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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( ; , elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVARELLI FABIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N 85 58100 GROSSETOpresso il difensore avv. TAVARELLI FABIO
Parte resistente
C.F. ), CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), CP_3 P.IVA_3
contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 citava a giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro e Controparte_1 CP_2 CP_3
allegando in fatto che:
- aveva iniziato a prestare attività lavorativa per in data 1 maggio 2023, ma il Controparte_1
rapporto era stato regolarizzato a partire dal 10 maggio 2023 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2023, inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. Istituti investigativi UGL e mansioni di addetto alla sorveglianza e antitaccheggio presso il negozio di Firenze Piazza del Grano 5/6; CP_3
- l'attività era stata prestata nell'ambito di un contratto di appalto dei servizi di sicurezza che aveva sottoscritto con la quale, a sua volta, nel periodo per cui è CP_3 CP_2
causa, aveva affidato in subappalto la sorveglianza nel punto vendita di Firenze alla società convenuta CP_1
1 - Il ricorrente aveva lavorato ininterrottamente, dal 1 maggio al 27 luglio 2023, tutti i giorni della settimana, salvo solo il giorno 19 maggio 2023, con l'orario indicato nei prospetti allegati al ricorso;
- in data 27 luglio 2023 il punto vendita in cui prestava attività il ricorrente è stato chiuso da per un guasto all'impianto di condizionamento d'aria e al lavoratore era stato detto CP_3
verbalmente di non presentarsi al lavoro;
- con lettera datata 25 settembre 2023 la società datrice aveva intimato il licenziamento motivato dalla sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto nell'ambito del quale era impiegato il lavoratore;
- Con successiva lettera 2 novembre 2023 il ricorrente aveva contestato il recesso e rivendicato la sussistenza di differenze retributive ed , inoltre si era messo a disposizione.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente argomentava che:
a) in ragione dell'orario di lavoro osservato di fatto aveva maturato nel corso del rapporto il diritto al pagamento della complessiva somma di € 3.511,42 per differenze retributive, orario straordinario feriale e festivo, riposi non goduti e 13° mensilità;
b) rispetto a tale credito retributivo , interamente maturato per attività lavorativa svolta nell'ambito dell'appalto sopradescritto, sussisteva la responsabilità solidale del committente e della capofila committente CP_2 CP_3
c) il recesso ante tempus del contratto a tempo determinato era illegittimo di talchè egli aveva diritto al pagamento delle retribuzioni che avrebbe maturato fino alla cessazione naturale del rapporto.
Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: dichiari illegittimo il recesso ante-tempus comunicato da nei confronti di Controparte_1
entrambi così come in epigrafe, con lettera in data 8 settembre 2023 ricevuta Parte_1
in data 25 settembre 2023. Condanni al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1
per i titoli di cui in narrativa, della somma complessiva di Euro 10.859,60, di cui Euro 3.511,42 in solido anche con e entrambe così come in epigrafe, per i motivi di CP_3 CP_2
cui in narrativa. O i diversi importi, anche superiori, che risulteranno di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e onorari”.
regolarmente costituitasi, eccepiva in via preliminare la nullità della domanda di Controparte_1
differenze retributive e, nel merito, contestava che il ricorrente avesse osservato l'orario di lavoro allegato in ricorso;
difendeva, inoltre, la legittimità de licenziamento, giustificato
2 dall'impossibilità di utilizzare proficuamente la prestazione del lavoratore a causa della risoluzione anticipata del contratto di appalto cui lo stesso era addetto.
e ritualmente citate, non si costituivano ed erano dichiarate contumaci. CP_3 CP_2
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Prima dell'udienza ex art 127 ter cpc interveniva revoca del mandato conferito al difensore di
CP_1
Prosecuzione del giudizio
In via preliminare deve chiarirsi l'irrilevanza ai fini processuali della comunicata revoca del mandato alle liti già conferito al difensore di , avv Tavarelli, posto che ai sensi CP_1
dell'art 85 c.p.c., in assenza di costituzione di nuovo difensore, né la revoca né la rinuncia privano, di per sé, il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. ( cfr tra le altre Cass
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 )
Nullità della domanda.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché solo in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso che ci occupa dalla lettura del ricorso emergono con chiarezza la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, le mansioni concretamente esercitate, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono le stesse sono state rese (tramite l'espresso rinvio a specifici documenti allegati), nonché il CCNL disciplinante il rapporto e quindi tutti i presupposti della avanzata domanda di differenze retributive.
Tanto basta a motivare la ritenuta infondatezza dell'eccezione preliminare.
Differenze retributive
L'orario di lavoro allegato dal ricorrente risulta provato oltrechè dal contenuto dei prospetti allegati ricorso( cfr dc 3 ric) , la cui riferibilità ad è stata confermata da tutti i testi CP_1
escussi , anche dalla testimonianza dei colleghi , che ha riferito “Lavoravamo dalle Tes_1
3 ore 8:00 del mattino alle ore 20:00 con un'ora di pausa pranzo. Avevamo la possibilità di usufruire di un giorno di riposo a settimana ma se volevamo potevamo lavorare sette giorni su sette” e : Lavoravo a volte dalle 7:00 alle 19:00 e a volte dalle 8:00 alle 20:00. Testimone_2
Anche il ricorrente osservava i medesimi orari. Lavoravamo sette giorni su sette. Ogni tanto facevamo un giorno di riposo a settimana. L'orario di lavoro era annotato su dei fogli presenza che dovevamo firmare tutti i giorni”
Risultano dunque provati i presupposti per il rivendicato diritto al pagamento della complessiva somma di € 3.511,42 per differenze retributive, orario straordinario feriale e festivo, riposi non goduti e 13° mensilità coma da conteggio allegato al ricorso (cfr doc 6 ric) non oggetto di specifica contestazione.
Su tali somme sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole voci retributive al saldo
Rispetto all'obbligazione di pagamento di tali somme, pacificamente maturate con riguardo ad attività lavorativa interamente svolta nell'ambito del contratti di appalto e subappalto descritti in ricorso (e documentati in atti cfr doc 2 conv) sussiste la responsabilità solidale del committente e del subcommittente ai sensi dell'art 29 comma 2 DLVO 276/03. CP_3 CP_2
Licenziamento
La disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell'art. 2119
c.c., secondo cui «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente».
Ne consegue che il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ ( così tra le altre Cass
Sez. L, Sentenza n. 3276 del 10/02/2009)
Nel caso di specie è pacifica l'assenza della giusta causa, avendo parte datoriale allegato solo l'esistenza di ragioni produttive legate alla sopravvenuta scadenza del contratto di appalto nell'ambito del quale era utilizzato il lavoratore.
4 Ne consegue la declaratoria di illegittimità del recesso con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, quantificato nella retribuzione non percepita a causa dell'inadempimento datoriale a far data dal 27 luglio 2023 ( giorno a partire dal quale risulta rifiutata la prestazione a causa della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto come da ammissioni contenute a pag 3 della memoria di costituzione) individuata nel conteggio allegato al ricorso e non contestato (cfr doc 6 ric).
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 77/14 e succ modifiche sul valore accertato della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Controparte_1
Euro 10.859,60, di cui Euro 3.511,42 in solido con e il tutto oltre CP_3 CP_2
rivalutazione monetaria ed interessi.
Condanna altresì le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2950 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a, contributo spese generali .
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA ( ; , elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVARELLI FABIO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N 85 58100 GROSSETOpresso il difensore avv. TAVARELLI FABIO
Parte resistente
C.F. ), CP_2 P.IVA_2
(C.F. ), CP_3 P.IVA_3
contumaci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2024 citava a giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro e Controparte_1 CP_2 CP_3
allegando in fatto che:
- aveva iniziato a prestare attività lavorativa per in data 1 maggio 2023, ma il Controparte_1
rapporto era stato regolarizzato a partire dal 10 maggio 2023 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2023, inquadramento al livello sesto del C.C.N.L. Istituti investigativi UGL e mansioni di addetto alla sorveglianza e antitaccheggio presso il negozio di Firenze Piazza del Grano 5/6; CP_3
- l'attività era stata prestata nell'ambito di un contratto di appalto dei servizi di sicurezza che aveva sottoscritto con la quale, a sua volta, nel periodo per cui è CP_3 CP_2
causa, aveva affidato in subappalto la sorveglianza nel punto vendita di Firenze alla società convenuta CP_1
1 - Il ricorrente aveva lavorato ininterrottamente, dal 1 maggio al 27 luglio 2023, tutti i giorni della settimana, salvo solo il giorno 19 maggio 2023, con l'orario indicato nei prospetti allegati al ricorso;
- in data 27 luglio 2023 il punto vendita in cui prestava attività il ricorrente è stato chiuso da per un guasto all'impianto di condizionamento d'aria e al lavoratore era stato detto CP_3
verbalmente di non presentarsi al lavoro;
- con lettera datata 25 settembre 2023 la società datrice aveva intimato il licenziamento motivato dalla sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto nell'ambito del quale era impiegato il lavoratore;
- Con successiva lettera 2 novembre 2023 il ricorrente aveva contestato il recesso e rivendicato la sussistenza di differenze retributive ed , inoltre si era messo a disposizione.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente argomentava che:
a) in ragione dell'orario di lavoro osservato di fatto aveva maturato nel corso del rapporto il diritto al pagamento della complessiva somma di € 3.511,42 per differenze retributive, orario straordinario feriale e festivo, riposi non goduti e 13° mensilità;
b) rispetto a tale credito retributivo , interamente maturato per attività lavorativa svolta nell'ambito dell'appalto sopradescritto, sussisteva la responsabilità solidale del committente e della capofila committente CP_2 CP_3
c) il recesso ante tempus del contratto a tempo determinato era illegittimo di talchè egli aveva diritto al pagamento delle retribuzioni che avrebbe maturato fino alla cessazione naturale del rapporto.
Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: dichiari illegittimo il recesso ante-tempus comunicato da nei confronti di Controparte_1
entrambi così come in epigrafe, con lettera in data 8 settembre 2023 ricevuta Parte_1
in data 25 settembre 2023. Condanni al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1
per i titoli di cui in narrativa, della somma complessiva di Euro 10.859,60, di cui Euro 3.511,42 in solido anche con e entrambe così come in epigrafe, per i motivi di CP_3 CP_2
cui in narrativa. O i diversi importi, anche superiori, che risulteranno di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e onorari”.
regolarmente costituitasi, eccepiva in via preliminare la nullità della domanda di Controparte_1
differenze retributive e, nel merito, contestava che il ricorrente avesse osservato l'orario di lavoro allegato in ricorso;
difendeva, inoltre, la legittimità de licenziamento, giustificato
2 dall'impossibilità di utilizzare proficuamente la prestazione del lavoratore a causa della risoluzione anticipata del contratto di appalto cui lo stesso era addetto.
e ritualmente citate, non si costituivano ed erano dichiarate contumaci. CP_3 CP_2
La causa, istruita tramite audizione di testi, è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Prima dell'udienza ex art 127 ter cpc interveniva revoca del mandato conferito al difensore di
CP_1
Prosecuzione del giudizio
In via preliminare deve chiarirsi l'irrilevanza ai fini processuali della comunicata revoca del mandato alle liti già conferito al difensore di , avv Tavarelli, posto che ai sensi CP_1
dell'art 85 c.p.c., in assenza di costituzione di nuovo difensore, né la revoca né la rinuncia privano, di per sé, il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. ( cfr tra le altre Cass
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 )
Nullità della domanda.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché solo in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (così tra le altre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso che ci occupa dalla lettura del ricorso emergono con chiarezza la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, le mansioni concretamente esercitate, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono le stesse sono state rese (tramite l'espresso rinvio a specifici documenti allegati), nonché il CCNL disciplinante il rapporto e quindi tutti i presupposti della avanzata domanda di differenze retributive.
Tanto basta a motivare la ritenuta infondatezza dell'eccezione preliminare.
Differenze retributive
L'orario di lavoro allegato dal ricorrente risulta provato oltrechè dal contenuto dei prospetti allegati ricorso( cfr dc 3 ric) , la cui riferibilità ad è stata confermata da tutti i testi CP_1
escussi , anche dalla testimonianza dei colleghi , che ha riferito “Lavoravamo dalle Tes_1
3 ore 8:00 del mattino alle ore 20:00 con un'ora di pausa pranzo. Avevamo la possibilità di usufruire di un giorno di riposo a settimana ma se volevamo potevamo lavorare sette giorni su sette” e : Lavoravo a volte dalle 7:00 alle 19:00 e a volte dalle 8:00 alle 20:00. Testimone_2
Anche il ricorrente osservava i medesimi orari. Lavoravamo sette giorni su sette. Ogni tanto facevamo un giorno di riposo a settimana. L'orario di lavoro era annotato su dei fogli presenza che dovevamo firmare tutti i giorni”
Risultano dunque provati i presupposti per il rivendicato diritto al pagamento della complessiva somma di € 3.511,42 per differenze retributive, orario straordinario feriale e festivo, riposi non goduti e 13° mensilità coma da conteggio allegato al ricorso (cfr doc 6 ric) non oggetto di specifica contestazione.
Su tali somme sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole voci retributive al saldo
Rispetto all'obbligazione di pagamento di tali somme, pacificamente maturate con riguardo ad attività lavorativa interamente svolta nell'ambito del contratti di appalto e subappalto descritti in ricorso (e documentati in atti cfr doc 2 conv) sussiste la responsabilità solidale del committente e del subcommittente ai sensi dell'art 29 comma 2 DLVO 276/03. CP_3 CP_2
Licenziamento
La disciplina del recesso nel rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nell'art. 2119
c.c., secondo cui «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente».
Ne consegue che il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ ( così tra le altre Cass
Sez. L, Sentenza n. 3276 del 10/02/2009)
Nel caso di specie è pacifica l'assenza della giusta causa, avendo parte datoriale allegato solo l'esistenza di ragioni produttive legate alla sopravvenuta scadenza del contratto di appalto nell'ambito del quale era utilizzato il lavoratore.
4 Ne consegue la declaratoria di illegittimità del recesso con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, quantificato nella retribuzione non percepita a causa dell'inadempimento datoriale a far data dal 27 luglio 2023 ( giorno a partire dal quale risulta rifiutata la prestazione a causa della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto come da ammissioni contenute a pag 3 della memoria di costituzione) individuata nel conteggio allegato al ricorso e non contestato (cfr doc 6 ric).
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del recesso al saldo.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 77/14 e succ modifiche sul valore accertato della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Controparte_1
Euro 10.859,60, di cui Euro 3.511,42 in solido con e il tutto oltre CP_3 CP_2
rivalutazione monetaria ed interessi.
Condanna altresì le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2950 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a, contributo spese generali .
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 3 giugno 2025
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