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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8365/2021 R.G. affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
(p.iva ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
Rep. n. 27515 - Raccolta n. 4424 del 9 ottobre 2024, dall'avv. Guido Verderosa Persona_1
con il quale elettivamente domicilia in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Pt_1
Complessa “Funzione Affari Legali”
- OPPONENTE -
E
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Matteo Baldi e
Fabrizia Rumma con cui elettivamente domicilia in presso il loro studio al C.so Pt_1
Vittorio Emanuele n. 127
-OPPOSTA –
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2030/2021, reso dal Tribunale di Salerno il
13.9.2021 e notificato il 20.9.2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
13.1.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi richiamate
per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'1.9.2021, la società chiedeva al CP_1
Tribunale di Salerno di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti dell' , Parte_2
in persona del Direttore Generale p.t., per la somma di € 74.727,16, dovuta in virtù dei contratti sanitari stipulati ex art.
8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 per il periodo
2011-2020, aventi ad oggetto la regolazione dei volumi e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di patologia clinica. A sostegno della pretesa venivano allegati al fascicolo monitorio i suddetti contratti, gli estratti conformi registri IVA 2011-2020 nonché le fatture poste a base del credito azionato, firmate dalla società debitrice. In data 13.9.2021, il Tribunale di Salerno emetteva decreto ingiuntivo n.
2030/2021 nei confronti della società debitrice che, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.10.2021, proponeva opposizione basandola su quattro motivi:
1) nullità del rapporto per mancanza di un contratto scritto ad substantiam, in quanto i contratti allegati da parte opposta sarebbero stati stipulati successivamente all'erogazione delle prestazioni per cui è causa, in violazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92, che subordina l'erogazione delle prestazioni stesse alla conclusione dell'accordo;
2) inesigibilità del credito in virtù dell'assenza di un valido rapporto di accreditamento;
3) l'intervenuto pagamento di alcune delle fatture poste a base del monitorio e/o la loro non debenza a causa del superamento del tetto di spesa o del loro mancato invio all' ; Parte_2
2 4) l'illegittima richiesta degli interessi moratori in assenza della costituzione in mora scritta ex art. 1219, comma 1, c.c..
Per tali ragioni l' rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_2
adito: In accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo N.2030/2021,
notificato il 20.09.21; Condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 31.1.2022, si costituiva in giudizio la società CP_1
contestando le argomentazioni e le eccezioni formulate dall' e instando per il Parte_2
rigetto dell'opposizione proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Parte La società opposta, tuttavia, in virtù della documentazione depositata dall'
rideterminava il proprio credito, in considerazione dei pagamenti medio tempore ricevuti,
insistendo per ottenere il pagamento della residua somma di € 28.915,59, di cui € 24.408,67
per sorte capitale ed € 4.506,92 per interessi.
La formulava, quindi, le seguenti conclusioni: CP_1
1. in via principale, rigettare la domanda proposta dall' , in quanto Parte_2
infondata in fatto e in diritto;
2. accertare e dichiarare, con conseguente statuizione di condanna, che il credito della nei confronti dell' ammonta a € 28.915,59 (somma CP_1 Parte_2
comprensiva di capitale e interessi), o alla diversa somma da determinare all'esito di una consulenza tecnica contabile;
3. condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con Parte_2
attribuzione ai procuratori antistatari.
Acquisita documentazione varia ed espletata CTU contabile, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, l' deduce la nullità dei Parte_2
contratti intercorsi tra le parti per violazione del disposto dell'art. 8quinquies d.lgs. n.
502/92, che subordina l'espletamento delle prestazioni sanitarie, e la remunerazione delle stesse, non solo all'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria, ma anche alla stipula di appositi accordi contrattuali, i quali, trattandosi di rapporti negoziali con la P.A.,
non possono che richiedere la forma scritta “ad substantiam”.
Tale motivo di opposizione non merita accoglimento, atteso che la società opposta ha prodotto, fin dalla fase monitoria, copia dei contratti aventi ad oggetto i volumi e le tipologie delle prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2011–2019 (sottoscritti, rispettivamente, in data 14.4.2011 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
relativamente alla branca da erogare nell'anno 2011; in data 29.8.2012 Parte_3
quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da erogare nell'anno 2012; in data 12.12.2014 quanto alle prestazioni di Parte_3
assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da Parte_3
4 erogare nell'anno 2014; in data 29.6.2016 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da erogare nell'anno 2015; in Parte_3
data 9.2.2017 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da erogare nell'anno 2016; in data 13.5.2019 quanto alle Parte_3
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca Laboratorio
analisi, da erogare negli anni 2017 e 2018; in data 21.1.2021 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Patologia clinica, da erogare nell'anno 2019), producendo, in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione, anche il contratto sottoscritto in data 21.1.2021 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Patologia clinica, da erogare nell'anno 2020.
La circostanza che tali contratti siano stati stipulati successivamente all'erogazione della maggior parte delle prestazioni oggetto di causa non ne inficia la validità, posto che per la stipula degli stessi è stato necessario attendere l'emanazione dei decreti commissariali con cui venivano fissati, di volta in volta, i tetti di spesa per l'esercizio da regolare.
Invero, considerato che:
a) il contratto che la struttura privata è obbligata a stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92, deve indicare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
con il medesimo contratto l'ente pubblico, dal canto suo,
assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirle secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. n. 17588/18);
b) per ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., n.
4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15), la deliberazione
5 regionale che, come nel caso in esame, fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni
il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno. Al fine di tutelare le strutture private, che erogano prestazioni per il S.S.N. nell'esercizio di una libera scelta, queste possono aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo di determinazione dei tetti di spesa per l'anno in corso – all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all'anno in corso (Cons. Stato, sez. III, n. 2213/2018);
ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
In altri termini, in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio (così,
Contr Cons. Stato, len., n. 8/2006), ed è legittima l'efficacia retroattiva di tale determinazione,
Parte se gli accordi contrattuali tra e centri accreditati devono indicare i tetti di spesa massimi fissati per l'esercizio annuale, allora non può che essere altrettanto fisiologico che tali accordi vengano stipulati successivamente alla sopravvenienza dell'atto determinativo dei tetti di spesa (e dunque allorquando le prestazioni sanitarie sono state, in tutto o in parte,
già erogate), atteso che tale atto rientra nel contenuto indefettibile dei medesimi accordi contrattuali. Infatti, l'osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile, che
6 costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il S.S.N. può erogare e può, quindi,
permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (Cons. Stato n. 2659/18).
Pertanto, nell'ambito del peculiare sistema normativo ed amministrativo che caratterizza i
Parte rapporti tra e strutture accreditate, non può che ritenersi legittima la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 anche successivamente all'emissione dell'atto regionale determinativo dei tetti di spesa, e quindi nel corso dell'esercizio annuale di riferimento ovvero anche dopo, solo così potendosi soddisfare sia l'esigenza della forma scritta “ad substantiam”, richiesta per tutti i contratti stipulati dalla P.A., che l'esigenza di garantire che il contenuto di tali accordi sia in grado di indicare concretamente le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio.
Nel caso di specie, è evidente che, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dalla società
opposta negli anni 2011-2020, non poteva pretendersi la stipula dei rispettivi accordi contrattuali di cui all'art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 in via preventiva, atteso che solo successivamente all'erogazione delle prestazioni in essi contemplate sono stati emessi gli atti definitivi determinativi dei tetti di spesa per i rispettivi esercizi di riferimento.
Con la recente pronuncia n. 16221/2025, d'altro canto, la Suprema Corte, ha confermato il precedente assunto, pronunciando il seguente principio di diritto “In materia di prestazioni
sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica
amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le
prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo
procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura
negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che,
in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle
varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi
ragionevoli”.
7 In ordine, poi, all'asserito superamento del tetto di spesa, è opportuno ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature,
degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (D.Lgs. n. 502/92).
I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare CP_3
con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Più specificamente, le Regioni
annualmente e preventivamente (ossia all'inizio di ogni anno) devono definire i volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi e i correlativi limiti massimi di spesa per ciascuna struttura.
Le hanno, a loro volta, l'obbligo di attenervisi, comunicandoli (sempre CP_3
preventivamente) alle singole strutture, altrimenti determinandosi una “regressione tariffaria”.
Nel caso di specie, il predetto iter procedimentale non risulta rispettato dall'opponente, la quale non ha innanzi tutto provato (pur essendovi tenuta per il principio della “vicinanza della prova”) che la società opposta abbia superato le COM alla stessa attribuite.
Parte Invero, è onere dell' provare l'avvenuto superamento del limite massimo delle COM da parte della società opposta, atteso che il predetto superamento integra un fatto impeditivo della pretesa azionata, rientrante, quindi, nell'onere probatorio posto a carico della convenuta sostanziale, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c. A tale conclusione è
d'obbligo pervenire ove si consideri che il tetto costituito dalle COM rappresenta il limite massimo che impedisce il sorgere del diritto del concessionario al pagamento delle prestazioni, sicchè il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva, come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della
Parte debitrice (in tal senso, Cass. n. 23324/18, n. 17735/18, n. 3403/18, n. 17437/16).
8 Parte Pertanto, l' opponente avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione, di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili a parte opposta negli anni 2011-2020 fino
Parte a concorrenza dei tetti di spesa riconosciuti;
prova che l' opposta non ha, tuttavia,
fornito.
Passando alla determinazione del quantum del credito vantato dalla società opposta, in corso di causa, stante la natura contabile e tecnica delle questioni sollevate in ordine ai pagamenti effettuati nelle more dall' , è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) Parte_2
al fine di accertare l'eventuale credito della specificando la sorte capitale e gli CP_1
interessi moratori sulla base delle previsioni contrattuali intercorsi tra le parti.
In particolare, la società nel costituirsi nel presente giudizio, ha rettificato la CP_1
propria pretesa creditoria per aver ricevuto, nelle more, pagamenti di alcune delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per il pagamento delle seguenti residue fatture rimaste totalmente o parzialmente insolute: fattura n. 3/A/15 di € 1.785,95,
fattura n. 10/A/16 di € 709,85, fattura n. 11/A/16 di € 384,12, fattura n. 12/A/16 di € 1.020,50,
fattura n. 7/A/18 di € 824,73, fattura n. 8/A/18 di € 257,66, fattura n. 9/A/18 di € 637,64, fattura n. 10/A/18 di € 662,67, fattura n. 3/E/2019 di € 1.099,98, fattura n. 7/E/2019 di € 994,60, fattura n. 11/E/2019 di € 2.624,29, fattura n. 20/E/2019 di € 989,20, fattura n. 24/E/2019 di € 853,53,
fattura n. 35/E/2019 di € 1.035,63, fattura n. 40/E/2019 di € 193,73, fattura n. 51/E/2019 di €
1.293,08, fattura n. 15/E/2020 di € 378,03, fattura n. 26/E/2020 di € 925,31, fattura n. 36/E/2020
di € 1.045,64, fattura n. 43/E/2020 di € 731,77, fattura n. 62/E/2020 di € 930,76, fattura n.
75/E/2020 di € 3.922,96, fattura n. 7/A/15 per la residua somma di € 326,73, fattura n. 13/A/16
per la residua somma di € 318,76, fattura n. 54/E/19 per la residua somma di € 202,58 e fattura n. 49/E/2020 per la residua somma di € 263,15, per un totale di € 24.408,67, oltre interessi moratori maturati sulle predette fatture.
Ebbene, dagli accertamenti effettuati dal CTU sulla scorta della documentazione in atti, è
emerso che la sorte capitale residua vantata dalla ammonta ad € 13.302,34. CP_1
Entrambe le parti hanno fatto pervenire le proprie osservazioni alla bozza peritale.
9 In particolare, parte opponente insiste che il dovuto nei confronti della CP_1
ammonterebbe a € 10.919,64 in quanto otto delle fatture incluse nel conteggio effettuato dal
CTU dovrebbero, invece, essere escluse in quanto, per alcune (le fatture 10/A/2016,
11/A/2016, 12/A/2016 e 13/A/2016), mancherebbe l'emissione delle relative note credito,
mentre altre (le fatture 7/A/18-08/A/18, 09/A/18 e 10/A/18), non sarebbero state registrate nel
Parte sistema contabile
Parte Parte opposta, dal canto suo, insiste affinchè le otto fatture contestate dall' siano incluse nel conteggio del saldo da corrispondere in proprio favore, non essendo state pagate dall'opponente.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04). Anche e soprattutto le risposte alle osservazioni di parte opponente meritano condivisione.
In particolare, il CTU ha precisato che in ordine alle otto fatture suindicate non risulta agli atti di causa alcuna prova di avvenuto pagamento, risultando, di contro, un prospetto
Parte prodotto dall' stessa - Tabella Biodata cod. 32675 (pagg.
1-6 del file ordinativi di pagamenti con allegato prospetto ) in cui si riporta per le fatture “10/A/2016, CP_1
11/A/2016, 12/A/2016 e 13/A/2016 .... richiesta Nota Credito” e per le fatture 7/A/18-08/A/18,
09/A/18 e 10/A/18 un saldo ancora da corrispondere.
Part Orbene, anche laddove la ccerti un superamento del tetto di spesa, occorre che questa richieda l'emissione di una "nota di credito, da detrarre sui saldi", e non sugli acconti. Per
Part tale ragione, la vrebbe dovuto corrispondere la quota di acconto, dopodiché, una volta completate le verifiche, avrebbe dovuto richiedere la decurtazione degli eventuali importi contestati dai conguagli successivi alla comunicazione dello stop, in quanto la regressione tariffaria non incide sulla corresponsione dell'acconto ma del saldo.
10 Quanto, invece, alla prospettazione di parte opposta, correttamente il CTU ha sottolineato che per la fattura n. 3/A/15 del 16.4.2015 è stato rinvenuto in atti l'avvenuto pagamento del suo saldo di € 1.785,95 in data 21.10.2015, sicchè il credito residuo che la vanta CP_1
nei confronti della ammonta a € 18.717,76, di cui € 13.302,34 per sorte capitale Parte_4
ed € 5.415,40 per interessi moratori.
Parte opponente, con l'atto di citazione, ha contestato l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
Tuttavia, l'operatività di tale normativa discende, in primo luogo, dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n.
17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno Parte_5
2006; Cass. n. 20391/16).
Tale condizione sussiste nel caso in esame, avendo la società opposta, come già detto,
prodotto i contratti stipulati con l' negli anni 2011-2020. Parte_2
In secondo luogo, sono proprio tali accordi contrattuali a prevedere espressamente la debenza degli interessi moratori in esame, atteso che l'art. 7 degli stessi, per quanto interessa in questa sede, prevede che:
11 Parte
“A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura
privata un acconto mensile pari al 90% del fatturato mensile…Il diritto al pagamento dei suddetti
acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono... Il pagamento del saldo
Parte avverrà in quattro tranche…Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la
non dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente
stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come
segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi
due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo:
maggiorazione di sei punti percentuale;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo:
maggiorazione di otto punti percentuali”.
Alla luce di quanto appena evidenziato, le doglianze con cui l'opponente assume, da un lato, la non applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, e, dall'altro, la necessità
di una formale costituzione in mora inoltrata dalla controparte, sono del tutto destituite di fondamento giuridico.
Sulla base della previsione pattizia di cui all'art. 7 dei contratti intercorsi tra le parti, infatti,
l' , per evitare la mora, avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo del pagamento Parte_2
fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile, ma tale circostanza non è stata neppure allegata, prima ancora che provata, essendosi l'opponente limitata a sostenere l'applicabilità di un termine di decorrenza degli interessi moratori diverso da quello riportato nel contratto dalla stessa stipulato, che fa riferimento alla scadenza dei 60 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento.
L'opposizione è quindi fondata limitatamente alla differenza tra l'importo ingiunto (€
74.727,16) e l'importo provato come pagato, ovvero per la somma di € 18.717,76, di cui €
13.302,34 per sorte capitale ed € 5.415,40 per interessi moratori.
12 In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il D.I. va revocato. Si
richiama in tal senso il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità enunciato
ex multis dalla Corte di Cassazione in sentenza n. 21840/13 secondo cui “Il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al
momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni
dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del
debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non
escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna
nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede l'accoglimento parziale dell'opposizione con una significativa riduzione dell'importo ingiunto rispetto a quello originario, si ritiene
Parte equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. L' opponente dovrà quindi rimborsare alla i restanti 2/3 delle spese legali con liquidazione CP_1
secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile dal decisum. Le spese di C.T.U., anticipate dalla parte opposta, restano definitivamente a carico di quest'ultima per 1/3 e per i restanti 2/3 devono essere rimborsate dalla parte opponente, in proporzione alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 8365/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2030/2021 reso dal Tribunale di Salerno il 13.9.2021;
2. Accerta e dichiara che l' è debitrice nei confronti della società Parte_2 CP_1
dell'importo di € 18.717,76, di cui € 13.302,34 per sorte capitale ed € 5.415,40 per
[...]
interessi moratori, a titolo di saldo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dall'opposta per il periodo 2011-2020 e, per l'effetto:
3. Condanna l' al pagamento in favore della dell'importo Parte_2 CP_1
complessivo di € 18.717,76;
13 4. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna l' a Parte_2
rimborsare alla i restanti 2/3, che liquida, per intero, in € 5.077,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Matteo Baldi e Fabrizia Rumma,
dichiaratisi antistatari;
5. Pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della per 1/3 e a carico dell' per i restanti 2/3. CP_1 Parte_2
Salerno, 9 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8365/2021 R.G. affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
(p.iva ), in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio
Rep. n. 27515 - Raccolta n. 4424 del 9 ottobre 2024, dall'avv. Guido Verderosa Persona_1
con il quale elettivamente domicilia in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Pt_1
Complessa “Funzione Affari Legali”
- OPPONENTE -
E
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Matteo Baldi e
Fabrizia Rumma con cui elettivamente domicilia in presso il loro studio al C.so Pt_1
Vittorio Emanuele n. 127
-OPPOSTA –
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2030/2021, reso dal Tribunale di Salerno il
13.9.2021 e notificato il 20.9.2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
13.1.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi richiamate
per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'1.9.2021, la società chiedeva al CP_1
Tribunale di Salerno di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti dell' , Parte_2
in persona del Direttore Generale p.t., per la somma di € 74.727,16, dovuta in virtù dei contratti sanitari stipulati ex art.
8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 per il periodo
2011-2020, aventi ad oggetto la regolazione dei volumi e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di patologia clinica. A sostegno della pretesa venivano allegati al fascicolo monitorio i suddetti contratti, gli estratti conformi registri IVA 2011-2020 nonché le fatture poste a base del credito azionato, firmate dalla società debitrice. In data 13.9.2021, il Tribunale di Salerno emetteva decreto ingiuntivo n.
2030/2021 nei confronti della società debitrice che, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.10.2021, proponeva opposizione basandola su quattro motivi:
1) nullità del rapporto per mancanza di un contratto scritto ad substantiam, in quanto i contratti allegati da parte opposta sarebbero stati stipulati successivamente all'erogazione delle prestazioni per cui è causa, in violazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/92, che subordina l'erogazione delle prestazioni stesse alla conclusione dell'accordo;
2) inesigibilità del credito in virtù dell'assenza di un valido rapporto di accreditamento;
3) l'intervenuto pagamento di alcune delle fatture poste a base del monitorio e/o la loro non debenza a causa del superamento del tetto di spesa o del loro mancato invio all' ; Parte_2
2 4) l'illegittima richiesta degli interessi moratori in assenza della costituzione in mora scritta ex art. 1219, comma 1, c.c..
Per tali ragioni l' rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_2
adito: In accoglimento dei motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo N.2030/2021,
notificato il 20.09.21; Condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 31.1.2022, si costituiva in giudizio la società CP_1
contestando le argomentazioni e le eccezioni formulate dall' e instando per il Parte_2
rigetto dell'opposizione proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Parte La società opposta, tuttavia, in virtù della documentazione depositata dall'
rideterminava il proprio credito, in considerazione dei pagamenti medio tempore ricevuti,
insistendo per ottenere il pagamento della residua somma di € 28.915,59, di cui € 24.408,67
per sorte capitale ed € 4.506,92 per interessi.
La formulava, quindi, le seguenti conclusioni: CP_1
1. in via principale, rigettare la domanda proposta dall' , in quanto Parte_2
infondata in fatto e in diritto;
2. accertare e dichiarare, con conseguente statuizione di condanna, che il credito della nei confronti dell' ammonta a € 28.915,59 (somma CP_1 Parte_2
comprensiva di capitale e interessi), o alla diversa somma da determinare all'esito di una consulenza tecnica contabile;
3. condannare l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con Parte_2
attribuzione ai procuratori antistatari.
Acquisita documentazione varia ed espletata CTU contabile, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3 Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, in via preliminare appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova,
incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, l' deduce la nullità dei Parte_2
contratti intercorsi tra le parti per violazione del disposto dell'art. 8quinquies d.lgs. n.
502/92, che subordina l'espletamento delle prestazioni sanitarie, e la remunerazione delle stesse, non solo all'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria, ma anche alla stipula di appositi accordi contrattuali, i quali, trattandosi di rapporti negoziali con la P.A.,
non possono che richiedere la forma scritta “ad substantiam”.
Tale motivo di opposizione non merita accoglimento, atteso che la società opposta ha prodotto, fin dalla fase monitoria, copia dei contratti aventi ad oggetto i volumi e le tipologie delle prestazioni sanitarie erogate per gli anni 2011–2019 (sottoscritti, rispettivamente, in data 14.4.2011 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
relativamente alla branca da erogare nell'anno 2011; in data 29.8.2012 Parte_3
quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da erogare nell'anno 2012; in data 12.12.2014 quanto alle prestazioni di Parte_3
assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da Parte_3
4 erogare nell'anno 2014; in data 29.6.2016 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da erogare nell'anno 2015; in Parte_3
data 9.2.2017 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca da erogare nell'anno 2016; in data 13.5.2019 quanto alle Parte_3
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca Laboratorio
analisi, da erogare negli anni 2017 e 2018; in data 21.1.2021 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Patologia clinica, da erogare nell'anno 2019), producendo, in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione, anche il contratto sottoscritto in data 21.1.2021 quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Patologia clinica, da erogare nell'anno 2020.
La circostanza che tali contratti siano stati stipulati successivamente all'erogazione della maggior parte delle prestazioni oggetto di causa non ne inficia la validità, posto che per la stipula degli stessi è stato necessario attendere l'emanazione dei decreti commissariali con cui venivano fissati, di volta in volta, i tetti di spesa per l'esercizio da regolare.
Invero, considerato che:
a) il contratto che la struttura privata è obbligata a stipulare in forma scritta, ai sensi dell'art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92, deve indicare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
con il medesimo contratto l'ente pubblico, dal canto suo,
assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirle secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. n. 17588/18);
b) per ormai consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., n.
4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15), la deliberazione
5 regionale che, come nel caso in esame, fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni
il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno. Al fine di tutelare le strutture private, che erogano prestazioni per il S.S.N. nell'esercizio di una libera scelta, queste possono aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo di determinazione dei tetti di spesa per l'anno in corso – all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all'anno in corso (Cons. Stato, sez. III, n. 2213/2018);
ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
In altri termini, in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio (così,
Contr Cons. Stato, len., n. 8/2006), ed è legittima l'efficacia retroattiva di tale determinazione,
Parte se gli accordi contrattuali tra e centri accreditati devono indicare i tetti di spesa massimi fissati per l'esercizio annuale, allora non può che essere altrettanto fisiologico che tali accordi vengano stipulati successivamente alla sopravvenienza dell'atto determinativo dei tetti di spesa (e dunque allorquando le prestazioni sanitarie sono state, in tutto o in parte,
già erogate), atteso che tale atto rientra nel contenuto indefettibile dei medesimi accordi contrattuali. Infatti, l'osservanza del tetto di spesa rappresenta un vincolo ineludibile, che
6 costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il S.S.N. può erogare e può, quindi,
permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (Cons. Stato n. 2659/18).
Pertanto, nell'ambito del peculiare sistema normativo ed amministrativo che caratterizza i
Parte rapporti tra e strutture accreditate, non può che ritenersi legittima la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 anche successivamente all'emissione dell'atto regionale determinativo dei tetti di spesa, e quindi nel corso dell'esercizio annuale di riferimento ovvero anche dopo, solo così potendosi soddisfare sia l'esigenza della forma scritta “ad substantiam”, richiesta per tutti i contratti stipulati dalla P.A., che l'esigenza di garantire che il contenuto di tali accordi sia in grado di indicare concretamente le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio.
Nel caso di specie, è evidente che, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dalla società
opposta negli anni 2011-2020, non poteva pretendersi la stipula dei rispettivi accordi contrattuali di cui all'art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 in via preventiva, atteso che solo successivamente all'erogazione delle prestazioni in essi contemplate sono stati emessi gli atti definitivi determinativi dei tetti di spesa per i rispettivi esercizi di riferimento.
Con la recente pronuncia n. 16221/2025, d'altro canto, la Suprema Corte, ha confermato il precedente assunto, pronunciando il seguente principio di diritto “In materia di prestazioni
sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica
amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le
prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo
procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura
negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che,
in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle
varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi
ragionevoli”.
7 In ordine, poi, all'asserito superamento del tetto di spesa, è opportuno ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature,
degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (D.Lgs. n. 502/92).
I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare CP_3
con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Più specificamente, le Regioni
annualmente e preventivamente (ossia all'inizio di ogni anno) devono definire i volumi di prestazioni sanitarie da erogarsi e i correlativi limiti massimi di spesa per ciascuna struttura.
Le hanno, a loro volta, l'obbligo di attenervisi, comunicandoli (sempre CP_3
preventivamente) alle singole strutture, altrimenti determinandosi una “regressione tariffaria”.
Nel caso di specie, il predetto iter procedimentale non risulta rispettato dall'opponente, la quale non ha innanzi tutto provato (pur essendovi tenuta per il principio della “vicinanza della prova”) che la società opposta abbia superato le COM alla stessa attribuite.
Parte Invero, è onere dell' provare l'avvenuto superamento del limite massimo delle COM da parte della società opposta, atteso che il predetto superamento integra un fatto impeditivo della pretesa azionata, rientrante, quindi, nell'onere probatorio posto a carico della convenuta sostanziale, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c. A tale conclusione è
d'obbligo pervenire ove si consideri che il tetto costituito dalle COM rappresenta il limite massimo che impedisce il sorgere del diritto del concessionario al pagamento delle prestazioni, sicchè il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva, come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della
Parte debitrice (in tal senso, Cass. n. 23324/18, n. 17735/18, n. 3403/18, n. 17437/16).
8 Parte Pertanto, l' opponente avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione, di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili a parte opposta negli anni 2011-2020 fino
Parte a concorrenza dei tetti di spesa riconosciuti;
prova che l' opposta non ha, tuttavia,
fornito.
Passando alla determinazione del quantum del credito vantato dalla società opposta, in corso di causa, stante la natura contabile e tecnica delle questioni sollevate in ordine ai pagamenti effettuati nelle more dall' , è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) Parte_2
al fine di accertare l'eventuale credito della specificando la sorte capitale e gli CP_1
interessi moratori sulla base delle previsioni contrattuali intercorsi tra le parti.
In particolare, la società nel costituirsi nel presente giudizio, ha rettificato la CP_1
propria pretesa creditoria per aver ricevuto, nelle more, pagamenti di alcune delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per il pagamento delle seguenti residue fatture rimaste totalmente o parzialmente insolute: fattura n. 3/A/15 di € 1.785,95,
fattura n. 10/A/16 di € 709,85, fattura n. 11/A/16 di € 384,12, fattura n. 12/A/16 di € 1.020,50,
fattura n. 7/A/18 di € 824,73, fattura n. 8/A/18 di € 257,66, fattura n. 9/A/18 di € 637,64, fattura n. 10/A/18 di € 662,67, fattura n. 3/E/2019 di € 1.099,98, fattura n. 7/E/2019 di € 994,60, fattura n. 11/E/2019 di € 2.624,29, fattura n. 20/E/2019 di € 989,20, fattura n. 24/E/2019 di € 853,53,
fattura n. 35/E/2019 di € 1.035,63, fattura n. 40/E/2019 di € 193,73, fattura n. 51/E/2019 di €
1.293,08, fattura n. 15/E/2020 di € 378,03, fattura n. 26/E/2020 di € 925,31, fattura n. 36/E/2020
di € 1.045,64, fattura n. 43/E/2020 di € 731,77, fattura n. 62/E/2020 di € 930,76, fattura n.
75/E/2020 di € 3.922,96, fattura n. 7/A/15 per la residua somma di € 326,73, fattura n. 13/A/16
per la residua somma di € 318,76, fattura n. 54/E/19 per la residua somma di € 202,58 e fattura n. 49/E/2020 per la residua somma di € 263,15, per un totale di € 24.408,67, oltre interessi moratori maturati sulle predette fatture.
Ebbene, dagli accertamenti effettuati dal CTU sulla scorta della documentazione in atti, è
emerso che la sorte capitale residua vantata dalla ammonta ad € 13.302,34. CP_1
Entrambe le parti hanno fatto pervenire le proprie osservazioni alla bozza peritale.
9 In particolare, parte opponente insiste che il dovuto nei confronti della CP_1
ammonterebbe a € 10.919,64 in quanto otto delle fatture incluse nel conteggio effettuato dal
CTU dovrebbero, invece, essere escluse in quanto, per alcune (le fatture 10/A/2016,
11/A/2016, 12/A/2016 e 13/A/2016), mancherebbe l'emissione delle relative note credito,
mentre altre (le fatture 7/A/18-08/A/18, 09/A/18 e 10/A/18), non sarebbero state registrate nel
Parte sistema contabile
Parte Parte opposta, dal canto suo, insiste affinchè le otto fatture contestate dall' siano incluse nel conteggio del saldo da corrispondere in proprio favore, non essendo state pagate dall'opponente.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04). Anche e soprattutto le risposte alle osservazioni di parte opponente meritano condivisione.
In particolare, il CTU ha precisato che in ordine alle otto fatture suindicate non risulta agli atti di causa alcuna prova di avvenuto pagamento, risultando, di contro, un prospetto
Parte prodotto dall' stessa - Tabella Biodata cod. 32675 (pagg.
1-6 del file ordinativi di pagamenti con allegato prospetto ) in cui si riporta per le fatture “10/A/2016, CP_1
11/A/2016, 12/A/2016 e 13/A/2016 .... richiesta Nota Credito” e per le fatture 7/A/18-08/A/18,
09/A/18 e 10/A/18 un saldo ancora da corrispondere.
Part Orbene, anche laddove la ccerti un superamento del tetto di spesa, occorre che questa richieda l'emissione di una "nota di credito, da detrarre sui saldi", e non sugli acconti. Per
Part tale ragione, la vrebbe dovuto corrispondere la quota di acconto, dopodiché, una volta completate le verifiche, avrebbe dovuto richiedere la decurtazione degli eventuali importi contestati dai conguagli successivi alla comunicazione dello stop, in quanto la regressione tariffaria non incide sulla corresponsione dell'acconto ma del saldo.
10 Quanto, invece, alla prospettazione di parte opposta, correttamente il CTU ha sottolineato che per la fattura n. 3/A/15 del 16.4.2015 è stato rinvenuto in atti l'avvenuto pagamento del suo saldo di € 1.785,95 in data 21.10.2015, sicchè il credito residuo che la vanta CP_1
nei confronti della ammonta a € 18.717,76, di cui € 13.302,34 per sorte capitale Parte_4
ed € 5.415,40 per interessi moratori.
Parte opponente, con l'atto di citazione, ha contestato l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02.
Tuttavia, l'operatività di tale normativa discende, in primo luogo, dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n.
17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno Parte_5
2006; Cass. n. 20391/16).
Tale condizione sussiste nel caso in esame, avendo la società opposta, come già detto,
prodotto i contratti stipulati con l' negli anni 2011-2020. Parte_2
In secondo luogo, sono proprio tali accordi contrattuali a prevedere espressamente la debenza degli interessi moratori in esame, atteso che l'art. 7 degli stessi, per quanto interessa in questa sede, prevede che:
11 Parte
“A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura
privata un acconto mensile pari al 90% del fatturato mensile…Il diritto al pagamento dei suddetti
acconti maturerà a sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono... Il pagamento del saldo
Parte avverrà in quattro tranche…Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la
non dimostri che il ritardo del pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente
stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come
segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi
due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo:
maggiorazione di sei punti percentuale;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo:
maggiorazione di otto punti percentuali”.
Alla luce di quanto appena evidenziato, le doglianze con cui l'opponente assume, da un lato, la non applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, e, dall'altro, la necessità
di una formale costituzione in mora inoltrata dalla controparte, sono del tutto destituite di fondamento giuridico.
Sulla base della previsione pattizia di cui all'art. 7 dei contratti intercorsi tra le parti, infatti,
l' , per evitare la mora, avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo del pagamento Parte_2
fosse stato determinato da causa ad essa non imputabile, ma tale circostanza non è stata neppure allegata, prima ancora che provata, essendosi l'opponente limitata a sostenere l'applicabilità di un termine di decorrenza degli interessi moratori diverso da quello riportato nel contratto dalla stessa stipulato, che fa riferimento alla scadenza dei 60 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento.
L'opposizione è quindi fondata limitatamente alla differenza tra l'importo ingiunto (€
74.727,16) e l'importo provato come pagato, ovvero per la somma di € 18.717,76, di cui €
13.302,34 per sorte capitale ed € 5.415,40 per interessi moratori.
12 In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il D.I. va revocato. Si
richiama in tal senso il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità enunciato
ex multis dalla Corte di Cassazione in sentenza n. 21840/13 secondo cui “Il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al
momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni
dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del
debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non
escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna
nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”.
In considerazione dell'esito del giudizio, che vede l'accoglimento parziale dell'opposizione con una significativa riduzione dell'importo ingiunto rispetto a quello originario, si ritiene
Parte equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. L' opponente dovrà quindi rimborsare alla i restanti 2/3 delle spese legali con liquidazione CP_1
secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile dal decisum. Le spese di C.T.U., anticipate dalla parte opposta, restano definitivamente a carico di quest'ultima per 1/3 e per i restanti 2/3 devono essere rimborsate dalla parte opponente, in proporzione alla soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 8365/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2030/2021 reso dal Tribunale di Salerno il 13.9.2021;
2. Accerta e dichiara che l' è debitrice nei confronti della società Parte_2 CP_1
dell'importo di € 18.717,76, di cui € 13.302,34 per sorte capitale ed € 5.415,40 per
[...]
interessi moratori, a titolo di saldo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dall'opposta per il periodo 2011-2020 e, per l'effetto:
3. Condanna l' al pagamento in favore della dell'importo Parte_2 CP_1
complessivo di € 18.717,76;
13 4. Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna l' a Parte_2
rimborsare alla i restanti 2/3, che liquida, per intero, in € 5.077,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Matteo Baldi e Fabrizia Rumma,
dichiaratisi antistatari;
5. Pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della per 1/3 e a carico dell' per i restanti 2/3. CP_1 Parte_2
Salerno, 9 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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