Decreto presidenziale 30 dicembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 12/03/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto da
IA ES CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego e Federica Angeli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione comunale di Aprilia, in relazione alle osservazioni ex art. 10 bis l. 241/90 presentate dalla ricorrente in data 17 aprile 2024 avverso il preavviso di diniego al permesso di costruire emesso dal Comune di Aprilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aprilia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il Decreto Presidenziale 30 dicembre 2025 n. 190;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA IA AU MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente formatosi in ordine alle osservazioni presentate in data 17 aprile 2024 ai sensi dell’art. 10 bis legge 1990 n. 241, a seguito della comunicazione del preavviso di diniego del permesso di costruire da parte del Comune di Aprilia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In via preliminare, il Comune di Aprilia ha eccepito l’irricevibilità del ricorso perché depositato oltre il termine di giorni quindici, previsto dall’art. 87, comma 2, lettera b) e comma 3 c.p.a.
All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2026, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune di Aprilia nella memoria di costituzione, il ricorso va dichiarato irricevibile perché depositato tardivamente.
Il giudizio volto all’annullamento del silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione soggiace al rito speciale di cui all’art. 117 c.p.a. e, ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. b), rientra tra le ipotesi per le quali la trattazione avviene in camera di consiglio.
L’art. 87 comma 3 c.p.a. prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, ad esclusione di quelli relativi alla notificazione, in primo grado, del ricorso introduttivo, di quello incidentale e per motivi aggiunti: risulta, pertanto, dimezzato (da trenta a quindici giorni) anche il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 45 c.p.a..
Nel caso di specie il ricorso, notificato al Comune di Aprilia in data 10 settembre 2025, in adempimento alle disposizioni processuali sopra citate, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine decadenziale di 15 giorni, e, pertanto, entro il 26 settembre 2025.
Diversamente, il ricorso risulta depositato in data 10 ottobre 2025.
In conclusione, visto l’articolo 35 comma 1, lett. a), cod. proc. amm, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Aprilia, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
IA IA AU MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA AU MB | Marco DI |
IL SEGRETARIO