Articolo 4 della Legge 14 aprile 2022, n. 39
Articolo 3Articolo 5
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4 maggio 2022
Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall' attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 4 maggio 2022