CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1037/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'avv. STACCA MARCO APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGNI Controparte_1 C.F._3 GIORGIO e dell'avv. PADOA ANNALISA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per le appellanti
<riformare integralmente, per quanto di interesse delle odierne attrici signore e , l'impugnata ordinanza ex art. Parte_2 Parte_1
702 ter c.p.c. - Accoglimento totale cronol. 5493/2023 del 23/05/2023, repert. n. 1905/2023 del 25/05/2023 - pronunciata in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Modena, in persona del G.I. Dott. Roberto Masoni, nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. rubricato al n. 665/2022, comunicata il 25/05/2023, e, per l'effetto, accogliere le domande tutte formulate dalle signore
e e quindi così giudicare: Parte_2 Parte_1 in via preliminare pagina 1 di 12 disporre, per i gravi e fondati motivi meglio descritti in narrativa, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. - Accoglimento totale cronol. 5493/2023 del 23/05/2023, repert. n. 1905/2023 del 25/05/2023 - pronunciata in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Modena, in persona del G.I. Dott. Roberto Masoni, nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. rubricato al n. 665/2022 tra le parti Geometra e le sig.re e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, comunicata il 25/05/2023,
[...]
Nel merito e in via principale, riformare integralmente l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. - Accoglimento totale cronol. 5493/2023 del 23/05/2023, repert. n. 1905/2023 del 25/05/2023 - pronunciata in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Modena, in persona del G.I. Dott. Roberto Masoni, nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. rubricato al n. 665/2022 tra le parti Geometra CP_1
e le sig.re e , comunicata il
[...] Parte_2 Parte_1
25/05/2023, e, per l'effetto, accertato e dichiarato che l'asserito credito azionato dal Geom.
[...]
è inesigibile e comunque non dovuto stante gli errori, difetti, CP_1 inadempienze, difformità riscontrate presso il cantiere di Via Albareto, come meglio riportato nella CTU a firma del Geom. e per tutti i motivi Per_1 esposti in narrativa, accertate e dichiarate le inadempienze professionali, contrattuali ed extracontrattuali, riferibili all'operato del Geom. quale Controparte_1 progettista e direttore dei lavori, come meglio riportato nella CTU a firma del Geom. per tutti i motivi esposti in narrativa, Per_1 accertato e dichiarato, anche in via riconvenzionale, che a causa dei predetti gravi inadempimenti del progettista e direttore dei lavori odierno ricorrente, le resistenti hanno dovuto sostenere gli esborsi per spese tecniche e per maestranze/fornitori meglio indicati alle pagine 7, 8, 9, 10 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed anche meglio richiamati a pagina 22, 23, 23, 25, 26, 27 del presente atto di appello, respingere le domande tutte proposte dal ricorrente Geometra
[...]
come sopra identificato, siccome infondate in fatto e in diritto CP_1 per tutti motivi esposti in narrativa e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dalle signore a favore del Geom. e, parimenti, Parte_2 CP_1 respingere altresì la domanda formulata dal Geometra avente ad CP_1 oggetto la refusione delle spese legali sostenute dal medesimo nel corso del procedimento per A.T.P. n. 3653/19 RG cui è stato riunito il procedimento n. 3781/2019 RG, Tribunale di Modena, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, in via riconvenzionale,
pagina 2 di 12 accertato e dichiarato che le signore e , Parte_2 Parte_1
a causa dei predetti gravi inadempimenti del progettista e direttore dei lavori odierno ricorrente, hanno dovuto sostenere gli esborsi per spese tecniche e per maestranze/fornitori meglio indicati alle pagine 7, 8, 9, 10 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed anche meglio richiamati a pagina 22, 23, 23, 25, 26, 27 del presente atto di appello, e, conseguentemente, dirsi tenuto e condannare il Geom. al pagamento in Controparte_1 favore delle signore e di una somma Parte_2 Parte_1 pari ad € 59.080,27, come meglio descritto in narrativa, oppure nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di ATP n. 3653/2019 RG cui è stato riunito il procedimento n. 3781/2019 RG, nella misura effettivamente sostenuta (spese e competenze legali e tecniche come meglio riportate nei doc. 23, 24, 24bis e 25 allegati alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado) oppure nella misura che verrà determinata dalla S.V., con vittoria di spese, comprese quelle generali, e competenze di causa, oltre I.V.A. ed oneri di legge del presente contenzioso. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, ivi compreso il giudizio per ATP e il procedimento di mediazione delegata dal GI espletati nel corso del giudizio di primo grado>>
Per l'appellato
<< Nel merito: Respingere l'appello avversario, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il provvedimento oggetto di gravame>>.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 25.5.2023 il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda di , geometra, condannava Controparte_1
e a pagare al ricorrente euro 21.721,00 Parte_2 Parte_1
oltre accessori, a titolo di saldo del compenso a lui spettante per le prestazioni di progettazione architettonica e direzione lavori relativamente alla ristrutturazione di un fabbricato e alla realizzazione di nuove autorimesse in Modena, loc. Albareto.
Avverso tale ordinanza proponevano appello le chiedendo il Parte_2
rigetto della domanda del Sentimenti e l'accoglimento della domanda pagina 3 di 12 riconvenzionale da loro proposta per il risarcimento dei danni da inesatto adempimento, quantificati in euro 59.080,27. Quali motivi di gravame, le deducevano la mancanza, nel provvedimento impugnato, di Parte_2
adeguata motivazione in merito alla riconvenzionale da loro proposta, e l'erronea lettura data dal Tribunale della CTU svolta, in sede di ATP ante causam, dal geom. dalla quale erano emersi una serie di vizi e Per_1
difformità imputabili alla responsabilità del CP_1
Costituitosi l'appellato per resistere all'impugnazione, l'istanza ex art. 283 cpc delle appellanti veniva dichiarata improcedibile per avere esse nelle more dato spontanea esecuzione all'ordinanza del Tribunale.
Sentito a chiarimenti il geom. e prodotta dalle in esito ad Per_1 Parte_2
ordine ex art. 2010, la transazione da loro conclusa con la FG srl, impresa appaltatrice dei lavori oggetto di causa (non essendo invece intervenuta transazione con lo strutturista ing. , gli atti venivano trasmessi al CP_2
collegio in esito all'udienza del 7.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello è fondato nei termini di cui appresso.
Non vi è contestazione in merito alla quantificazione del compenso del
Sentimenti, che, sulla base di quanto stabilito dal CTU, al netto degli acconti versati ante causam, è pari ad euro 21.721,00 oltre accessori di legge (CP e
IVA), e pertanto ad euro 27.824,60; si rileva che non è stata dalle ME formulata domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, della quale non sussiste comunque il requisito della gravità dell'inadempimento.
Come dedotto dalle appellanti, Tribunale non ha preso compiutamente in esame la domanda riconvenzionale da loro tempestivamente proposta.
Nell'ordinanza impugnata si legge infatti unicamente che, sebbene <siano state rilevate talune difformità urbanistico architettoniche da ascrivere al professionista, l ha escluso che “il tecnico abbia omesso di sorvegliare CP_3
durante lo svolgimento dei lavori, né è stato ravvisato che eventuali danni
pagina 4 di 12 possano essere derivati da sue mancate o erronee direttive” (p. 65-66).
Conclusivamente, se è vero che nel corso dell'appalto, taluni vizi e difetti sono stati riscontrati, gli stessi sono stati addebitati all'impresa esecutrice, non invece del ricorrente. Quest'ultimo, quindi, ha diritto al compenso maturato per l'attività professionale svolta>>.
Come dedotto dalle ME, il geom. nella relazione dell' ATP, Per_1
svolto anche nei confronti dell'appaltatrice FG srl e dell'ing. aveva CP_2
in realtà accertato una serie di difformità e vizi dell'opera, specificando, in relazione a ciascuno di essi, la responsabilità, individuale o concorrente, dei singoli resistenti;
in tutta chiarezza alcune problematiche sono state dal CTU ritenute riferibili all'operato anche o solo del Sentimenti, diversamente da quanto si afferma, senza ulteriori argomentazioni, nel provvedimento impugnato.
In esito all'ordine di esibizione, le hanno prodotto nel giudizio di Parte_2
appello copia della transazione da loro conclusa con la FG srl a definizione di ogni aspetto del rapporto con l'impresa appaltatrice, compresa, limitatamente alla quota di colpa della FG srl, la responsabilità per vizi e difformità dell'opera. E' venuta quindi meno la responsabilità solidale del in ordine ai vizi per i quali concorre, con la sua colpa per non CP_1
aver vigilato sull'esecuzione dell'opera, la colpa dell'impresa esecutrice.
Tenuto conto della natura dei vizi nonché del disposto dell'art. 2055 c3 cc, le quote di responsabilità di appaltatrice e DL devono stimarsi uguali.
3)Nel giudizio di merito, le hanno quantificato i pregiudizi oggetto Parte_2
della riconvenzionale proposta contro il in euro 59.080,27; tale CP_1
importo è dato dalla somma di complessivi euro 21.945,00 per “spese tecniche”, e di complessivi euro 37.134,98 per “spese per maestranze”.
Va preliminarmente osservato che le relazioni del CTU appaiono Per_1
immuni da vizi logici o giuridici, ed esaustivamente motivate anche con pagina 5 di 12 riguardo alle osservazioni del CTP, talché, tanto più in mancanza di rilievi specifici da parte delle appellanti o del Sentimenti nelle rispettive difese finali, non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal perito.
4)Esaminando partitamente la debenza dei singoli importi oggetto della riconvenzionale delle ME, quanto alle somme per complessivi euro
21.945,29 domandate per “spese tecniche”, nella relazione di ATP il CTU aveva accertato delle difformità rispetto allo stato legittimato, per a) minime traslazioni e/o ispessimenti di pareti interne;
b) demolizione di tramezzi interni e modifiche vani porta;
c) ampliamento dei soppalchi;
d) modifiche prospettiche relative ad aperture e chiusure di finestre. Delle difformità rilevate, i primi tre punti erano regolarizzabili mediante il deposito di una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in variante;
quanto alle modifiche prospettiche (punto d), la difformità urbanistica poteva essere regolarizzata mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria con opere.
Come accertato dal CTU, delle difformità ai cui alle lettere a), b) e c), deve ritenersi responsabile il solo Sentimenti, mentre per quella di cui alla lett. d), sussisteva la concorrente responsabilità di questi con quella dell'ing. CP_2
Nella relazione integrativa, il CTU ha esaminato dettagliatamente le fatture poste a fondamento della pretesa delle di complessivi euro Parte_2
21.945,29, ossia le fatture nn. 3/12, 4/19, 32/21 e pro forma 2/22 dell'ing. la fattura n. 1/21 del geom. le fatture nn. 1/21 e 4/21 dell'arch. Per_2 Per_3
e le fatture nn. 11/18 e 17/18 del geom. Per_4 Per_5
Ha quindi accertato che, per quanto riguarda le fatture del geom. Per_5
risalenti al maggio e luglio 2018, trattasi di oneri non strettamente derivanti all'eliminazione di vizi o alla regolarizzazione urbanistica, bensì relativi ai costi di coordinamento in fase di esecuzione, corrisposti al tecnico subentrato al in virtù dell'interruzione del rapporto con le odierne appellanti;
CP_1
pagina 6 di 12 su tale tipologia di incarico, peraltro, mai nessuna contestazione circa l'attività prestata dal è stata mossa dalle appellanti. Tali spese CP_1
sono congrue, ma non ne è giustificata l'attribuzione al CP_1
Per quanto riguarda gli oneri tecnici per attività catastali (fatture del geom.
e dell'arch. , le spese, congrue, non costituiscono un Per_3 Per_4
pregiudizio risarcibile, essendo l'aggiornamento catastale necessario per il completamento dell'iter burocratico, ma non derivanti dalla responsabilità professionale dell'appellato (così anche la relazione di ATP).
Quanto alle fatture dell'ing. odierno CTP nonché CTP in sede di Per_2
ATP e progettista e direttore dei lavori di cui alla SCIA n. 1292/2020 per variante in corso d'opera relativa al recupero abitativo di fabbricato ex rurale e delle SCEA n. 3496/2020 e n. 5544/2021, nonché alle fatture della Dedalo
le fatture nn. 43 e 44 hanno come oggetto l'acconto per Controparte_4
l'attività di CTP in sede di ATP;
le fatture nn. 33 e 32 riguardano sia attività di CTP in sede di ATP, che assistenza tecnica e servizi di ingegneria per la ripresa e la conclusione del procedimento edilizio, fino all'ottenimento dell'agibilità.
Scomputate le attività di CTP (che verranno valutate con le spese processuali), e risultate pertinenti le fatture 3 e 4 (e non la n. 23, relativa all'ultimazione dell'unità immobiliare di proprietà della sola Parte_1
che era rimasta al grezzo), appaiono congrue e giustificate le spese
[...]
documentate dalle appellanti limitatamente a complessivi euro 10.509,60,
(compresi oneri di CP e IVA), diversamente da quanto preventivato in sede di ATP, essendo peraltro risultato non necessario il pagamento di sanzioni.
Si osserva che la (minimale) quota di corresponsabilità dell'ing. CP_2
quanto a tale voce di danno, non deve essere in questa sede presa in esame, stante la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria.
pagina 7 di 12 5)Passando alle “spese per maestranze”, la somma di euro 5.104,00 relativa alla posa in opera di parapetti per adeguare gli affacci delle finestre, il CTU, in entrambe le relazioni, ha affermato non dovuto l'importo alle ME:
l'errore del progettista non aveva cagionato un danno poiché le committenti avrebbero dovuto in ogni caso sostenere la spesa relativa ai parapetti.
Non può riconoscersi il rimborso delle fatture emesse dalla Sistem
Costruzioni, di complessivi euro 1.980,00, per la fornitura di tre lucernari: la problematica non era stata affrontata in sede di ATP, ed il CTU, nella relazione integrativa, ha ampiamente spiegato che fu la Sistem Costruzioni e non il ad occuparsi del progetto esecutivo dei lucernari in CP_1
questione. Inoltre le fatture in esame riguardarono una parte del fabbricato di proprietà della sola , estraneo all'incarico conferito al Parte_2
CP_1
Quanto al danno relativo alla differenza di quota di cm 8 esistente fra le parti dell'edificio oggetto e non oggetto di ristrutturazione, il pregiudizio lamentato consisterebbe nella asserita inutilità della demolizione e ricostruzione del solaio del portico sottostante, in tesi previsa al solo fine di evitare la differenza di quota, e dunque dei costi inutilmente sopportati per tale intervento.
Anche tale problematica, pur già evidente, non era stata oggetto di alcun rilievo da parte delle nel procedimento di ATP (né, osserva la Parte_2
Corte, risulta menzionata nella transazione con la FG srl).
Nella relazione integrativa il CTU, accertato (senza rilievi del CTP
che il costo dei lavori di demolizione e ricostruzione in questione, Parte_2
ammontò non ad euro 28.092,98 ma al minore importo di euro 11.772,56 (v.
p. 19), ha osservato che, indubbia la differenza fra le quote della pavimentazione laddove, in progetto, era prevista la sua eliminazione, non emerge se agli atti tale intervento fu eseguito solo ed esclusivamente allo pagina 8 di 12 scopo (non raggiunto) di pareggiare la quota di piano, oppure se tale attività fosse comunque necessaria per ragioni strutturali. Solo nel primo caso gli interi esborsi sostenuti dalle odierne appellanti in favore di FG S.r.l. sarebbero riferibili alla responsabilità professionale del Sentimenti.
Rispondendo alle osservazioni di parte, il CTU ha aggiunto che, nell'impossibilità di accertare l'effettivo stato di dissesto del solaio preesistente, né se fosse necessario l'intervento previsto, o sarebbe stato sufficiente un intervento alternativo e meno oneroso inidoneo a livellare le quote, alla luce della relazione tecnica depositata all'interno della pratica sismica n. 2337/2017, contrariamente a quanto ritenuto dal CTP delle appellate, appariva plausibile che l'attività di sostituzione dei solai fosse stata necessaria per adeguare l'edificio alla normativa sismica vigente, come sinteticamente riassunto nell'illustrazione dei criteri di progettazione e modellazione.
Ritiene la Corte che obiettivamente l'inadempimento ascritto dalle Parte_2
al sussiste, laddove questi aveva in progetto previsto CP_1
l'eliminazione del dislivello e, quale DL, non si è assicurato che l'opera venisse realizzata come prevista. Tuttavia, considerato che plausibilmente, come indicato dal CTU, l'intervento di demolizione e ricostruzione andava comunque effettuato per l'adeguamento antisismico, solo una parte del suo costo può ritenersi indebitamente sostenuto.
Atteso che in sede di ATP le ME neppure si erano lamentate della problematica, che, evidentemente, riveste un peso marginale, ritiene la Corte, ai sensi dell'art. 1226 cc, che il danno va determinato in un terzo del costo complessivo dei lavori di euro 12.949,20 (inclusa l'IVA al 10%), e pertanto nell'importo di euro 4.316,34.
Considerato, come si è detto, che va ripartita in parti uguali fra l'impresa esecutrice ed il DL la responsabilità per l'esecuzione in difformità del pagina 9 di 12 progetto, e che la quota di responsabilità della FG srl è coperta comunque dalla transazione, al Sentimenti è imputabile la voce di danno in esame limitatamente ad euro 2.158,17.
Infine, come accertato nella relazione integrativa della CTU, la spesa di complessivi euro 1.958,00 di cui alle fatture emesse dalla , Parte_3
costituisce un danno di cui sono responsabili sia il DL che l'impresa esecutrice;
la quota di responsabilità del è dunque pari ad euro CP_1
979,00.
6) E' opportuno precisare che alle pp. 26 e 27 dell'atto di appello si fa riferimento a pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli cui inerisce ed è limitata la domanda riconvenzionale di risarcimento di euro 59.080,27.
In ogni caso, nulla sarebbe per essi dovuto alle non avendo esse Parte_2
provato o chiesto di provare la sussistenza di tali ulteriori danni e neppure la loro riferibilità alla responsabilità del il quale, come è pacifico, CP_1
terminò il rapporto professionale ben prima che l'opera fosse conclusa.
In conclusione, la somma dovuta dal a titolo di Parte_4
risarcimento danni, è pari complessivamente ad euro 13.646,17 (euro
10.509,60 + 2.158, 17 + 979,00), oneri accessori inclusi, che, inerendo ad obbligazione di valore, va rivalutata anche d'ufficio dalla domanda ad oggi, e risulta pari ad euro 15.270,06.
Operata la compensazione contabile con il credito dell'appellato -sul quale il
Tribunale, senza impugnazione sul punto, non ha riconosciuto interessi moratori-,residua a credito del geometra il minore importo di euro 12.554,64, oneri compresi (euro 27.824,60 – 15.270,06).
7)Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di ATP (comprese quelle di
CTP), vanno interamente compensate fra le parti, dovendo porsi a carico di entrambe, in quote uguali, le spese delle CTU.
pagina 10 di 12 Le restanti spese processuali di entrambi i gradi, liquidate, anche quelle di primo grado secondo lo scaglione tariffario corrispondente al minor credito del vanno poste a carico delle secondo il principio CP_1 Parte_2
della soccombenza.
Il Sentimenti va condannato a restituire alle ME quanto dalle stesse pagato in esecuzione della decisione di primo grado, in eccesso rispetto alla condanna di cui al presente giudizio, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e nei confronti di avverso
[...] Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Modena del 25.5.2023, in parziale accoglimento del gravame, operata la compensazione contabile fra le contrapposte ragioni di credito, condanna le in solido a pagare Parte_2
al euro 12.554,64, accessori compresi, in luogo della maggior CP_1
somma di cui all'ordinanza impugnata;
rigetta la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalle Parte_2
condanna il a restituire alle quanto dalle stesse pagato CP_1 Parte_2
in esecuzione della decisione di primo grado, in eccesso rispetto alla condanna di cui al presente giudizio, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo.
Compensa fra le parti le spese del procedimento di ATP, comprese quelle di
CTP, ponendo le spese di entrambe le CTU a carico delle parti in quota uguale.
Condanna le appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in euro 286,00 per anticipazioni ed in euro 4.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 5.500,00 per pagina 11 di 12 compensi, oltre a 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1037/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'avv. STACCA MARCO APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGNI Controparte_1 C.F._3 GIORGIO e dell'avv. PADOA ANNALISA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per le appellanti
<riformare integralmente, per quanto di interesse delle odierne attrici signore e , l'impugnata ordinanza ex art. Parte_2 Parte_1
702 ter c.p.c. - Accoglimento totale cronol. 5493/2023 del 23/05/2023, repert. n. 1905/2023 del 25/05/2023 - pronunciata in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Modena, in persona del G.I. Dott. Roberto Masoni, nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. rubricato al n. 665/2022, comunicata il 25/05/2023, e, per l'effetto, accogliere le domande tutte formulate dalle signore
e e quindi così giudicare: Parte_2 Parte_1 in via preliminare pagina 1 di 12 disporre, per i gravi e fondati motivi meglio descritti in narrativa, la sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. - Accoglimento totale cronol. 5493/2023 del 23/05/2023, repert. n. 1905/2023 del 25/05/2023 - pronunciata in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Modena, in persona del G.I. Dott. Roberto Masoni, nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. rubricato al n. 665/2022 tra le parti Geometra e le sig.re e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, comunicata il 25/05/2023,
[...]
Nel merito e in via principale, riformare integralmente l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. - Accoglimento totale cronol. 5493/2023 del 23/05/2023, repert. n. 1905/2023 del 25/05/2023 - pronunciata in data 25/05/2023 dal Tribunale Ordinario di Modena, in persona del G.I. Dott. Roberto Masoni, nel procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. rubricato al n. 665/2022 tra le parti Geometra CP_1
e le sig.re e , comunicata il
[...] Parte_2 Parte_1
25/05/2023, e, per l'effetto, accertato e dichiarato che l'asserito credito azionato dal Geom.
[...]
è inesigibile e comunque non dovuto stante gli errori, difetti, CP_1 inadempienze, difformità riscontrate presso il cantiere di Via Albareto, come meglio riportato nella CTU a firma del Geom. e per tutti i motivi Per_1 esposti in narrativa, accertate e dichiarate le inadempienze professionali, contrattuali ed extracontrattuali, riferibili all'operato del Geom. quale Controparte_1 progettista e direttore dei lavori, come meglio riportato nella CTU a firma del Geom. per tutti i motivi esposti in narrativa, Per_1 accertato e dichiarato, anche in via riconvenzionale, che a causa dei predetti gravi inadempimenti del progettista e direttore dei lavori odierno ricorrente, le resistenti hanno dovuto sostenere gli esborsi per spese tecniche e per maestranze/fornitori meglio indicati alle pagine 7, 8, 9, 10 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed anche meglio richiamati a pagina 22, 23, 23, 25, 26, 27 del presente atto di appello, respingere le domande tutte proposte dal ricorrente Geometra
[...]
come sopra identificato, siccome infondate in fatto e in diritto CP_1 per tutti motivi esposti in narrativa e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dalle signore a favore del Geom. e, parimenti, Parte_2 CP_1 respingere altresì la domanda formulata dal Geometra avente ad CP_1 oggetto la refusione delle spese legali sostenute dal medesimo nel corso del procedimento per A.T.P. n. 3653/19 RG cui è stato riunito il procedimento n. 3781/2019 RG, Tribunale di Modena, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso, in via riconvenzionale,
pagina 2 di 12 accertato e dichiarato che le signore e , Parte_2 Parte_1
a causa dei predetti gravi inadempimenti del progettista e direttore dei lavori odierno ricorrente, hanno dovuto sostenere gli esborsi per spese tecniche e per maestranze/fornitori meglio indicati alle pagine 7, 8, 9, 10 della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ed anche meglio richiamati a pagina 22, 23, 23, 25, 26, 27 del presente atto di appello, e, conseguentemente, dirsi tenuto e condannare il Geom. al pagamento in Controparte_1 favore delle signore e di una somma Parte_2 Parte_1 pari ad € 59.080,27, come meglio descritto in narrativa, oppure nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di ATP n. 3653/2019 RG cui è stato riunito il procedimento n. 3781/2019 RG, nella misura effettivamente sostenuta (spese e competenze legali e tecniche come meglio riportate nei doc. 23, 24, 24bis e 25 allegati alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado) oppure nella misura che verrà determinata dalla S.V., con vittoria di spese, comprese quelle generali, e competenze di causa, oltre I.V.A. ed oneri di legge del presente contenzioso. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, ivi compreso il giudizio per ATP e il procedimento di mediazione delegata dal GI espletati nel corso del giudizio di primo grado>>
Per l'appellato
<< Nel merito: Respingere l'appello avversario, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il provvedimento oggetto di gravame>>.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 25.5.2023 il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda di , geometra, condannava Controparte_1
e a pagare al ricorrente euro 21.721,00 Parte_2 Parte_1
oltre accessori, a titolo di saldo del compenso a lui spettante per le prestazioni di progettazione architettonica e direzione lavori relativamente alla ristrutturazione di un fabbricato e alla realizzazione di nuove autorimesse in Modena, loc. Albareto.
Avverso tale ordinanza proponevano appello le chiedendo il Parte_2
rigetto della domanda del Sentimenti e l'accoglimento della domanda pagina 3 di 12 riconvenzionale da loro proposta per il risarcimento dei danni da inesatto adempimento, quantificati in euro 59.080,27. Quali motivi di gravame, le deducevano la mancanza, nel provvedimento impugnato, di Parte_2
adeguata motivazione in merito alla riconvenzionale da loro proposta, e l'erronea lettura data dal Tribunale della CTU svolta, in sede di ATP ante causam, dal geom. dalla quale erano emersi una serie di vizi e Per_1
difformità imputabili alla responsabilità del CP_1
Costituitosi l'appellato per resistere all'impugnazione, l'istanza ex art. 283 cpc delle appellanti veniva dichiarata improcedibile per avere esse nelle more dato spontanea esecuzione all'ordinanza del Tribunale.
Sentito a chiarimenti il geom. e prodotta dalle in esito ad Per_1 Parte_2
ordine ex art. 2010, la transazione da loro conclusa con la FG srl, impresa appaltatrice dei lavori oggetto di causa (non essendo invece intervenuta transazione con lo strutturista ing. , gli atti venivano trasmessi al CP_2
collegio in esito all'udienza del 7.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello è fondato nei termini di cui appresso.
Non vi è contestazione in merito alla quantificazione del compenso del
Sentimenti, che, sulla base di quanto stabilito dal CTU, al netto degli acconti versati ante causam, è pari ad euro 21.721,00 oltre accessori di legge (CP e
IVA), e pertanto ad euro 27.824,60; si rileva che non è stata dalle ME formulata domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, della quale non sussiste comunque il requisito della gravità dell'inadempimento.
Come dedotto dalle appellanti, Tribunale non ha preso compiutamente in esame la domanda riconvenzionale da loro tempestivamente proposta.
Nell'ordinanza impugnata si legge infatti unicamente che, sebbene <siano state rilevate talune difformità urbanistico architettoniche da ascrivere al professionista, l ha escluso che “il tecnico abbia omesso di sorvegliare CP_3
durante lo svolgimento dei lavori, né è stato ravvisato che eventuali danni
pagina 4 di 12 possano essere derivati da sue mancate o erronee direttive” (p. 65-66).
Conclusivamente, se è vero che nel corso dell'appalto, taluni vizi e difetti sono stati riscontrati, gli stessi sono stati addebitati all'impresa esecutrice, non invece del ricorrente. Quest'ultimo, quindi, ha diritto al compenso maturato per l'attività professionale svolta>>.
Come dedotto dalle ME, il geom. nella relazione dell' ATP, Per_1
svolto anche nei confronti dell'appaltatrice FG srl e dell'ing. aveva CP_2
in realtà accertato una serie di difformità e vizi dell'opera, specificando, in relazione a ciascuno di essi, la responsabilità, individuale o concorrente, dei singoli resistenti;
in tutta chiarezza alcune problematiche sono state dal CTU ritenute riferibili all'operato anche o solo del Sentimenti, diversamente da quanto si afferma, senza ulteriori argomentazioni, nel provvedimento impugnato.
In esito all'ordine di esibizione, le hanno prodotto nel giudizio di Parte_2
appello copia della transazione da loro conclusa con la FG srl a definizione di ogni aspetto del rapporto con l'impresa appaltatrice, compresa, limitatamente alla quota di colpa della FG srl, la responsabilità per vizi e difformità dell'opera. E' venuta quindi meno la responsabilità solidale del in ordine ai vizi per i quali concorre, con la sua colpa per non CP_1
aver vigilato sull'esecuzione dell'opera, la colpa dell'impresa esecutrice.
Tenuto conto della natura dei vizi nonché del disposto dell'art. 2055 c3 cc, le quote di responsabilità di appaltatrice e DL devono stimarsi uguali.
3)Nel giudizio di merito, le hanno quantificato i pregiudizi oggetto Parte_2
della riconvenzionale proposta contro il in euro 59.080,27; tale CP_1
importo è dato dalla somma di complessivi euro 21.945,00 per “spese tecniche”, e di complessivi euro 37.134,98 per “spese per maestranze”.
Va preliminarmente osservato che le relazioni del CTU appaiono Per_1
immuni da vizi logici o giuridici, ed esaustivamente motivate anche con pagina 5 di 12 riguardo alle osservazioni del CTP, talché, tanto più in mancanza di rilievi specifici da parte delle appellanti o del Sentimenti nelle rispettive difese finali, non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal perito.
4)Esaminando partitamente la debenza dei singoli importi oggetto della riconvenzionale delle ME, quanto alle somme per complessivi euro
21.945,29 domandate per “spese tecniche”, nella relazione di ATP il CTU aveva accertato delle difformità rispetto allo stato legittimato, per a) minime traslazioni e/o ispessimenti di pareti interne;
b) demolizione di tramezzi interni e modifiche vani porta;
c) ampliamento dei soppalchi;
d) modifiche prospettiche relative ad aperture e chiusure di finestre. Delle difformità rilevate, i primi tre punti erano regolarizzabili mediante il deposito di una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività in variante;
quanto alle modifiche prospettiche (punto d), la difformità urbanistica poteva essere regolarizzata mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria con opere.
Come accertato dal CTU, delle difformità ai cui alle lettere a), b) e c), deve ritenersi responsabile il solo Sentimenti, mentre per quella di cui alla lett. d), sussisteva la concorrente responsabilità di questi con quella dell'ing. CP_2
Nella relazione integrativa, il CTU ha esaminato dettagliatamente le fatture poste a fondamento della pretesa delle di complessivi euro Parte_2
21.945,29, ossia le fatture nn. 3/12, 4/19, 32/21 e pro forma 2/22 dell'ing. la fattura n. 1/21 del geom. le fatture nn. 1/21 e 4/21 dell'arch. Per_2 Per_3
e le fatture nn. 11/18 e 17/18 del geom. Per_4 Per_5
Ha quindi accertato che, per quanto riguarda le fatture del geom. Per_5
risalenti al maggio e luglio 2018, trattasi di oneri non strettamente derivanti all'eliminazione di vizi o alla regolarizzazione urbanistica, bensì relativi ai costi di coordinamento in fase di esecuzione, corrisposti al tecnico subentrato al in virtù dell'interruzione del rapporto con le odierne appellanti;
CP_1
pagina 6 di 12 su tale tipologia di incarico, peraltro, mai nessuna contestazione circa l'attività prestata dal è stata mossa dalle appellanti. Tali spese CP_1
sono congrue, ma non ne è giustificata l'attribuzione al CP_1
Per quanto riguarda gli oneri tecnici per attività catastali (fatture del geom.
e dell'arch. , le spese, congrue, non costituiscono un Per_3 Per_4
pregiudizio risarcibile, essendo l'aggiornamento catastale necessario per il completamento dell'iter burocratico, ma non derivanti dalla responsabilità professionale dell'appellato (così anche la relazione di ATP).
Quanto alle fatture dell'ing. odierno CTP nonché CTP in sede di Per_2
ATP e progettista e direttore dei lavori di cui alla SCIA n. 1292/2020 per variante in corso d'opera relativa al recupero abitativo di fabbricato ex rurale e delle SCEA n. 3496/2020 e n. 5544/2021, nonché alle fatture della Dedalo
le fatture nn. 43 e 44 hanno come oggetto l'acconto per Controparte_4
l'attività di CTP in sede di ATP;
le fatture nn. 33 e 32 riguardano sia attività di CTP in sede di ATP, che assistenza tecnica e servizi di ingegneria per la ripresa e la conclusione del procedimento edilizio, fino all'ottenimento dell'agibilità.
Scomputate le attività di CTP (che verranno valutate con le spese processuali), e risultate pertinenti le fatture 3 e 4 (e non la n. 23, relativa all'ultimazione dell'unità immobiliare di proprietà della sola Parte_1
che era rimasta al grezzo), appaiono congrue e giustificate le spese
[...]
documentate dalle appellanti limitatamente a complessivi euro 10.509,60,
(compresi oneri di CP e IVA), diversamente da quanto preventivato in sede di ATP, essendo peraltro risultato non necessario il pagamento di sanzioni.
Si osserva che la (minimale) quota di corresponsabilità dell'ing. CP_2
quanto a tale voce di danno, non deve essere in questa sede presa in esame, stante la solidarietà dell'obbligazione risarcitoria.
pagina 7 di 12 5)Passando alle “spese per maestranze”, la somma di euro 5.104,00 relativa alla posa in opera di parapetti per adeguare gli affacci delle finestre, il CTU, in entrambe le relazioni, ha affermato non dovuto l'importo alle ME:
l'errore del progettista non aveva cagionato un danno poiché le committenti avrebbero dovuto in ogni caso sostenere la spesa relativa ai parapetti.
Non può riconoscersi il rimborso delle fatture emesse dalla Sistem
Costruzioni, di complessivi euro 1.980,00, per la fornitura di tre lucernari: la problematica non era stata affrontata in sede di ATP, ed il CTU, nella relazione integrativa, ha ampiamente spiegato che fu la Sistem Costruzioni e non il ad occuparsi del progetto esecutivo dei lucernari in CP_1
questione. Inoltre le fatture in esame riguardarono una parte del fabbricato di proprietà della sola , estraneo all'incarico conferito al Parte_2
CP_1
Quanto al danno relativo alla differenza di quota di cm 8 esistente fra le parti dell'edificio oggetto e non oggetto di ristrutturazione, il pregiudizio lamentato consisterebbe nella asserita inutilità della demolizione e ricostruzione del solaio del portico sottostante, in tesi previsa al solo fine di evitare la differenza di quota, e dunque dei costi inutilmente sopportati per tale intervento.
Anche tale problematica, pur già evidente, non era stata oggetto di alcun rilievo da parte delle nel procedimento di ATP (né, osserva la Parte_2
Corte, risulta menzionata nella transazione con la FG srl).
Nella relazione integrativa il CTU, accertato (senza rilievi del CTP
che il costo dei lavori di demolizione e ricostruzione in questione, Parte_2
ammontò non ad euro 28.092,98 ma al minore importo di euro 11.772,56 (v.
p. 19), ha osservato che, indubbia la differenza fra le quote della pavimentazione laddove, in progetto, era prevista la sua eliminazione, non emerge se agli atti tale intervento fu eseguito solo ed esclusivamente allo pagina 8 di 12 scopo (non raggiunto) di pareggiare la quota di piano, oppure se tale attività fosse comunque necessaria per ragioni strutturali. Solo nel primo caso gli interi esborsi sostenuti dalle odierne appellanti in favore di FG S.r.l. sarebbero riferibili alla responsabilità professionale del Sentimenti.
Rispondendo alle osservazioni di parte, il CTU ha aggiunto che, nell'impossibilità di accertare l'effettivo stato di dissesto del solaio preesistente, né se fosse necessario l'intervento previsto, o sarebbe stato sufficiente un intervento alternativo e meno oneroso inidoneo a livellare le quote, alla luce della relazione tecnica depositata all'interno della pratica sismica n. 2337/2017, contrariamente a quanto ritenuto dal CTP delle appellate, appariva plausibile che l'attività di sostituzione dei solai fosse stata necessaria per adeguare l'edificio alla normativa sismica vigente, come sinteticamente riassunto nell'illustrazione dei criteri di progettazione e modellazione.
Ritiene la Corte che obiettivamente l'inadempimento ascritto dalle Parte_2
al sussiste, laddove questi aveva in progetto previsto CP_1
l'eliminazione del dislivello e, quale DL, non si è assicurato che l'opera venisse realizzata come prevista. Tuttavia, considerato che plausibilmente, come indicato dal CTU, l'intervento di demolizione e ricostruzione andava comunque effettuato per l'adeguamento antisismico, solo una parte del suo costo può ritenersi indebitamente sostenuto.
Atteso che in sede di ATP le ME neppure si erano lamentate della problematica, che, evidentemente, riveste un peso marginale, ritiene la Corte, ai sensi dell'art. 1226 cc, che il danno va determinato in un terzo del costo complessivo dei lavori di euro 12.949,20 (inclusa l'IVA al 10%), e pertanto nell'importo di euro 4.316,34.
Considerato, come si è detto, che va ripartita in parti uguali fra l'impresa esecutrice ed il DL la responsabilità per l'esecuzione in difformità del pagina 9 di 12 progetto, e che la quota di responsabilità della FG srl è coperta comunque dalla transazione, al Sentimenti è imputabile la voce di danno in esame limitatamente ad euro 2.158,17.
Infine, come accertato nella relazione integrativa della CTU, la spesa di complessivi euro 1.958,00 di cui alle fatture emesse dalla , Parte_3
costituisce un danno di cui sono responsabili sia il DL che l'impresa esecutrice;
la quota di responsabilità del è dunque pari ad euro CP_1
979,00.
6) E' opportuno precisare che alle pp. 26 e 27 dell'atto di appello si fa riferimento a pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli cui inerisce ed è limitata la domanda riconvenzionale di risarcimento di euro 59.080,27.
In ogni caso, nulla sarebbe per essi dovuto alle non avendo esse Parte_2
provato o chiesto di provare la sussistenza di tali ulteriori danni e neppure la loro riferibilità alla responsabilità del il quale, come è pacifico, CP_1
terminò il rapporto professionale ben prima che l'opera fosse conclusa.
In conclusione, la somma dovuta dal a titolo di Parte_4
risarcimento danni, è pari complessivamente ad euro 13.646,17 (euro
10.509,60 + 2.158, 17 + 979,00), oneri accessori inclusi, che, inerendo ad obbligazione di valore, va rivalutata anche d'ufficio dalla domanda ad oggi, e risulta pari ad euro 15.270,06.
Operata la compensazione contabile con il credito dell'appellato -sul quale il
Tribunale, senza impugnazione sul punto, non ha riconosciuto interessi moratori-,residua a credito del geometra il minore importo di euro 12.554,64, oneri compresi (euro 27.824,60 – 15.270,06).
7)Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di ATP (comprese quelle di
CTP), vanno interamente compensate fra le parti, dovendo porsi a carico di entrambe, in quote uguali, le spese delle CTU.
pagina 10 di 12 Le restanti spese processuali di entrambi i gradi, liquidate, anche quelle di primo grado secondo lo scaglione tariffario corrispondente al minor credito del vanno poste a carico delle secondo il principio CP_1 Parte_2
della soccombenza.
Il Sentimenti va condannato a restituire alle ME quanto dalle stesse pagato in esecuzione della decisione di primo grado, in eccesso rispetto alla condanna di cui al presente giudizio, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2
e nei confronti di avverso
[...] Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ex art.702 ter cpc del Tribunale di Modena del 25.5.2023, in parziale accoglimento del gravame, operata la compensazione contabile fra le contrapposte ragioni di credito, condanna le in solido a pagare Parte_2
al euro 12.554,64, accessori compresi, in luogo della maggior CP_1
somma di cui all'ordinanza impugnata;
rigetta la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalle Parte_2
condanna il a restituire alle quanto dalle stesse pagato CP_1 Parte_2
in esecuzione della decisione di primo grado, in eccesso rispetto alla condanna di cui al presente giudizio, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo.
Compensa fra le parti le spese del procedimento di ATP, comprese quelle di
CTP, ponendo le spese di entrambe le CTU a carico delle parti in quota uguale.
Condanna le appellanti a rifondere all'appellato le spese di lite di entrambi i gradi che liquida, per il primo grado, in euro 286,00 per anticipazioni ed in euro 4.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 5.500,00 per pagina 11 di 12 compensi, oltre a 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 12 di 12