Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2140/2019, assunta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata _1 CodiceFiscale_1
e difesa dall' Avvocato Maria Teresa Ciotti c.f. nel cui studio in CodiceFiscale_2
Ariano Irpino, al vico Lapronia n. 12 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'Avvocato Domenico Papaleo c.f. , con il quale è CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe di Costanzo sito in
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 112, in forza di mandato allegato in via telematica ai sensi dell'art. 83 c.p.c., indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATO
NONCHÉ
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_2 CodiceFiscale_5 [...]
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_3 CodiceFiscale_6 [...]
, nata a [...] il [...]; c.f. ; Rapa CP_4 CodiceFiscale_7
1
, nata a [...] il [...], c.f. CP_6 CodiceFiscale_9
APPELLATE - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 77/2018, emessa in data 8 marzo 2018 pubblicata in data 4 aprile 2018 e non notificata, in materia di successioni: scioglimento della comunione ereditaria, azione di riduzione e di divisione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 29 aprile 2019 e iscritta a ruolo il 3 maggio 2019, _1 ha impugnato la sentenza n. 77/2018 pubblicata in data 4 aprile 2018 e non notificata,
[...]
con cui il Tribunale di Benevento (ex Ariano Irpino) ha dichiarato aperte le successioni di e di e, accolta la sua domanda di riduzione proposta _1 Persona_2 contro , ha accertato che le donazioni a costui fatte in vita dal padre hanno Controparte_1
leso la sua quota di riserva per un valore di € 13.036,95. Il Tribunale ha quindi disposto la reintegrazione della quota dell'attrice tramite restituzione dal convenuto della suddetta somma, con interessi dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Ulteriormente il giudice di primo grado ha disposto la divisione dei beni residui attribuendoli in parte al coerede cui ha assegnato il terreno in questione e ai coeredi tutti, cui ha CP_1
riconosciuto la somma di € 1.714,00 ciascuno a titolo di conguaglio (€ 1.428,00) e come quota i 1/7 delle somme esistenti sul libretto (€ 285,009, a carico del prefato Controparte_1
Infine il Tribunale ha attribuito alla coerede odierna appellante, per i medesimi titoli e con pagamento a carico del convenuto, la somma di € 14.750,95. Le spese del giudizio di riduzione e le spese delle C.T.U. sono state poste a carico di parte convenuta e nel resto quelle del giudizio di divisione sono state compensate.
1.1. Con il suo appello ha eccepito la nullità della sentenza impugnata e la _1 violazione e falsa applicazione del combinato degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c. nonché dell'161, comma 1, c.p.c.. Ha opinato falsa applicazione del disposto normativo contenuto nell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 978 c.c. Ha contestato le conclusioni cui è giunto il
C.T.U. in merito alla stima della massa ereditaria e quanto all'esistenza o meno del diritto di usufrutto sui beni immobili caduti in essa. Ha eccepito la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale di Benevento negato i frutti ancorché essi siano stati 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda oggetto di una specifica domanda e deplorato l'erroneità della statuizione di condanna di al pagamento dei soli interessi legali con decorrenza dalla domanda Controparte_1
giudiziale, pur avendone chiesto la condanna fino all'assegnazione.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare parzialmente la sentenza ivi impugnata ed accogliere l'appello proposto e condannare ad eseguire il pagamento in suo favore dei seguenti Controparte_1
importi: “€ 21.045,42 quota spettante a seguito dell'accoglimento della domanda di riduzione;
previa rivalutazione all'attualità e con interessi legali dalla data di apertura della successione;
€ 1.428,457 per la zonetta di terreno;
previa rivalutazione all'attualità; € 21.281,42 per i frutti degli immobili ad uso commerciale ed abitativo, previa rivalutazione all'attualità, nonché l'importo di € 285,00 per la quota di denaro, oltre interessi come maturati”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 23 settembre
2024, dopo plurimi tentativi di integrare il contraddittorio verso si è CP_3 costituito in giudizio concludendo perché la Corte distrettuale dichiari Controparte_1
infondato l'appello e confermi la sentenza di primo grado, con condanna della sua latrice al pagamento delle spese del grado.
3. che nel primo grado del giudizio era costituita è rimasta contumace in CP_2
appello. Altrettanto , e che analogo CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 comportamento processuale avevano osservato nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento.
4. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con citazione del 10 ottobre 2003 ha convenuto in giudizio i propri germani _1
dinnanzi il Tribunale di Ariano Irpino (poi Benevento) al fine di sentire dichiarate aperte le successioni ereditarie dei genitori, a suo dire entrambi deceduti ab intestato _1
(in data 23 dicembre 1994) e (in data 7 gennaio 2001); accertarne i
[...] Persona_2
legittimi eredi e provvedere a scioglierne le comunioni previa riduzione delle donazioni
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dirette ed indirette eseguite in favore di (a questi con l'atto per notar Controparte_1
del 3 ottobre 1991, trascritto il 29 ottobre 1991) e degli ulteriori coeredi, ove Persona_3
accertate avvenute, stabilendo le quote di diritto e di fatto spettanti a ciascuno di loro. Ha anche chiesto la condanna dei convenuti al rilascio o al conguaglio in suo favore per la quota e alla corresponsione dei frutti percepiti fino alla pronuncia definitiva. A tal fine ha dichiarato di non avere ricevuto alcunché dai genitori e di avere quindi interesse alla collazione e/o alla riduzione, il tutto previa ricostruzione della massa ereditaria.
Nell'occasione ha richiamato la denuncia di successione in morte del padre _1 depositata all'Ufficio del Registro di Ariano Irpino in data 21 giugno 1995 (n. 63 vol.
[...]
311, trascrizione n. 14650 del 1° dicembre 1995) inclusiva nella massa di negozi e botteghe in RO per mq 16, in catasto al foglio 16, n. 1171 sub 1; di abitazione di tipo popolare in RO di vani 8,5 piano terra, 1, 2 e T in catasto al foglio 16 n. 1171 sub
2; di terreno in RO di mq 100 in catasto al foglio 1091, partita 5441.
5.2. , nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda a suo parere improponibile, inammissibile e priva di fondamento. Tanto ha obiettato per l'impossibilità di procedere alla collazione avendo il de cuius disposto in vita di tutti i suoi averi, non residuandone altri (neppure il terreno che ha dichiarato essere pertinenza dell'abitazione a lui donata con l'atto citato dalla sua contraddittrice) Persona_3
e non potendosi ipotizzare perciò alcuna comunione.
Ulteriormente, ha chiesto di dichiarare valido l'atto dispositivo dal de cuius in proprio favore, a tanto risoltosi per l'assistenza da lui prestata vita natural durante al donante. Ha così descritto la liberalità che lo ha beneficiato come anticipo di successione sulla disponibile e, per l'eventuale supero, sulla legittima con dispensa da collazione. In subordine ha chiesto di procedere alla collazione o riduzione di tutte le donazioni dirette ed indirette effettuate dai defunti e nei confronti delle sorelle coeredi, _1 Persona_2
domandando che l'eventuale conferimento del bene da parte sua avvenga per imputazione e previa decurtazione del valore delle addizioni apportate e delle spese da lui sostenute per la conservazione, il tutto con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese legali.
5.3. costituendosi, senza opporsi affatto allo scioglimento della comunione, ha CP_2
però precisato di non avere ricevuto alcuna attribuzione patrimoniale dai genitori. Per questo ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare anche la propria qualità di erede
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legittima e di ricevere così l'equivalente in denaro dovutole, compresi eventuali frutti, nei limiti della propria quota di legittima.
Tutti gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
5.4. Nei termini concessi ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. sono state precisate le domande e ha specificato gli oneri e obblighi gravanti sull'asse ereditario Controparte_1
per contributi INPS, spese funerarie, imposte di successione e assistenza morale e materiale ai genitori. Nell'occasione ha elencato gli atti dispositivi a favore delle sorelle, insistendo che l'eventuale collazione dei beni a lui donati oltre la disponibile ai sensi del capoverso dell'art. 737 c.c. sia decurtata del valore delle addizioni e delle spese ai sensi dell'art. 748
c.c..
5.5. Il giudizio è stato istruito con la consulenza tecnica demandata all'ing. Per_4
ed indi posto in decisione per la pronunciata decadenza delle parti dalle prove orali.
[...]
Previa rimessione della causa sul ruolo è stato acquisito dal medesimo consulente un supplemento di perizia per la valutazione dell'onere posto a carico del donatario di assistere il genitore donante che l'ing. ha evaso applicando la contrattazione collettiva dei Per_4
badanti. Dopo altra assunzione a sentenza e nuova rimessione in istruttoria per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e il rinnovo della consulenza tecnica, stavolta demandata al geom. , acquisita anche la certificazione ipo-catastale Persona_5
fino a quel momento assente, la causa è stata definitivamente trattenuta per essere decisa.
6. Il Tribunale, con la sentenza n. 77/2018 oggetto dell'odierna impugnazione, ha accolto la domanda attrice e dichiarato aperta la successione di e _1 PE
, nonché la domanda di riduzione proposta da contro il fratello
[...] _1
. Per l'effetto, ha accertato che le donazioni hanno leso la quota di riserva CP_1
dell'attrice per un valore di € 13.036,95, disponendo la reintegrazione della quota di _1 condannando a restituirle l'equivalente somma, con interessi dalla
[...] Controparte_1
domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. IN ha diviso i beni residui attribuendoli in parte al coerede cui ha attribuito il terreno, in altra parte ai coeredi, CP_1 destinando a ognuno di loro la somma di € 1.714,00, parte (€ 1.428,00) a titolo di conguaglio per l'assegnazione del fondo e parte come quota parte del saldo del libretto materno (€
285,00). Ad il Tribunale di Benevento ha così attribuito, per gli stessi titoli e sempre _1
a carico del fratello , la somma di € 14.750,95, con interessi legali dalla data Controparte_1
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda della domanda giudiziale (ottobre 2003) fino al soddisfo e con quote interessi sulle somme depositate in banca. Infine, ha regolato le spese del giudizio di riduzione e di consulenza secondo soccombenza a carico di compensando quelle dell'azione di Controparte_1 divisione.
6.1. Il giudice di prime cure prima di tutto ha individuato l'asse ereditario di _1
(composto dal relictum e dal donatum) inclusivo dei seguenti immobili: porzione di
[...]
fabbricato ad uso negozio sito in RO al corso Vittorio Veneto piano terra censito in catasto al foglio n. 16 particella 1171 sub 1 cat. C/ 1 classe 3 consistenza mq 16; porzione di fabbricato sito in RO al corso Vittorio Veneto piano T - 1 - 2 della consistenza di vani 8,5 in catasto al foglio 16 particella 1171 sub 2 cat. a/ 4 classe 3; terreno in
RO in piazza XVI marzo 1978 della superficie di mq. 100 in catasto al foglio 16 particella 1091 seminativo di 1° classe. Ha quindi riferito che i primi due cespiti, con atto per notar del 3 ottobre 1991 rep. n. 731, sono stati donati da Persona_6 [...]
al figlio e che nella stessa data è stato anche redatto il testamento _1 CP_1 olografo depositato presso il prefato notaio che lo ha poi pubblicato l'8 giugno Persona_3
1995, con il quale il de cuius ha così disposto: “lascio a mia moglie e a mia figlia CP_6
l'usufrutto della casa in RO al corso Vittorio Veneto. A mia moglie vita natural durante
e alla detta figlia fino a quando si sposerà”. Ha richiamato la denuncia di successione presentata il 21 giugno 1995 all'Ufficio del Registro di Ariano Irpino registrata al n. 63 volume 311 ove i primi due beni sono stati denunciati per l'usufrutto in favore di (coniuge) Persona_2
e (figlia), così come disposto nel testamento, ritenendo il terreno caduto in CP_6 successione per legge. Il primo giudice ha poi chiarito che all'attualità i primi due beni non sono gravati da usufrutto (essendo deceduta la vedova e convolata a nozze la figlia), mentre per il terreno non è stata eseguita la voltura catastale, per cui esso è tuttora intestato a
[...]
_1
Ha invece osservato come alcuna denuncia di successione sia stata presentata per PE
del bene pervenutole dalla successione del marito. Costei, infine, è risultata titolare
[...]
– a differenza del marito a lei premorto – presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri di RO, in cointestazione presunta quindi paritaria, di un rapporto di conto corrente che alla data del 7 gennaio 2001 ha presentato un saldo di £ 7.743.946, di cui la metà di sua titolarità (£ 3.871.973, ossia circa € 2.000,00).
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.2. Dopo di ciò il primo giudice ha recepito la consulenza tecnica del suo ausiliare, di cui ha condiviso il ragionamento, ritenendolo coerente con i documenti versati in atti e la normativa. Ha quindi accertato il valore dell'asse ereditario di alla data _1 di apertura della successione in complessivi € 137.675,60 (di cui € 102.715,60 il fabbricato ad uso abitazione;
€ 24.960,00 il fabbricato ad uso commerciale e € 10.000,00 il terreno).
6.3. Nel calcolo della quota disponibile sull'intero patrimonio di il _1
Tribunale ha osservato che in presenza del coniuge superstite essa è pari a ¼, ossia €
34.418,90, conteggiando la quota di legittima per la differenza pari ad € 103.256,70, di cui la terza parte alla moglie e i 2/3 ai figli. Persona_2
6.4. Il Tribunale ha poi riferito della morte di il 7 gennaio 2001 senza Persona_2
lasciare disposizione testamentaria, con la conseguente divisione del suo patrimonio in parti uguali tra i sette figli.
6.4. Tanto premesso, il Tribunale ha proceduto all'attribuzione delle quote, inclusa quella di PA
, tra gli eredi , , , e Persona_2 CP_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
, calcolando per ciascuno € 14.750,95. CP_6
6.5. Essendo nell'asse ereditario presente un solo bene da dividere, del valore di € 10.000,00, la donazione a favore del figlio è stata ridotta con l'attribuzione alla sorella Controparte_1
attrice, del valore tale da reintegrarne la quota di legittima, al netto del relictum _1
da dividere.
Prima di procedere concretamente alla riduzione e reintegrazione e quindi alla divisione, il primo giudice ha precisato che l'azione di riduzione è esercitata e produce effetti solo per gli eredi che l'abbiano esercitata, non per chi di loro, ancorché citati in giudizio al fine della successiva divisione, non ne abbiano profittato, limitando così la statuizione alla sola _1
verso cui ha disposto che la restituzione avvenga mediante corresponsione di una
[...] somma di denaro, con gli interessi (e quindi non i frutti), con decorrenza dalla domanda giudiziale.
6.6. Nella divisione dei residui beni (il terreno e € 2.000,00 su libretto) ha assegnato il fondo a in ragione della sua pertinenzialità ai restanti beni a lui donati dei quali CP_1
ha escluso il diritto ai frutti non essendo essi caduti nella massa ereditaria. In favore dell'attrice verso cui è stata disposta la restituzione per equivalente monetario, invece, sono stati riconosciuti gli interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.7. In conclusione, la donazione dal de cuius a favore del figlio è stata ridotta nei CP_1
limiti della lesione della quota di riserva della sorella per € 14.750,95, da cui si è _1
detratto il valore - quota del fondo comune poi assegnato allo stesso a Controparte_1 carico del quale sono stati posti i conguagli, con la conseguente conferma della somma attribuita a , cui si è attribuita anche la somma di € 285,00 per la quota sulle somme _1
depositate sul libretto presso la Banca di Flumeri, con gli interessi maturati. Ai restanti coeredi è stato disposto il pagamento a carico di a titolo di conguaglio Controparte_1
della somma di € 1.428,00 per il valore della quota del terreno a lui assegnata e la somma di
€ 285,00 oltre eventuali interessi successivi dal conto, pervenendo alle statuizioni del dispositivo.
7. Il gravame, proposto nei termini in difetto di notifica della sentenza che l'ha attinto, è ammissibile in quanto rispettoso della disposizione dell'art. 342 c.p.c., avendo la sua latrice indicato in maniera valida i motivi di critica alla decisione.
Con l'occasione giova riflettere che nella formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ante
2012, l'appello doveva contenere “ i motivi specifici dell'impugnazione” e per integrarli si reputava necessario che l'atto, pur non conformandosi come impugnazione a critica vincolata, contenesse una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice, tale orientamento (per cui l'appello andava inteso come una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità dell'appello; Cassazione sentenze
21 gennaio 2004, n. 967; 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010,
n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre
2008, n. 28057 e del 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Lo stesso si è sostenuto anche l'indomani del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che ha riformulato nel seguente modo: “L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello 8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte regolatrice è pervenuta a dare della scure dell'inammissibilità del gravame prevista dall'art. 342 c.p.c. – che nel rito del lavoro è recata dall'art. 434 c.p.c. - una lettura essenzialmente anti-formalista, a partire dal noto arresto a Sezioni Unite n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017 che ha escluso che l'appello debba, per superare il vaglio di ammissibilità, proporre una redazione di un progetto alternativo di sentenza. Per sedare alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi del testo normativo, le Sezioni Unite della
Cassazione, con la prefata sentenza, hanno ribadito che l'appello va interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
È quindi possibile accedere al merito.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8. Con il primo motivo di gravame, ha obiettato la nullità della sentenza che _1
sarebbe stata a suo parere pronunciata in violazione degli art. 50 bis, 50 quater e 161, comma
1° c.p.c..
8.1. Il motivo è fondato.
L'appellante ha denunciato un vizio della sentenza per inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale ai sensi degli artt. 50 bis e ter c.p.c..
Effettivamente in ragione della data di proposizione della domanda in primo grado, alla fattispecie risulta applicabile la previsione di cui all'art. 50 bis c.p.c., che prevede che il
Tribunale giudichi in composizione collegiale le cause di riduzione per lesione di legittima.
Le novelle disposizioni della riforma Cartabia che ha eliminato la riserva di collegialità in primo grado alle cause di riduzione per lesione di legittima sono sopravvenute in pendenza dell'appello.
Nondimeno, come ha correttamente riferito anche la difesa appellante nel ribadire l'obiezione che aveva prospettato già in primo grado sulla composizione del giudice, la riserva di collegialità violata riverbera in una sentenza nulla senza che però si produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, per cui resta intatta la potestà del giudice di appello di decidere nel merito la controversia (Cassazione civile sez. Unite,
Sentenza n. 28040 del 25 novembre 2008; Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2014, n. 12409).
Ne consegue la necessità per la Corte di accedere al merito della domanda.
9. Nel secondo motivo di gravame si è deplorata la falsa applicazione del combinato disposto degli art. 112 c.p.c. e 978 c.c. e sono stati denunciati errori tecnici nella stima della massa ereditaria, a torto valutata soltanto come nuda proprietà. L'appellante ha contestato il ragionamento del C.T.U. sia nella determinazione del valore degli immobili, sia nel riconoscimento del diritto di usufrutto, ascrivendo all'ausiliare il difetto d'avere indotto il
Tribunale a rendere una decisione fallace. L'errore sarebbe stato compiuto anche nel non considerare che la domanda di scioglimento – previa collazione e riduzione – è stata fondata sulla successione legittima ab intestato e che mai i convenuti hanno chiesto, anche perché costituiti tardivamente e solamente alcuni, di procedere con la successione testamentaria.
La difesa di ha stigmatizzato che alcun testamento sia stato mai ritualmente _1
depositato, essendo stato piuttosto acquisito dal C.T.U. esorbitando dai suoi poteri al fine di compiere il deplorato abbattimento. Ha comunque osservato che alla data della stima
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'usufrutto era comunque estinto essendo già defunta , insorgendo anche Persona_2
contro la decisione del primo giudice di procedere ad una divisione unitaria sebbene si sia trattato di due masse (senza tuttavia obiettare nulla sui criteri di calcolo per la formazione di sette quote uguali una volta sottratta la disponibile essendo identici i diritti dei coeredi su entrambe). Ha infine osservato che, avendo il consulente stimato l'asse alla data d'apertura della successione, oltre agli interessi, sarebbe occorsa la rivalutazione, richiamando il principio per il quale la reintegra della quota di eredità riservata al legittimario, qualora effettuata in denaro, genera un credito non di valuta bensì di valore.
Il composito motivo è fondato solamente nell'ultima critica.
9.1. L'appellante ha opinato che la successione sarebbe stata ab intestato”; che i convenuti non abbiano mai opposto la successione testamentaria, né prodotto il testamento, invece irritualmente acquisito dal C.T.U.; che alla data della stima , usufruttuaria, Persona_2
era già deceduta per cui la valutazione dell'asse andava effettuata per l'intero e non solo per la nuda proprietà.
Il rilievo la cui trattazione va anteposta non è fondato.
In primo luogo, la circostanza che la domanda sia stata formulata prescindendo dal testamento non comportava che lo stesso – una volta acquisito agli atti di causa – possa essere ignorato. La Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II n. 24184 del 27 settembre
2019), superando un suo contrario precedente (Cassazione civile, n. 6838 del 17 giugno
1991), ha chiarito come finanche il ritrovamento tardivo di un testamento nel corso del giudizio di divisione ereditaria di una successione legittima, senza per questo introdurre alcuna domanda che possa dirsi nuova (trattandosi della stessa divisione, immutata nel petitum e nella causa petendi, attesa anche la natura autodeterminata del diritto di proprietà, indifferente quanto alla domanda che lo riguarda essendone il titolo d'acquisto), non possa prescinderne. La condivisa conclusione è corollario del principio costante per cui, una volta accertata l'esistenza di un atto d'ultima volontà, il procedimento di divisione dell'eredità ex lege non può essere portato a termine per la prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (Cassazione civile, n. 533 del 6 febbraio 1978). Correttamente, quindi, avendo le parti concordemente allegato (a prescindere dalla produzione della scheda)
l'esistenza del testamento, la sua considerazione quale titolo regolatore della successione non ha costituito alcun errore della decisione che invece sarebbe viziata ove avesse operato prescindendone. 11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In secondo luogo, a proposito del medesimo argomento, si deve osservare come la stessa attrice abbia richiamato nella sua citazione, ancorché solo per descrivere i beni componenti l'asse, la denuncia di successione di nella quale è dichiarato l'usufrutto. _1
I documenti in atti, in primis la scheda testamentaria acquisita (nei limiti degli accertamenti demandati al C.T.U.), ma anche la stessa successione denunciata nei termini che la stessa attrice ha riprodotto in citazione, dimostrano che il testatore ha disposto dell'usufrutto che con l'atto donativo del medesimo giorno di quello delle sue ultime volontà aveva riservato a sé sui cespiti oggetto della liberalità in favore del figlio . CP_1
La donazione quindi, a prescindere dal testamento che in ogni caso non potrebbe essere trascurato, ha riguardato la nuda proprietà per cui correttamente è ad essa che gli ausiliari tecnici dell'Ufficio hanno fatto riferimento.
Dopo aver elevato contestazioni generiche alla stima del compendio immobiliare effettuata in duplice occasione dai consulenti tecnici del Tribunale, senza nulla di concreto - se non i mercuriali della già sottoposti alle valutazioni peritali - proporre a ragione delle CP_7 possibili erroneità valutative, l'appellante ha coinvolto un argomento che invece il Tribunale ha ben evidenziato nei termini per cui è rilevante: l'usufrutto con cui i cespiti sono pervenuti in nuda proprietà a L'usufrutto indicato nella donazione ha costituito Controparte_1
oggetto dell'atto di ultima volontà, denunciato all'Agenzia fiscale in quanto scritto nel testamento. Esso è riprodotto anche nella visura della conservatoria immobiliare allegata alla citazione.
Si è anticipato che del testamento non potrebbe giammai trascurarsi l'esistenza, avendo la
Corte regolatrice chiarito che finanche nel caso estremo (che non ricorre nella fattispecie) in cui durante un giudizio di divisione ex lege dell'eredità viene trovata la scheda la successione diventa testamentaria senza che possa in contrario sostenersi la tardività della mutatio libelli.
Il reperimento del documento che lo prevede non è dunque stata un'arbitraria incursione del C.T.U. nei poteri dispositivi delle parti.
9.2. Né giova l'obiezione che l'usufrutto sarebbe comunque estinto prima della stima del compendio immobiliare per essere al tempo l'usufruttuaria ormai deceduta in ragione del fatto che l'assificazione ha ad oggetto il compendio esistente al tempo dell'apertura della successione e non successivamente.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Collegio condivide la ricostruzione del compendio immobiliare che il Tribunale ha effettuato richiamando la valutazione del proprio ausiliare che ha detratto il valore dell'usufrutto dall'apertura della successione di al decesso anche della _1 sua vedova.
9.3. la replica alle ulteriori doglianze contenute nel medesimo motivo merita una breve riflessione sugli istituti giuridici coinvolti dalla soluzione della lite, in primis sull'azione di riduzione che, com'è noto, non consiste nella mera declaratoria d'inefficacia delle disposizioni lesive, ma contiene anche la richiesta di integrare la quota dei legittimari che, di massima, sottende alla restituzione dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie nei limiti in cui pregiudicano la quota di riserva degli attori o, in caso di loro incapienza, delle donazioni stesse, ai sensi dell'art. 555 c.c..
, agendo in giudizio, ha infatti citato i suoi fratelli per sentire aperte le successioni _1
di entrambi i genitori e, una volta individuati gli eredi legittimi e accertati i beni, perché si proceda allo scioglimento - previa collazione o riduzione - imputando alla comunione quanto ricevuto a titolo di liberalità dal fratello e da eventuali altri eredi, inclusi CP_1
i frutti. LA ha anche chiesto il rilascio dei beni o il pagamento delle somme equivalenti alla sua quota successoria, anche in questo caso oltre ai frutti.
La qualificazione della sua domanda come di riduzione e divisione è dunque corretta.
LA tra i coeredi è stata la sola ad avere agito in riduzione.
Com'è noto l'azione – che non è di invalidità, in quanto le disposizioni lesive della legittima non sono in sé nulle né annullabili, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva
– è personale in quanto esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario (Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 2017, n. 1884; Cassazione civile, 20 novembre 2008, n. 27556;
Cassazione civile, 27 ottobre 2008, n. 25834). Pertanto, laddove il legittimario non proponga l'azione di riduzione o vi rinunci, esse rimangono ferme, perfettamente valide ed efficaci.
L'azione di riduzione è precisamente una azione di inefficacia successiva: per effetto della sentenza di riduzione il trasferimento lesivo delle ragioni del legittimario si considera come non avvenuto nei confronti di quest'ultimo (Cassazione civile, 11 giugno 2003, n. 9424;
Cassazione civile, 12 aprile 2002, n. 5323). Si è condivisibilmente ricordato che la sentenza che conclude il giudizio di riduzione è di accertamento costitutivo in quanto accerta
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'esistenza della lesione della legittima e da questo la legge fa derivare l'inefficacia delle disposizioni lesive nei confronti del legittimario leso che ha vittoriosamente agito
(Cassazione civile, 19 dicembre 2017, n. 30485).
Tanto premesso, si prende atto che la reintegra è avvenuta mediante l'attribuzione di una somma di denaro. La statuizione, coerente con la donazione effettuata parte sulla disponibile e il resto in conto di legittima con dispensa dalla collazione (nell'atto per notar
è scritto: “La donazione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova;
Persona_3
comprende ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, diritto, ragione, azione, così come pervenuto alla parte donante e come dalla stessa posseduto;
inoltre è fatta a titolo di anticipata successione sulla quota disponibile e per l'eventuale supero sulla legittima e con dispensa da collazione”), non ha costituito oggetto d'impugnazione.
9.4. Va invece osservato, contrariamente a quanto dichiarato dall'appellante (che però ha anche evidenziato come nel conteggio finale la cosa sia stata indifferente, al punto che l'obiezione rasenta l'inammissibilità per il manifesto disinteresse a proporla), che il
Tribunale non ha mai confuso le due masse ereditarie e che infatti nell'assificazione per il de cuius ha considerato il coniuge superstite (nella massa del quale, _1 tuttavia, è stato poi reperito il solo conto corrente, essendosi l'usufrutto estinto uno actu al suo decesso). In ogni caso la Corte nel ripetere la divisione mantiene separate le due masse.
9.5. IN, proprio per l'azione di riduzione validamente proposta dalla sola (non _1 così dai fratelli), il Tribunale ha correttamente accertato quale sia la quota di legittima a lei spettante come legittimaria, procedendo a riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, pervenendone alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno.
Con l'occasione va ribadito che le critiche alla stima reiterate con l'appello per la ragione che essa non sarebbe stata in linea con le valutazioni del mercato immobiliare all'epoca dell'apertura della successione sono infondate. Reiterando doglianze su cui si è già svolto il contraddittorio tecnico in primo grado, ha richiamato il diverso estimo della _1
Sennonché il C.T.U. geom. , cui la critica è stata rimessa, è CP_7 Persona_5
pervenuto a determinare i valori al mq dei cespiti nell'anno 1994 dopo avere assunto informazioni tramite privati ed agenzie immobiliari per beni consimili, senza omettere nella stima di considerane l'ubicazione (in zona centrale del Comune di RO, a pochi
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda metri dal municipio, dalla piazza, dai giardini pubblici, dalle scuole e da numerose attività commerciali).
Il Collegio non ritiene dunque di discostarsi da queste valutazioni, né di ripetere l'accertamento che la stessa attrice in primo grado ha valutato superfluo e defatigante.
9.6. Accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, il Tribunale è acceduto alla reintegra con il denaro, cosa che la stessa attrice ha consentito fin dalla formulazione della sua citazione nel caso, poi realmente verificato, che ella non possa essere soddisfatta da una porzione materiale di beni della massa (Cassazione civile, n. 5320 del 17 marzo 2016 che ribadisce come la reintegra della quota di riserva possa avvenire anche mediante conguagli in denaro finanche laddove nell'asse esistano beni in natura, cosa esclusa nel caso sub judice).
Nondimeno, l'errore del Tribunale, sufficientemente evidenziato dall'appellante a pagina
11 della sua citazione e esitato nella domanda di riforma nei termini delle conclusioni che si leggono in citazione, si individua nel non avere adeguato gli importi, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali cui il legittimario avrebbe diritto, unico modo per perequare gli importi (Cassazione civile, sez. II, n. 6709 del 19 marzo 2010; Cassazione civile, sez. II n. 10564 del 19 maggio 2005).
È quindi corretta l'indicazione dell'appellante secondo cui il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore in quanto esso deve corrispondere per quantità di denaro al valore del bene che avrebbe diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua (Cassazione civile sez. II, 10 dicembre 2021, n. 39368; Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 2017, n. 1884 “Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e
l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché,
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei frutti dal legittimario medesimo non percepiti
(nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda”).
È noto come una delle differenze più significative tra la collazione e l'azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest'ultima obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore, sicché se la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, e può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, ciò non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore (le differenze tra le due azioni ai fini del ragionamento che riguarda la natura del credito sono state stigmatizzate da Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 2015, n. 22097 e più recentemente Cassazione civile, sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196).
La conclusione non può variare nel caso di reintegra con il denaro in ragione del fatto che in entrambe le ipotesi si è al cospetto di una conseguenza derivante dalla stessa natura della pronuncia che accolga l'azione di riduzione che determina l'inefficacia per il legittimario della disposizione lesiva e che comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e legittimario, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso.
Nell'indicato senso depone l'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il legittimario, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2 ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c. (in tema Cassazione civile 19 gennaio 2017, 16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda n. 1357; Cassazione civile 2 settembre 2020, n. 18199; Cassazione civile 31 luglio 2020, n.
16515; Cassazione civile 10 dicembre 2020, n. 28196).
E nel caso qual è quello sub judice di reintegra della quota del legittimario in denaro,
l'obbligazione ha natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse.
9.7. Quanto al resto, è invitto il modus secondo cui il Tribunale ha provveduto alla riduzione.
Con l'ausilio tecnico dei suoi periti il Tribunale ha determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine ha proceduto alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
indi alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Ha quindi calcolato la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum. Alcuna liberalità ha avvantaggiato la legittimaria attrice che possa avere inciso la quota a lei spettante secondo quanto stabilito dall'art. 564 c.c.. È invece risultato che il de cuius ha disposto dei propri beni a titolo di liberalità con donazione diretta al figlio e che la lesione sia perpetuata con il testamento che ha disposto del solo CP_1
usufrutto, lasciando in comunione legittima il solo terreno.
Il solo errore in cui è incorso il Tribunale e da emendare è quindi l'avere considerato la reintegra come debito di valuta tramite la previsione della rivalutazione della somma a credito di , occorrendo anche precisare che analoga natura di debito di valore ha _1
l'importo a conguaglio dell'assegnazione a del piccolo terreno di 100 mq Controparte_1
rimasto nella comunione ereditaria per la sua natura pertinenziale rispetto ai beni a lui donati. Per brevità la Corte distrettuale accede ad un solo calcolo, pur precisando, confermando il Tribunale in parte qua, che nell'importo globale di € 14.464,95 dovuto alla vittoriosa attrice € 13.036,95 corrispondono alla quota sugli immobili donati per cui ha agito in riduzione ed € 1.428,00 al conguaglio per il terreno rimasto nella comunione e assegnato
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a . Sulla necessità che anche i conguagli siano rivalutati Cassazione civile, Controparte_1
sez. II, 19 dicembre 2014, n. 27128.
Ne consegue che la somma che corrisponde alla quota della riservataria che ha vittoriosamente agito in rivendica va rivalutata dalla data dell'apertura della successione all'attualità.
Essa corrisponde ad € 26.687,83 [capitale iniziale: € 14.464,95; data iniziale: 23 dicembre 1994; data finale: 30 aprile 2025; decorrenza rivalutazione: dicembre 1994; scadenza rivalutazione: aprile 2025; indice ISTAT utilizzato: FOI generale;
indice alla decorrenza: 110,3; indice alla scadenza: 121,3; raccordo INci: 1,678; coefficiente di rivalutazione: 1,845; totale rivalutazione: € 12.222,88].
10. Con il terzo motivo di gravame, ha protestato violazione e falsa applicazione _1 dell'art. 112 c.p.c. nell'esclusione del diritto ai frutti e nella decisione di riconoscere i soli interessi legali dalla domanda giudiziale, sebbene ella abbia chiesto nell'introdurre il giudizio la condanna di a rimettere tutto quanto da lui percepito dal bene Controparte_1 prima della assegnazione. Sul punto ha opinato un difetto di motivazione adeguata.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
10.1. Quanto ai frutti va data continuità al principio di diritto per il quale “Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno” (Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2000, n. 7478).
In primis il riferimento che si legge a pagina 13 dell'appello ad un'azione di rendiconto è eccentrico perché questa non è stata affatto proposta. Di alcuna omessa pronuncia potrebbe dolersi l'attrice odierna appellante avendo il Tribunale chiarito, nel resto, che “i beni non rientrano nella massa ereditaria per cui non si possono riconoscere agli eredi i frutti maturati sui beni stessi”.
Solo il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 c.c., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto sia a corrispondere i
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione. Non è così dei beni che non rientrano nella massa e i cui “frutti” sono gli interessi civili che anch'essi ristorano della indisponibilità del denaro. Il solo cespite comune è il piccolo terreno di 100 mq di cui non è stato neanche allegato il fatto del possesso e che per la sua modestia è difficile possa essere locato a terzi a fine di trarne un reddito da considerare quale parametro (valore figurativo).
10.2. Del diritto agli interessi legali invece si è già detto al § 9.6. laddove si è riportata la massima da Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 2017, n. 1884.
Il dies a quo nel calcolo degli interessi è stabilito dall'art. 561 comma 2° c.c. che pone per i frutti in genere (e per gli interessi che sul denaro vi corrispondono) la regola della decorrenza dalla domanda giudiziale
La decorrenza degli interessi, contro la cui decisione è ugualmente insorta l'appellante, va effettuata - su montanti inflattivi di anno in anno rivalutati - della somma dovuta pari a €
26.687,83, previa sua devalutazione, dalla data della domanda giudiziale (citazione del 10 ottobre 2003).
Ne viene riportato il calcolo che sviluppa nel passaggio successivo quanto già osservato al
§ 9.7 e tiene conto sempre per il periodo tra aprile 2025 e ottobre 2003 dell'indice ISTAT FOI generale che per aprile 2025 è 121,3 e ottobre 2003 121,5, con il raccordo indici di 1,47 e indice di devalutazione 0,681. Il totale della devalutazione e di € 8.508,11 per cui l'importo devalutato ammonta € 18.179,72.
Su detto importo si calcolano, con montanti inflattivi annuali, gli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente iniziale di € 18.179,22 fino alla taxatio (che avviene all'attualità), escludendo la capitalizzazione dell'interesse, vietata per legge.
Segue la tabella di calcolo in cui le prime due colonne riportano la data di decorrenza e scadenza, la terza l'importo del capitale rivalutato, la quarta il tasso, la quinta il numero dei giorni considerati e l'ultima l'importo di interessi coacervati.
10/10/2003 31/12/2003 € 18.488,27 3,00% 82 € 124,61
01/01/2004 10/10/2004 € 18.488,27 2,50% 284 € 359,63
10/10/2004 10/10/2005 € 18.870,03 2,50% 365 € 471,75
10/10/2005 10/10/2006 € 19.179,08 2,50% 365 € 479,48
10/10/2006 10/10/2007 € 19.579,02 2,50% 365 € 489,48
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
10/10/2007 31/12/2007 € 20.233,47 2,50% 82 € 113,64
01/01/2008 10/10/2008 € 20.233,47 3,00% 284 € 472,30
10/10/2008 10/10/2009 € 20.269,83 3,00% 365 € 608,09
10/10/2009 31/12/2009 € 20.615,24 3,00% 82 € 138,94
01/01/2010 10/10/2010 € 20.615,24 1,00% 283 € 159,84
10/10/2010 31/12/2010 € 21.287,87 1,00% 82 € 47,82
01/01/2011 10/10/2011 € 21.287,87 1,50% 283 € 247,58
10/10/2011 31/12/2011 € 21.851,42 1,50% 82 € 73,64
01/01/2012 10/10/2012 € 21.851,42 2,50% 284 € 425,06
10/10/2012 10/10/2013 € 21.996,86 2,50% 365 € 549,92
10/10/2013 31/12/2013 € 22.015,04 2,50% 82 € 123,65
01/01/2014 10/10/2014 € 22.015,04 1,00% 283 € 170,69
10/10/2014 31/12/2014 € 22.015,04 1,00% 82 € 49,46
01/01/2015 10/10/2015 € 22.015,04 0,50% 283 € 85,35
10/10/2015 31/12/2015 € 21.996,86 0,50% 82 € 24,71
01/01/2016 10/10/2016 € 21.996,86 0,20% 284 € 34,23
10/10/2016 31/12/2016 € 22.196,83 0,20% 82 € 9,97
01/01/2017 10/10/2017 € 22.196,83 0,10% 283 € 17,21
10/10/2017 31/12/2017 € 22.524,05 0,10% 82 € 5,06
01/01/2018 10/10/2018 € 22.524,05 0,30% 283 € 52,39
10/10/2018 31/12/2018 € 22.524,05 0,30% 82 € 15,18
01/01/2019 10/10/2019 € 22.524,05 0,80% 283 € 139,71
10/10/2019 31/12/2019 € 22.433,16 0,80% 82 € 40,32
01/01/2020 10/10/2020 € 22.433,16 0,05% 284 € 8,73
10/10/2020 31/12/2020 € 23.123,97 0,05% 82 € 2,60
01/01/2021 10/10/2021 € 23.123,97 0,01% 283 € 1,79
10/10/2021 31/12/2021 € 25.778,13 0,01% 82 € 0,58
01/01/2022 10/10/2022 € 25.778,13 1,25% 283 € 249,84
10/10/2022 31/12/2022 € 26.232,61 1,25% 82 € 73,67
01/01/2023 10/10/2023 € 26.232,61 5,00% 283 € 1.016,96
10/10/2023 31/12/2023 € 26.432,59 5,00% 82 € 296,91
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
01/01/2024 10/10/2024 € 26.432,59 2,50% 284 € 514,17
10/10/2024 31/12/2024 € 26.687,09 2,50% 82 € 149,89
01/01/2025 30/04/2025 € 26.687,09 2,00% 120 € 175,48
Il capitale rivalutato di € 26.687,09 nei 7873 in cui non ne ha disposto ha prodotto _1
interessi per € 8.020,33 per cui la somma finale dovutale ammonta ad € 34.707,4210.
In questi termini la sua domanda va quindi accolta.
11. Le spese del giudizio “contenzioso” seguono la soccombenza che appartiene per entrambi i gradi a e si liquidano in dispositivo mentre i costi della Controparte_1 divisione per le invitte ragioni spese dal Tribunale possono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
1. dichiara nulla la sentenza del Tribunale di Benevento n. 77/2018, emessa in data 8 marzo
2018 pubblicata in data 4 aprile 2018 e non notificata;
2. dichiara aperta alla data del 23 dicembre 1994 la successione di e _1
alla data del 7 gennaio 2001 la successione di;
Persona_2
3. accoglie la domanda proposta da e dispone la riduzione della donazione _1
effettuata da con atto per notaio del 3 _1 Persona_6 ottobre 1991 rep. n. 731 in favore di sino a reintegrare la quota di riserva Controparte_1
a lei spettante;
4. dispone la divisione dei beni relitti da attribuendo a _1 CP_1 il terreno in RO di mq 100 in catasto al foglio 1091, partita 5441
[...]
riconoscendo ai coeredi la somma di € 1.428,00 ciascuno a titolo di conguaglio;
5. dispone la divisione dei beni relitti da assegnando in sette parti uguali Persona_2 agli eredi le somme esistenti sul libretto;
PA
6. condanna a pagare alla sorella per effetto dei precedenti capi 3 e 4 Controparte_1 la somma rivalutata all'attualità comprensiva degli interessi dalla domanda giudiziale di € 34.707,42 su cui sono ulteriormente dovuti i soli interessi legali dalla presente al soddisfo;
7. condanna alle spese del doppio grado del giudizio contenzioso che Controparte_1
liquida in favore di per il primo grado in € 3.750,00 per compensi e per il grado _1
di appello in € 777,00 per spese ed € 6.500,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, compensando le spese della divisione;
8. compensa tra le altre parti le spese del doppio grado di giudizio;
9. pone definitivamente a carico di i costi delle consulenze già liquidate Controparte_1 dal Tribunale
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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