TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cornacchia in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
nato il [...] a [...], CP_1
-resistente contumace-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: La ricorrente ha concluso all'udienza del 24.9.2025 per lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 30.12.2024, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile con in data 12 CP_1 febbraio 2015 in OC Di PA (Roma), trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1 parte
I anno 2015, dalla cui unione non sono nati figli.
La ricorrente ha evidenziato che l'ultima residenza di è stata in OC di PA CP_1
(Roma) alla Via Dei Campi D'Annibale n. 48, non avendo i coniugi mai avuto una residenza in comune ma domiciliati di fatto alla via Vicolo del Muraglione n. 15 del Comune di OC Di PA e che è irreperibile dalla sua residenza dal 21.03.2019, come risulta dal certificato CP_1 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di OC di PA.
Il ricorrente ha dedotto che, venuta meno l'affectio coniugalis, proposte ricorso per la separazione dinanzi al Tribunale di Velletri che con sentenza n. 2467 del 11.12.2023 pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di legge di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi atteso che il resistente è irreperibile dal 21 marzo 2019.
Il ricorso introduttivo è stato notificato al resistente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 17 aprile 2025, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di OC Di PA (Roma) atteso che dal 21.3.2019 risulta irreperibile CP_1 presso la sua ultima residenza nota nel Comune di OC Di PA, come emerge dal certificato storico di residenza datato 24.4.2025 allegato alla relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario.
Sussistono quindi i presupposti per la dichiarazione di contumacia del resistente.
All'udienza del 24.9.2025 la ricorrente non è comparsa personalmente e il suo difensore ha insistito per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio
La causa è stata, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M.
Preliminarmente si osserva sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Benevento.
Ed invero l'art. 473 bis 47 c.p.c. all'ultimo comma dispone che, in mancanza di figli minori, è competente per territorio il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto;
in caso di irreperibilità del convenuto, è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica.
2 Dai certificati di residenza delle parti depositati in atti risulta che il convenuto è irreperibile e l'attrice è residente all'estero e precisamente in Svizzera, ragione per cui la domanda di scioglimento del matrimonio poteva essere avanzata dinanzi a qualunque Tribunale.
Nel merito la domanda è fondata.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 2467/2023 il Tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Velletri nel giudizio di separazione, per un tempo superiore ad un anno (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata come dedotto dalla ricorrente e in assenza di contestazioni da parte del resistente, il quale non si è nemmeno costituito in giudizio.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Non vi sono altre domande su cui deve pronunciarsi né occorre adottare provvedimenti nell'interesse di figli minori atteso che dal matrimonio non sono nati figli.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento- sezione civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OC Di PA (Roma) in data 12 febbraio 2015 tra (nata il [...] a [...]-Macedonia del Nord-) e Parte_1 CP_1
(nato in data [...] a [...]-Macedonia del Nord-), regolarmente trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di OC Di PA al n. 1 parte I anno 2015;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OC Di PA (Roma) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cornacchia in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
nato il [...] a [...], CP_1
-resistente contumace-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: La ricorrente ha concluso all'udienza del 24.9.2025 per lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 30.12.2024, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile con in data 12 CP_1 febbraio 2015 in OC Di PA (Roma), trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 1 parte
I anno 2015, dalla cui unione non sono nati figli.
La ricorrente ha evidenziato che l'ultima residenza di è stata in OC di PA CP_1
(Roma) alla Via Dei Campi D'Annibale n. 48, non avendo i coniugi mai avuto una residenza in comune ma domiciliati di fatto alla via Vicolo del Muraglione n. 15 del Comune di OC Di PA e che è irreperibile dalla sua residenza dal 21.03.2019, come risulta dal certificato CP_1 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di OC di PA.
Il ricorrente ha dedotto che, venuta meno l'affectio coniugalis, proposte ricorso per la separazione dinanzi al Tribunale di Velletri che con sentenza n. 2467 del 11.12.2023 pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, l. n. 898/1970 e succ. modifiche, essendo decorso il termine di legge di ininterrotta separazione e non essendo possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi atteso che il resistente è irreperibile dal 21 marzo 2019.
Il ricorso introduttivo è stato notificato al resistente, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 17 aprile 2025, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale di OC Di PA (Roma) atteso che dal 21.3.2019 risulta irreperibile CP_1 presso la sua ultima residenza nota nel Comune di OC Di PA, come emerge dal certificato storico di residenza datato 24.4.2025 allegato alla relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario.
Sussistono quindi i presupposti per la dichiarazione di contumacia del resistente.
All'udienza del 24.9.2025 la ricorrente non è comparsa personalmente e il suo difensore ha insistito per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio
La causa è stata, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M.
Preliminarmente si osserva sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Benevento.
Ed invero l'art. 473 bis 47 c.p.c. all'ultimo comma dispone che, in mancanza di figli minori, è competente per territorio il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto;
in caso di irreperibilità del convenuto, è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica.
2 Dai certificati di residenza delle parti depositati in atti risulta che il convenuto è irreperibile e l'attrice è residente all'estero e precisamente in Svizzera, ragione per cui la domanda di scioglimento del matrimonio poteva essere avanzata dinanzi a qualunque Tribunale.
Nel merito la domanda è fondata.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 2467/2023 il Tribunale di Velletri ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Velletri nel giudizio di separazione, per un tempo superiore ad un anno (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata come dedotto dalla ricorrente e in assenza di contestazioni da parte del resistente, il quale non si è nemmeno costituito in giudizio.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Non vi sono altre domande su cui deve pronunciarsi né occorre adottare provvedimenti nell'interesse di figli minori atteso che dal matrimonio non sono nati figli.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento- sezione civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OC Di PA (Roma) in data 12 febbraio 2015 tra (nata il [...] a [...]-Macedonia del Nord-) e Parte_1 CP_1
(nato in data [...] a [...]-Macedonia del Nord-), regolarmente trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di OC Di PA al n. 1 parte I anno 2015;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OC Di PA (Roma) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
3 4