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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2024, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 29 ottobre 2024, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 143 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Viola, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., anche nella qualità di mandatario della in CP_2 CP_3 persona del legale rapp.te p.t.,
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_4
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Latina n. 1703/2020 del 10.12.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26.3.2018, ha impugnato l'estratto di ruolo Parte_1
relativo a 13 cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi e premi per annualità CP_2 CP_4
comprese tra il 1986 ed il 2005, eccependo la prescrizione del credito contributivo sul presupposto della mancata notifica dei titoli esecutivi ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle nonché la violazione dell'art. 30, d.P.R. n. 602/1973 stante la indeterminatezza dell'importo degli interessi domandati all'opponente; ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei crediti e
1 l'annullamento delle cartelle esattoriali, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Costituitisi in giudizio, l' , l' – anche n.q. di mandatario di – e l' CP_5 CP_2 CP_3 CP_4 hanno contestato integralmente l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, chiedendone pertanto il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata definita con la sentenza impugnata, con la quale il
Tribunale di Latina ha respinto integralmente l'opposizione, dando atto dell'intervenuta rituale notifica dei titoli presupposti e della conseguente carenza di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentando che il giudice Parte_1
erroneamente avesse ritenuto generico il disconoscimento della documentazione prodotta in fotocopia dalle controparti, e dolendosi dell'asserita erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c. in punto di interesse a ricorrere.
Alla prima udienza del 23.4.2024, mancando la prova della notifica, questa Corte ha assegnato all'appellante termine di gg. 60 per il relativo deposito, termine che tuttavia è spirato inutilmente.
Alla successiva odierna udienza del 29.10.2024, parte appellante ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica e la causa è stata trattenuta in decisione anche su tale istanza.
2. Ebbene, posto che parte appellante non ha fornito prova di aver tentato tempestivamente la notifica nei confronti di alcuna delle parti e che nessuna delle parti appellate si è costituita, l'istanza di rimessione in termini non può essere accolta e l'appello va dichiarato improcedibile.
Con sentenza n. 3145/2024, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare anche di recente che “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non
è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata",
l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione”.
3. Nessun provvedimento va adottato per le spese di lite del presente giudizio, considerata la mancata costituzione delle parti appellate.
Cionondimeno, stante la dichiarata improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
2 La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla per le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 29.10.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco ZACCARDI
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