Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/05/2025, innanzi al Giudice dott. Filippo Marasà, chiamata la causa R.G. n. 2150 dell'anno 2021, sono presenti l'avv. Rosetta Guida,
in sostituzione dell'avv. ARCOLEO BENEDETTA, per gli attori e l'avv.
Fabrizio Dioguardi, in sostituzione dell'avv. VITALE IRENE, per parte convenuta.
I difensori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e dei successivi atti difensivi.
L'avv. Guida insiste nella rimessione della causa sul ruolo e nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già formulata in atti.
L'avv. Dioguardi si oppone alle richieste formulate dagli attori.
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio per provvedere.
Il Giudice
dott. Filippo Marasà
1
d i c o n s i g l i o , s i p r o v v e d e c o m e d i s e g u i t o : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Filippo
Marasà, all'udienza del 22/5/2025, ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2150 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. BENEDETTA ARCOLEO, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto;
– attori –
E
n.q. di procuratrice speciale della Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. IRENE VITALE, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
– convenuta –
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
******
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
averso l'atto di precetto notificato il 23.01.2021;
- condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, in favore della n.q. di procuratrice speciale di CP_3 Controparte_2
delle spese del giudizio nella misura di euro 4.217,00, oltre spese generali del 15% I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, ad Parte_2
essi notificato il 23.01.2021, con cui di procuratrice Controparte_4
speciale della intimava agli odierni attori, quali Controparte_2
fideiussori della società C.E.P.S.A., il pagamento della somma complessiva di euro 220.675,12 in forza del decreto ingiuntivo n.
3427/2004, emesso l'11.11.2004 e depositato il 29.11.2004 dal Tribunale
di Palermo, reso esecutivo in data 9.10.2020.
Gli attori, in particolare, sulla base delle difese svolte in atto di citazione, hanno dedotto:
- Il difetto di legittimazione attiva della di Controparte_4
mandataria di in virtù della mancata notifica, in Controparte_2
uno all'atto di precetto opposto, di una procura rilasciata dalla seconda alla prima;
- L'illegittima applicazione delle c.d. “valute fittizie” volta a
3 determinare l'aumento degli interessi debitori;
- La nullità dell'applicata commissione di massimo scoperto e di mancanza di fondi in quanto prive di causa negoziale e di specifica determinazione dell'oggetto e del criterio di calcolo;
- La nullità dell'applicato anatocismo e della capitalizzazione trimestrale ex art. 1283 c.c. degli interessi, delle commissioni di ogni genere, della differenza di valute e delle spese;
- La nullità delle fideiussioni sottoscritte.
L'opponente, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto nel merito dichiararsi illegittimo, nullo o revocarsi il precetto notificato in data 23.01.2021 e, dunque, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia debito nei confronti della società convenuta, con vittoria di spese del giudizio.
Costituitasi in giudizio, per mezzo della propria Controparte_2
procuratrice speciale eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione per le ragioni spiegate in comparsa di costituzione, ha chiesto, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 3427/2004, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto e delle richieste istruttorie formulate dalle parti, dopo essere assegnata allo scrivente giudicante con provvedimento del Presidente di Sezione f.f.
del 5.12.2022, è stata rinviata all'udienza odierna, nella quale, udite le conclusioni degli attori e della convenuta, è stata definita con decisione ex
4 art. 281 sexies c.p.c.
******
La pretesa creditoria che la di procuratrice speciale Controparte_4
della ha azionato nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e mediante la notifica dell'opposto atto di precetto
[...] Parte_2
(prodotto da parte convenuta) si fonda sul decreto ingiuntivo n.
3427/2004, emesso l'11.11.2004 (depositato il 29.11.2004) dal Tribunale
di Palermo, notificato agli attori in data 16.12.2004 e confermato con sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione III Civile n. 3533/2011
dell'11-19 luglio 2011, passata in giudicato per mancata impugnazione,
con la quale l'opposizione del e della al suddetto Parte_1 Pt_2
decreto ingiuntivo veniva dichiarata improcedibile poiché proposta tardivamente.
Orbene, le circostanze (in tesi) estintive, eccepite dagli attori avverso la pretesa creditoria della controparte ai paragrafi di cui alle pagine 5 e ss.
dell'atto di citazione in opposizione a precetto, attengono al merito del credito azionato e sono tutti anteriori rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale – ovvero il menzionato decreto ingiuntivo n.
3427/2004 – su cui si fonda l'atto di precetto oggetto di opposizione.
Ebbene, in punto di diritto, sotto il profilo in questione, va osservato,
in linea con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo
esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla
formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere
unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”
5 (Cass. 24.07.2012 n. 12911 e Cass. 04.08.2011 n. 16998 in motivazione,
nonché Cass. 18.02.2015 n. 3277) ed ancora – in modo ancor più
specifico laddove il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo
- “In sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la
pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata
soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto
sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato,
verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non
anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente,
avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla
costituzione del titolo esecutivo” (Cass. 25.09.2000 n. 12664).
Alla luce dei principi di diritto appena esposti, è pertanto inammissibile la formulazione, da parte degli odierni attori nel presente giudizio di opposizione a precetto, di eccezioni estintive dell'avverso credito basate su fatti anteriori all'emissione ed alla dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 3427/2004.
Si tratta, infatti, di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. e, eventualmente,
reiterate mediante la proposizione di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo – Sezione III Civile n. 3533/2011 che dichiarava l'improcedibilità, per tardività, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal e dalla gravame che gli odierni opponenti Parte_1 Pt_2
hanno tuttavia omesso di proporre, con conseguente stabilizzazione della medesima sentenza con efficacia di giudicato.
6 Invero, l'unica circostanza impeditiva, successiva alla formazione del titolo giudiziale, che gli attori hanno opposto alla notificata intimazione di pagamento, riguarda l'asserito difetto di legittimazione attiva di CP_3
n.q. di mandataria della alla riscossione del
[...] Controparte_2
credito, sul rilievo della mancata notifica, in uno all'opposto atto di precetto, di una procura rilasciata dalla seconda alla prima società.
Ebbene, la doglianza in questione è infondata in quanto parte convenuta ha prodotto in giudizio la procura, rilasciata in data 14.1.2O19
con atto del Notaio di Milano Rep. n. 61655 e Racc. Persona_1
11965, con cui la conferiva alla (tra Controparte_2 CP_3
gli altri) i poteri di riscossione e di incasso dei crediti della mandante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 4.217,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, secondo i criteri e parametri dettati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta da quest'ultima.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/5/2024.
Il Giudice
dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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