CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. PP ND - Presidente rel.
- Dott.ssa Serena Baccolini - Consigliere
- Dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 804/25 promossa in grado d'appello da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Mocci
( e dall'avv. NA Bettoni Email_1
( presso il cui studio, sito in Corso Europa 13, Email_2
Milano, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, come Controparte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'avv. Andrea Ruocco
( , presso il cui studio sito in Via Lustro 29, Email_3
Foggia, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: mutuo
* CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5
Conclusioni delle parti
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la Sentenza n.
1079/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa
NA IO CA, nell'ambito del giudizio avente R.G. n. 25083/2024, depositata in data 7 febbraio 2025, notificata in pari data e, per l'effetto, così provvedere:
In via pregiudiziale/preliminare:
- valutare come rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 e per l'effetto, rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dalla signora in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per CP_1 la mancanza di interesse ad agire atteso che il contratto è estinto;
In via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in CP_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare la signora al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CP_1
CPA di entrambi i gradi di giudizio;
pag. 2/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5
- condannare la signora e/o il procuratore antistatario alla restituzione di CP_1 quanto pagato da per spese di lite e spese vive liquidate in Sentenza.” Pt_1
PER Controparte_1
“Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere.
a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
b) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. – Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3 luglio 2024 dinanzi al Tribunale di
Milano, la sig.ra CP_1
- ha esposto di aver stipulato in data 7 maggio 2007 con (nel Parte_1 seguito ) un contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici, Pt_1 con cui era stata concessa una linea di credito mediante l'emissione di una carta di credito c.d. revolving;
- ha eccepito la nullità, per relativa indeterminatezza, della clausola contrattuale che individua il tasso di interesse applicabile all'interno di una forbice compresa tra pag. 3/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5 un valore minimo e un valore massimo, senza precisare come sarebbe stata individuata la percentuale applicabile compresa all'interno della forbice definita, né quale delle parti contrattuali avrebbe avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione;
- ha, altresì, eccepito la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative, in quanto collocato da un venditore di elettrodomestici addetto alla grande distribuzione e non da un agente in attività finanziaria come previsto dal d.lgs. 374/1999, precisando a riguardo che agli intermediari finanziari, è consentito di avvalersi dei fornitori di beni e servizi per la conclusione dei contratti di finanziamento, solo nei limiti in cui quest'ultimo è finalizzato all'acquisto dei propri beni e servizi (c.d. credito finalizzato), laddove la concessione di una linea di credito tramite emissione di carta revolving esula da tale fattispecie;
- ha chiesto per tali ragioni: a) in via principale, di accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale con conseguente diritto della sig.ra a CP_1 restituire le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7 TUB;
b) in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto della sig.ra di restituire CP_1 le somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c.
1.2 – La comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita la quale ha precisato in fatto che: (i) il contratto del 7.5.2006 era Pt_1 finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico, “Playstation 3”, e si era concluso presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di € 599,00, da rimborsarsi in 10 rate mensili di € 59,90 sulla base di Pt_1 un piano di ammortamento alla francese, con TAN pari al 0% e TAEG al 0%; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) nel mese di ottobre 2007 la sig.ra decideva di Controparte_1 attivare la carta che veniva inviata da e preceduta da una lettera informativa Pt_1
pag. 4/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5 riportante le condizioni specifiche applicabili al rapporto;
(v) dette condizioni erano pure riepilogate nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al 30.7.2008 e prevedevano un limite massimo di finanziamento di Euro 2.000 e un tasso di interesse con TAN al 17% laddove nel contratto del 7.5.2007 era stato indicato un TAN compreso tra il 13% e il 21%; (vi) la sig.ra attivava la carta ricevuta e la CP_1 utilizzava negli anni per prelievi e acquisti come risulta dall'estratto conto cumulativo
(cfr. doc. n. 3).
Nella medesima comparsa di costituzione ha contestato le tesi ed eccezioni Pt_1 avversarie e ha eccepito, in via preliminare:
- l'inammissibilità della domanda per l'illegittimo operato frazionamento delle domande e/o per la mancanza di interesse ad agire. Ha rilevato in proposito, da un lato, che la ricorrente ha svolto unicamente domanda di accertamento della nullità intendendo verosimilmente instaurare un successivo giudizio di condanna alla restituzione di somme ipoteticamente ripetibili, con conseguente abuso dello strumento processuale;
dall'altro, ha rilevato che la carta era estinta nel mese di giugno 2015 e che pertanto una pronuncia di mero accertamento non avrebbe avuto alcun effetto giuridico o utilità pratica per il futuro;
- l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa restitutoria relativa alle somme versata anteriormente al 29 agosto 2014 (vale a dire dieci anni prima della notifica del ricorso).
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
1.3 – La decisione del Tribunale
Con sentenza n. 1079 del 7 febbraio 2025, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Milano, in accoglimento delle domande svolte dalla sig.ra nei Controparte_1 confronti di rigettate le eccezioni preliminari di quest'ultima, ha accertato e Pt_1 dichiarato la nullità della clausola relativa alla misura del tasso debitore, con conseguentemente applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma,
T.U.B.
Il primo giudice, in sintesi, ha:
pag. 5/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5
- ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da Parte_1 osservando che parte ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
- escluso l'operatività dell'eccepita eccezione di prescrizione, richiamando l'orientamento di Cass. Civ. 3858/2021, secondo cui: “ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato
l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto”.
- rigettato la domanda di nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, sostenendo che il contratto di finanziamento mediante carta revolving, concluso per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici non iscritto nell'albo degli agenti in attività finanziaria, può essere ricondotto all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2, co. 2, lett. a) del D.M.
13.12.2001 n. 485;
- accolto la domanda di nullità della clausola contrattuale con cui era stato pattuito il
TAN “in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente - come invece sembrano sostenere i difensori di - atteso che i requisiti di forma e il contenuto minimo Pt_1 del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto,
pag. 6/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5 ossia nel 2007) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento.”
2. – Il giudizio di secondo grado
2.1. – L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello, notificato in data 10 marzo 2025, ha impugnato la Pt_1 sentenza n. 1079/2025 del Tribunale di Milano, proponendo tre motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: sul divieto di frazionamento e sulla carenza di interesse ad agire;
2.1.3. - Secondo motivo di gravame: sulla nullità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore;
2.1.4. – Terzo motivo di gravame: sulla presunta nullità del contratto di concessione della carta.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, respingendo pure le contestazioni mosse da in Pt_1 relazione alla domanda subordinata svolta in primo grado.
3. – Svolgimento del processo d'appello
Le parti hanno concordemente chiesto che la prima udienza venisse svolta tramite trattazione scritta, modalità autorizzata con decreto del 27 agosto 2025.
In vista dell'udienza del 17 settembre 2025, svoltasi con le modalità sopra indicate, solo la parte appellata ha depositato note difensive per la trattazione scritta.
All'esito di detta udienza, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale del 22 ottobre
2025 per la discussione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 10 ottobre 2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Motivi della decisione
pag. 7/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5
4. - La decisione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata.
In proposito si osserva che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, così come previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
In ogni caso, la questione resta assorbita, poiché la Corte ritiene l'appello fondato per le ragioni di seguito esposte.
Passando ora allo scrutinio del merito, si esaminano i tre motivi di appello.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello, contesta la decisione del primo giudice laddove Pt_1 ha rigettato le eccezioni di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per illegittimo frazionamento della domanda.
A parere dell'appellante, infatti, poiché alla data di introduzione del giudizio di primo grado il rapporto era già cessato (circostanza, peraltro, non contestata dalla sig.ra
, la parte appellata, non avendo formulato alcuna domanda di ripetizione, CP_1 difetterebbe di un concreto interesse ex art. 100 c.p.c. a conseguire una pronuncia meramente dichiarativa della pretesa nullità del contratto e/o delle relative condizioni.
Una simile declaratoria, destinata a spiegare effetti soltanto per il passato, non apporterebbe alcuna utilità pratica né produrrebbe effetti giuridici per l'avvenire, atteso che al rapporto si applicano comunque le condizioni già rideterminate.
L'appellante sostiene, inoltre, che la scissione tra la domanda di accertamento e quella restitutoria integra un illegittimo frazionamento della pretesa: la richiesta di ripetizione non potrebbe essere coltivata in un distinto e successivo giudizio, come ritenuto dal pag. 8/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5 primo giudice, poiché ciò concretizzerebbe un uso distorto e abusivo dello strumento processuale.
Parte appellata contesta il motivo di gravame avversario, sostenendo di avere pieno interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poiché dalla declaratoria di nullità del contratto deriverebbero effetti economici diretti. Ed infatti, in caso di accoglimento della domanda, l'appellante sarebbe tenuto a restituire la somma mutuatagli maggiorata soltanto degli interessi legali e non di quelli convenuti in contratto.
Secondo l'appellata, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che il contratto è idoneo a incidere sulla sfera giuridica delle parti;
ne consegue che tale interesse sussiste indipendentemente da ogni valutazione di opportunità o da una prognosi sull'accoglibilità di una eventuale futura azione di ripetizione dell'indebito
(cfr. Cass. civ., n. 1897/2023; Cass. civ., n. 2670/2020).
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Va innanzitutto premesso che la carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito essenziale per la trattazione nel merito della domanda (Cass. 13078/2022; Cass. 26119/2021; Cass.
19268/2016; Cass. 15940/2015; Cass. 3330/2002; Cass. 5593/1999).
L'interesse ad agire rappresenta, quindi, una condizione dell'azione.
L'interesse deve essere personale, concreto e attuale e si manifesta necessariamente con riferimento a una pronuncia giudiziale idonea a procurare un'utilità giuridicamente apprezzabile per la parte istante.
La rilevabilità d'ufficio della sua eventuale carenza risponde alla funzione del giudice di garantire che il processo non venga strumentalizzato per finalità diverse da quelle proprie della tutela giurisdizionale, né utilizzato per ottenere pronunce che presentino rilievo soltanto in astratto.
E proprio perché attiene alla legittimità dell'accesso alla giurisdizione, qualora risulti che la parte che agisce in giudizio non ha alcuna concreta utilità a ottenere la pronuncia pag. 9/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5 richiesta, la domanda dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, senza necessità di approfondire ulteriormente il merito della questione dedotta.
Ciò premesso, l'appello va accolto, dal momento che la Corte ritiene che la domanda di nullità avanzata in primo grado dalla sig.ra debba essere dichiarata CP_1 inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Infatti, posto che ha fornito prova documentale dell'insussistenza di una posizione Pt_1 debitoria della (cfr. doc. 3 primo grado - da cui risulta che CP_1 Pt_1 effettivamente la carta revolving è inattiva da dicembre 2014), l'odierno appellato non aveva alcun interesse da corrispondere (al tasso contrattuale) prima della proposizione della domanda di nullità (3.7.2024) e, parimenti, non ha tuttora alcun interesse (al tasso legale) da corrispondere ad a seguito della eventuale declaratoria di nullità del Pt_1 contratto chiesta nel presente giudizio.
Resterebbe l'ipotesi di una azione giudiziale della da introdurre CP_1 successivamente alla eventuale declaratoria di nullità, azione intesa a ottenere la restituzione dell'indebito rappresentato dalla differenza tra gli interessi già versati in passato al (maggior) tasso richiesto da e quelli dovuti al (minor) tasso legale. Pt_1
Ma si tratterebbe di domanda che appare destinata ad un inevitabile rigetto, poiché ormai prescritta: la pretesa restitutoria soggiace al termine decennale di cui all'art. 2946
c.c., che decorre dalla chiusura del rapporto/estinzione del finanziamento, mentre la precedente iniziativa giudiziale di mero accertamento della nullità – avente natura e petitum diversi – non integra atto idoneo a interrompere la prescrizione del distinto diritto alla ripetizione, in difetto di specifici atti interruttivi riferibili a tale ultima pretesa.
4.2. - Il secondo e il terzo motivo d'appello
In considerazione dell'approdo decisionale sopra raggiunto, devono ritenersi assorbite le questioni dedotte con il secondo e con il terzo motivo d'appello, con conseguente esonero della Corte dal loro esame.
Parimenti, resta assorbita l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs.
n. 374 del 1999, sollevata da nelle sole note conclusive del 9 ottobre 2025, “solo Pt_1
pag. 10/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5 per la denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello intenda riesaminare la doglianza avversaria [...] di nullità del contratto sottoscritto con per la parte relativa alla Pt_1 concessione della carta di pagamento” (cfr. pag. 4 delle suddette note).
5. – Le spese di lite
Quanto alle spese di entrambi i gradi del processo, esse seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte appellata.
Tali spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'impegno in concreto profuso, ritiene congruo liquidare secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e, dunque, per il primo grado in € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio ed € 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria € 1.453,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in € 3.473,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per la fase introduttiva;
€ 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta) e così complessivamente in € 7.282,00 oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Infine, le spese del giudizio di primo grado, che ha provveduto a versare in favore Pt_1 del difensore dichiaratosi antistatario in esecuzione della sentenza impugnata (cfr. doc.
C appello - , devono essere integralmente restituite all'odierna appellante – Pt_1 nell'importo complessivo di euro 2.609,50, oltre interessi legali dalla data del pagamento (18.2.2025) alla restituzione effettiva1 – da parte dell'avv. Ruocco.
Per Questi Motivi
1 Cass. 9171/2018: “La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre 1995, n. 9863)”. pag. 11/12 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 8 0 4 / 2 0 2 5
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile –, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo la causa
r.g. n. 804/2025, così dispone:
I) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 1079 resa e pubblicata in data 7 febbraio 2025 e, in riforma della stessa, dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di nullità del contratto formulata dalla sig.ra CP_1
II) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi € 3.809,00 per il primo grado e in € 3.473,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
III) condanna l'avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.609,50, versatogli da in Pt_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento – 18 febbraio 2025 – all'effettiva restituzione.
Così deciso in Milano, il giorno 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP ND
pag. 12/12