Articolo 978 del Codice civile
Articolo 977Articolo 945
Versione
19 aprile 1942
Art. 978.

(Costituzione).

L'usufrutto e' stabilito dalla legge o dalla volonta' dell'uomo.
Puo' anche acquistarsi per usucapione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente