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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2508/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Luca Dello Sbarba;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Luca Dello Controparte_1 C.F._2
Sbarba;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribuna la c
[...] atrimonio da essi contratto in Monteverdi Marittimo (PI) il 12.04.1971, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati tre figli, il 12.04.1972 l'08.08.1973 ed il 15.02.1981 , maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicame ufficienti, e ch sono separate con ente con decreto di omologa n. cron. 14276/2004 emesso in data 20.12.2004.
Con decreto del 05/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 22.07.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monteverdi Marittimo (PI) il 12.04.1971 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato ci egistro Atti di Matrimonio dell'Anno 1971 Parte II Serie A n. 1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La dimora coniugale già posta in Cecina (LI), Via Caboto n. 35, unitamente ai suoi mobili, arredi e pertinenze, continuerà a rimanere ad esclusivo uso e disponibilità del sig. suo proprietario, essendo tra l'altro già in uso allo stesso sin dalla separazione Pt_1 personale dei coniugi.
2) I ricorrenti si danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non avanzare reciproche richieste di assegno divorzile, sì che nessuna dazione economica periodica a titolo di assegno di mantenimento viene pattuita a carico ed a favore dell'uno o dell'altro.
3) I ricorrenti, per il resto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo o ragione, avendo già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale con il rimborso già effettuato dal sig. n favore della sig.ra Pt_1 CP_1 che ne rilascia quietanza, della somma di € 12.000, ata al punto 3) del ri separazione personale dei coniugi del 29.09.2004.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monteverdi Marittimo (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.11.2025 Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2508/2025 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Luca Dello Sbarba;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Luca Dello Controparte_1 C.F._2
Sbarba;
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribuna la c
[...] atrimonio da essi contratto in Monteverdi Marittimo (PI) il 12.04.1971, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati tre figli, il 12.04.1972 l'08.08.1973 ed il 15.02.1981 , maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicame ufficienti, e ch sono separate con ente con decreto di omologa n. cron. 14276/2004 emesso in data 20.12.2004.
Con decreto del 05/08/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.11.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 22.07.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monteverdi Marittimo (PI) il 12.04.1971 tra e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato ci egistro Atti di Matrimonio dell'Anno 1971 Parte II Serie A n. 1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La dimora coniugale già posta in Cecina (LI), Via Caboto n. 35, unitamente ai suoi mobili, arredi e pertinenze, continuerà a rimanere ad esclusivo uso e disponibilità del sig. suo proprietario, essendo tra l'altro già in uso allo stesso sin dalla separazione Pt_1 personale dei coniugi.
2) I ricorrenti si danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non avanzare reciproche richieste di assegno divorzile, sì che nessuna dazione economica periodica a titolo di assegno di mantenimento viene pattuita a carico ed a favore dell'uno o dell'altro.
3) I ricorrenti, per il resto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo o ragione, avendo già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale con il rimborso già effettuato dal sig. n favore della sig.ra Pt_1 CP_1 che ne rilascia quietanza, della somma di € 12.000, ata al punto 3) del ri separazione personale dei coniugi del 29.09.2004.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monteverdi Marittimo (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 20.11.2025 Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra