Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola
- Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti
-Giudice rel -
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini
- Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5873 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Adozione di maggiorenni proposta da
(C.F. C.F. 1 ) e Parte 2 Parte 1
) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del (C.F. C.F. 2 ricorso, dall'avv. SIMONA LEONELLI, presso cui elettivamente domiciliano in via L. Aminale n. 1, in Terni
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.4.2025 il difensore dei ricorrenti ha chiesto: “che il Tribunale di
Mantova, raccolto il consenso libero e regolare dell'adottando previa sua comparizione, accertate le condizioni di legge di cui all'art. 312 c.c., voglia fare luogo all'adozione del sig. disponendo che la sentenza, Parte 3
,
una volta divenuta esecutiva, sia trascritta a cura della cancelleria del Tribunale sull'apposito registro e, una volta che sarà formato, a cura dell'interessato, l'atto di nascita ex art. 28, comma 2, lett.b, del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, sia comunicato
Civile per l'annotazione in margine dell'atto di nascita Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 31.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso presentato in data 25.11.2024 da Parte 1 , nato a Marmirolo (MN), il 13.01.1958, e Parte 2 nata a [...] il [...], residenti entrambi in MI (MN), Via Borgo n.24, con il quale hanno domandato al Tribunale di dichiarare l'adozione di nato il [...],Parte 3 ノ
in Gorodok, regione di Vitebesk, Repubblica di Belarus;
visto il parere del P.M.;
rilevato che, dall'estratto dell'atto di nascita in atti (cfr. doc. 2), l'adottando risulta figlio di la quale è stata dichiarata esclusa Persona 1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli dal Tribunale della Repubblica. di Belarus in data 13.10.2008 (cfr. doc. 5); non risulta, invece, nota l'identità del padre dell'adottando, il cui nominativo veniva fornito al momento della nascita dalla madre, senza che venissero indicate generalità alcune (cfr. doc. 3);
sentiti personalmente all'udienza del 4.4.2025 gli adottanti e l'adottando, che hanno tutti prestato pieno consenso all'adozione;
verificate quindi le condizioni di cui agli artt. 291 c.c. e 294 c.c., nonché quelle previste dalla legge straniera dell'adottando, ai sensi dell'art. 38 comma 2 Legge 218/95, in relazione alla sola disciplina dei consensi, ed in particolare, il Codice Civile della Repubblica Belarus di matrimonio e famiglia, artt. 82, 120, 127 e 128 (cfr. doc. 10);
ritenuto, ai sensi dell'art. 312 c.c., che sussista la convenienza all'adozione;
ritenuto quindi possibile pronunciare sull'adozione di Parte 3
letti gli artt. 313 ss. c.c.
P.Q.M.
1. Dispone farsi luogo all'adozione di Parte 3 nato il
11.03.2005, in Gorodok, regione di Vitebesk, Repubblica di Belarus e di cittadinanza bielorussa, da parte di Parte 1
,nato a [...], il 13.01.1958 e Parte 2 nata a [...] il [...], residenti entrambi in MI (MN), Via Borgo n.24;
2. Manda alla Cancelleria per la trascrizione sull'apposito registro e la comunicazione all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 10.04.2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Valeria Monti
IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Bertola