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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1908/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. GAMBINO SERGIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Gioia in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NT Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1908 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: INDEBITO ASPI avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta dal ricorrente all' la somma di euro 2.601,09. CP_2
Compensa le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.02.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_2
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 08 agosto 2024, recapitato con raccomandata n. 66510351047-7 in data 27 agosto 2024, con il quale l' dichiarava di CP_1
aver indebitamente corrisposto nel periodo dal 03/03/2014 al 28/02/2015 la somma di €
3.513,99 a titolo di ASpI con la seguente motivazione “E' stata percepita indennità di disoccupazione ASpI di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012, non spettante”, al fine di “ritenere e dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare, per i motivi sopra precisati, il provvedimento di accertamento dell'indebito n. 66510351047-7 del 08/08/2024, dichiarando provata la buona fede del Sig.
nonché il legittimo affidamento di quest'ultimo nei confronti dell'Ente; - in Pt_1
subordine e senza recesso dall'assorbente domanda di irripetibilità, nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesto Ill.mo giudice del lavoro dovesse ritenere sussistente indebito di cui in parte motiva, ritenere e dichiarare totalmente e/o parzialmente prescritto il credito vantato dall'Ente”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa all'udienza odierna.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va, infatti accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle somme precedenti il 27 agosto 2014, prescrizione confermata dallo stesso che in autotutela ha provveduto a CP_1
riformulare la richiesta abbandonando il credito prescritto pari ad euro 912,90.
Sulla base di quanto dichiarato dall' l'importo dovuto è stato ridotto ad euro CP_1
2.601,09.
Ciò premesso, ricordato che l' ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), era un'indennità di disoccupazione erogata dall'Istituto ai lavoratori subordinati che avevano perso involontariamente il lavoro, successivamente sostituita dalla NASpI dal 1° maggio 2015, va sottolineato che, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di
Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228;
Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non è stato assolto essendosi limitato ad eccepire, oltre all'irripetibilità della prestazione, la prescrizione senza nulla dedurre nel merito.
Pertanto, l'indennità di disoccupazione, anche se percepita in buona fede (avendo il ricorrente regolarmente comunicato l'inizio del proprio rapporto lavorativo) ma non dovuta, va restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che impone, appunto, la restituzione delle somme a prescindere dalla buona fede dell'interessato (che rileva solo in termini di decorrenza degli interessi).
In merito alla prescrizione, appare corretto l'operato dell' con la conseguenza che CP_2
l'importo rideterminato è dovuto.
In merito alle spese di lite ed in virtù del parziale accoglimento, appare equo compensarle.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 16.12.2025
Il GIUDICE ONORARIO
NT Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NT Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1908/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.55 sono presenti l'avv. GAMBINO SERGIO per parte ricorrente nonché
l'avv. Gioia in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa NT Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1908 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GAMBINO SERGIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: INDEBITO ASPI avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta dal ricorrente all' la somma di euro 2.601,09. CP_2
Compensa le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.02.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_2
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 08 agosto 2024, recapitato con raccomandata n. 66510351047-7 in data 27 agosto 2024, con il quale l' dichiarava di CP_1
aver indebitamente corrisposto nel periodo dal 03/03/2014 al 28/02/2015 la somma di €
3.513,99 a titolo di ASpI con la seguente motivazione “E' stata percepita indennità di disoccupazione ASpI di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 della legge 28 giugno 2012, non spettante”, al fine di “ritenere e dichiarare nullo e/o invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare, per i motivi sopra precisati, il provvedimento di accertamento dell'indebito n. 66510351047-7 del 08/08/2024, dichiarando provata la buona fede del Sig.
nonché il legittimo affidamento di quest'ultimo nei confronti dell'Ente; - in Pt_1
subordine e senza recesso dall'assorbente domanda di irripetibilità, nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesto Ill.mo giudice del lavoro dovesse ritenere sussistente indebito di cui in parte motiva, ritenere e dichiarare totalmente e/o parzialmente prescritto il credito vantato dall'Ente”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_2
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa all'udienza odierna.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va, infatti accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle somme precedenti il 27 agosto 2014, prescrizione confermata dallo stesso che in autotutela ha provveduto a CP_1
riformulare la richiesta abbandonando il credito prescritto pari ad euro 912,90.
Sulla base di quanto dichiarato dall' l'importo dovuto è stato ridotto ad euro CP_1
2.601,09.
Ciò premesso, ricordato che l' ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), era un'indennità di disoccupazione erogata dall'Istituto ai lavoratori subordinati che avevano perso involontariamente il lavoro, successivamente sostituita dalla NASpI dal 1° maggio 2015, va sottolineato che, trattandosi nella fattispecie di ripetizione dell'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697 c.c. - l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di
Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228;
Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere «[..] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli».
Orbene, nel caso in esame, tale onere probatorio incombente sulla parte ricorrente non è stato assolto essendosi limitato ad eccepire, oltre all'irripetibilità della prestazione, la prescrizione senza nulla dedurre nel merito.
Pertanto, l'indennità di disoccupazione, anche se percepita in buona fede (avendo il ricorrente regolarmente comunicato l'inizio del proprio rapporto lavorativo) ma non dovuta, va restituita trattandosi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. che impone, appunto, la restituzione delle somme a prescindere dalla buona fede dell'interessato (che rileva solo in termini di decorrenza degli interessi).
In merito alla prescrizione, appare corretto l'operato dell' con la conseguenza che CP_2
l'importo rideterminato è dovuto.
In merito alle spese di lite ed in virtù del parziale accoglimento, appare equo compensarle.
P. Q. M.
Come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo, il 16.12.2025
Il GIUDICE ONORARIO
NT Di Maio