 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
Appellante
E
Controparte_1
Appellata non costituita
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 9.03.2023 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di
1 giudice del lavoro, conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1
chiedendo, in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto a beneficiare della
[...]
c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di €. 500,00 per ciascun anno scolastico – 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 - in cui aveva lavorato come docente con contratti a tempo determinato e, quindi, per complessivi €. 1.500,00, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il contestava la pretesa. Parte_1
Con sentenza n. 1249/2023 emessa il 03.07.2023, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente così statuendo: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio Controparte_1 economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il
[...]
, in persona del pro-tempore, al pagamento di euro 1.500,00 Parte_1 Parte_1 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il , in persona Parte_1
del pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che CP_2 liquida in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesca
Pistillo”.
Con ricorso depositato il 28.7.2023 il interponeva appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e, così, in via principale, il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo della controversia, e, in via subordinata, la limitazione del beneficio alla sola annualità in corso e a quella precedente.
L'appellata non si costituiva
Si acquisivano i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio.
All'odierna udienza, celebratasi alla presenza del solo appellante, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodichè si procedeva, a mente dell'art 436 bis c.p.c. (trattasi di procedimento introdotto dopo il 28.2.2023, cfr art 35 L.
29.12.2022 n. 149), alla lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non si è costituita e non vi
è prova del fatto che parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 3.8.2023. 2 Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1uqter, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 28.7.2023, dal avverso la sentenza resa dal Tribunale del Parte_1
lavoro di Trani in data 3.7.2023 nei confronti di così provvede: Controparte_1
dichiara improcedibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
nulla per le spese di gravame
Così deciso in Bari, il 12 settembre 2024 Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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