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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 152/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCUDERI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ABBATE ANGELA RAFFAELLA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti concludono come da verbale di causa del 26.11.2024 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 9.2.2022 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, a Gela in data 9.9.2008, con , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 275 Parte II Serie A– anno
2008 (Cfr. estratto di matrimonio prodotto in atti stante l'errata indicazione nel corpo del ricorso), unione dalla quale sono nati i figli (Gela, 20.1.2012) e Persona_1 Persona_2
(Gela, 21.4.2016), chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge.
Allegava che il matrimonio – dopo un iniziale periodo di serenità – era entrato in crisi a causa di reciproche incomprensioni e per un'insanabile incompatibilità di carattere, tanto che la coppia ha cessato di coabitare già dal 2020.
Esponeva di aver incontrato i figli regolarmente durante il periodo della separazione di fatto e ciò grazie allo spirito di collaborazione mostrato dalla moglie con la quale ha predisposto un calendario di incontri con la prole in grado di assicurare un'effettiva relazione dei figli con ambedue i genitori.
Precisava, altresì, di aver contribuito – anche in assenza di un provvedimento del giudice – al mantenimento della moglie e dei figli minorenni.
Allegava, con riguardo alla propria condizione economica, di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società e di percepire una retribuzione mensile Controparte_2 netta pari a circa € 2.000/2.100,00 (emolumenti che hanno subìto un incremento solo nel corso del
2019, allorquando la propria datrice di lavoro ha avuto la contingente necessità di avvalersi di ore di lavoro straordinarie), somma con cui è chiamato a far fronte al canone mensile di € 250,00 quale costo per l'appartamento condotto in locazione dopo aver lasciato la casa familiare.
Aggiungeva, inoltre, di essersi fatto integralmente carico della rata mensile del mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale, sita a Gela in via Formia n. 46 – immobile di cui i coniugi risultano essere contitolari – pari a circa € 500,00.
In relazione alle capacità economica della moglie, deduceva che la ha conseguito un CP_1
diploma di maturità scientifica e ha lavorato in passato per la percependo uno Parte_2 stipendio di circa € 1.000,00 mensili sino al 2017, anno nel quale è stata licenziata per riduzione del personale.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli minori e , Persona_1 Persona_2
che vivranno stabilmente con la madre nella casa coniugale di via Formia n. 46, che pertanto dovrà alla stessa essere assegnata;
determinare il diritto di visita del padre, nell'eventualità che sorgano disaccordi tra le parti in causa, nelle seguenti modalità: Il padre potrà stare, salvo suoi sopravvenuti impegni lavorativi, coi figli nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17,30 alle 22,00;
2 qualora in tali giorni il padre non potesse esercitare il diritto di visita infrasettimanale, potrà farlo il giorno successivo. Nei week-end, a settimane alternate, i figli potranno stare col padre dalle 9,30 di sabato fino alle ore 22,00 di domenica. Il padre, quanto ai periodi di vacanza, che dovesse trascorre a Gela od anche in altre località, potrà trascorrere coi figli un periodo di quindici giorni consecutivi di vacanza, nei mesi di luglio o agosto di ogni anno e coincidenti col periodo di ferie che gli sarà concesso;
con l'impegno di comunicare, anche telefonicamente, durata e luogo di soggiorno in cui intende trascorrere le vacanze con la prole. Il padre starà coi figli durante le festività natalizie del 2022 dal 31 dicembre all'1 gennaio e l'anno successivo dal 24 al 26 dicembre;
tali periodi saranno alternati, in modo da garantire a ciascun genitore di trascorrere coi figli le dette Festività. Allo stesso modo, i figli trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta 2022 con il padre e negli anni successivi, alternativamente, con la madre, precisando che quando per tali festività staranno col padre, i figli potranno rimanere con lui anche la notte;
Tenere conto, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, cui dovrà essere onerato, delle circostanze relative alle rate mensili di €.500,00 del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestato ad entrambi i coniugi e che il concludente per le ragioni in premessa enarrate e sino a quando la convenuta non troverà un lavoro o , comunque, sino a quando non sarà trascorso un lasso di tempo ragionevole per trovarlo, si impegna a pagare per intero;
tenere conto altresì delle altre spese tutte in premessa menzionate;
Disporre, pertanto, a carico del concludente il pagamento di un assegno mensile di €.
200,00 per ciascun figlio, nonché €. 100,00 per la convenuta , da rivalutare Controparte_1 annualmente secondo gli indici FOI pubblicati dall'ISTAT, e ciò per le ragioni in premessa enarrate. disporre che l'assegno di mantenimento prima detto, sia corrisposto alla convenuta entro il giorno cinque di ogni mese;
porre a carico del concludente il pagamento in favore della convenuta del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche dei figli, come da protocollo di intesa per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per la prole approvato dal Presidente del Tribunale di Gela e dal Presidente del COA di Gela in data 8/3/2018; pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, per le ragioni in premessa enarrate”.
Con comparsa di risposta dell'1.5.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto dedotto in ricorso, precisando che – contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente – il rapporto coniugale è entrato in crisi solo nel 2019, dopo molti anni di appagante relazione, allorquando il a iniziato a manifestare insofferenza nei confronti della Parte_1
moglie e nella vita domestica, tanto da determinare nel novembre del 2020 il suo trasferimento dalla residenza familiare.
3 Precisava, inoltre, che la causa della crisi era da attribuire ad una relazione extraconiugale intrapresa dal marito.
Deduceva, in ordine alla condizione economica del ricorrente, che il uò contare Parte_1
su entrate diverse dallo stipendio percepito dalla società per la quale lavora e, segnatamente: sui compensi percepiti quale istruttore di tennis presso la ASD Eni Group di Gela;
l'importo caricato a titolo di buoni pasto, pari a circa € 130/150,00 mensili.
Aggiungeva, altresì, di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo sino al 2021 nonostante fosse stata licenziata nel 2017 mediante l'impiego della propria indennità di disoccupazione e del
T.F.R., confluiti nel conto comune a disposizione dei coniugi nonché di essersi concretamente attivata – preso atto della volontà del marito di separarsi – per reperire un impiego, motivo per il quale si è iscritta al Centro per l'impiego e ha cominciato a frequentare un corso per operatrice
. CP_3
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale di Via Formia n. 46, disponendo il diritto di visita del padre nel seguente modo: il padre potrà stare con i figli nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 22.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
nei week -end a settimane alterne, il padre prenderà con se i figli dalle 15.00 del Venerdì fino alle 22.00 di domenica;
le feste e le ricorrenze seguiranno il criterio dell'alternanza; quanto ai periodi di vacanza estivi, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni consecutivi nei mesi di Luglio e Agosto. Porre a carico del ricorrente, , Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore della resistente, a titolo di mantenimento per se e per i figli minori, un assegno mensile di importo pari ad € 850,00 così suddivise: € 350,00 per ciascun bambino ed € 150,00 per il mantenimento della coniuge;
porre a Controparte_1
carico del ricorrente le spese per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese presso il domicilio della resistente da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, tenuto conto della rilevatissima disparità dei redditi;
Porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% il costo delle spese straordinarie
(quali spese mediche, scolastiche, vacanze, vacanze studio, attività ludiche e sportive, spese di partecipazione a compleanni ed eventi, vestiario ecc….). Assegnare alla resistente l'assegno unico
o assegni familiari, nella misura del 100% , essendo la stessa genitore collocatario dei minori. Nel merito, pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
4 , con addebito al marito, per avere adottato e posto in essere comportamenti contrari ai Pt_1 doveri matrimoniali, per come ampiamente argomentato e documentato in memoria”.
Sentiti i coniugi all'udienza del 2.5.2022 e – dopo diversi rinvii concessi alle parti al fine di consentire loro un'interlocuzione finalizzata alla trasformazione del presente giudizio – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 15.11.2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento della prole.
La causa veniva, quindi, istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione, stante la mancata articolazione di prove orali da parte ricorrente e la superfluità di quelle proposte dalla resistente – valutazione che il collegio condivide, alla luce della documentazione prodotta al fascicolo telematico – e, all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, chiarire che non possono essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali e alle memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto esse devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione (ancorché seguito da una fase di trattative tra le parti), dal complessivo tenore delle allegazioni, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, emerge plasticamente dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, ossia dal novembre del 2020.
3. Domanda di addebito della separazione avanzata da AIELLO CP_1
5 Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c. grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, la resistente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente all'infedeltà coniugale del il quale – intraprendendo in costanza di matrimonio una relazione Parte_1 extraconiugale con un'altra donna – avrebbe minato le fondamenta del matrimonio provocando, così, la disgregazione del nucleo.
In ipotesi di domande di addebito fondate sulla violazione del dovere di fedeltà è necessario tenere presente che se da un lato è indubbio che – in astratto – intraprendere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio costituisce un'inosservanza grave di tale dovere, sancito dall'art. 143 c.c., la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, dall'altro non può non tenersi conto che anche in tale ipotesi è necessario – in concreto – dimostrare il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione
6 della convivenza, nesso che può essere escluso laddove emerga in corso di causa l'anteriorità dell'irreversibile crisi della coppia rispetto all'infedeltà.
Nel caso di specie, tuttavia, dall'istruttoria documentale espletata nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a suffragare le allegazioni spiegate in ricorso.
Difatti, benché anche in sede di udienza presidenziale la abbia riferito di aver dovuto CP_1
subire la scelta del marito di separarsi – decisione determinata dalla presenza di un'altra donna – a sostegno delle sue allegazioni la resistente si è limitata a produrre delle trascrizioni di una conversazione che sarebbe avvenuta tra i coniugi nel mese di novembre del 2020 e captata attraverso uno smartphone.
Appare, in primo luogo, doveroso precisare che sebbene la registrazione ivi contenuta possa essere valutata poiché rappresenta una conversazione tra le due parti del giudizio (in quanto lo stesso ricorrente non ha espressamente contestato di essere uno dei due interlocutori), alla stessa non può essere attribuita data certa in quanto non è stato prodotto il supporto originale né è stata richiesta la sua acquisizione agli atti del giudizio (avendo la resistente chiesto – peraltro solo in caso di contestazione – l'autorizzazione al deposito dei CD contenenti gli audio, ossia di un supporto analogico diverso rispetto a quello utilizzato per la captazione della conversazione), data che comunque la resistente colloca in prossimità della cessazione della convivenza coniugale
(novembre 2020).
Ciò detto, l'esame della conversazione – contrariamente a quanto sostenuto dalla nei CP_1
propri scritti difensivi – è manifestamente inidonea a corroborare l'ipotesi dell'infedeltà coniugale ascritta al l quale, sebbene più volte incalzato dalla moglie (unico soggetto – è Parte_1
bene evidenziarlo – consapevole dell'attività di captazione in atto), non ha mai esplicitamente ammesso di avere intrapreso una relazione con un'altra donna, negando la possibilità dinanzi alle domande dirette della resistente.
Non possono, invero, costituire sufficiente prova le sole sibilline dichiarazioni rese dal alla fine della conversazione con la moglie (nella parte in cui domanda a Parte_1 quest'ultima “perché ti ho tradito?” volendo evidentemente spingere la stessa a discutere delle ragioni del disfacimento del rapporto di coppia) poiché non è implausibile che le stesse costituiscano una reazione esasperata alle insistenze della moglie, la quale mirava – all'evidente fine di precostituirsi una prova da utilizzare a fini processuali – ad estorcere una “confessione” dal marito.
Peraltro, anche a voler ritenere che tali poche frasi costituiscano la prova della relazione adulterina del nessun elemento – neppure di ordine temporale – è stato offerto al Tribunale Parte_1
7 per valutare il nesso di derivazione causale tra tale relazione e l'irreversibilità della crisi coniugale, specie a fronte delle stesse allegazioni contenute nella comparsa di risposta che collocano nel 2019 i primi evidenti segni del disfacimento della relazione matrimoniale, sicché in assenza di prove sul punto la domanda di addebito non può che essere rigettata.
4. Domanda di affidamento condiviso dei figli (Gela, 20.1.2012) e Persona_1 [...]
Gela, 21.4.2016) Per_2
Merita accoglimento la domanda – invero, proposta da ambedue le parti – di affidamento condiviso dei figli della coppia (Gela, 20.1.2012) e (Gela, 21.4.2016). Persona_1 Persona_2
Difatti, in tema di regime di affidamento dei figli, occorre in primo luogo rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al Giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che anche alla luce delle allegazioni contenute negli atti introduttivi delle parti e dalle stesse dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale non sono emersi dei seri ostacoli all'affidamento condiviso dei figli minorenni della coppia ad entrambi i genitori.
Tale quadro fattuale e la concorde volontà di assicurare ai figli una seria relazione personale ed affettiva con entrambe le figure genitoriali ha reso, invero, manifestamente superfluo un eventuale ascolto dei minori da parte del giudice, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare l'affidamento condiviso dei figli minorenni della coppia
(Gela, 20.1.2012) e (Gela, 21.4.2016), fissandone – come Persona_1 Persona_2
da concorde volontà delle parti – il domicilio prevalente presso la residenza materna, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e cristallando, così, l'attuale situazione di fatto.
Inoltre, considerato che il diritto di visita in favore del deve essere regolato in Parte_1
modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori – espressione del loro diritto alla bigenitorialità, garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU) – il collegio ritiene di dover confermare l'articolazione degli incontri stabilita con l'ordinanza del 15.11.2022 in quanto pienamente idonea ad assicurare una relazione effettiva tra i minori e il padre e ciò nel contesto di un rapporto
8 genitoriale che – già prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti – aveva assicurato alla prole adeguati spazi di frequentazione con ambedue le figure genitoriali.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni ovvero maggiorenni purchè non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018).
Ebbene, ciò premesso in diritto, appare pacifico che l'unica abitazione che ha costituito – durante il matrimonio – il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare nonché il fulcro degli affetti e delle abitudini in cui si è svolta la vita dei figli della coppia (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
5708 del 12/3/2014 in parte motiva sulla nozione di casa familiare) è l'immobile sito a Gela, in via
Formia n. 46, di cui ambedue i coniugi sono contitolari.
Per tali ragioni e tenuto conto che presso tale immobile risultano ancora risiedere la resistente con i figli della coppia, merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla (e, invero, proposta anche dal n sede di ricorso) CP_1 Parte_1
6. Domanda di mantenimento per i figli (Gela, 20.1.2012) e Persona_1 [...]
Gela, 21.4.2016) Per_2
Prendendo, invece, in esame le domande vertenti sulle condizioni economiche relative ai figli minorenni della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da porre a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in
9 proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò detto, dalla documentazione reddituale versata in atti dal ricorrente (Cfr. dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 prodotte in allegato al ricorso introduttivo) emerge che il può contare su redditi annui lordi pari a circa € 33.000,00 – Parte_1 eccettuato l'anno di imposta 2019 in cui risulta che il ricorrente abbia percepito redditi
10 sensibilmente superiori (€ 39.000,00) – corrispondenti, al netto dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali a circa € 27.000,00, somma coerente con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del 2.5.2022:“Preciso che ho un reddito medio di 2000/2100 euro (comprensivo dell'assegno unico per i figli”) e con quanto emergente dalla copia delle buste paga prodotte in atti (Cfr. buste paga del 2021 allegate al ricorso, considerato che al netto deve essere aggiunto l'acconto sulla retribuzione percepito nel corso della mensilità corrente) e ciò escludendo i buoni pasto i quali non sono soggetti a dichiarazione dei redditi in quanto finalizzati a rimborsare la spesa del pasto che il lavoratore ha diritto di consumare nella pausa riconosciuta dopo lo svolgimento di un determinato numero di ore di lavoro (e il cui esiguo ammontare, non superiore ad € 130/150,00, non consente di considerarli quali fringe benefits idonei ad incidere in misura sensibilmente migliorativa sulle capacità economica della parte).
Parte ricorrente ha, altresì, dato prova di essere gravato in via esclusiva del pagamento del mutuo contratto da ambedue i coniugi per l'acquisto della casa familiare – anch'essa cointestata alle odierne parti – pari ad almeno € 500,00 mensili (ma soggetta ad inevitabili oscillazioni determinate dalla natura variabile degli interessi corrispettivi, come si evince dalla lettura delle quietanze relative a due mensilità del 2023 ove la rata ammontava ad oltre € 630,00), circostanza che risulta pacifica anche alla luce delle deduzioni della resistente, la quale affermando di aver contribuito al pagamento del mutuo sino al 2021 ha implicitamente confermato che tale onere economico grava da quel momento esclusivamente sulla sfera patrimoniale del e non risulta scalfita Parte_1
dalla rinegoziazione del mutuo allegata dalla poiché elemento che incide esclusivamente CP_1
sulla scadenza del prestito che, peraltro, non è prossima (scadenza nel 2029).
Altrettanto pacifico risulta che la resistente è priva di impiego e priva di redditi propri CP_1
diversi dalla quota alla stessa spettante a titolo di assegno unico e il contributo al suo mantenimento versato dal marito in ossequio a quanto disposto dal Tribunale.
Pertanto, alla luce dei superiori elementi ed effettuando una valutazione comparativa della condizione economica della parti – e ciò anche tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza dei figli della coppia con la madre – appare equo determinare in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)
l'ammontare dell'assegno che dovrà versare – a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli – a entro giorno cinque di ogni mese, somma da Controparte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, così confermando la misura stabilita in sede di temporanei e urgenti, salva la maggiore somma già dovuta per effetto della rivalutazione annuale applicata.
11 Parte ricorrente sarà, infine, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
7. Domanda di mantenimento avanzata da Controparte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, l'istruttoria documentale e le allegazioni delle parti restituiscono l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica – per competenze professionali, esperienze lavorative pregresse e poiché titolare di un rapporto di lavoro subordinato avente carattere di stabilità – intesa come capacità di produrre redditi, risiede nella persona del ricorrente le cui Parte_1 disponibilità reddituali sono state già esaminate nell'ambito della determinazione del suo dovere di contribuzione al mantenimento della prole.
Non sono, invece, emerse sufficienti prove che dimostrino la sussistenza – e, a fortiori –
l'ammontare degli introiti che il rarrebbe dall'esercizio dell'attività di istruttore di Parte_1
tennis, non avendo la resistente offerto altri elementi – diversi dagli attestati e dalle locandine esposte al tennis club – in grado di consentire una ricostruzione dei compensi asseritamente percepiti dal ricorrente (che, in verità, in astratto potrebbero anche essere in via prevalente destinati a finanziare l'attività sportiva promossa dall'associazione dilettantistica, nella cui organizzazione appare inserita l'attività svolta dal Parte_1
12 Inoltre, priva di qualsivoglia pregio probatorio risulta trascrizione della registrazione in cui il ricorrente si dichiara disponibile a versare persino una somma maggiore di quella consigliata dal suo legale di fiducia in quanto manifestamente inidonea a dimostrare il possesso in capo allo stesso di maggiori (e non emerse) capacità reddituali e patrimoniali in capo allo stesso.
Altrettanto pacifico, come già menzionato, è l'attuale stato di disoccupazione in cui versa la
, la quale ha comunque dato prova di essersi concretamente attivata per migliorare il CP_1
proprio bagaglio professionale, sottoscrivendo un patto individualizzato finalizzato alla ricerca dell'impiego presso il locale Centro per l'Impiego nonché iscrivendosi ad un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di ASACOM.
Elemento che, quindi, può trarsi dal compendio istruttorio è una strutturale disparità economica tra i coniugi che dipende, non solo dalla disoccupazione della resistente ma, altresì, dalla incapacità di quest'ultima di generare entrate equiparabili a quelle del marito (come si evince della media delle retribuzioni percepite durante il periodo di attività della ), dacché – potendo, in una CP_1 valutazione complessiva, la resistente contare senz'altro di una ridotta prospettiva di guadagno rispetto al marito – non può che prevedersi in capo a quest'ultimo di un contributo per il mantenimento della moglie, anche tenuto conto della non breve durata del matrimonio e della concorrente (ancorché passata) contribuzione alle spese occorrenti per l'acquisto della casa familiare di cui ambedue i coniugi figurano quali comproprietari.
Ciò detto sull'accertamento dell'an del diritto di a ricevere un contributo Controparte_1
per il proprio mantenimento, occorre effettuare alcune precisazioni in ordine al quantum che il collegio ritiene equo stabilire nella misura minima, rimeditando l'ammontare già stabilito in sede di provvedimenti presidenziali all'esito della lunga istruttoria espletata.
L'entità apparentemente modesta del contributo riconosciuto all'AIELLO trova giustificazione nel doveroso esame che il giudice della famiglia deve compiere, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.c., sull'insieme degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici – diversi dal reddito dell'onerato – suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
È, invero, indubbio che tra i suddetti elementi rientri non solo l'effettiva capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno – valutata necessariamente in astratto sulla scorta di dati riferibili alla storia personale della parte (pertanto, in un'ottica visuale rivolta al passato: nel caso che ci occupa, le esperienze lavorative svolti dalla resistente durante il matrimonio) stante le riferite difficoltà che la ha incontrato nel ricollocarsi nel mercato del lavoro – ma, altresì, dai vantaggi CP_1 economici che la stessa trae dall'attuale assetto dei rapporti tra i coniugi: da un lato, il vantaggio
13 indiretto correlato all'assegnazione della casa coniugale che le consente di soddisfare le proprie esigenze abitative;
dall'altro, il vantaggio diretto discendente dal pacifico pagamento da parte del ell'intera rata del mutuo contratto da ambedue i coniugi (e, pertanto, anche dalla Parte_1
) per l'acquisto di un immobile di cui la resistente è comproprietaria, facendosi così carico CP_1
di un onere finanziario che anche la moglie ha consapevolmente assunto.
Ebbene, tali circostanze meritano senz'altro di essere valorizzate in questa sede, quale fattore che deve necessariamente mitigare il peso economico che allo stato grava sulla sfera giuridica del ricorrente.
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico del n complessive € 100,00 mensili, da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza e secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti presidenziali.
8. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura dell'80%) e in parte essere sopportate dalla (nella CP_1
misura del 20%), stante la soccombenza della resistente in ordine alla domanda di addebito della separazione.
Esse si liquidano in complessive € 2.638,00 di cui € 98,00 per spese vive (C.U. pagato dal ricorrente) ed € 2.540,00 per compensi, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui, ai sensi dell'art. 5 cit., si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – ed applicando una riduzione dei valori medi previsti pari al 50% atteso il modesto grado di complessità delle questioni giuridiche trattate, la natura documentale dell'istruttoria e la natura sostanzialmente riepilogativa delle difese conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario a Gela, in data 9.9.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela con atto di matrimonio n. 275 Parte II Serie A– anno 2008;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
14 3) AFFIDA ad entrambi i genitori i figli nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], con domiciliazione prevalente presso la residenza Per_2
materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà vedere Parte_1
e tenere presso di sé i figli minorenni quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.30 alle ore 22.00; a fine settimana alternati dalle ore 9.30 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
nonché per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni); per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
5) ASSEGNA la casa familiare, sita a Gela, in via Formia n. 46, a per Controparte_1
viverci con i figli;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento dei figli e somma da rivalutare Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela;
8) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, da CP_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
9) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
10) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura dell'80% condannando al pagamento in favore di Controparte_1 [...] el restante 20% corrispondente alla somma di € 527,60 – oltre al rimborso Parte_1
15 forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 152/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SCUDERI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ABBATE ANGELA RAFFAELLA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti concludono come da verbale di causa del 26.11.2024 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 9.2.2022 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, a Gela in data 9.9.2008, con , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 275 Parte II Serie A– anno
2008 (Cfr. estratto di matrimonio prodotto in atti stante l'errata indicazione nel corpo del ricorso), unione dalla quale sono nati i figli (Gela, 20.1.2012) e Persona_1 Persona_2
(Gela, 21.4.2016), chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dalla coniuge.
Allegava che il matrimonio – dopo un iniziale periodo di serenità – era entrato in crisi a causa di reciproche incomprensioni e per un'insanabile incompatibilità di carattere, tanto che la coppia ha cessato di coabitare già dal 2020.
Esponeva di aver incontrato i figli regolarmente durante il periodo della separazione di fatto e ciò grazie allo spirito di collaborazione mostrato dalla moglie con la quale ha predisposto un calendario di incontri con la prole in grado di assicurare un'effettiva relazione dei figli con ambedue i genitori.
Precisava, altresì, di aver contribuito – anche in assenza di un provvedimento del giudice – al mantenimento della moglie e dei figli minorenni.
Allegava, con riguardo alla propria condizione economica, di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società e di percepire una retribuzione mensile Controparte_2 netta pari a circa € 2.000/2.100,00 (emolumenti che hanno subìto un incremento solo nel corso del
2019, allorquando la propria datrice di lavoro ha avuto la contingente necessità di avvalersi di ore di lavoro straordinarie), somma con cui è chiamato a far fronte al canone mensile di € 250,00 quale costo per l'appartamento condotto in locazione dopo aver lasciato la casa familiare.
Aggiungeva, inoltre, di essersi fatto integralmente carico della rata mensile del mutuo cointestato contratto per l'acquisto della casa coniugale, sita a Gela in via Formia n. 46 – immobile di cui i coniugi risultano essere contitolari – pari a circa € 500,00.
In relazione alle capacità economica della moglie, deduceva che la ha conseguito un CP_1
diploma di maturità scientifica e ha lavorato in passato per la percependo uno Parte_2 stipendio di circa € 1.000,00 mensili sino al 2017, anno nel quale è stata licenziata per riduzione del personale.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
affidare in modo condiviso ad entrambi i genitori i figli minori e , Persona_1 Persona_2
che vivranno stabilmente con la madre nella casa coniugale di via Formia n. 46, che pertanto dovrà alla stessa essere assegnata;
determinare il diritto di visita del padre, nell'eventualità che sorgano disaccordi tra le parti in causa, nelle seguenti modalità: Il padre potrà stare, salvo suoi sopravvenuti impegni lavorativi, coi figli nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17,30 alle 22,00;
2 qualora in tali giorni il padre non potesse esercitare il diritto di visita infrasettimanale, potrà farlo il giorno successivo. Nei week-end, a settimane alternate, i figli potranno stare col padre dalle 9,30 di sabato fino alle ore 22,00 di domenica. Il padre, quanto ai periodi di vacanza, che dovesse trascorre a Gela od anche in altre località, potrà trascorrere coi figli un periodo di quindici giorni consecutivi di vacanza, nei mesi di luglio o agosto di ogni anno e coincidenti col periodo di ferie che gli sarà concesso;
con l'impegno di comunicare, anche telefonicamente, durata e luogo di soggiorno in cui intende trascorrere le vacanze con la prole. Il padre starà coi figli durante le festività natalizie del 2022 dal 31 dicembre all'1 gennaio e l'anno successivo dal 24 al 26 dicembre;
tali periodi saranno alternati, in modo da garantire a ciascun genitore di trascorrere coi figli le dette Festività. Allo stesso modo, i figli trascorreranno la Pasqua e la Pasquetta 2022 con il padre e negli anni successivi, alternativamente, con la madre, precisando che quando per tali festività staranno col padre, i figli potranno rimanere con lui anche la notte;
Tenere conto, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, cui dovrà essere onerato, delle circostanze relative alle rate mensili di €.500,00 del mutuo gravante sulla casa coniugale cointestato ad entrambi i coniugi e che il concludente per le ragioni in premessa enarrate e sino a quando la convenuta non troverà un lavoro o , comunque, sino a quando non sarà trascorso un lasso di tempo ragionevole per trovarlo, si impegna a pagare per intero;
tenere conto altresì delle altre spese tutte in premessa menzionate;
Disporre, pertanto, a carico del concludente il pagamento di un assegno mensile di €.
200,00 per ciascun figlio, nonché €. 100,00 per la convenuta , da rivalutare Controparte_1 annualmente secondo gli indici FOI pubblicati dall'ISTAT, e ciò per le ragioni in premessa enarrate. disporre che l'assegno di mantenimento prima detto, sia corrisposto alla convenuta entro il giorno cinque di ogni mese;
porre a carico del concludente il pagamento in favore della convenuta del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche dei figli, come da protocollo di intesa per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per la prole approvato dal Presidente del Tribunale di Gela e dal Presidente del COA di Gela in data 8/3/2018; pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi, per le ragioni in premessa enarrate”.
Con comparsa di risposta dell'1.5.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto dedotto in ricorso, precisando che – contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente – il rapporto coniugale è entrato in crisi solo nel 2019, dopo molti anni di appagante relazione, allorquando il a iniziato a manifestare insofferenza nei confronti della Parte_1
moglie e nella vita domestica, tanto da determinare nel novembre del 2020 il suo trasferimento dalla residenza familiare.
3 Precisava, inoltre, che la causa della crisi era da attribuire ad una relazione extraconiugale intrapresa dal marito.
Deduceva, in ordine alla condizione economica del ricorrente, che il uò contare Parte_1
su entrate diverse dallo stipendio percepito dalla società per la quale lavora e, segnatamente: sui compensi percepiti quale istruttore di tennis presso la ASD Eni Group di Gela;
l'importo caricato a titolo di buoni pasto, pari a circa € 130/150,00 mensili.
Aggiungeva, altresì, di aver contribuito al pagamento delle rate del mutuo sino al 2021 nonostante fosse stata licenziata nel 2017 mediante l'impiego della propria indennità di disoccupazione e del
T.F.R., confluiti nel conto comune a disposizione dei coniugi nonché di essersi concretamente attivata – preso atto della volontà del marito di separarsi – per reperire un impiego, motivo per il quale si è iscritta al Centro per l'impiego e ha cominciato a frequentare un corso per operatrice
. CP_3
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale di Via Formia n. 46, disponendo il diritto di visita del padre nel seguente modo: il padre potrà stare con i figli nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle 22.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
nei week -end a settimane alterne, il padre prenderà con se i figli dalle 15.00 del Venerdì fino alle 22.00 di domenica;
le feste e le ricorrenze seguiranno il criterio dell'alternanza; quanto ai periodi di vacanza estivi, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni consecutivi nei mesi di Luglio e Agosto. Porre a carico del ricorrente, , Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore della resistente, a titolo di mantenimento per se e per i figli minori, un assegno mensile di importo pari ad € 850,00 così suddivise: € 350,00 per ciascun bambino ed € 150,00 per il mantenimento della coniuge;
porre a Controparte_1
carico del ricorrente le spese per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese presso il domicilio della resistente da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, tenuto conto della rilevatissima disparità dei redditi;
Porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% il costo delle spese straordinarie
(quali spese mediche, scolastiche, vacanze, vacanze studio, attività ludiche e sportive, spese di partecipazione a compleanni ed eventi, vestiario ecc….). Assegnare alla resistente l'assegno unico
o assegni familiari, nella misura del 100% , essendo la stessa genitore collocatario dei minori. Nel merito, pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
4 , con addebito al marito, per avere adottato e posto in essere comportamenti contrari ai Pt_1 doveri matrimoniali, per come ampiamente argomentato e documentato in memoria”.
Sentiti i coniugi all'udienza del 2.5.2022 e – dopo diversi rinvii concessi alle parti al fine di consentire loro un'interlocuzione finalizzata alla trasformazione del presente giudizio – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza resa in data 15.11.2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento della prole.
La causa veniva, quindi, istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione, stante la mancata articolazione di prove orali da parte ricorrente e la superfluità di quelle proposte dalla resistente – valutazione che il collegio condivide, alla luce della documentazione prodotta al fascicolo telematico – e, all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
Occorre, in via preliminare, chiarire che non possono essere tenuti in considerazione i documenti allegati alle comparse conclusionali e alle memorie di replica depositate dopo la rimessione della causa al collegio per la decisione in quanto esse devono contenere “le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano” in forza della loro natura di atto difensivo che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, in modo da garantire che nella fase decisionale del procedimento non venga alterato – in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte – l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione (ancorché seguito da una fase di trattative tra le parti), dal complessivo tenore delle allegazioni, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza come, peraltro, emerge plasticamente dalla circostanza che le odierne parti hanno cessato di coabitare ben prima dell'instaurazione del presente giudizio, ossia dal novembre del 2020.
3. Domanda di addebito della separazione avanzata da AIELLO CP_1
5 Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c. grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, la resistente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente all'infedeltà coniugale del il quale – intraprendendo in costanza di matrimonio una relazione Parte_1 extraconiugale con un'altra donna – avrebbe minato le fondamenta del matrimonio provocando, così, la disgregazione del nucleo.
In ipotesi di domande di addebito fondate sulla violazione del dovere di fedeltà è necessario tenere presente che se da un lato è indubbio che – in astratto – intraprendere una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio costituisce un'inosservanza grave di tale dovere, sancito dall'art. 143 c.c., la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, dall'altro non può non tenersi conto che anche in tale ipotesi è necessario – in concreto – dimostrare il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione
6 della convivenza, nesso che può essere escluso laddove emerga in corso di causa l'anteriorità dell'irreversibile crisi della coppia rispetto all'infedeltà.
Nel caso di specie, tuttavia, dall'istruttoria documentale espletata nel corso del giudizio non sono emersi elementi idonei a suffragare le allegazioni spiegate in ricorso.
Difatti, benché anche in sede di udienza presidenziale la abbia riferito di aver dovuto CP_1
subire la scelta del marito di separarsi – decisione determinata dalla presenza di un'altra donna – a sostegno delle sue allegazioni la resistente si è limitata a produrre delle trascrizioni di una conversazione che sarebbe avvenuta tra i coniugi nel mese di novembre del 2020 e captata attraverso uno smartphone.
Appare, in primo luogo, doveroso precisare che sebbene la registrazione ivi contenuta possa essere valutata poiché rappresenta una conversazione tra le due parti del giudizio (in quanto lo stesso ricorrente non ha espressamente contestato di essere uno dei due interlocutori), alla stessa non può essere attribuita data certa in quanto non è stato prodotto il supporto originale né è stata richiesta la sua acquisizione agli atti del giudizio (avendo la resistente chiesto – peraltro solo in caso di contestazione – l'autorizzazione al deposito dei CD contenenti gli audio, ossia di un supporto analogico diverso rispetto a quello utilizzato per la captazione della conversazione), data che comunque la resistente colloca in prossimità della cessazione della convivenza coniugale
(novembre 2020).
Ciò detto, l'esame della conversazione – contrariamente a quanto sostenuto dalla nei CP_1
propri scritti difensivi – è manifestamente inidonea a corroborare l'ipotesi dell'infedeltà coniugale ascritta al l quale, sebbene più volte incalzato dalla moglie (unico soggetto – è Parte_1
bene evidenziarlo – consapevole dell'attività di captazione in atto), non ha mai esplicitamente ammesso di avere intrapreso una relazione con un'altra donna, negando la possibilità dinanzi alle domande dirette della resistente.
Non possono, invero, costituire sufficiente prova le sole sibilline dichiarazioni rese dal alla fine della conversazione con la moglie (nella parte in cui domanda a Parte_1 quest'ultima “perché ti ho tradito?” volendo evidentemente spingere la stessa a discutere delle ragioni del disfacimento del rapporto di coppia) poiché non è implausibile che le stesse costituiscano una reazione esasperata alle insistenze della moglie, la quale mirava – all'evidente fine di precostituirsi una prova da utilizzare a fini processuali – ad estorcere una “confessione” dal marito.
Peraltro, anche a voler ritenere che tali poche frasi costituiscano la prova della relazione adulterina del nessun elemento – neppure di ordine temporale – è stato offerto al Tribunale Parte_1
7 per valutare il nesso di derivazione causale tra tale relazione e l'irreversibilità della crisi coniugale, specie a fronte delle stesse allegazioni contenute nella comparsa di risposta che collocano nel 2019 i primi evidenti segni del disfacimento della relazione matrimoniale, sicché in assenza di prove sul punto la domanda di addebito non può che essere rigettata.
4. Domanda di affidamento condiviso dei figli (Gela, 20.1.2012) e Persona_1 [...]
Gela, 21.4.2016) Per_2
Merita accoglimento la domanda – invero, proposta da ambedue le parti – di affidamento condiviso dei figli della coppia (Gela, 20.1.2012) e (Gela, 21.4.2016). Persona_1 Persona_2
Difatti, in tema di regime di affidamento dei figli, occorre in primo luogo rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al Giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che anche alla luce delle allegazioni contenute negli atti introduttivi delle parti e dalle stesse dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale non sono emersi dei seri ostacoli all'affidamento condiviso dei figli minorenni della coppia ad entrambi i genitori.
Tale quadro fattuale e la concorde volontà di assicurare ai figli una seria relazione personale ed affettiva con entrambe le figure genitoriali ha reso, invero, manifestamente superfluo un eventuale ascolto dei minori da parte del giudice, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio.
Si ritiene, pertanto, di dover confermare l'affidamento condiviso dei figli minorenni della coppia
(Gela, 20.1.2012) e (Gela, 21.4.2016), fissandone – come Persona_1 Persona_2
da concorde volontà delle parti – il domicilio prevalente presso la residenza materna, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e cristallando, così, l'attuale situazione di fatto.
Inoltre, considerato che il diritto di visita in favore del deve essere regolato in Parte_1
modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori – espressione del loro diritto alla bigenitorialità, garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU) – il collegio ritiene di dover confermare l'articolazione degli incontri stabilita con l'ordinanza del 15.11.2022 in quanto pienamente idonea ad assicurare una relazione effettiva tra i minori e il padre e ciò nel contesto di un rapporto
8 genitoriale che – già prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti – aveva assicurato alla prole adeguati spazi di frequentazione con ambedue le figure genitoriali.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni ovvero maggiorenni purchè non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n.
3015 del 7/2/2018).
Ebbene, ciò premesso in diritto, appare pacifico che l'unica abitazione che ha costituito – durante il matrimonio – il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare nonché il fulcro degli affetti e delle abitudini in cui si è svolta la vita dei figli della coppia (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
5708 del 12/3/2014 in parte motiva sulla nozione di casa familiare) è l'immobile sito a Gela, in via
Formia n. 46, di cui ambedue i coniugi sono contitolari.
Per tali ragioni e tenuto conto che presso tale immobile risultano ancora risiedere la resistente con i figli della coppia, merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla (e, invero, proposta anche dal n sede di ricorso) CP_1 Parte_1
6. Domanda di mantenimento per i figli (Gela, 20.1.2012) e Persona_1 [...]
Gela, 21.4.2016) Per_2
Prendendo, invece, in esame le domande vertenti sulle condizioni economiche relative ai figli minorenni della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da porre a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in
9 proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ciò detto, dalla documentazione reddituale versata in atti dal ricorrente (Cfr. dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018, 2019 e 2020 prodotte in allegato al ricorso introduttivo) emerge che il può contare su redditi annui lordi pari a circa € 33.000,00 – Parte_1 eccettuato l'anno di imposta 2019 in cui risulta che il ricorrente abbia percepito redditi
10 sensibilmente superiori (€ 39.000,00) – corrispondenti, al netto dell'imposta sui redditi e delle addizionali comunali e regionali a circa € 27.000,00, somma coerente con quanto dichiarato dal ricorrente in sede di udienza presidenziale (Cfr. verbale di causa del 2.5.2022:“Preciso che ho un reddito medio di 2000/2100 euro (comprensivo dell'assegno unico per i figli”) e con quanto emergente dalla copia delle buste paga prodotte in atti (Cfr. buste paga del 2021 allegate al ricorso, considerato che al netto deve essere aggiunto l'acconto sulla retribuzione percepito nel corso della mensilità corrente) e ciò escludendo i buoni pasto i quali non sono soggetti a dichiarazione dei redditi in quanto finalizzati a rimborsare la spesa del pasto che il lavoratore ha diritto di consumare nella pausa riconosciuta dopo lo svolgimento di un determinato numero di ore di lavoro (e il cui esiguo ammontare, non superiore ad € 130/150,00, non consente di considerarli quali fringe benefits idonei ad incidere in misura sensibilmente migliorativa sulle capacità economica della parte).
Parte ricorrente ha, altresì, dato prova di essere gravato in via esclusiva del pagamento del mutuo contratto da ambedue i coniugi per l'acquisto della casa familiare – anch'essa cointestata alle odierne parti – pari ad almeno € 500,00 mensili (ma soggetta ad inevitabili oscillazioni determinate dalla natura variabile degli interessi corrispettivi, come si evince dalla lettura delle quietanze relative a due mensilità del 2023 ove la rata ammontava ad oltre € 630,00), circostanza che risulta pacifica anche alla luce delle deduzioni della resistente, la quale affermando di aver contribuito al pagamento del mutuo sino al 2021 ha implicitamente confermato che tale onere economico grava da quel momento esclusivamente sulla sfera patrimoniale del e non risulta scalfita Parte_1
dalla rinegoziazione del mutuo allegata dalla poiché elemento che incide esclusivamente CP_1
sulla scadenza del prestito che, peraltro, non è prossima (scadenza nel 2029).
Altrettanto pacifico risulta che la resistente è priva di impiego e priva di redditi propri CP_1
diversi dalla quota alla stessa spettante a titolo di assegno unico e il contributo al suo mantenimento versato dal marito in ossequio a quanto disposto dal Tribunale.
Pertanto, alla luce dei superiori elementi ed effettuando una valutazione comparativa della condizione economica della parti – e ciò anche tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza dei figli della coppia con la madre – appare equo determinare in € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)
l'ammontare dell'assegno che dovrà versare – a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli – a entro giorno cinque di ogni mese, somma da Controparte_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI, così confermando la misura stabilita in sede di temporanei e urgenti, salva la maggiore somma già dovuta per effetto della rivalutazione annuale applicata.
11 Parte ricorrente sarà, infine, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
7. Domanda di mantenimento avanzata da Controparte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cassazione, Ordinanza n. 4327 del
10/2/2022 e Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, l'istruttoria documentale e le allegazioni delle parti restituiscono l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica – per competenze professionali, esperienze lavorative pregresse e poiché titolare di un rapporto di lavoro subordinato avente carattere di stabilità – intesa come capacità di produrre redditi, risiede nella persona del ricorrente le cui Parte_1 disponibilità reddituali sono state già esaminate nell'ambito della determinazione del suo dovere di contribuzione al mantenimento della prole.
Non sono, invece, emerse sufficienti prove che dimostrino la sussistenza – e, a fortiori –
l'ammontare degli introiti che il rarrebbe dall'esercizio dell'attività di istruttore di Parte_1
tennis, non avendo la resistente offerto altri elementi – diversi dagli attestati e dalle locandine esposte al tennis club – in grado di consentire una ricostruzione dei compensi asseritamente percepiti dal ricorrente (che, in verità, in astratto potrebbero anche essere in via prevalente destinati a finanziare l'attività sportiva promossa dall'associazione dilettantistica, nella cui organizzazione appare inserita l'attività svolta dal Parte_1
12 Inoltre, priva di qualsivoglia pregio probatorio risulta trascrizione della registrazione in cui il ricorrente si dichiara disponibile a versare persino una somma maggiore di quella consigliata dal suo legale di fiducia in quanto manifestamente inidonea a dimostrare il possesso in capo allo stesso di maggiori (e non emerse) capacità reddituali e patrimoniali in capo allo stesso.
Altrettanto pacifico, come già menzionato, è l'attuale stato di disoccupazione in cui versa la
, la quale ha comunque dato prova di essersi concretamente attivata per migliorare il CP_1
proprio bagaglio professionale, sottoscrivendo un patto individualizzato finalizzato alla ricerca dell'impiego presso il locale Centro per l'Impiego nonché iscrivendosi ad un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di ASACOM.
Elemento che, quindi, può trarsi dal compendio istruttorio è una strutturale disparità economica tra i coniugi che dipende, non solo dalla disoccupazione della resistente ma, altresì, dalla incapacità di quest'ultima di generare entrate equiparabili a quelle del marito (come si evince della media delle retribuzioni percepite durante il periodo di attività della ), dacché – potendo, in una CP_1 valutazione complessiva, la resistente contare senz'altro di una ridotta prospettiva di guadagno rispetto al marito – non può che prevedersi in capo a quest'ultimo di un contributo per il mantenimento della moglie, anche tenuto conto della non breve durata del matrimonio e della concorrente (ancorché passata) contribuzione alle spese occorrenti per l'acquisto della casa familiare di cui ambedue i coniugi figurano quali comproprietari.
Ciò detto sull'accertamento dell'an del diritto di a ricevere un contributo Controparte_1
per il proprio mantenimento, occorre effettuare alcune precisazioni in ordine al quantum che il collegio ritiene equo stabilire nella misura minima, rimeditando l'ammontare già stabilito in sede di provvedimenti presidenziali all'esito della lunga istruttoria espletata.
L'entità apparentemente modesta del contributo riconosciuto all'AIELLO trova giustificazione nel doveroso esame che il giudice della famiglia deve compiere, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.c., sull'insieme degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici – diversi dal reddito dell'onerato – suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
È, invero, indubbio che tra i suddetti elementi rientri non solo l'effettiva capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno – valutata necessariamente in astratto sulla scorta di dati riferibili alla storia personale della parte (pertanto, in un'ottica visuale rivolta al passato: nel caso che ci occupa, le esperienze lavorative svolti dalla resistente durante il matrimonio) stante le riferite difficoltà che la ha incontrato nel ricollocarsi nel mercato del lavoro – ma, altresì, dai vantaggi CP_1 economici che la stessa trae dall'attuale assetto dei rapporti tra i coniugi: da un lato, il vantaggio
13 indiretto correlato all'assegnazione della casa coniugale che le consente di soddisfare le proprie esigenze abitative;
dall'altro, il vantaggio diretto discendente dal pacifico pagamento da parte del ell'intera rata del mutuo contratto da ambedue i coniugi (e, pertanto, anche dalla Parte_1
) per l'acquisto di un immobile di cui la resistente è comproprietaria, facendosi così carico CP_1
di un onere finanziario che anche la moglie ha consapevolmente assunto.
Ebbene, tali circostanze meritano senz'altro di essere valorizzate in questa sede, quale fattore che deve necessariamente mitigare il peso economico che allo stato grava sulla sfera giuridica del ricorrente.
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo rideterminare l'assegno di mantenimento posto a carico del n complessive € 100,00 mensili, da corrispondere a decorrere dalla pubblicazione Parte_1
della presente sentenza e secondo le modalità già stabilite in sede di provvedimenti presidenziali.
8. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito – devono in parte essere compensate (nella misura dell'80%) e in parte essere sopportate dalla (nella CP_1
misura del 20%), stante la soccombenza della resistente in ordine alla domanda di addebito della separazione.
Esse si liquidano in complessive € 2.638,00 di cui € 98,00 per spese vive (C.U. pagato dal ricorrente) ed € 2.540,00 per compensi, calcolati tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 per l'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a
26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui, ai sensi dell'art. 5 cit., si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – ed applicando una riduzione dei valori medi previsti pari al 50% atteso il modesto grado di complessità delle questioni giuridiche trattate, la natura documentale dell'istruttoria e la natura sostanzialmente riepilogativa delle difese conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
concordatario a Gela, in data 9.9.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela con atto di matrimonio n. 275 Parte II Serie A– anno 2008;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
14 3) AFFIDA ad entrambi i genitori i figli nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], con domiciliazione prevalente presso la residenza Per_2
materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà vedere Parte_1
e tenere presso di sé i figli minorenni quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.30 alle ore 22.00; a fine settimana alternati dalle ore 9.30 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
nonché per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni); per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
5) ASSEGNA la casa familiare, sita a Gela, in via Formia n. 46, a per Controparte_1
viverci con i figli;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo CP_1
per il mantenimento dei figli e somma da rivalutare Persona_1 Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per i figli, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Gela;
8) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il suo mantenimento, da CP_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
9) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
10) COMPENSA le spese del presente giudizio, liquidate per come in motivazione, nella misura dell'80% condannando al pagamento in favore di Controparte_1 [...] el restante 20% corrispondente alla somma di € 527,60 – oltre al rimborso Parte_1
15 forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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