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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4066/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 01.04.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Ottuso, c.f. , presso il cui studio in Sant'Arpino C.F._2
(CE), via F. Fellini n. 6, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Petrone, c.f. , presso il cui studio in C.F._4
Aversa (CE), via Michelangelo n. 151, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, il ricorrente esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 11.05.2001 in Crispano (NA), inizialmente Controparte_1
in regime di comunione dei beni e successivamente modificato in regime di separazione dei beni;
che dall'unione erano nati due figli, (a Frattaminore il 29.07.2007) e (a Napoli il Per_1 Per_2
09.10.2001), quest'ultimo affetto da "disturbo dello spettro autistico" e percettore di indennità di accompagnamento e invalidità civile al 100%; che aveva acquistato a suo nome Controparte_1 un'unità immobiliare sita in Orta di Atella alla via Vivaldi n. 44 destinata a casa coniugale, previa accensione di mutuo cointestato (benché le relative rate fossero saldate dal solo ricorrente); che a causa di incompatibilità caratteriali le parti erano addivenute alla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 1320/2021 del 05.05.2021 dal Tribunale di Napoli Nord, che recepiva l'accordo delle parti;
che con provvedimento emesso dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Napoli Nord nel procedimento avente RG 2080/2022 veniva nominato un amministratore di sostegno in favore del figlio;
che la situazione personale e patrimoniale del ricorrente era Per_2
mutata nel tempo, avendo egli avviato una convivenza more uxorio con una nuova compagna - dalla quale aveva avuto un figlio nel 2016 - con conseguenti nuove spese che lo avevano costretto a contrarre una serie di prestiti;
che per motivi di salute il ricorrente aveva subito una modifica delle proprie mansioni lavorative con conseguente riduzione della retribuzione.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
“1) La cessazione degli effetti del matrimonio civile celebrato in data 11 Maggio 2001 in Crispano
(NA) tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Parte_1 Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza,
2) Confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza Persona_3
privilegiata presso la madre, in Orta di Atella (CE) alla via Vivaldi nr. 44,
3) Diritto di visita: il sig. potrà vedere e tenere con sé la minore e il sig. Pt_1 Per_1 CP_2
due pomeriggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei ragazzi, il
[...]
martedì ed il giovedì dalle 16:00 alle 20:00 (salvo diverso accordo) e due fine settimana alterni dalle 16.00 del sabato alle 20:00 della domenica, ad anni alterni dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis ad anni alterni, 15 giorni nel periodo estivo da concordarsi tra le parti entro fine maggio, ad anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore, oltre al giorno della festa del papà. Il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile il 1 maggio e il 2 giugno saranno trascorsi alternativamente trai i due genitori.
4) Assegno di Mantenimento: confermare quanto stabilito in sentenza in ordine al mantenimento dei figli ovvero: euro 300,00 per la minore su iban fornito dalla sig.ra Persona_3 CP_1
, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti e
[...]
documentate, sino al raggiungimento della maggiore età, euro 100,00 per da CP_2 versare su libretto postale gestito dall'amministratrice di sostegno Avv. Rosa Cesaro, l'assegno unico atteso l'affido condiviso, si chiede che sia diviso tra i genitori,
5) Per quanto riguarda la rata del mutuo, in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche del sig. , ampiamente documentate, lo stesso si impegna a versare l'importo di Pt_1
euro 100,00 escludendo il pagamento di ogni altro onere a carico del mio assistito (oneri condominiali nonché utenze varie quale canone idrico, che dovranno essere a carico esclusivo della resistente con conseguente cambio di intestazione);
6) Disporsi la chiusura del conto corrente DE (cointestato) sul quale ad oggi è versata la rata del mutuo, con versamento della quota del mutuo da parte del sig. direttamente su un Iban Pt_1
fornita della sig.ra , la quale si farà carico di pagare la relativa rata;
CP_1
7) Il sig. si impegna a versare, altresì, nel mese di luglio di ogni anno, sino alla scadenza del Pt_1 mutuo, la metà dell'importo della quota assicurativa pari a 200,00 euro annui, presente nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti al momento dell'acquisto della casa.
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in caso di opposizione”.
Si costituiva in giudizio in data 15.11.2024 la quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
richiesta di divorzio, contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente ed esponeva di essersi dedicata da sempre alla cura della casa e dei figli e in particolare di , affetto da disturbo dello Per_2
spettro autistico;
che versava in una condizione di difficoltà economica, aggravata dalla non più giovane età e dall'assenza di concrete possibilità di reinserimento lavorativo, riuscendo a svolgere solo impieghi saltuari che non le garantivano autosufficienza;
che tra le parti vi era un evidente squilibrio economico, in quanto il ricorrente era stabilmente occupato e non aveva subito variazioni reddituali significative rispetto al momento della separazione;
che la gestione dei redditi del figlio le era stata sottratta a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno su istanza del Per_2
ricorrente, circostanza che le aveva arrecato grave pregiudizio economico costringendola ad anticipare spese non sostenibili;
che la casa coniugale di sua proprietà era gravata da un mutuo ipotecario, con rata mensile corrisposta dal ricorrente, e che la richiesta del di accollare Pt_1
interamente alla il pagamento delle rate risultava inattuabile. CP_1
Per questi motivi
, chiedeva:
“1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 11 maggio 2001 in Crispano (NA) , iscritto nel registro di stato civile del comune
[...] di Crispano dell'anno 2001, nr 15 Parte II serie A;
3) affidare la figlia minore ( nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori Per_1
in forma condivisa, con il collocamento prevalente presso la madre, con la facoltà del padre di tenerla con sé secondo le esigenze lavorative dello stesso e didattiche e ricreative della figlia;
il figlio continuerà a vivere con la madre. Per_2
4) disporre a carico del marito, Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia , mediante il versamento di un assegno mensile pari ad euro 350,00 mensili tenuto Per_1
conto di quanto dedotto in premessa, da versare entro il 5 di ogni mese, mediante vaglia postale o mediante accredito su iban da fornirsi a cura della sig.ra da aggiornarsi annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie nella misura del 50% e/o nella misura che l'Ill.mo
Giudicante riterrà equa e giusta tenuto conto delle disponibilità economiche del ricorrente come sopra esposto;
prevedere l'obbligo del Sig. di versare in favore del figlio la somma Pt_1 Per_2
di euro 300,00 mensili, maggiorenne ma affetto da disturbo dello spettro autistico di cui euro
200,00 in favore della Sig.ra quale anticipo spese in favore di e salvo il rimborso CP_1 Per_2 da parte dell'amministratore di sostegno in favore di esso con l'esibizione degli scontrini Pt_1
che la Sig.ra si riserva di fornirgli. CP_1
4) confermare, l'assegnazione della casa coniugale sita in Orta di Atella (CE) alla via Vivaldi n°
44 ivi compresi gli arredi alla signora in virtù della convivenza con i due figli;
Controparte_1
5) per tutti i fatti sopra esposti disporre a carico del e a favore della Sig.ra Pt_1 Controparte_1
un assegno divorzile nella misura di euro 400 mensili e/o in quella maggiore o minore somma che
l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia da aggiornarsi ogni anno nella misura della variazione
ISTAT.
6) prevedere che il Sig continui a pagare a titolo di mantenimento la rata di mutuo sulla Pt_1
casa coniugale e confermare gli ulteriori accordi della separazione;
7) L'assegno unico che, allo stato, percepisce il Sig per l'intero, va ripartito per in Pt_1 Per_1
ragione del 50% e per attese le cure esclusive da parte della madre in ragione del 100%. Per_2
7) Vinte le spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”. Depositate le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 17.12.2024 il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione delle parti.
Il ricorrente esponeva di essere impiegato come autotrasportatore presso la Controparte_3
percependo un reddito mensile di circa euro 1.600,00; che conviveva con la nuova compagna, dalla quale aveva avuto un figlio nel 2016; che contribuiva al pagamento della rata del mutuo della casa coniugale per euro 358,00 mensili, nonché agli oneri condominiali per euro 89,00 e al mantenimento dei figli e per un importo complessivo di euro 400,00; che vedeva Per_1 Per_2 regolarmente la figlia nei fine settimana, ma che a seguito di un litigio tra quest'ultima e la Per_1
sua compagna la ragazza incontrava il unicamente a casa dei nonni paterni. Pt_1
La resistente dichiarava di vivere nella casa coniugale - di sua proprietà - gravata da un mutuo di euro 720,00 mensili, di cui il ricorrente si faceva carico solo per la metà; che gli oneri condominiali risultavano insoluti;
che la compagna del ricorrente aveva aggredito fisicamente la figlia , Per_1
inducendola a rifiutarsi di frequentare la casa paterna e a incontrare il padre esclusivamente presso l'abitazione dei nonni.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza resa il
18.12.2024, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione, rinviando all'udienza del
04.03.2025.
Depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il
Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la sentenza n.
1320/2021 pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord il 12.05.2021, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi nel procedimento recante n. R.G. 5640/2019.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dall'udienza del 18.06.2020 dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, partendo dall'affido della minore (nata a Persona_3
Frattaminore il 29.07.2007), il Collegio ritiene che non siano emerse ragioni ostative all'affido condiviso previsto per legge - peraltro richiesto da entrambe le parti - con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, sita in Orta di Atella (CE) alla via Vivaldi n. 44.
Per quel che concerne il diritto-dovere di visita del padre vanno confermati calendario e modalità previsti nella sentenza di separazione, salvo diverso accordo tra le parti. Venendo ai profili economici, ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, va tenuto conto dell'età della prole, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013,
n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006). Nel caso di specie, la figlia è ancora minorenne seppur prossima alla Per_1
maggiore età, mentre il figlio , sebbene maggiorenne, è affetto da disturbo dello spettro Per_2 autistico e percepisce un'indennità di invalidità civile al 100% con accompagnamento.
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
La resistente ha riferito di svolgere attività lavorativa saltuaria con una Controparte_1
retribuzione media dichiarata di circa 400,00 euro mensili, occupandosi prevalentemente della gestione domestica e della cura del figlio . Il ricorrente , di contro, che lavora Per_2 Parte_1
come autotrasportatore ed è gravato dal pagamento di una rata di mutuo di 358,12 euro per la casa coniugale, ha prodotto documentazione fiscale che attesta un reddito da lavoro dipendente pari a
22.708,00 euro nel 2021, 23.401,00 euro nel 2022 e 24.468,00 euro nel 2023. Seppur dunque non risulti una incidenza delle sue condizioni di salute sull'attività lavorativa, di fatto, per il 2024, il ricorrente ha depositato buste paga che indicano una retribuzione netta mensile di circa 1.300,00 euro, inferiore alla retribuzione ordinaria mensile di euro 1.946,61 euro a causa di numerose trattenute IRPEF che incidono sulla retribuzione netta disponibile.
Valutati tutti gli elementi emersi in giudizio e la documentazione prodotta, il Collegio ritiene pertanto equo rideterminare l'assegno di mantenimento per i figli, confermando la corresponsione di euro 100,00 per il figlio e disponendo la corresponsione di euro 200,00 per la figlia Per_2
in considerazione della riduzione del reddito del ricorrente. Gli importi saranno soggetti a Per_1
rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT e dovranno essere corrisposti entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente bancario che dovrà essere indicato dalla resistente con lettera raccomandata A/R.
Le spese straordinarie resteranno ripartite nella misura del 50% tra le parti, secondo le modalità previste dal Protocollo approvato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019 che si intende qui integralmente trascritto e recepito.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore della sig.ra per il figlio CP_1 Per_2
come affermato dalla ordinanza delle Corte di Cassazione 22.02.2025 n. 4672/25 che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021 e nella misura del 50% per la figlia come richiesto dalla resistente . Per_1 Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va considerata la diversa natura di tale assegno rispetto a quello di mantenimento.
Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c. e il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, Legge 898/70.
Occorre osservare che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l'an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale - parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del
2015, n. 11686 del 2013) - né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla recente pronuncia
Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c. (in questi termina le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale - definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi - ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge - oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Nel caso di specie, la resistente, di anni 49, ha dichiarato di lavorare saltuariamente come operaia, percependo un reddito mensile di circa 400,00 euro, di essere proprietaria della casa coniugale e di contribuire al pagamento della rata del mutuo. Dall'istruttoria, è emerso che la resistente per età e capacità lavorativa, è collocata nel mercato del lavoro e che già dispone di una fonte di reddito, per quanto non elevata e gode della casa coniugale gravata da un muto che per la sua quota viene corrisposto dal ricorrente.
Inoltre, la resistente non ha fornito elementi idonei a dimostrare di aver contribuito in modo significativo alla formazione del patrimonio familiare o di aver sacrificato proprie opportunità di crescita professionale in funzione della vita coniugale. L'assenza di tali presupposti impedisce il riconoscimento dell'assegno divorzile, che, come chiarito dalla Suprema Corte, non può tradursi in una forma di ingiustificato arricchimento per l'ex coniuge, ma deve trovare giustificazione in una reale esigenza di riequilibrio economico tra le parti, non sussistente nel caso di specie attesa l'intervenuta riduzione delle disponibilità economiche del ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, non risultando né un significativo squilibrio patrimoniale né
l'incapacità della resistente di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
Nulla può disporsi sulle ulteriori richieste avanzate dal in merito alla riduzione dell'importo Pt_1 per la rata del mutuo, all'esclusione dal pagamento degli oneri condominiali e delle utenze, nonché alla chiusura del conto corrente cointestato, in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio di divorzio;
dette questioni attengono infatti a rapporti di natura obbligatoria che trovano la loro disciplina negli accordi intercorsi tra le parti o nei contratti stipulati con terzi e pertanto non possono essere oggetto di statuizione in questa sede. Nello specifico, ci si limita a precisare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il coniuge assegnatario della casa familiare sia tenuto al pagamento delle spese condominiali ordinarie, mentre quelle straordinarie sono interamente a carico del coniuge proprietario dell'immobile (cfr. Cass. civ., sez. I, 11024/2015).
Analogamente, per quanto riguarda le utenze domestiche, l'intestatario è responsabile del pagamento delle relative fatture e pertanto la richiesta di modifica dell'intestazione dei contratti di fornitura non rientra nelle competenze di questo giudicante, trattandosi di rapporti privatistici con i rispettivi gestori;
tuttavia, qualora il ricorrente abbia anticipato somme per il pagamento delle utenze, resta ferma la sua facoltà di agire nelle sedi competenti per il recupero coattivo di eventuali importi a lui spettanti.
Pertanto nulla può disporsi su tali ulteriori richieste formulate dal ricorrente.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11.05.2001 in
Crispano (NA) da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...];
[...]
b) dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e diritto di visita del padre secondo calendario e modalità previste nella sentenza di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
c) pone a carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 minore per l'importo di euro 200,00 mensili, e un assegno a titolo di contributo al Per_1 mantenimento del figlio per l'importo di euro 100,00 mensili, da versarsi a Per_2
entro il giorno 05 di ciascun mese, oltre rivalutazione monetaria annuale Controparte_1
secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal Protocollo di intesa di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord sottoscritto in data 25.10.2019;
d) dispone il pagamento dell'Assegno unico per il figlio a favore della sig.ra Per_2 CP_1
nella misura del 100% e del 50% per la figlia
[...] Per_1
e) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
Controparte_1
f) dichiara inammissibili le ulteriori domande del ricorrente;
g) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crispano (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, Parte
II, Serie A, anno 2001);
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 08.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa Alessandra Tabarro