Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28524 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARAIO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Salerno alla via Silvio
Baratta n.11,
RICORRENTE
E
, non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
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INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza il procuratore della parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi i provvedimenti esistenti.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n.3090/2020 del 31.01.2020 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
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• Sull'affido del figlio della coppia ( nato il Per_1
08.12.2014) e sul suo mantenimento.
In relazione all'affido esclusivo del minore alla madre, Per_1
si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi del minore in considerazione del disinteresse manifestato dal padre verso il figlio, atteso che non ha mai rispettato gli incontri con il minore, né ha mai corrisposto in suo favore l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi.
In considerazione di quanto emerso dagli atti, il disinteresse del resistente può facilmente desumersi anche dal comportamento
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processuale tenuto dallo stesso, rimasto sempre contumace sia nel procedimento di separazione che in tale giudizio nonché nei successivi procedimenti instaurati dalla Sig.ra nell'interesse Pt_1
del minore come per il dissenso espresso dal Sig. al CP_1
rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e all'autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti-
Covid19, venendo meno ai suoi obblighi genitoriali e violando i diritti-doveri che derivano dalla bigenitorialità.
Inoltre, il sig. rientrato a Napoli nel 2022, dopo essersi CP_1
trasferito per un breve periodo a Verona, perpetrava nella sua assenza nei confronti del minore , il quale necessita di Per_1
essere seguito e curato costantemente poiché affetto da
“convulsioni febbrili e afebbrili” che nel 2017 ne hanno addirittura determinato il ricovero presso l'Azienda Ospedaliera meglio indicata in atti;
pertanto, attesa anche l'estrema difficoltà della sig.ra di reperire il resistente nei momenti in cui è Pt_1
necessario adottare decisioni nell'interesse del minore, e la totale assenza dello stesso dalla vita del minore, quest'ultimo va affidato solo alla madre in ossequio ai principi di cui all' l'art. 337 quater c.c., interpretati in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Ed invero, in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione, e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n.
54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente
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inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Ebbene, considerato il mancato adempimento da parte del padre ai suoi obblighi di sostentamento nei confronti del minore e l'assenza di qualsiasi frequentazione padre-figlio, ritiene il
Collegio che, il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento del figlio e che, dunque, sia contraria agli interessi del minore una condivisione delle scelte educative della prole.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario del figlio, scaturisce dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola di . Per_1
Inoltre, la madre va autorizzata ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per il figlio.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il minore, tenuto conto del disinteresse del padre e l'assenza di precedente frequentazione, ritiene il Collegio, di rimetterli alla volontà delle parti.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione dell'età dello stesso,
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ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2020, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, e attesa la non frequentazione del padre con il figlio dal 2022 sono del tutto inesistenti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente contumace, va evidenziato che parte ricorrente deduce e prova che il sig.
svolge attività lavorativa presso l'azienda “Poliziotto CP_1
Notturno srl” con sede legale in Napoli - Centro Direzionale
Isola B3, snc (Partita IVA - C. F. e P.IVA_1 P.IVA_1
che ai sensi dell'art. 156 c.c. grava sul datore di lavoro l'obbligo di pagare direttamente alla sig.ra l'importo mensile Parte_1
di €.341,70, detraendolo da quanto dovuto al sig. CP_1
Orbene, considerando come parametro di riferimento la somma stabilita in favore del figlio in sede di separazione personale, e successivamente con provvedimento presidenziale in sede di
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divorzio, ed il tempo trascorso nonché le aumentate esigenze di vita del minore, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento del figlio l'importo mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00). Detta somma andrà corrisposta a
[...]
entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata Pt_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le Parte_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e
COA di Napoli del 2018.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa Parte_1
coniugale sita in Napoli al viale Colli Aminei n.10, Pi. 4 Int. A4 -
Quartiere San Carlo all'Arena perché, convivendo la stessa con il figlio minore, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970
(giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass.
Civ.ez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza con liquidazione come in dispositivo, e calcolo sulla base del DM
147/2022, valore indeterminabile della lite, complessità bassa, tariffe minime.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 19/09/2013
(atto n. 171, parte II, s. A, sez. G, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013);
• affida in via esclusiva il minore alla madre Per_1
con residenza preferenziale presso la stessa e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
autorizza la madre ad adottare anche le decisioni di straordinario interesse per il figlio;
• pone a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le Parte_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli e
COA di Napoli del 2018;
• assegna a la ex casa coniugale sita in Parte_1
Napoli al viale Colli Aminei n.10, Pi. 4 Int. A4 - Quartiere San
Carlo all'Arena;
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• condanna il resistente alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore della ricorrente che Parte_1
si liquidano in euro per 2.906,00, oltre al rimborso spese vive per euro 98,00 ove versate, rimborso generali come per legge, iva e cpa se dovuti.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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