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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere all'esito dell'udienza di discussione del 4 giugno 2025 celebrata in presenza e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 694/2022
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], c.f. , entrambe Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese dall'Avvocato Raffaele Avolio, c.f. presso il CodiceFiscale_3
quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Amerigo Vespucci n. 9, giusta procura in calce al ricorso in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
con sede in Napoli al Centro Direzionale is. F4, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Avvocato CP_2
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa
[...] CodiceFiscale_4
dall'Avvocato c.f. , e dall'Avvocato Giovanni Controparte_2 CodiceFiscale_4
Romano, c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo CodiceFiscale_5
in Napoli al Centro Direzionale is. F4 in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8866/2021 pronunciata in data
27 ottobre 2021, depositata e resa pubblica in pari data e notificata in data 9 febbraio 2022 in materia di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo alla scadenza negoziale
1 CONCLUSIONI: come da udienza di discussione e relativo verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 febbraio 2022 e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato la sentenza n. 8866/2021 pronunciata in data 27 ottobre 2021, depositata e resa pubblica in pari data e notificata in data 9 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato cessata la locazione relativa all'immobile in Napoli alla via Taddeo da Sessa,
Torre Azzurra, edificio C8, interno 100 e posto auto 100 alla data del 31 ottobre 2009; le ha condannate in solido a rilasciare i cespiti in favore della liberi e sgombri Controparte_1
di persone e cose fissando per l'esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 56 della legge n.
392/1978 il giorno 31 gennaio 2022; le ha infine condannate alle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa. Con l'impugnazione hanno chiesto alla Corte di dichiarare la nullità del giudizio di primo grado con regressione in Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e in ogni caso il rigetto della domanda avversaria avendo il contratto inter partes scadenza il 30 aprile
2011 e non il 31 ottobre 2009. Hanno anche domandato di pronunciare il difetto di legittimazione attiva della la sospensione del giudizio in appello ai sensi Controparte_1
degli artt. 337 e 295 c.p.c. per la pendenza della lite pregiudicante, vinte le spese del giudizio con distrazione. L'appello si è articolato in cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo e hanno lamentato la “violazione Parte_1 Parte_2 di motivazione per falsa applicazione degli art. 139, 2 e 4 comma, c.p.c.” in merito alla notifica del ricorso in riassunzione.
1.2. Nel secondo motivo hanno lamentato la “violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 431/1998” in merito alla data di decorrenza del contratto di locazione.
1.3. Quale terza censura hanno deplorato la “violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 1602 c.c.” in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della Controparte_1
1.4. Con il quarto motivo hanno lamentato la “violazione dell'art. 337 c.p.c. e 295 c.p.c.” in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto sospendere il giudizio anche dopo la sua riassunzione.
1.5. Infine hanno lamentato la “violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.” in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 92, comma II, c.p.c. e regolare diversamente le spese.
2 2. Ricevuta la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza di discussione nel giorno 28 giugno 2022, in data 15 giugno 2022 si è costituita
DA.CHI.RO. per resistere al gravame e concludere per il suo rigetto. Ha opinato la sua CP_1 inammissibilità, infondatezza e pretestuosità, resistendo anche nel merito, concludendo per la conferma della decisione gravata con vittoria delle spese con distrazione.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. Con ordinanza del 28 giugno 2022 la Corte ha respinto l'eccezione d'inammissibilità che parte appellata ha sollevato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e ha valutato inesistenti le ragioni giustificanti la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione d'altri contenziosi inter partes.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e lo scardinamento da altro ruolo, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio cartaceo e verificata la possibilità di consultare quello telematico, all'udienza di discussione celebrata alla presenza il Collegio, in esito a camera di consiglio, ha reso la decisione recata dal dispositivo.
4. Per la migliore comprensione giova riferire i fatti di causa su cui tuttora si controverte, correttamente quanto sinteticamente riportati dalla sentenza impugnata.
4.1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata il 7 agosto 2009 ha citato dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli riferendo che l'Ente Nazionale di Previdenza ed Controparte_3
Assistenza Medici (E.N.P.A.M.), poi divenuto con contratto di locazione del 1° CP_4
novembre 2001, regolarmente registrato presso l'Ufficio Registro di Napoli in data 28 novembre 2001 al n. 7894, gli aveva locato l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Napoli alla via Taddeo da Sessa, Torre Azzurra, Ed. C8, interno n. 100 e il posto auto n. 100; che il contratto di locazione prevedeva una durata di quattro anni con decorrenza dal 1° novembre 2001 e che dopo il primo quadriennio, in mancanza della disdetta, si rinnovava per ulteriori quattro anni, con scadenza al prossimo 31 ottobre 2009. Ha richiamato la lettera raccomandata a.r. del 7 gennaio 2009 con cui omunicava al Controparte_5 Pt_2 la disdetta del contratto di locazione per la prefata scadenza del 31 ottobre 2009.
Argomentando della prossima scadenza del contratto di locazione, ha poi riferito di avere acquistato, con atto di compravendita per notar del 24 giugno 2009, Persona_1 repertorio n. 6335 e raccolta n. 2917, l'unità immobiliare locata con la relativa pertinenza e di averne messo al corrente il conduttore con lettera raccomandata a.r. del 16 luglio 2009.
3 Tanto premesso, ha chiesto di convalidare la licenza alla data del 31 ottobre 2009 o a quella diversa data, antecedente o successiva.
4.2. con comparsa di risposta del 16 settembre 2009, si è costituito in Controparte_3 giudizio opponendosi alla convalida, eccependo la carenza di legittimazione attiva della società e richiamando al riguardo i due giudizi promossi, insieme ad altri conduttori della
Torre Azzurra, per il riconoscimento del loro diritto di prelazione e/o opzione rispetto alle compravendite da E.N.P.A.M. a e da questa a e la CP_6 Controparte_1
simulazione, opinando in ogni caso che il trasferimento della proprietà del cespite era successivo alla cessazione della locazione. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversaria o perché, al limite, se ne accerti la scadenza contrattuale al 1° novembre 2013, il tutto con il favorevole regolamento delle spese.
4.3. Negata l'ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio e fissata udienza di discussione con i termini per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi, nel cui corso parte intimante ha chiesto la condanna del resistente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del rilascio e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e parte intimata insistito nella sospensione e nel diritto di prelazione a lui concesso dal contratto da E.N.P.A.M., con ordinanza ai sensi del capoverso dell'art. 337 c.p.c. datata 27 giugno 2012 il giudizio è stato sospeso fino alla definizione di quello avente ad oggetto la prelazione e opzione vantata dal conduttore, questione al tempo in grado di appello dopo una sentenza di rigetto della domanda dal Tribunale.
4.4. Con ricorso depositato il 29 marzo 2020 la al passaggio in giudicato Controparte_1
della sentenza della Corte distrettuale n. 1793/2028 di rigetto dell'appello e di conferma del rigetto dell'accertamento del diritto di opzione e prelazione contrattuale all'esito della sentenza di improcedibilità della Suprema Corte n. 14241/2020 depositata l'8 luglio 2020, ha riassunto il giudizio. Dall'esito della sua notifica con il pedissequo decreto attestante il sopravvenuto decesso di e l'interruzione pronunciata con ordinanza Controparte_3
del 24 febbraio 2020, all'esito di altro ricorso in riassunzione depositato il 5 maggio 2021, è stata fissata nuova udienza. Il ricorso con il decreto steso in calce è stato notificato completo di tutti gli atti del giudizio a cura della ricorrente tramite ufficiale giudiziario.
Nella contumacia di e è stata resa la decisione. Parte_1 Parte_2
5. Con la sentenza qui gravata d'appello il Tribunale ha accolto, come già detto al § 1, la domanda di risoluzione per scadenza contrattuale alla data indicata dall'attrice (31 ottobre
4 2009) e, respinte le domande di astreintes e per lite temeraria, ha sia ordinato il rilascio nella data del 31 gennaio 2022, sia regolato le spese secondo soccombenza.
5.1. Il primo giudice ha accertato, sulla base della certificazione anagrafica in atti, la qualità delle resistenti di coeredi legittime dell'originario intimato deceduto in quanto rispettivamente moglie e figlia, per cui ha dichiarato la retta prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.p.c..
5.2. Ha poi riscontrato la piena legittimazione della quale acquirente del Controparte_1
cespite conteso in virtù dell'atto pubblico per Notar del 24 giugno 2009 e, con Per_1 riferimento alla domanda di sfratto per finita locazione, ha richiamato i principi della
Suprema Corte per cui altro è la cessazione della locazione, altro l'esaurimento degli effetti del contratto, con la conseguenza che il conduttore non potrebbe mai essere considerato un mero occupante sine titulo dopo la cessazione della locazione, con l'ovvio corollario che l'acquirente dell'immobile locato subentra, sia pure ex nunc, ai sensi dell'art. 1602 c.c., nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato dal venditore, tanto se il rapporto locativo sia già cessato de jure all'atto della compravendita (con la conseguente legittimazione al promovimento dell'intimazione di sfratto), tanto, a maggior ragione, se lo stesso, come nella fattispecie, sia ancora in corso. Ha invero osservato che la società acquirente si è limitata ad avvalersi della disdetta precedentemente inviata dalla originaria locatrice e che lo scioglimento del contratto non necessariamente comporta l'esaurimento dei rapporti obbligatori fra le parti, lasciando in genere in vita debiti e crediti, specie nelle locazioni immobiliari quante volte l'occupazione del conduttore si protragga oltre la data della cessazione del rapporto. Allo stesso modo ha ricordato la sopravvivenza delle obbligazioni di costui e dei corrispondenti crediti del locatore, in primis il diritto alla restituzione dell'immobile, oltre all'eventuale suo ripristino nelle primigenie condizioni. Ha cioè evidenziato la sopravvivenza alla disdetta dei molteplici rapporti originati dal contratto cui si addicono le disposizioni degli articoli 1590 e seguenti del codice civile.
5.3. Nello specifico caso, considerando l'originario contratto in atti stipulato dal de cuius con l'E.N.P.A.M., della durata quadriennale con decorrenza dal 1° Controparte_3
novembre 2001, ne ha inferito il termine della locazione alla data del 31 ottobre 2009 in virtù della regolare e tempestiva disdetta inviata dalla precedente locatrice, ricevuta dal conduttore l'8 gennaio 2009. Per l'effetto, ha condannato le coeredi dell'originario conduttore, subentrate al medesimo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., al rilascio in favore
5 dell'attrice del cespite locato, con fissazione della data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 legge n. 392/1978, per il giorno 31 gennaio 2022, coerente con la destinazione abitativa e le notorie difficoltà di reperire altro alloggio nel comune di Napoli.
5.4. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la pretesa dalla ai danni Controparte_1
delle avversarie di una misura coercitiva indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. prevista in tema di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare che consente al giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento medesimo. Ha optato per la tesi secondo cui la misura coercitiva in oggetto, lungi dall'essere applicazione generalizzata, abbia un ambito residuale e settoriale, limitato cioè ai soli provvedimenti volti all'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, non estensibile alle condanne al pagamento di somme, alle prestazioni di fare fungibile e alla consegna o al rilascio, così mutuando dall'interpretazione sistematica e logica.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata respinta in assenza degli estremi della lite temeraria.
Le spese di lite sono state regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo con distrazione.
6. In rito va dichiarata la tempestività dell'impugnazione in quanto il deposito del ricorso in appello nella Cancelleria della Corte (19 febbraio 2022) segue di pochi giorni la notifica della sentenza (9 febbraio dello stesso anno), con pieno rispetto del termine dell'art. 325
c.p.c..
7. Nonostante le proteste della parte appellata, l'appello va dichiarato ammissibile.
In risposta alle obiezioni della difesa della da tempo la Corte regolatrice è CP_1 pervenuta a dare della scure dell'inammissibilità del gravame prevista dall'art. 342 c.p.c. – che nel rito del lavoro è prevista dall'art. 434 c.p.c. - una lettura essenzialmente anti- formalista, a partire dal noto arresto a Sezioni Unite n. 27199/2017 depositata il 16 novembre
2017 che ha escluso che l'appello debba, per superare il vaglio di ammissibilità, proporre una redazione di un progetto alternativo di sentenza. Per sedare alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la prefata sentenza, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli
6 artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito atteso che nel motivo sono spese le ragioni per cui parte appellante ritiene errata la decisione.
8. In risposta al primo motivo con cui le appellanti hanno dichiarato d'essere state involontariamente contumaci alla sentenza per non avere mai ricevuto validamente notificata la riassunzione del giudizio alla sua ripresa e dopo la dichiarata interruzione per il decesso dell'originario intimato e resistente, va osservato che tutti gli atti del primo grado, incluso il ricorso e il pedissequo decreto con il Tribunale ha fissato la nuova udienza dopo la riassunzione e l'interruzione seguita d'altra riassunzione, sono stati loro notificati tramite
Ufficiale giudiziario in data 16 luglio 2021. Il funzionario recatosi presso CP_7
l'abitazione luogo di residenza di entrambe le donne, non avendole rinvenute, né avendo trovato all'indirizzo alcuno capace e convivente in grado per loro di riceverne gli atti stante la loro “precaria assenza”, ha curato, sempre in ragione della loro “precaria assenza”, la consegna a mani del portiere . Nella relata di notifica da cui si acquisiscono CP_8 tutte le superiori informazioni, perfettamente intelligibili e complete, è anche scritto, con attestazione munita della pubblica fede e mai – neanche nel grado d'appello – querelata di
7 falso, che l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata di cui è stata riferita la tipologia e il numero di cronologico (26787/1 e 26787/2) con invio a ciascuna destinataria di una lettera raccomandata (n. 668704656702 a e n. 668704656690 a . Parte_1 Parte_2
Alcun altro incombente è necessario per rendere perfetta la notifica, avendo l'Ufficiale giudiziario assolto a tutto quanto prescritto dall'art. 139 c.p.c. e non essendo occorse altre e diverse ricerche delle notificate nella cui residenza è stato rinvenuto il reale indirizzo
(ribadito finanche dai loro stessi scritti e mai dimostrato insistere altrove).
Parte appellata, nella prima occasione utile dopo la formulazione per la prima volta dell'eccezione di nullità della notifica in appello, ha prodotto la schermata dal sito di Poste
Italiane da cui si evince che la lettera raccomandata n. 668704656702 a , Parte_1
partita alle ore 13,23 del medesimo 17 luglio 2021, è stata consegnata alle 11,16 del giorno successivo e altrettanto la raccomandata n. 668704656690 recapitata a il 22 Parte_2
luglio 2021 alle ore 11,11.
A torto parte appellante ha deplorato la tardività del deposito curato dalla Controparte_1 in appello, sia in quanto trattasi di ispezione possibile anche alla Corte, la cui opportunità è sorta solo a seguito delle obiezioni avversarie, ma che si rivela anche superflua in quanto ad attestare il perfezionamento della notifica curata a mani del portiere dall'Ufficiale giudiziario che ha compiuto ogni attività tra quelle prescrittegli dal codice di rito non occorre affatto l'esito della spedizione, trattandosi di una raccomandata semplice (in argomento, Cassazione civile, sez. V, ordinanza 6 maggio 2024, n. 12274; Cassazione civile sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 2747).
Non appare dunque utile il richiamo all'esito incerto delle raccomandate che inficia la validità della notifica di atti processuali curata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o dell'art. 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982. Nel caso della comunicazione prescritta dall'art. 7 della legge n. 890/1982, la relativa spedizione dev'essere effettuata tramite raccomandata semplice il cui ritiro, se non eseguibile personalmente, avviene con la consegna della busta che contiene l'atto a persona di famiglia anche temporaneamente convivente purché capace.
La differenza fra notifica ex art. 139 e 140 c.p.c. - ovvero ex art. 7 ed art. 8 della l. n. 890 del
1982 - passa attraverso il tipo di avviso che l'ufficiale notificante è tenuto a rilasciare: pertanto nella prima ipotesi la notifica viene eseguita a mani del convivente del destinatario, con conseguente ragionevole aspettativa che l'atto venga effettivamente conosciuto da questi, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio,
8 portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto astrattamente idoneo a questo fine. Per tale motivo, l'agente notificatore è tenuto solo ad inviare una raccomandata in cui avvisa la parte della avvenuta notifica (denominata c.a.n., per distinguerla dalla c.a.d., comunicazione avvenuto deposito) con la precisazione che la c.a.n. va fatta senza avviso di ricevimento. Maggiori garanzie sono viceversa previste quando la relazione o l'autorità di chi effettua l'atto è meno forte (in argomento, Cassazione civile sez.
III, 7 giugno 2018, n. 14722).
Si omette ogni considerazione per quanto dibattuto dalla appellata riguardo alla conoscenza piena dalle odierne appellanti del giudizio riassunto cui non hanno inteso partecipare, così come dei loro approcci per rinegoziare la locazione, in quanto superflui alla decisione.
9. Nel suo secondo motivo d'impugnazione parte appellante ha per la prima volta – quindi in violazione dell'art. 345 c.p.c. – negato che la disciplina del rapporto contrattuale sia contenuta dal contratto decorrente dal 1° novembre 2001, richiamando un contratto precedente del 7 maggio 1991 e registrato il 6 giugno 1991 che dal successivo non sarebbe stato affatto sostituito, avendo solo rettificato l'unità della valuta dopo il passaggio dalla lira all'euro. Tanto le appellanti hanno indicato per assumere una diversa scadenza contrattuale e reclamare il diritto a permanere nel bene fino al 30 aprile 2011.
La Corte distrettuale osserva che non solo l'obiezione è nuova, nulla di simile leggendosi nella comparsa del dante causa che non ha mai opinato una scadenza Controparte_3 diversa se non quella del quadriennio successivo, ma anche superflua.
È orientamento granitico quello per cui l'intimazione di licenza per finita locazione, anche quando formulata per una scadenza del contratto in ipotesi (e non è il caso di specie) erronea ed anticipata rispetto a quella effettiva, costituisce pur sempre sul piano sostanziale una valida manifestazione delle volontà del locatore di recedere dal contratto;
essa, perciò, produce gli effetti della disdetta, a partire dalla successiva scadenza contrattuale
(Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2011, n. 8729).
È agevole osservare che all'attualità – ma ampiamente già al momento della sentenza di primo grado - era decorsa tanto la scadenza dell'ottobre 2009, tanto quella del quadriennio successivo che aveva in limine litis chiesto di ritenere valido e Controparte_3
sicuramente anche quella dell'aprile 2011. Si aggiunga che nel corso della discussione si è appreso del recente rilascio del bene in adempimento dell'ordine giudiziale contenuto nella sentenza impugnata. Si tratta di una sopravvenienza che – tuttavia – non ha indotto le parti
9 a ritenere cessata la materia del contendere, avendo entrambe insistito nelle rispettive richieste e conclusioni.
10. Infondato è anche il terzo motivo di appello con cui si è eccepita la “violazione di motivazione per falsa applicazione dell'art. 1602 c.c.” e deplorato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non aver accertato la carenza di legittimazione ad agire della
L'opinione delle appellanti, che hanno coltivato un'obiezione del loro Controparte_1
dante causa cui il Tribunale ha dato esauriente risposta nella motivazione come riprodotta al § 5.2., è che avendo E.N.P.A.M. comunicato la disdetta, la sua acquirente non avrebbe potuto agire per la convalida di licenza per finita locazione in quanto la stessa azione sarebbe spettata all'originaria locatrice.
Giova ripetere che la ha comunicato tempestivamente rispetto alla Controparte_5 successiva scadenza contrattuale la disdetta con lettera raccomandata a.r. del 7 gennaio
2009, per la successiva scadenza del 31 ottobre 2009; che è divenuta Controparte_1
proprietaria dell'immobile locato al giusta compravendita per notar Pt_2 Persona_1
del 24 giugno 2009, subentrando ex latere locatoris in un contratto ancora in essere,
[...]
ancorché disdettato per la prossima scadenza. Ebbene, è certo che a società abbia conseguito, insieme al bene e alla locazione ad esso relativa, i diritti e gli obblighi nati dal contratto con il Per ipotesi perfettamente conformi al caso presente la Corte regolatrice ha chiarito Pt_2
che la disdetta intimata legittimamente dal locatore fa sorgere l'obbligo del conduttore al rilascio e il corrispondente diritto del locatore ad ottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza, cosicché, allorquando, dopo la disdetta il locatore trasferisce ad un terzo l'immobile locato, gli trasferisce anche il suo diritto, derivante dal contratto, alla restituzione dell'immobile per effetto della cessazione del contratto conseguente alla disdetta ritualmente intimata e quindi idonea a produrre gli effetti suoi tipici (Cassazione civile sez.
II, 18 marzo 2025, n. 7199; Cassazione civile, 8 ottobre 2021, n. 27418; Cassazione civile, 16 aprile 2015, n. 7696; Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2012, n. 12833; Cassazione civile, 9 giugno 2010, n. 13833).
11. Va invece dichiarata l'inammissibilità della censura che ha attinto il provvedimento con cui il Tribunale, dopo la sospensione del giudizio in attesa della definizione della lite sulla prelazione e sul diritto di opzione, ne ha consentito la ripresa sebbene al tempo su una delle liti “pregiudicanti” ancora non vi sarebbe stata la definitività della decisione.
10 Lo stesso sarebbe ove voglia includersi nella censura l'ordinanza di questa Corte del 28 giugno 2022 di cui si è riferito al § 3.
Né al provvedimento dell'art. 295 c.p.c. come a quello del capoverso dell'art. 337 c.p.c. che il Tribunale ha pronunciato, né alla successiva ripresa del giudizio una volta conseguita la statuizione sulla sentenza al tempo impugnata e valutata dirimente per pregiudizialità o autorità, non si addice l'impugnazione con l'appello che non coinvolge, se non per i finali effetti della decisione, i provvedimenti di tipo ordinatorio. Sulla questione è intervenuta, dettando principi di carattere generale, la Cassazione civile con l'ordinanza della VI sezione del 12 novembre 2020, n. 25479, secondo la quale possono essere impugnati i provvedimenti decisori non così quelli che restano confinati, per la loro natura ordinatoria, all'interno del grado del giudizio, la cui funzione è di impulso dinamico nella sequenza processuale perché questa esiti nella statuizione. Ebbene, all'attualità la causa pregiudicante, in tutti i gradi di giudizio in cui si è declinata, ha avuto definitivo esito in Cassazione. Il rigetto della pretesa dei conduttori alla prelazione restituisce la controversia sub judice ai suoi termini originari e eventuali iniziative d'altro genere che le odierne appellanti vorranno coltivare non possono interferire, né con la valida ripresa del giudizio sospeso in primo grado e dinanzi al
Tribunale riassunto, né a maggior ragione nel successivo grado d'appello.
Ad abundantiam va richiamato il principio, segnalato da parte appellata perché attinente alla questione, secondo cui “quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione. Non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso. La duplice connessa circostanza che la decisione del primo giudice giustifichi a questo punto il passaggio alla sua esecuzione coattiva se pur provvisoria
e il correlativo progressivo restringersi degli elementi di novità suscettibili di essere introdotti nel giudizio di impugnazione consente di ritenere che l'ordinamento si appaghi ora in linea generale del risparmio di attività istruttoria e preferisca all'attesa del giudicato la possibilità che il processo sulla causa dipendente riprenda assumendo a suo fondamento la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, perché, come si è detto, essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto” (Cassazione civile SS.UU. 19 giugno 2012, n. 10027).
11 12. La critica alla regolazione delle spese è altrettanto infondata e non sussistono le condizioni per derogare dal principio della soccombenza in favore della compensazione.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale della ichiarando cessata la Controparte_1 locazione alla data indicata nell'intimazione e condannando le odierne appellanti alla restituzione dell'immobile oggetto della locazione.
Nell'esegesi dell'art. 1602 c.c. non si registra affatto quel contrato di giurisprudenza che avrebbe potuto indurre, a parere delle appellanti, alla compensazione.
Quanto al resto, vero è che il Tribunale non ha ritenuto applicabile alla locazione la domanda accessoria di pagamento di una somma da determinare per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna alla restituzione dell'immobile ex art. 614 bis c.p.c. (pur indicando sulla questione diversi orientamenti giurisprudenziali) e ha negato gli estremi della lite temeraria ma nell'economia del giudizio la pronuncia sulle domande accessorie non ha avuto nulla incidenza né ha attenuato la vittoria della società in merito al bene della vita per cui è stata chiesta tutela.
È anche vero che il giudizio ha risentito di una lunga sospensione.
Sennonché deve farsi applicazione del principio per il quale la soccombenza discende dall'esito finale del processo globalmente valutato nella sua oggettività in relazione al risultato finale della lite e non alle singole istanze avanzate dalle parti nel corso del giudizio criterio della soccombenza. È consueta nella giurisprudenza nomofilattica l'affermazione del principio di diritto per cui al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si deve procedere alla distinzione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va considerato unitariamente l'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche parte il soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cassazione civile, sez. VI, 18 maggio
2021, n. 13356).
Nel merito della soluzione alla res litisiosa la vittoria della si ribadisce Controparte_1
totale.
Una diversa valutazione sull'incidenza delle domande accessorie nell'individuazione della soccombenza violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c. e l'ulteriore su cui la Cassazione si è pronunciata per cui alcuna compensazione delle spese potrebbe giustificarsi con il rigetto della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (Cassazione civile, sez. II, 13 settembre 2019, n. 22951; Cassazione civile, sez. VI - 3, 15 maggio 2018, n. 11792; Cassazione civile, sez. VI - 3, 12 aprile 2017, n. 9532). La Corte ha stigmatizzato la natura meramente
12 accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), escludendo trattarsi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca. Tale osservazione può essere estesa alla domanda ex art. 614 bis
c.p.c. (per la quale vale in ogni caso il contrasto giurisprudenziale segnalato dal Tribunale).
13. Al rigetto dell'appello consegue la pronunzia sulle spese del grado che seguono la soccombenza e la cui liquidazione è eseguita applicando il D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in base al valore indeterminato ancorché “basso” della lite maggiorato della resistenza contro due parti e per i collegamenti ipertestuali resi disponibili.
Essa vanno distratte ai difensori che ne hanno fatto richiesta: l'Avvocato Controparte_2
per avere anticipato gli esborsi e l'Avvocato Giovanni Romano per non avere riscosso i compensi.
14. Non sussistono le condizioni per fare luogo alla condanna, neppure in appello, delle soccombenti per lite temeraria in quanto l'impugnazione, benché infondata, non è stata proposta con mala fede o colpa grave (Cassazione civile, sez. III, 30 settembre 2021, n. 26545;
Cassazione civile, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 20018). Ed invero, l'iniziativa dell'appello non palesa alcuna concreta abusività della condotta processuale, né veicola una posizione processuale pretestuosa e neanche ha esorbitato dall'esercizio delle corrette prerogative di difesa.
15. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo alle appellanti e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
13 − rigetta l'appello proposto da e alla sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli n. 8866/2021 pronunciata in data 27 ottobre 2021, depositata e resa pubblica in pari data e notificata in data 9 febbraio 2022;
− condanna e in solido alla rifusione di spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio in favore della che liquida in € 5.155,00 Controparte_1 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione agli Avvocati
e Giovanni Romano che se ne sono dichiarati antistatari;
Controparte_2
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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