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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG NN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 10.12.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 20/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Luras, via Parte_1 C.F._1
Nuova n. 06 presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c. f. , CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
E
(p. iva ) elettivamente domiciliata in Badesi, in Via Don Controparte_1 P.IVA_1
Sturzo 3/1, presso e nello studio dell'Avv. Maria Domenica Mamia, C.F. C.F._3
e dall'avv. Roberto Cocciu, dalla quale è rappresentato e difeso congiuntamente e
[...] disgiuntamente,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento mansioni superiori e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che le
1 mansioni svolte dal ricorrente alle dipendenze società , durante il periodo 2002- Controparte_1
2016, sono correttamente inquadrabili nel livello III del del C.C.N.L. Commercio;
b) conseguentemente, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 33.175,59 lordi, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
c) condannare la società in persona del legale rappresentante, alla rifusione Controparte_1 delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto da parte resistente in data 12 febbraio 2002 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di operaio ed inquadramento al
V° livello del C.C.N.L. Commercio;
- Di essere stato licenziato il 5 ottobre 2016 per superamento del periodo di comporto;
- che il datore di lavoro ha omesso di corrispondergli le somme relative ad indennità di contingenza, indennità di malattia, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute, permessi non goduti e differenze di livello, maturate e non corrisposte durante il periodo
12 gennaio 2002 – 05 ottobre 2016, per un importo complessivo pari ad € 33.175,59 lordi;
- che a fronte degli orari previsti dal contratto di lavoro, ovvero 8.00 – 12.30/ 14.30 –
18.00, ha svolto, in realtà, le proprie mansioni durante i seguenti orari: 7:30-12.30/
14.30-18.30;
- di essersi a volte trattenuto in azienda fino alle 19.00 ed oltre;
- pertanto, di aver effettuato ogni mese 11 ore di straordinari, almeno 30 minuti ogni giorno, maturando, quindi, un credito pari ad € 14.945,41;
- di avere diritto al riconoscimento della qualifica di III livello prevista dal CCNL
Commercio, poiché, oltre alle mansioni di mulettista e magazziniere, fungeva da responsabile alla cassa, organizzava l'inventario e si occupava della predisposizione ed emissione delle fatture;
inoltre, il aveva il compito di aprire e chiudere il negozio, Pt_1 gestendo personalmente l'assistenza e la vendita dei prodotti alla clientela.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
2 Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dichiarata infondata l'eccezione di nullità derivante dalla mancata produzione del CCNL da parte del ricorrente. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che ove sia stata omessa o sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'articolo 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex articolo 421 c.p.c., qualora vi sia contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (vedi Cass. 14/3/2017 n. 6610 e
3143/2019).
Passando al merito, relativamente alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della indennità per ferie, permessi ed ex festività non goduti, va sottolineato che è consolidato il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015). Tale principio è ovviamente applicabile anche agli istituti dei permessi e delle ex festività non goduti.
Nel caso di specie, detto onere è rimasto inadempiuto dal ricorrente, che non ha allegato i fatti costitutivi della domanda, ovverosia l'espletamento dell'attività lavorativa nei giorni di ferie, rinviando ai conteggi offerti in produzione. Inoltre, nessuno dei capitoli di prova articolati in ricorso era finalizzato a provare specificamente l'esecuzione della prestazione nei giorni destinati alla fruizione delle ferie. A ciò si aggiunga che , teste e fratello del Testimone_1 ricorrente, rispondendo al capitolo 5 di cui al ricorso ha riferito che, oltre a quest'ultimo, lavoravano nell'azienda anche un altro soggetto che faceva l'autista e i proprietari che si occupavano della fatturazione. Ciò esclude che il ricorrente non fosse sostituibile nei giorni di ferie o nelle ore in permesso quando l'attività era aperta.
Per tali ragioni, dunque, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della indennità per ferie, permessi ed ex festività non goduti non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di pagamento delle ore di straordinario effettuate durante tutto il periodo di lavoro dal 2002 al 2016, si osserva che in punto di diritto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario
3 normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.09).
Dalle dichiarazioni rese dai tre testi escussi di parte ricorrente, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova idonea a dichiarare che il ricorrente ha svolto n. 11 ore di lavoro straordinario mensile per tutta la durata del rapporto lavorativo.
Il teste , fratello del ricorrente, rispondendo ai capitoli articolati in Testimone_1 ricorso n. 11 e 12 ha riferito innanzitutto che l'attività chiudeva alle 18:00 nel periodo invernale e alle 18:30 nel periodo estivo (cap. 11). Ha poi aggiunto che il fratello lavorava fino alla chiusura (cap. 12). Dall'esame congiunta delle due dichiarazioni ora riportate, si può concludere che il teste ha testimoniato che il fratello lavorava fino alle 18:00 nel periodo invernale Pt_1
e fino alle 18:30 in quello estivo. Ciò, dunque, escluderebbe che il lavoratore ha svolto costantemente un orario lavorativo fino alle 18:30. Inoltre, il teste nulla ha riferito in Pt_1 merito al numero di volte che settimanalmente o mensilmente si recava presso l'attività di avvalorando ciò l'irrilevanza della testimonianza ai fini della prova dell'esecuzione CP_2 costante di lavoro straordinario.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste del ricorrente va Parte_2 evidenziato che questi ha saputo riferire solo in relazione all'anno 2007, quando lavorò col
. Tale arco temporale (un'unica annualità) appare estremamente ridotto rispetto a quello Pt_1 per cui si chiede l'accertamento (anni dal 2002 al 2016), con la conseguenza che la suddetta testimonianza non può assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
L'ultimo teste di parte ricorrente, , cliente abituale della Testimone_2 che ha riferito di recarvisi 3-4 volte a settimana, rispondendo ai capitoli 10 e 11 ha CP_2 dichiarato che il ricorrente apriva l'attività alle ore 7:30 e la chiudeva alle ore 18:30.
Precedentemente, invece, rispondendo al capitolo n. 8 aveva dichiarato che la chiusura la facevano i proprietari perché abitavano lì vicino. La non convergenza delle dichiarazioni riportate, insieme al fatto che il teste non ha specificato di recarsi sempre all'orario di apertura della attività, escludono che quanto riferito possa essere sufficiente a fornire la prova dello svolgimento delle ore di straordinario richieste. A tal fine, i testi escussi avrebbero dovuto specificare in modo chiaro e convergente il numero di volte (settimanali o mensili) e gli orari in cui si recavano presso la in modo da consentire la verifica dell'esecuzione della CP_2 prestazione lavorativa prima delle ore 8:00 e successivamente alle ore 18:00. In assenza di tali
4 specifiche dichiarazioni, non vi è prova dello svolgimento di lavoro straordinario all'apertura o alla chiusura dell'attività.
Si ritiene, pertanto, che non sia stata fornita la prova in ordine al lavoro straordinario, non avendo i testi confermato per tutto il periodo di causa l'effettiva osservanza di un orario di lavoro superiore a quello pattuito.
Tale conclusione non muta nemmeno tenendo in considerazione le fatture prodotte da parte ricorrente, e ciò per due ordini di ragione: innanzitutto, dai suddetti documenti non si evince il soggetto che li ha emessi, con la conseguenza che in alcun modo sono riconducibili al ricorrente;
inoltre, si tratta di circa undici fatture che coprono un periodo di circa quattordici anni. Esse sono evidentemente insufficienti a dimostrare la costante esecuzione di lavoro straordinario durante tutti e quattordici gli anni di servizio.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di euro 5.156,76 trattenuta da parte resistente a causa delle assenze effettuate dal ricorrente durante il periodo lavorativo, va evidenziato che il , ai fini del riconoscimento della pretesa, avrebbe dovuto specificare i Pt_1 giorni in cui è stata illegittimamente conteggiata l'assenza e provare, mediante i testi escussi, la sua presenza sul luogo di lavoro nei giorni medesimi. Nulla di ciò è stato né allegato né provato. Inoltre, come già detto, il teste ha riferito che, oltre al fratello, Testimone_1 lavoravano nell'azienda anche altri soggetti, conseguentemente il ricorrente poteva essere sostituito in caso di assenza. La domanda, pertanto, va rigettata.
Quanto alla pretesa del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, come
è noto, ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il lavoratore deve provare: che il datore di lavoro, col conferimento delle mansioni superiori di cui si chiede il consolidamento, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente contingente, utilizzando in modo stabile e duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; conf. Cass. n.18122 del 21 agosto 2014); che l'assegnazione sia stata piena, che abbia, cioè, comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della qualifica rivendicata. Il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e, infine, raffrontando i risultati della prima indagine con i testi normativi individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass.
8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile 2016).
L'art. 96 CCNL Commercio dispone che “appartengono al III livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze
5 tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Secondo il ricorrente, la superiore qualifica spetterebbe poiché, oltre alle mansioni di mulettista e magazziniere, questi fungeva da responsabile alla cassa, organizzava l'inventario e si occupava della predisposizione ed emissione delle fatture.
Premesso che le suddette mansioni non si ritengono riconducibili al III livello rivendicato, bensì, al più, a un IV livello - a cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, tra cui sono ricomprese a titolo esemplificativo le figure dell'addetto a mansioni d'ordine di segreteria e del contabile d'ordine – si ritiene, comunque, che non sia stata fornita la prova dell'adibizione stabile e duratura alle mansioni rivendicate, né dello svolgimento di mansioni superiori in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Particolarmente rilevante ai fini di tale convincimento è la testimonianza di Tes_1
, come già detto fratello e teste del ricorrente, il quale rispondendo ai capitoli di prova 2,
[...]
e 5, ha dichiarato che il fratello “a volte mi preparava le fatture” e poi “ricordo che i proprietari mi hanno fatto fatture, di solito a cadenza mensile, posto che io acquistavo i materiali e mensilmente venivano predisposte le relative fatture”.
Quanto agli scontrini emessi dal fratello, il teste ha riferito rispondendo al capitolo due:
“non sono in grado di dire se il ricorrente faceva scontrini e fatture della merce venduta sin dai primi anni di lavoro…ma ciò accadeva sicuramente negli ultimi anni in cui egli ha lavorato ivi”. Ha poi aggiunto: “non sono in grado di dire se il ricorrente si occupasse della organizzazione dell'inventario”.
Le dichiarazioni ora riportate, in quanto provenienti da un teste del ricorrente legato da rapporti di parentela con il ricorrente, si ritengono decisive ai fini della formazione del convincimento dello scrivente, non essendo sufficienti a superarle, o comunque a provare una stabile e prevalente adibizione alle mansioni superiori, le dichiarazioni rese dell'unico altro teste del ricorrente che ha saputo riferire su tutto il periodo lavorativo per cui è causa.
Dalle dichiarazioni ora riportate si può concludere che il ricorrente non era addetto alla fatturazione, se non sporadicamente, e che non vi è prova che egli si occupasse costantemente di fare l'inventario.
6 Per le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 3.500,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 11/12/2025
Il giudice
UG NN
7
In persona del dott. UG NN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 10.12.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 20/2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Luras, via Parte_1 C.F._1
Nuova n. 06 presso e nello studio dell'avv. Marco Tramoni, c. f. , CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
E
(p. iva ) elettivamente domiciliata in Badesi, in Via Don Controparte_1 P.IVA_1
Sturzo 3/1, presso e nello studio dell'Avv. Maria Domenica Mamia, C.F. C.F._3
e dall'avv. Roberto Cocciu, dalla quale è rappresentato e difeso congiuntamente e
[...] disgiuntamente,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento mansioni superiori e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che le
1 mansioni svolte dal ricorrente alle dipendenze società , durante il periodo 2002- Controparte_1
2016, sono correttamente inquadrabili nel livello III del del C.C.N.L. Commercio;
b) conseguentemente, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 33.175,59 lordi, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
c) condannare la società in persona del legale rappresentante, alla rifusione Controparte_1 delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stato assunto da parte resistente in data 12 febbraio 2002 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con la qualifica di operaio ed inquadramento al
V° livello del C.C.N.L. Commercio;
- Di essere stato licenziato il 5 ottobre 2016 per superamento del periodo di comporto;
- che il datore di lavoro ha omesso di corrispondergli le somme relative ad indennità di contingenza, indennità di malattia, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute, permessi non goduti e differenze di livello, maturate e non corrisposte durante il periodo
12 gennaio 2002 – 05 ottobre 2016, per un importo complessivo pari ad € 33.175,59 lordi;
- che a fronte degli orari previsti dal contratto di lavoro, ovvero 8.00 – 12.30/ 14.30 –
18.00, ha svolto, in realtà, le proprie mansioni durante i seguenti orari: 7:30-12.30/
14.30-18.30;
- di essersi a volte trattenuto in azienda fino alle 19.00 ed oltre;
- pertanto, di aver effettuato ogni mese 11 ore di straordinari, almeno 30 minuti ogni giorno, maturando, quindi, un credito pari ad € 14.945,41;
- di avere diritto al riconoscimento della qualifica di III livello prevista dal CCNL
Commercio, poiché, oltre alle mansioni di mulettista e magazziniere, fungeva da responsabile alla cassa, organizzava l'inventario e si occupava della predisposizione ed emissione delle fatture;
inoltre, il aveva il compito di aprire e chiudere il negozio, Pt_1 gestendo personalmente l'assistenza e la vendita dei prodotti alla clientela.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
2 Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dichiarata infondata l'eccezione di nullità derivante dalla mancata produzione del CCNL da parte del ricorrente. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che ove sia stata omessa o sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'articolo 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex articolo 421 c.p.c., qualora vi sia contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (vedi Cass. 14/3/2017 n. 6610 e
3143/2019).
Passando al merito, relativamente alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della indennità per ferie, permessi ed ex festività non goduti, va sottolineato che è consolidato il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015). Tale principio è ovviamente applicabile anche agli istituti dei permessi e delle ex festività non goduti.
Nel caso di specie, detto onere è rimasto inadempiuto dal ricorrente, che non ha allegato i fatti costitutivi della domanda, ovverosia l'espletamento dell'attività lavorativa nei giorni di ferie, rinviando ai conteggi offerti in produzione. Inoltre, nessuno dei capitoli di prova articolati in ricorso era finalizzato a provare specificamente l'esecuzione della prestazione nei giorni destinati alla fruizione delle ferie. A ciò si aggiunga che , teste e fratello del Testimone_1 ricorrente, rispondendo al capitolo 5 di cui al ricorso ha riferito che, oltre a quest'ultimo, lavoravano nell'azienda anche un altro soggetto che faceva l'autista e i proprietari che si occupavano della fatturazione. Ciò esclude che il ricorrente non fosse sostituibile nei giorni di ferie o nelle ore in permesso quando l'attività era aperta.
Per tali ragioni, dunque, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della indennità per ferie, permessi ed ex festività non goduti non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di pagamento delle ore di straordinario effettuate durante tutto il periodo di lavoro dal 2002 al 2016, si osserva che in punto di diritto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario
3 normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.09).
Dalle dichiarazioni rese dai tre testi escussi di parte ricorrente, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova idonea a dichiarare che il ricorrente ha svolto n. 11 ore di lavoro straordinario mensile per tutta la durata del rapporto lavorativo.
Il teste , fratello del ricorrente, rispondendo ai capitoli articolati in Testimone_1 ricorso n. 11 e 12 ha riferito innanzitutto che l'attività chiudeva alle 18:00 nel periodo invernale e alle 18:30 nel periodo estivo (cap. 11). Ha poi aggiunto che il fratello lavorava fino alla chiusura (cap. 12). Dall'esame congiunta delle due dichiarazioni ora riportate, si può concludere che il teste ha testimoniato che il fratello lavorava fino alle 18:00 nel periodo invernale Pt_1
e fino alle 18:30 in quello estivo. Ciò, dunque, escluderebbe che il lavoratore ha svolto costantemente un orario lavorativo fino alle 18:30. Inoltre, il teste nulla ha riferito in Pt_1 merito al numero di volte che settimanalmente o mensilmente si recava presso l'attività di avvalorando ciò l'irrilevanza della testimonianza ai fini della prova dell'esecuzione CP_2 costante di lavoro straordinario.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste del ricorrente va Parte_2 evidenziato che questi ha saputo riferire solo in relazione all'anno 2007, quando lavorò col
. Tale arco temporale (un'unica annualità) appare estremamente ridotto rispetto a quello Pt_1 per cui si chiede l'accertamento (anni dal 2002 al 2016), con la conseguenza che la suddetta testimonianza non può assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
L'ultimo teste di parte ricorrente, , cliente abituale della Testimone_2 che ha riferito di recarvisi 3-4 volte a settimana, rispondendo ai capitoli 10 e 11 ha CP_2 dichiarato che il ricorrente apriva l'attività alle ore 7:30 e la chiudeva alle ore 18:30.
Precedentemente, invece, rispondendo al capitolo n. 8 aveva dichiarato che la chiusura la facevano i proprietari perché abitavano lì vicino. La non convergenza delle dichiarazioni riportate, insieme al fatto che il teste non ha specificato di recarsi sempre all'orario di apertura della attività, escludono che quanto riferito possa essere sufficiente a fornire la prova dello svolgimento delle ore di straordinario richieste. A tal fine, i testi escussi avrebbero dovuto specificare in modo chiaro e convergente il numero di volte (settimanali o mensili) e gli orari in cui si recavano presso la in modo da consentire la verifica dell'esecuzione della CP_2 prestazione lavorativa prima delle ore 8:00 e successivamente alle ore 18:00. In assenza di tali
4 specifiche dichiarazioni, non vi è prova dello svolgimento di lavoro straordinario all'apertura o alla chiusura dell'attività.
Si ritiene, pertanto, che non sia stata fornita la prova in ordine al lavoro straordinario, non avendo i testi confermato per tutto il periodo di causa l'effettiva osservanza di un orario di lavoro superiore a quello pattuito.
Tale conclusione non muta nemmeno tenendo in considerazione le fatture prodotte da parte ricorrente, e ciò per due ordini di ragione: innanzitutto, dai suddetti documenti non si evince il soggetto che li ha emessi, con la conseguenza che in alcun modo sono riconducibili al ricorrente;
inoltre, si tratta di circa undici fatture che coprono un periodo di circa quattordici anni. Esse sono evidentemente insufficienti a dimostrare la costante esecuzione di lavoro straordinario durante tutti e quattordici gli anni di servizio.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di euro 5.156,76 trattenuta da parte resistente a causa delle assenze effettuate dal ricorrente durante il periodo lavorativo, va evidenziato che il , ai fini del riconoscimento della pretesa, avrebbe dovuto specificare i Pt_1 giorni in cui è stata illegittimamente conteggiata l'assenza e provare, mediante i testi escussi, la sua presenza sul luogo di lavoro nei giorni medesimi. Nulla di ciò è stato né allegato né provato. Inoltre, come già detto, il teste ha riferito che, oltre al fratello, Testimone_1 lavoravano nell'azienda anche altri soggetti, conseguentemente il ricorrente poteva essere sostituito in caso di assenza. La domanda, pertanto, va rigettata.
Quanto alla pretesa del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, come
è noto, ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il lavoratore deve provare: che il datore di lavoro, col conferimento delle mansioni superiori di cui si chiede il consolidamento, abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente contingente, utilizzando in modo stabile e duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; conf. Cass. n.18122 del 21 agosto 2014); che l'assegnazione sia stata piena, che abbia, cioè, comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della qualifica rivendicata. Il giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo e, infine, raffrontando i risultati della prima indagine con i testi normativi individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 19986 del 23.9.2014; Cass.
8589/2015; Cass. n. 4285 del 4.3.2016; Cass. n. 6496 del 4 aprile 2016).
L'art. 96 CCNL Commercio dispone che “appartengono al III livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze
5 tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Secondo il ricorrente, la superiore qualifica spetterebbe poiché, oltre alle mansioni di mulettista e magazziniere, questi fungeva da responsabile alla cassa, organizzava l'inventario e si occupava della predisposizione ed emissione delle fatture.
Premesso che le suddette mansioni non si ritengono riconducibili al III livello rivendicato, bensì, al più, a un IV livello - a cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, tra cui sono ricomprese a titolo esemplificativo le figure dell'addetto a mansioni d'ordine di segreteria e del contabile d'ordine – si ritiene, comunque, che non sia stata fornita la prova dell'adibizione stabile e duratura alle mansioni rivendicate, né dello svolgimento di mansioni superiori in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Particolarmente rilevante ai fini di tale convincimento è la testimonianza di Tes_1
, come già detto fratello e teste del ricorrente, il quale rispondendo ai capitoli di prova 2,
[...]
e 5, ha dichiarato che il fratello “a volte mi preparava le fatture” e poi “ricordo che i proprietari mi hanno fatto fatture, di solito a cadenza mensile, posto che io acquistavo i materiali e mensilmente venivano predisposte le relative fatture”.
Quanto agli scontrini emessi dal fratello, il teste ha riferito rispondendo al capitolo due:
“non sono in grado di dire se il ricorrente faceva scontrini e fatture della merce venduta sin dai primi anni di lavoro…ma ciò accadeva sicuramente negli ultimi anni in cui egli ha lavorato ivi”. Ha poi aggiunto: “non sono in grado di dire se il ricorrente si occupasse della organizzazione dell'inventario”.
Le dichiarazioni ora riportate, in quanto provenienti da un teste del ricorrente legato da rapporti di parentela con il ricorrente, si ritengono decisive ai fini della formazione del convincimento dello scrivente, non essendo sufficienti a superarle, o comunque a provare una stabile e prevalente adibizione alle mansioni superiori, le dichiarazioni rese dell'unico altro teste del ricorrente che ha saputo riferire su tutto il periodo lavorativo per cui è causa.
Dalle dichiarazioni ora riportate si può concludere che il ricorrente non era addetto alla fatturazione, se non sporadicamente, e che non vi è prova che egli si occupasse costantemente di fare l'inventario.
6 Per le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 3.500,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 11/12/2025
Il giudice
UG NN
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